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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Marras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/09/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serrenti.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/09/1990 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Serrenti, anno 1990, numero 14, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Serrenti il 9 settembre 1990, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 14 - Parte II - Serie A - Anno 1990,
Pag. 2 di 3 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Stabilire che i coniugi, economicamente autosufficienti, non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno divorzile.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Serrenti via Nazionale n. 241 distinta in
NCU al foglio 29 part. 5 sub. 4 cat. A/3 e le pertinenze distinte al foglio 29 particella 2777 categoria F/1 piano T e sub. 29 part. 5 sub. 1 cat. F/1 (cortili)
e foglio 29 part. 5 cat. C/2 sub. 3 (cantina) a che vi abiterà con il Parte_1
figlio non economicamente indipendente. Per_1
4) Stabilire che debba corrispondere entro il 05 di ogni mese CP_1
direttamente al figlio , quale contributo per il suo mantenimento la Per_1 somma pari ad € 200,00 (euro duecento/00) mensile, stante l'indennità pensionistica dallo stesso percepita oltre il 50% delle spese straordinarie.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Marras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/09/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serrenti.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/09/1990 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Serrenti, anno 1990, numero 14, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Serrenti il 9 settembre 1990, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 14 - Parte II - Serie A - Anno 1990,
Pag. 2 di 3 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Stabilire che i coniugi, economicamente autosufficienti, non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno divorzile.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Serrenti via Nazionale n. 241 distinta in
NCU al foglio 29 part. 5 sub. 4 cat. A/3 e le pertinenze distinte al foglio 29 particella 2777 categoria F/1 piano T e sub. 29 part. 5 sub. 1 cat. F/1 (cortili)
e foglio 29 part. 5 cat. C/2 sub. 3 (cantina) a che vi abiterà con il Parte_1
figlio non economicamente indipendente. Per_1
4) Stabilire che debba corrispondere entro il 05 di ogni mese CP_1
direttamente al figlio , quale contributo per il suo mantenimento la Per_1 somma pari ad € 200,00 (euro duecento/00) mensile, stante l'indennità pensionistica dallo stesso percepita oltre il 50% delle spese straordinarie.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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