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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1022/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1022/2016
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, , rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti MARIA GRAZIA CP_1
PIANURA , PASQUALINA ETHEL FIORINO
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10 maggio 2016, proponeva Parte_1
opposizione avverso il fermo di beni mobili registrati n. 1390201600003351000, notificato in data 18 aprile 2016, mediante il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 1.525,46 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla per gli anni CP_1
2011 (integrativo) e 2012 (soggettivo, integrativo e maternità), oltre interessi e maggiorazioni.
2. Il ricorrente eccepiva l'inesistenza dell'obbligo contributivo relativo all'anno 2012, avendo egli presentato in data 26 gennaio 2012 istanza di cancellazione dall'Albo dei
Geometri della Provincia di Vibo Valentia, con allegata documentazione attestante la
1 cessazione dell'attività professionale, la chiusura della partita IVA, la restituzione della tessera professionale e del timbro. La cancellazione fu deliberata dal Consiglio dell'Ordine solo in data 22 marzo 2012, senza tuttavia indicarne la decorrenza.
3. La si costituiva in giudizio eccependo che l'obbligo contributivo permane sino CP_1 alla data della delibera di cancellazione dell'Ordine, ritenuta atto costitutivo della cessazione dell'obbligo previdenziale.
Contr
4. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato.
7. La questione centrale della controversia attiene alla determinazione del momento in cui si perfeziona l'efficacia della cancellazione dall'albo professionale ai fini previdenziali,
e in particolare, se la delibera dell'Ordine abbia natura costitutiva o meramente dichiarativa.
8. Va preliminarmente ricordato che esiste in giurisprudenza un orientamento minoritario secondo cui la cancellazione dall'albo produrrebbe effetti costitutivi, e che quindi l'obbligo contributivo si estinguerebbe solo con l'adozione formale della delibera del
Consiglio dell'Ordine (Cass. civ., sez. lav., n. 16477/2009; Cass. n. 4701/2012).
9. Tale impostazione è stata ripresa da alcune casse previdenziali nel richiedere il versamento dei contributi fino alla data della delibera formale.
10. Tuttavia, il principio giurisprudenziale maggioritario e consolidato, al quale si intende aderire, afferma che la delibera dell'Ordine ha efficacia meramente dichiarativa, in quanto essa si limita a prendere atto di una situazione giuridica già determinata dalla volontà del professionista di cessare l'attività. Ne deriva che gli effetti giuridici della cancellazione devono retroagire alla data della presentazione della richiesta, ove accompagnata da elementi oggettivi di cessazione dell'attività professionale.
2 11. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione in numerose pronunce: “La
cancellazione da un albo professionale è atto dichiarativo e non costitutivo, e la sua efficacia decorre dalla data in cui l'interessato ha manifestato la volontà di cessare
l'attività, qualora accompagnata da elementi oggettivi e concludenti” (Cass. civ., sez. lav., n. 3502/2016; Cass. n. 24762/2018; Cass. n. 28997/2019; Cass. n. 1738/2020).
12. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto copia dell'istanza di cancellazione presentata in data 26/01/2012, unitamente a documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'attività professionale (chiusura della partita IVA, restituzione del timbro e della tessera, comunicazione all'Ordine).
13. La successiva delibera del 22/03/2012 non indica alcuna decorrenza e deve dunque intendersi priva di efficacia costitutiva, secondo i principi consolidati sopra richiamati.
14. In difetto di un titolo valido a giustificare la pretesa contributiva per l'anno 2012 (per il quale l'attività non risulta esercitata), deve ritenersi non dovuto l'importo oggetto di fermo, che deve conseguentemente essere annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2.Annulla il fermo amministrativo n. 1390201600003351000 notificato in data
18/04/2016;
3.Dichiara non dovuti i contributi richiesti dalla per l'anno 2012; CP_1
4.Condanna la alla refusione delle spese processuali, che liquida in € 800.00 CP_1
per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso, 28.3.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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