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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/10/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1201 2022
Oggi,09/10/2024 alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
In udienza ex art. 127 bis cpc per la parte attrice +2 l'avv. Salvucci in sostituzione dell'avv. Marcucci la quale Parte_1 si riporta ai propri scritti difensivi, alle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 cpc c.VI ed alle note conclusive in atti.
Per la parte convenuta +2 l'avv. Bosano la quale si riporta ai propri atti, insiste CP_1 nell'eccezione riferita alla mutatio libelli non accettando il contraddittorio sulle relative domande, e conclude come da comparsa di costituzione riportandosi alle note conclusive in atti.
Per il condominio l'avv. Cappelli e Massetti i quali insistono nell'eccezione Parte_2 riferita alla mutatio libelli non accettando il contraddittorio sulle relative domande, e concludedono come da comparsa di costituzione riportandosi alle note conclusive in atti.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio per la decisione, depositando contestuale sentenza integrale alle ore 16,51decide la causa dando lettura del dispositivo.
Ascoli Piceno, 09/10/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201 2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 C.F._2
(C.F. ) Parte_5 C.F._3
Avv. Massimo Marcucci
Contro
:
, C.F. CP_1 C.F._4
, C.F. ; Parte_6 C.F._5
C.F. , Parte_7 C.F._6
CF: ), Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Margherita Massetti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e convenivano in Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudizio i signori , e nonché il per CP_1 Pt_6 Parte_7 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza: - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, accertare e dichiarare nulla/annullabile e conseguentemente annullare la delibera assembleare del Controparte_2
datata 13.3.2022 con riferimento all'approvazione della nomina di un amministratore
[...]
professionista identificato nella persona dello , per i motivi tutti Controparte_3
innanzi illustrati;
- accertare e dichiarare l'assenza di tabelle millesimali e l'intervenuta alterazione, a seguito dell'atto di divisione-ristrutturazione del 7.2.2022 e dei due atti di donazione datati 18.2.2022, del rapporto
CP originario tra i valori reali dei singoli appartamenti del sito ad Controparte_2
Offida (AP), e per l'effetto, dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere la formazione delle tabelle millesimali;
e dunque, previa redazione delle tabelle millesimali del Controparte_2
7 ad opera di un consulente tecnico di ufficio nominato a tal fine, dichiarare le stesse valide ed efficaci
[...]
nei confronti di tutti i condomini;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio
Gli attori a sostegno della domanda deducevano: la nullità e/o annullabilità della deliberazione del
13.3.2022 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 c.c. essendo stato alterato il rapporto tra i valori delle singole unità immobiliari;
annullamento della delibera del 13.03.2022 per omessa indicazione dei nominativi e dei millesimi di coloro che hanno votato a favore;
annullamento della delibera del 13.3.2022 per violazione dell'art. 1136 c.c. per incertezza sul computo e sul raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo in assenza di tabelle millesimali. Richiesta
formazione tabelle millesimali;
annullamento della delibera del 13.3.2022 poiché le sigg.re Pt_3
e non sono state messe nella condizione di partecipare
[...] Parte_4 Parte_5
coscientemente alla delibera assembleare;
annullamento della delibera del 13.03.2022 per incompletezza del verbale assembleare.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc c.VI parte attrice così concludeva: Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza: 1) accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del Controparte_2
datata 13.03.2022 con riferimento all'approvazione della nomina di un amministratore CP_2
professionista identificato nella persona dello , per i motivi tutti Controparte_3
innanzi illustrati;
2) accertare e dichiarare che l'atto di divisione- ristrutturazione del 07.02.2022 ad opera di CP_1
e gli atti di donazione tra , e datati
[...] Parte_6 CP_1 Parte_7
18.02.2022 (rep. n. 28.982 racc. n. 11.357) sono stati redatti al solo scopo di raggiungere, in virtù del successivo frazionamento, il risultato di più unità immobiliari per ottenere le maggioranze (quorum
costitutivo e deliberativo) di cui agli artt. 1136 commi 2 e 5 c.c. in violazione dell'art. 1345 c.c.; e,
per l'effetto, dichiarare l'annullamento e/o nullità dei predetti atti di divisione – ristrutturazione e di donazione o comunque disapplicarli ai fini della formazione delle tabelle millesimali;
3) in accoglimento del punto n. 2, formare le tabelle millesimali del Controparte_2
7 ad opera di un consulente tecnico di ufficio nominato a tal fine, senza tener conto delle nuove unità
[...]
immobiliari e dei conseguenti valori millesimali createsi in virtù dell'atto di divisione-
ristrutturazione del 07.02.2022 ad opera di e degli atti di donazione tra CP_1 Pt_6
, e datati 18.02.2022 (rep. n. 28.982 racc. n. 11.357);
[...] CP_1 Parte_7
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i signori e così Parte_3 Parte_4 Parte_5
concludendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto della avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 13 marzo 2022, respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. Condannare le odierne attrici alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede sin da ora la compensazione delle spese legali. Si costituiva in giudizio il così concludendo: Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Giudice adito,
- preliminarmente, quanto alla domanda volta alla formazione giudiziaria delle tabelle millesimali del di Offida, dichiarare l'improcedibilità della domanda non essendo Controparte_2
stato esperito il tentativo di mediazione ex art. 72quater disp. Att.c.c. e art. 5 comma 1 –bis del d.lgs.
n. 28/2010 oin subordine non essendo stata svolta la negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 12/09/2014
n. 132; nel merito, accertata l'inesistenza delle tabelle millesimali, procedere alla formazione delle tabelle millesimali;
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo rigetto della istanza cautelare,
ritenere valida ed efficace la delibera del 13/03/2022 dell'assemblea del Controparte_2
di Offida e pertanto valida la nomina dell'amministratore p.t. e per l'effetto rigettare la domanda
[...]
siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Nel corso del processo veniva disposta c.t.u. e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice si sostanzia sotto tre aspetti: la nullità di delibera assembleare del 13.3.22
di nomina di amministratore, la determinazione delle tabelle millesimali tenendo conto della verificazione di eventi sopraggiunti a seguito di atti di divisione e donazione da parte di soggetti facenti parte il condominio, la nullità di atti di divisione e donazione intercorsi tra alcuni condomini che hanno comportato la variazione delle tabelle millesimali, come chiesto da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc c.VI.
a) Le parti convenute, in riferimento alla domanda di nullità di atti di divisione e donazioni eccepiscono l'inammissibilità della domanda per avvenuta mutatio libelli. Sotto questo profilo, occorre evidenziare il principio giurisprudenziale dettato dalla suprema Corte
che ha pronunciato a S.U (Cass. ord. 18546/20): secondo cui la modificazione della domanda
ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi
della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque
connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la
compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi
processuali. In sostanza, ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183
c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis),
è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già
avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Esaminando la fattispecie dedotta in giudizio ed applicando il summenzionato principio giurisprudenziale, non appare che nel caso di specie possa ritenersi sussistere mutatio libelli, atteso che il diritto in questione attiene certamente alla vicenda sostanziale dedotta dalle parti ed intercorre tra le stesse parti, e l'accertamento del diritto stesso ha rilievo per la valutazione e l'apprezzamento di altre domande. Pertanto, la domanda di parte attrice va valutata secondo quanto prospettato in sede di prima memoria ex art. 183 cpc c.VI.
b) Come appena sopra esposto, la decisione in ordine alla domanda di nullità dell'atto di divisione e delle donazioni compiute è certamente rilevante sia ai fini della declaratoria di nullità della delibera in questione sia in riferimento alla determinazione delle tabelle millesimali.
Parte attrice sostiene che gli atti compiuti relativi all'atto di divisione e le donazioni precisate nell'atto introduttivo del giudizio siano state compiute da , e secondo un CP_1 Pt_6 Pt_7 percorso giuridico finalizzato ad alterare il rapporto originario tra le singole unità immobiliari al solo fine di ottenere la maggioranza necessaria per la nomina di un amministratore e per autorizzare i lavori straordinari da realizzare, usufruendo a tal fine delle agevolazioni del Superbonus al 110%.
Parte attrice, quindi, allega un comportamento di parte dei convenuti diretto a creare una situazione giuridica dannosa in capo alla parte attrice.
I convenuti hanno contestato in modo netto e deciso l'assunto difensivo di parte attrice sul punto, per cui non può darsi luogo all'applicazione dell'art. 115 cpc I comma. Detto ciò, ed a prescindere dalla qualificazione della domanda attrice, essa appare chiaramente non sostenuta sotto il profilo probatorio da idonei elementi che possano in alcun modo fornire certezza del diritto azionato con la domanda di nullità dei citati atti, neppure in via presuntiva.
Dall'esame degli elementi acquisiti al processo, infatti, emerge soltanto la libera manifestazione di volontà delle parti che hanno compiuto gli atti in questione di autodeterminarsi nelle loro vicende negoziali, non essendo emerso, invece, un comportamento doloso dei medesimi addirittura preordinato ad ottenere dei vantaggi patrimoniali o extrapatrimoniali.
La domanda di nullità proposta dall'attore verso gli atti di divisione- ristrutturazione del 07.02.2022
ad opera di e gli atti di donazione tra , e CP_1 Parte_6 CP_1 Pt_7
datati 18.02.2022 (rep. n. 28.982 racc. n. 11.357) va respinta.
[...]
c) Tenuto conto di quanto appena esposto, ed alla luce delle conseguenze giuridiche dell'avvenuto legittimo compimento degli atti di divisione e donazione, può essere valutata la domanda diretta a verificare l'esatta consistenza delle tabelle millesimali ed il conseguente quorum necessario per procedere alla delibera oggi impugnata.
Su questo punto soccorrono gli esiti della c.t.u., relazione che può essere fatta propria dal tribunale,
essendo stato rispettato il contraddittorio tra le parti, essendo stata fornita risposta alle osservazioni ed essendo stata data idonea risposta ai quesiti posti.
Il c.t.u. nella relazione di perizia determina le tabelle millesimali allo stato attuale dei luoghi, ovvero in seguito all'atto di divisione - ristrutturazione del 07.02.2022 ad opera di e gli atti CP_1 di donazione tra , e datati 18.02.2022 (rep. n. Parte_6 CP_1 Parte_7
28.982 racc. n. 11.357), ovvero quelle indicate dopo pagina 9 della relazione di consulenza.
Queste sono le tabelle millesimali che il dovrà adottare nell'ambito della sua gestione. CP_2
d) Premesso che in assenza di tabelle millesimali in condominio può comunque deliberare sulle spese secondo un principio di proporzionalità, nel caso di specie la delibera del 13.3.22 è impugnata non per fatti che riguardino la ripartizione delle spese, ma relativamente al quorum per la nomina di amministratore, oltre a questioni formali.
Preso atto delle consistenze delle proprietà dei singoli immobili di cui al convenuto ed CP_2
alle relative tabelle millesimali esistenti alla data della delibera, deve ritenersi che il quorum necessario per la validità dell'assemblea ex art. 1136 IV comma appare soddisfatto.
Va quindi respinta quindi la domanda di parte attrice relativamente alla nomina dell'amministratore contenuta nella delibera impugnata del 13.3.22.
e) In relazione agli ulteriori profili di nullità della delibera impugnata, ovvero all'omessa indicazione dei millesimi dei condomini nel verbale dell'assemblea impugnata, come sopra accennato, le delibere possono essere assunte anche in assenza di previsione delle tabelle millesimali;
conseguentemente,
l'omessa menzione nel verbale dei millesimi di titolarità degli intervenuti all'assemblea non comporta alcuna nullità non esistendo una previsione legale in tal senso.
Va evidenziato, altresì, che per quanto risulta dai documenti in atti i condomini e Parte_8
e hanno ricevuto la convocazione per l'assemblea del 13.3.22. Pt_4 Parte_3
Per quanto attiene l'incompletezza del verbale dell'assemblea del 13.3.22 dedotta da parte attrice -
Come ben si vede, il verbale assembleare del 13.3.2022 riporta solo l'elenco dei condomini presenti
( , e e si limita a prendere atto del risultato della votazione presa CP_1 Pt_6 Pt_7
all'unanimità dei presenti, senza tuttavia indicare i condomini assenti e senza individuare
nominativamente i singoli condomini che hanno votato a favore della delibera e senza indicare i
millesimi di proprietà di ciascun condomino- va rilevato che il verbale in questione prevede data,
luogo ed orario, numero dei condomini partecipanti rispetto a quelli totali, nomina di presidente e segretario, sottoscrizione del verbale, ordine del giorno, dichiarazione dei partecipanti - che poi deliberano all'unanimità. Ne consegue, che essendo indicati i nominativi dei partecipanti ed essendo dato atto del voto all'unanimità, i condomini presenti hanno ovviamente manifestato volontà di votare a favore. L'omissione dell'indicazione dei condomini assenti non rileva ai fini di declaratoria di nullità, non essendo un dato decisivo in riferimento alla formazione ed alla dichiarazione della volontà
condominiale, elemento, tra l'altro, desumibile per differenza considerate le dimensioni molto contenute del Condominio in questione.
f) Le domande di parte attrice relativamente ai punti 1 e 2 delle conclusioni di cui alla memoria n.1
ex art. 183 cpc c.VI vanno pertanto rigettate.
La domanda di cui al punto 3 delle predette memorie, va anche essa respinta, atteso che la stessa prevedeva l'esclusione dell'efficacia degli atti di divisione e donazione, per cui la determinazione delle tabelle millesimali operata al pregresso punto c) ha natura meramente dichiarativa.
g) Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'effettiva attività prestata e della pronuncia dichiarativa, comunque, utile giuridicamente ad entrambe le parti, si liquidano in favore di ciascuna parte convenuta ed a carico della parte attrice nella misura di euro 4.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti attrici e convenute nella misura del 50%.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge le domande di parte attrice;
dichiara che le tabelle millesimali relative ai condomini del sono Controparte_2
quelle che tengono effettivo conto della legittimità degli atti di divisione e donazione contenute nella relazione di perizia a firma dell'arch. depositata in atti, indicate dopo pagina 9 Persona_1
della relazione stessa.
Condanna l'attore a rifondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro 4.000,00 a titolo di spese di lite, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge. Le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti attrici e convenute nella misura del 50% ciascuna.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 09/10/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1201 2022
Oggi,09/10/2024 alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
In udienza ex art. 127 bis cpc per la parte attrice +2 l'avv. Salvucci in sostituzione dell'avv. Marcucci la quale Parte_1 si riporta ai propri scritti difensivi, alle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 cpc c.VI ed alle note conclusive in atti.
Per la parte convenuta +2 l'avv. Bosano la quale si riporta ai propri atti, insiste CP_1 nell'eccezione riferita alla mutatio libelli non accettando il contraddittorio sulle relative domande, e conclude come da comparsa di costituzione riportandosi alle note conclusive in atti.
Per il condominio l'avv. Cappelli e Massetti i quali insistono nell'eccezione Parte_2 riferita alla mutatio libelli non accettando il contraddittorio sulle relative domande, e concludedono come da comparsa di costituzione riportandosi alle note conclusive in atti.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio per la decisione, depositando contestuale sentenza integrale alle ore 16,51decide la causa dando lettura del dispositivo.
Ascoli Piceno, 09/10/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201 2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 C.F._2
(C.F. ) Parte_5 C.F._3
Avv. Massimo Marcucci
Contro
:
, C.F. CP_1 C.F._4
, C.F. ; Parte_6 C.F._5
C.F. , Parte_7 C.F._6
CF: ), Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Margherita Massetti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e convenivano in Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudizio i signori , e nonché il per CP_1 Pt_6 Parte_7 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza: - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, accertare e dichiarare nulla/annullabile e conseguentemente annullare la delibera assembleare del Controparte_2
datata 13.3.2022 con riferimento all'approvazione della nomina di un amministratore
[...]
professionista identificato nella persona dello , per i motivi tutti Controparte_3
innanzi illustrati;
- accertare e dichiarare l'assenza di tabelle millesimali e l'intervenuta alterazione, a seguito dell'atto di divisione-ristrutturazione del 7.2.2022 e dei due atti di donazione datati 18.2.2022, del rapporto
CP originario tra i valori reali dei singoli appartamenti del sito ad Controparte_2
Offida (AP), e per l'effetto, dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere la formazione delle tabelle millesimali;
e dunque, previa redazione delle tabelle millesimali del Controparte_2
7 ad opera di un consulente tecnico di ufficio nominato a tal fine, dichiarare le stesse valide ed efficaci
[...]
nei confronti di tutti i condomini;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio
Gli attori a sostegno della domanda deducevano: la nullità e/o annullabilità della deliberazione del
13.3.2022 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 c.c. essendo stato alterato il rapporto tra i valori delle singole unità immobiliari;
annullamento della delibera del 13.03.2022 per omessa indicazione dei nominativi e dei millesimi di coloro che hanno votato a favore;
annullamento della delibera del 13.3.2022 per violazione dell'art. 1136 c.c. per incertezza sul computo e sul raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo in assenza di tabelle millesimali. Richiesta
formazione tabelle millesimali;
annullamento della delibera del 13.3.2022 poiché le sigg.re Pt_3
e non sono state messe nella condizione di partecipare
[...] Parte_4 Parte_5
coscientemente alla delibera assembleare;
annullamento della delibera del 13.03.2022 per incompletezza del verbale assembleare.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc c.VI parte attrice così concludeva: Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza: 1) accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del Controparte_2
datata 13.03.2022 con riferimento all'approvazione della nomina di un amministratore CP_2
professionista identificato nella persona dello , per i motivi tutti Controparte_3
innanzi illustrati;
2) accertare e dichiarare che l'atto di divisione- ristrutturazione del 07.02.2022 ad opera di CP_1
e gli atti di donazione tra , e datati
[...] Parte_6 CP_1 Parte_7
18.02.2022 (rep. n. 28.982 racc. n. 11.357) sono stati redatti al solo scopo di raggiungere, in virtù del successivo frazionamento, il risultato di più unità immobiliari per ottenere le maggioranze (quorum
costitutivo e deliberativo) di cui agli artt. 1136 commi 2 e 5 c.c. in violazione dell'art. 1345 c.c.; e,
per l'effetto, dichiarare l'annullamento e/o nullità dei predetti atti di divisione – ristrutturazione e di donazione o comunque disapplicarli ai fini della formazione delle tabelle millesimali;
3) in accoglimento del punto n. 2, formare le tabelle millesimali del Controparte_2
7 ad opera di un consulente tecnico di ufficio nominato a tal fine, senza tener conto delle nuove unità
[...]
immobiliari e dei conseguenti valori millesimali createsi in virtù dell'atto di divisione-
ristrutturazione del 07.02.2022 ad opera di e degli atti di donazione tra CP_1 Pt_6
, e datati 18.02.2022 (rep. n. 28.982 racc. n. 11.357);
[...] CP_1 Parte_7
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i signori e così Parte_3 Parte_4 Parte_5
concludendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto della avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 13 marzo 2022, respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. Condannare le odierne attrici alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede sin da ora la compensazione delle spese legali. Si costituiva in giudizio il così concludendo: Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Giudice adito,
- preliminarmente, quanto alla domanda volta alla formazione giudiziaria delle tabelle millesimali del di Offida, dichiarare l'improcedibilità della domanda non essendo Controparte_2
stato esperito il tentativo di mediazione ex art. 72quater disp. Att.c.c. e art. 5 comma 1 –bis del d.lgs.
n. 28/2010 oin subordine non essendo stata svolta la negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 12/09/2014
n. 132; nel merito, accertata l'inesistenza delle tabelle millesimali, procedere alla formazione delle tabelle millesimali;
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo rigetto della istanza cautelare,
ritenere valida ed efficace la delibera del 13/03/2022 dell'assemblea del Controparte_2
di Offida e pertanto valida la nomina dell'amministratore p.t. e per l'effetto rigettare la domanda
[...]
siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Nel corso del processo veniva disposta c.t.u. e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice si sostanzia sotto tre aspetti: la nullità di delibera assembleare del 13.3.22
di nomina di amministratore, la determinazione delle tabelle millesimali tenendo conto della verificazione di eventi sopraggiunti a seguito di atti di divisione e donazione da parte di soggetti facenti parte il condominio, la nullità di atti di divisione e donazione intercorsi tra alcuni condomini che hanno comportato la variazione delle tabelle millesimali, come chiesto da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc c.VI.
a) Le parti convenute, in riferimento alla domanda di nullità di atti di divisione e donazioni eccepiscono l'inammissibilità della domanda per avvenuta mutatio libelli. Sotto questo profilo, occorre evidenziare il principio giurisprudenziale dettato dalla suprema Corte
che ha pronunciato a S.U (Cass. ord. 18546/20): secondo cui la modificazione della domanda
ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi
della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque
connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la
compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi
processuali. In sostanza, ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183
c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis),
è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già
avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Esaminando la fattispecie dedotta in giudizio ed applicando il summenzionato principio giurisprudenziale, non appare che nel caso di specie possa ritenersi sussistere mutatio libelli, atteso che il diritto in questione attiene certamente alla vicenda sostanziale dedotta dalle parti ed intercorre tra le stesse parti, e l'accertamento del diritto stesso ha rilievo per la valutazione e l'apprezzamento di altre domande. Pertanto, la domanda di parte attrice va valutata secondo quanto prospettato in sede di prima memoria ex art. 183 cpc c.VI.
b) Come appena sopra esposto, la decisione in ordine alla domanda di nullità dell'atto di divisione e delle donazioni compiute è certamente rilevante sia ai fini della declaratoria di nullità della delibera in questione sia in riferimento alla determinazione delle tabelle millesimali.
Parte attrice sostiene che gli atti compiuti relativi all'atto di divisione e le donazioni precisate nell'atto introduttivo del giudizio siano state compiute da , e secondo un CP_1 Pt_6 Pt_7 percorso giuridico finalizzato ad alterare il rapporto originario tra le singole unità immobiliari al solo fine di ottenere la maggioranza necessaria per la nomina di un amministratore e per autorizzare i lavori straordinari da realizzare, usufruendo a tal fine delle agevolazioni del Superbonus al 110%.
Parte attrice, quindi, allega un comportamento di parte dei convenuti diretto a creare una situazione giuridica dannosa in capo alla parte attrice.
I convenuti hanno contestato in modo netto e deciso l'assunto difensivo di parte attrice sul punto, per cui non può darsi luogo all'applicazione dell'art. 115 cpc I comma. Detto ciò, ed a prescindere dalla qualificazione della domanda attrice, essa appare chiaramente non sostenuta sotto il profilo probatorio da idonei elementi che possano in alcun modo fornire certezza del diritto azionato con la domanda di nullità dei citati atti, neppure in via presuntiva.
Dall'esame degli elementi acquisiti al processo, infatti, emerge soltanto la libera manifestazione di volontà delle parti che hanno compiuto gli atti in questione di autodeterminarsi nelle loro vicende negoziali, non essendo emerso, invece, un comportamento doloso dei medesimi addirittura preordinato ad ottenere dei vantaggi patrimoniali o extrapatrimoniali.
La domanda di nullità proposta dall'attore verso gli atti di divisione- ristrutturazione del 07.02.2022
ad opera di e gli atti di donazione tra , e CP_1 Parte_6 CP_1 Pt_7
datati 18.02.2022 (rep. n. 28.982 racc. n. 11.357) va respinta.
[...]
c) Tenuto conto di quanto appena esposto, ed alla luce delle conseguenze giuridiche dell'avvenuto legittimo compimento degli atti di divisione e donazione, può essere valutata la domanda diretta a verificare l'esatta consistenza delle tabelle millesimali ed il conseguente quorum necessario per procedere alla delibera oggi impugnata.
Su questo punto soccorrono gli esiti della c.t.u., relazione che può essere fatta propria dal tribunale,
essendo stato rispettato il contraddittorio tra le parti, essendo stata fornita risposta alle osservazioni ed essendo stata data idonea risposta ai quesiti posti.
Il c.t.u. nella relazione di perizia determina le tabelle millesimali allo stato attuale dei luoghi, ovvero in seguito all'atto di divisione - ristrutturazione del 07.02.2022 ad opera di e gli atti CP_1 di donazione tra , e datati 18.02.2022 (rep. n. Parte_6 CP_1 Parte_7
28.982 racc. n. 11.357), ovvero quelle indicate dopo pagina 9 della relazione di consulenza.
Queste sono le tabelle millesimali che il dovrà adottare nell'ambito della sua gestione. CP_2
d) Premesso che in assenza di tabelle millesimali in condominio può comunque deliberare sulle spese secondo un principio di proporzionalità, nel caso di specie la delibera del 13.3.22 è impugnata non per fatti che riguardino la ripartizione delle spese, ma relativamente al quorum per la nomina di amministratore, oltre a questioni formali.
Preso atto delle consistenze delle proprietà dei singoli immobili di cui al convenuto ed CP_2
alle relative tabelle millesimali esistenti alla data della delibera, deve ritenersi che il quorum necessario per la validità dell'assemblea ex art. 1136 IV comma appare soddisfatto.
Va quindi respinta quindi la domanda di parte attrice relativamente alla nomina dell'amministratore contenuta nella delibera impugnata del 13.3.22.
e) In relazione agli ulteriori profili di nullità della delibera impugnata, ovvero all'omessa indicazione dei millesimi dei condomini nel verbale dell'assemblea impugnata, come sopra accennato, le delibere possono essere assunte anche in assenza di previsione delle tabelle millesimali;
conseguentemente,
l'omessa menzione nel verbale dei millesimi di titolarità degli intervenuti all'assemblea non comporta alcuna nullità non esistendo una previsione legale in tal senso.
Va evidenziato, altresì, che per quanto risulta dai documenti in atti i condomini e Parte_8
e hanno ricevuto la convocazione per l'assemblea del 13.3.22. Pt_4 Parte_3
Per quanto attiene l'incompletezza del verbale dell'assemblea del 13.3.22 dedotta da parte attrice -
Come ben si vede, il verbale assembleare del 13.3.2022 riporta solo l'elenco dei condomini presenti
( , e e si limita a prendere atto del risultato della votazione presa CP_1 Pt_6 Pt_7
all'unanimità dei presenti, senza tuttavia indicare i condomini assenti e senza individuare
nominativamente i singoli condomini che hanno votato a favore della delibera e senza indicare i
millesimi di proprietà di ciascun condomino- va rilevato che il verbale in questione prevede data,
luogo ed orario, numero dei condomini partecipanti rispetto a quelli totali, nomina di presidente e segretario, sottoscrizione del verbale, ordine del giorno, dichiarazione dei partecipanti - che poi deliberano all'unanimità. Ne consegue, che essendo indicati i nominativi dei partecipanti ed essendo dato atto del voto all'unanimità, i condomini presenti hanno ovviamente manifestato volontà di votare a favore. L'omissione dell'indicazione dei condomini assenti non rileva ai fini di declaratoria di nullità, non essendo un dato decisivo in riferimento alla formazione ed alla dichiarazione della volontà
condominiale, elemento, tra l'altro, desumibile per differenza considerate le dimensioni molto contenute del Condominio in questione.
f) Le domande di parte attrice relativamente ai punti 1 e 2 delle conclusioni di cui alla memoria n.1
ex art. 183 cpc c.VI vanno pertanto rigettate.
La domanda di cui al punto 3 delle predette memorie, va anche essa respinta, atteso che la stessa prevedeva l'esclusione dell'efficacia degli atti di divisione e donazione, per cui la determinazione delle tabelle millesimali operata al pregresso punto c) ha natura meramente dichiarativa.
g) Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'effettiva attività prestata e della pronuncia dichiarativa, comunque, utile giuridicamente ad entrambe le parti, si liquidano in favore di ciascuna parte convenuta ed a carico della parte attrice nella misura di euro 4.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti attrici e convenute nella misura del 50%.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge le domande di parte attrice;
dichiara che le tabelle millesimali relative ai condomini del sono Controparte_2
quelle che tengono effettivo conto della legittimità degli atti di divisione e donazione contenute nella relazione di perizia a firma dell'arch. depositata in atti, indicate dopo pagina 9 Persona_1
della relazione stessa.
Condanna l'attore a rifondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro 4.000,00 a titolo di spese di lite, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge. Le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti attrici e convenute nella misura del 50% ciascuna.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 09/10/2024
Il Giudice
Roberto Ricci