Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1626/2023 promossa da C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BARBARA MOROSINI e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SABRINA ORSINI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_1
MARAZZA RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale di Pavia, Giudice Unico del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione, così giudicare: Nel merito, in via principale: A) Accertare e dichiarare che il Sig. a far data dall'ordine di servizio n. 25 del 31/12/2009 o Parte_1 comunque a far data dall'incarico del 5/7/2016 di assegnazione a responsabile dell'area territoriale LE - Como - ON, per effetto dell'applicazione del comma 3 dell'art. 3 del CCNL 2008 dirigenti, avrebbe dovuto essere inquadrato ex contractu dirigente e, per l'effetto, condannare Controparte_2 ad inquadrare il ricorrente nella qualifica di dirigente, con adeguamento della retribuzione annua da lordi € 149.909, 44 a lordi € 150.869,24, come da prospetto redatto;
B) Accertare e dichiarare che il Sig. a far data dall'ordine di servizio n. 4 del 26/2/2009 o comunque Parte_1
a far data dall'incarico del 5/7/2016 ne a responsabile dell'area territoriale LE - Como - ON per effetto dell'applicazione del comma 1 dell'art. 3 CCNL 2008 dirigenti, ha svolto incarichi di natura dirigenziale e, per l'effetto, condannare ad inquadrare il ricorrente nella qualifica di Controparte_2 dirigente, con adeguamento della retribuzione annua da lordi € 149.909,44 a lordi € 150.869,24, come da prospetto redatto;
C) Accertare e dichiarare che il Sig. a far data dall'ordine di servizio n. 4 del 26/2/2009, o comunque Parte_1
a far data dall'incarico del 5/7/2016, ha subito un danno, in termini di perdita di chance, dovuto al mancato riconoscimento della qualifica di dirigente, in virtù dell'applicazione del comma 3 dell'art. 3 CCNL dirigenti 2008, ovvero in virtù dell'applicazione del comma 1 dell'art. 3 CCNL dirigenti 2008 e, per l'effetto, condannare
[...]
a risarcire il ricorrente di una somma liquidata in via equitativa che tenga conto sia Controparte_2 dell'impoverimento professionale patito, sia del mancato aumento delle retribuzioni che gli sarebbero spettate qualora il ricorrente fosse stato nominato dirigente;
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. E) In via istruttoria, Senza assunzione o inversione di oneri che non competono, si chiede l'ammissione di prova diretta per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
2) Vero che in Umbria il Sig. nava e indirizzava l'attività di n. 132 risorse suddivise Parte_1 sui due ambiti provinciali di Perugia e Terni, oltre che gli uffici dislocati nella regione come da ordine di servizio n. 26 del 31.12.2009 che si rammostra al teste? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig.
[...]
via del Fosso 9, 06128 Perugia. Tes_1
la funzione di direttore operativo consiste nel dirigere i filoni cosiddetti di governo e di supporto all'azienda, ovvero il commerciale, l'organizzazione, gli affari generali, il contenzioso, intrattenendo i rapporti con i fornitori, occupandosi del settore legale e contenzioso, scegliendo e nominando avvocati e decidendo le azioni da intraprendere in relazioni alle posizioni debitorie, promuovendo i servizi proposti da Equitalia presso gli Enti pubblici, supervisionando il settore affari generali (economato, proocollo), coordinando la gestione delle controversie aziendali nelle aree di core business, degli affari generali e la gestione dell'organizzazione e sistemi informativi? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig. via del Fosso 9, 06128 Testimone_1
Perugia. 4) Vero che il direttore operativo, nello svolgimento delle sue funzioni, gestiva le risorse attribuite alle unità organizzative a lui assegnate impartendo loro direttive e istruzioni volte al conseguimento degli obiettivi dell'azienda? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig. via del Fosso 9, 06128 Testimone_1
Perugia. 5) Vero che il signor ello svolgimento delle sue funzioni di responsabile della produzione ad interim Parte_1 in Umbria gestiva i filoni produttivi dell'azienda e quelli dei rapporti con i cittadini e le imprese, le morosità rilevanti e la pianificazione e il controllo operativo ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig.
[...]
via del Fosso 9, 06128 Perugia. Tes_1
dall'ordine di servizio n. 37 del 23 novembre 2010 che viene rammostrato al teste, al responsabile di produzione riportano direttamente 3 unità di staff rientranti nell'area di produzione (rapporti coi cittadini e le imprese, contenzioso, pianificazione e controllo operativo); 1 unità di linea (produzione accentrata), 2 sedi provinciali (Perugia e Terni)? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig. via del Testimone_1
Fosso 9, 06128 Perugia. 7) Vero che dall'organigramma dell'ordine di servizio n. 37 del 23 novembre 2010 che viene rammostrato al teste risulta che i settori amministrazione e controllo, morosità rilevanti, affari generali e commerciale, da novembre 2010 fanno riferimento direttamente al direttore generale ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig. via del Fosso 9, 06128 Perugia. Testimone_1
8) Vero che i settori amministrazione e controllo, morosità rilevanti, affari generali, legale e contenzioso e commerciale, nel periodo precedente al novembre 2010 - ovvero nel periodo durante il quale il ricorrente era alle dipendenze di - erano sotto la direzione del signor Si indica a teste sul Controparte_3 Parte_1 presente capitolo via del Fosso 9, 0612 Testimone_1
9) Vero che dal novembre 2010 il signor viene sostituito dal dirigente signor il Parte_1 Persona_1 quale espletava mansioni ridotte rispetto a quelle svolte dal ricorrente ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig. via del Fosso 9, 06128 Perugia. Testimone_1
10) Vero che i e nel 2010 le mansioni del ricorrente consistevano nel dirigere e gestire i filoni produttivi dell'azienda, occupandosi quindi di morosità, di rapporti con le imprese e i cittadini, di pianificare gli interventi di riscossione, di decidere e gestire le rateazioni ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il dott. via Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO. Testimone_2
11) Vero che nell'ottobre 2011, nel riassetto organizzativo aziendale, vengono nominati due responsabili provinciali che venivano posti sotto la diretta responsabilità del direttore di produzione sotto la cui Parte_1 guida avrebbero dovuto analizzare le attività da attribuire a livello di ambito provinciale o regionale per delineare le strategie volte all'allineamento al modello organizzativo target in vista dell'incorporazione in Equitalia CP_4
(cfr. doc. 11 e 11°) che si rammostrano al teste ) ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il dott.
[...]
via Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO. Testimone_2 12) Vero che precedentemente all'incarico assegnato al ricorrente, il responsabile della produzione del Trentino
– Alto Adige era il dirigente ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il dott. Persona_2 [...]
via Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO;
Tes_2
che la struttura dell'area territoriale di LE - Como - ON, di cui il signor figurava Parte_1 come responsabile dal giugno 2016, dislocata su tre diverse provincie, contava circa 62 risorse allocate su otto diverse unità organizzative gestite da altrettanti responsabili che riportavano al signor il quale ne gestiva, Pt_1 dirigeva e coordinava le attività ? Si indicano a testi sul presente capitolo di prova, il dott. via Testimone_2
Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO e la dott.ssa , via San Cassiano n. 1 O); Testimone_3
14) Vero che un quadro direttivo di 4° livello, ai sensi dell'art. 82, CCNL 2008, dirige un solo ambito territoriale provinciale nel quale sono allocate almeno 20 risorse e ai sensi dell'art. 84 CCNL 2018 un solo ambito territoriale provinciale nel quale sono allocate almeno 25 risorse? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il dott.
via Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO;
Testimone_2
15) Vero che i signori, e , risorse che riportavano al signor rivestivano Parte_2 Parte_3 Pt_1 la qualifica di quadri di quarto livello (QD4) ? Si indica a teste sul presente capitolo di prova la dott.ssa
[...]
, via San Cassiano n. 10, 22036 Erba (CO); Tes_3 he un responsabile dell'area territoriale – funzione svolta da far data dal 2016 - svolgeva le Pt_1 seguenti mansioni:
- garantire l'adozione di un approccio orientato al servizio al contribuente, che favorisse semplificazione degli adempimenti, trasparenza e correttezza nei confronti dello stesso,
- garantire la qualità del servizio di front-office a cittadini ed imprese, considerando anche le dinamiche delle esigenze di contatto derivanti dall'attuazione dei piani di produzione sul territorio;
- assicurare i servizi di incasso presso gli sportelli o punti di riscossione/consulenza presenti sul territorio, assicurando risposte adeguate alle esigenze dei contribuenti,
- concorrere nella definizione dell'obiettivo e del programma di produzione, gestire e controllare le attività operative;
- garantire l'analisi del bacino di morosità di competenza, perseguendo la conoscenza dei contribuenti e del territorio di riferimento, per definire le procedure di riscossione;
- assicurare lo svolgimento dell'attività esecutiva sul territorio secondo principi di efficienza ed efficacia nell'ambito degli obiettivi aziendali assegnati e nel rispetto delle priorità definite a livello regionale;
- assicurare il puntuale e costante rispetto della normativa vigente, promuovendone la diffusione a tutti i livelli della struttura. Si indicano a testi sul presente capitolo di prova, il dott. via Beato Arrigo n. 28/b, Testimone_2
39100 NO e la dott.ssa , via San Cassiano n. 1 ); Testimone_3
17) Vero che un responsabile dell'area territoriale decide in autonomia le azioni strategiche da intraprendere, con il solo rispetto degli obiettivi di business dell'azienda, mediante direttive e istruzioni ai responsabili delle varie unità organizzative che a loro volta organizzano e coordinano il lavoro delle risorse loro assegnate? Si indicano a testi sul presente capitolo di prova, il dott. via Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO Testimone_2
e la dott.ssa , via San Cassiano n. 10, 22036 Erba (CO); Testimone_3
18) Vero che un responsabile di area territoriale ha poteri di iniziativa e discrezionalità nello svolgimento delle responsabilità a lui assegnate, al fine della realizzazione degli obiettivi di business dell'azienda? Si indicano a testi sul presente capitolo di prova, il dott. via Beato Arrigo n. 28/b, 39100 NO e la dott.ssa Testimone_2
, via San Cassiano n. 10, 22036 Erba (CO); Testimone_3
19) Vero che nell'area territoriale di Brescia, dove il ricorrente rivestiva l'incarico di responsabile di area territoriale, dal marzo 2019 operano svariate unità organizzative e sono allocate 66 risorse? Si indica a teste sul presente capitolo di prova, il sig. c/o , Via Cefalonia n. 49, 25124 Testimone_4 Controparte_2
Brescia; 20) Vero che nell'Area territoriale Pavia – Lodi, di cui il signor attualmente responsabile, operano Parte_1 plurime unità organizzative e sono allocate n. 49 risorse? Si i sul presente capitolo di prova, il Sig.
domiciliato per la carica presso , viale dell'Innovazione n. Testimone_5 Controparte_2
1/C, Milano. Si chiede di essere ammessi, con i medesimi testi, a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. In via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui controparte contesti il prospetto delle voci di retribuzione riportato al punto 6 a), si chiede la nomina di un CTU che accerti la composizione delle voci della busta paga del ricorrente, tenuto conto dello stipendio annuale attuale e del richiesto adeguamento al livello dirigenziale.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tutte le ragioni esposte in memoria difensiva;
b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento nonché dei crediti azionati, così come eccepita in narrativa;
Nel merito: a) rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in memoria difensiva. In via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare che il pagamento dell'eccedenza delle somme versate al Dott. decorrere Pt_1 dal 1° gennaio 2015 a titolo di “voce mensile AP Prev complementare (x13)”, per u ontare pari ed € 111.540,96, sono prive di causa debendi e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di CP_5 alla ripetizione del predetto importo ex art. 2033 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, sempre per l'effetto, condannare il ricorrente alla restituzione dell'importo di € 111.540,96. In ogni caso: a) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite. VI. IN VIA ISTRUTTORIA. 58. Ci si oppone alla richiesta di prova per testi richiesta dal ricorrente in quanto del tutto inammissibile, densa di valutazioni ed assolutamente generica. 58.1. In ogni caso l'Agenzia, senza che ciò costituisca inversione degli oneri probatori gravanti integralmente sul ricorrente, chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti da 6 a 41.3. (tutti compresi e incluse le sottonumerazioni) della presente memoria difensiva, precedute dalla frase di rito “Vero che” e depurate da giudizi e valutazioni, nonché prova contraria a quella del ricorrente, se e nei limiti in cui, la stessa risulterà ammissibile. Si indicano come testi i Sig.ri: - , domiciliato per ragioni di Testimone_6 servizio presso Equitalia Giustizia S.p.A.; - - entrambi domiciliati per Testimone_7 Testimone_8 ragioni di lavoro presso Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ci si oppone alla richiesta di CTU formulata dal ricorrente, in quanto meramente esplorativa e ininfluente ai fini del decidere. Ove ammessa, si chiede ammettersi CTU anche sulla domanda riconvenzionale proposta dall'Ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione, che parte resistente ha avanzato, d'inammissibilità del ricorso per “carenza di allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato”. In primo luogo, si osserva che laddove difetti la prova dei fatti si dovrà giungere al rigetto, nel merito, del ricorso e non alla dichiarazione d'inammissibilità del medesimo. Quanto, invece, all'allegazione dei fatti rilevanti, il ricorso è analitico nell'individuare tutti gli elementi che, secondo la prospettazione del ricorrente, ne fondano le domande e pertanto l'eccezione in esame deve essere respinta.
2. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio. Deve ora essere chiarito che non sono state ammesse le prove orali dedotte dalle parti in quanto, a prescindere da profili d'inammissibilità di alcuni capitoli, la copiosa documentazione depositata dalle parti medesime e le loro affermazioni negli atti, laddove non contestate dalla controparte, consentono di ricostruire con chiarezza e precisione tutti i fatti rilevanti per la decisione. Di seguito vengono descritti i fatti principali;
ulteriori circostanze saranno esposte nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni delle parti. già dipendente di il primo marzo 2007 passò alle dipendenze di società Parte_1 CP_6 CP_7 del gruppo con qualifica di direttore operativo e inquadramento quale quadro direttivo, al IV Controparte_3 livello retributivo e anzianità convenzionale dal 27 febbraio 1984, allorché era stato dipendente presso Monte dei Paschi S.p.A. nel settore della riscossione (v. lettera di assunzione depositata quale doc. 1 da parte ricorrente). Con ordini di servizio del 31 dicembre 2009 (docc. 4 e 5 di parte ricorrente), la datrice di lavoro del ricorrente, divenuta nel frattempo gli assegnò, quale direttore operativo, entrambe le province Controparte_3 umbre, Perugia e Terni, indicando i settori di competenza (es: affari generali, contenzioso, organizzazione e sistemi informativi) e il personale sottoposto, attraverso la gerarchia dei responsabili dei settori o delle sedi (dalle pagg. 2/7 del doc. 5 di parte ricorrente risultano 132 persone coordinate da . Parte_1
Dal 25 ottobre 2010 il ricorrente venne distaccato alla direzione generale di NO (doc. 10 di parte ricorrente), con conferma, a partire dal 19 novembre 2010, delle funzioni di direttore di produzione per le province di TO e NO (docc. 11 e 12 di parte ricorrente). Dal giugno 2012 il ricorrente venne distaccato presso la direzione regionale della LO (doc. 13 di parte ricorrente), mentre dal 5 luglio 2016 gli fu assegnata l'area delle province di LE, Como e ON (doc. 14 di parte ricorrente), quale “Responsabile” (pag. 12 doc. 14 di parte ricorrente). Con l'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, venne istituita l CP_2 Controparte_2
(di seguito, per brevità, “ ”), ente pubblico economico, che subentrò, a partire dal primo luglio 2017, in tutti CP_5
i rapporti delle società del Gruppo Equitalia e dunque anche nel rapporto di lavoro di cui si tratta. venne trasferito da , con decorrenza dal marzo 2019, a Brescia, quale responsabile di Parte_1 CP_5 quell'area (doc. 17 di parte ricorrente) e, infine, dal 23 giugno 2022, fu nominato responsabile dell'area di Pavia e Lodi, alla quale è tuttora assegnato (doc. 18 di parte ricorrente). Il ricorrente, sempre rimasto quadro direttivo, chiede il riconoscimento della propria qualifica di dirigente a partire dal 31 dicembre 2009 o, in subordine, dal 5 luglio 2016, con conseguente condanna della resistente a riconoscere la retribuzione annua lorda di € 150.869,24 in luogo di quella attribuita di € 149.909,44. Egli domanda, inoltre, la condanna di al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, a CP_5 titolo di danno da perdita di chance, sostenendo che si tratti di un danno causato dal mancato tempestivo riconoscimento della qualifica di dirigente. Come s'è visto, eccepisce - infondatamente - l'inammissibilità del ricorso;
in ogni caso, contesta la CP_5 fondatezza delle domande proposte dal ricorrente sia con riguardo alle mansioni da lui effettivamente svolte, sia con riguardo all'interpretazione delle norme dei CCNL susseguitisi nel tempo;
eccepisce la prescrizione dell'azione volta all'accertamento delle funzioni dirigenziali e dei relativi crediti;
contesta l'esistenza di alcun danno da perdita di chance; infine, chiede in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 111.540,96 percepita a titolo di assegno ad personam in luogo della previdenza complementare, ritenendo che tale assegno non fosse più dovuto a partire dal primo gennaio 2015, a seguito del riconoscimento, con l'accordo integrativo aziendale del 24 gennaio 2014, di un diverso trattamento economico in materia di previdenza complementare.
3. L' interpretazione del CCNL del 2008 e la sua applicazione nel caso concreto. Questa giudice ritiene di aderire all'interpretazione proposta da parte ricorrente delle norme del CCNL 2008, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro di cui si discute (doc. 7 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente) e, in particolare, all'interpretazione proposta in merito al terzo comma dell'art. 3, dato il chiaro incipit di tale comma. Questo è il testo integrale della norma collettiva in esame:
“
1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'azienda.
2. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'azienda individua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nelle sedi periferiche, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
3. Fermo quanto sopra, è riconosciuto l'inquadramento a dirigente al preposto alla direzione di più ambiti territoriali provinciali.
4. L'azienda informa gli organismi sindacali aziendali della categoria circa gli effetti conseguenti all'applicazione del secondo comma del presente articolo”. L'espressione “fermo quanto sopra”, che introduce il terzo comma, non può che essere intesa nel senso che la fattispecie disciplinata da quel comma si aggiunge a quella del primo comma, che indica in linea generale le caratteristiche del dirigente. Ne deriva che laddove un dipendente fosse “preposto alla direzione di più ambiti territoriali provinciali” doveva essere inquadrato quale dirigente, a prescindere dal fatto che le sue mansioni rientrassero o meno in quelle definite dai criteri stabiliti dal precedente primo comma (in questo senso si è espresso, seppure in via incidentale, il giudice del lavoro del tribunale di Roma nella sentenza n. 512/2018, mentre non si rinvengono precedenti, di legittimità né di merito, in senso contrario). Può aggiungersi che l'art. 82 del CCNL 2018 dei dipendenti (doc. 21 di parte ricorrente) riconosce il IV CP_5 livello retributivo ai quadri che abbiano la direzione di “un ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20 dipendenti compreso il preposto”: questa disposizione, successiva a quella del CCNL del 2008 sopra richiamato, è coerente con quest'ultimo laddove esso prevede l'attribuzione della qualifica dirigenziale a chi diriga non uno, ma più “ambiti provinciali”, proprio perché la qualifica di quadro è stata prevista, nel 2018, per la direzione di un solo àmbito. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti richiesti dal terzo comma impone, dunque, al giudice di verificare esclusivamente se il dipendente fosse o meno “preposto alla direzione” di più “ambiti territoriali provinciali”, senza che sia necessario verificare la portata dei poteri decisionali attribuiti al dipendente. Quanto al primo requisito, si osserva che, con i citati ordini di servizio del 31 dicembre 2009, non solo - come s'è visto - venne espressamente qualificato quale “direttore operativo”, ma venne altresì posto a Parte_1 capo di più settori, nei quali erano impiegati complessivamente 139 sottoposti, organizzati con responsabili gerarchicamente subordinati al ricorrente. Quest'ultimo, dunque, deve essere ritenuto, senza dubbio alcuno, come “preposto alla direzione”. Parimenti è indubbio che gli “ambiti territoriali provinciali” assegnati al ricorrente furono più d'uno, essendo egli direttore operativo delle province di Perugia e di Terni. Alla luce delle osservazioni sin qui esposte si deve ritenere che, a partire dal 31 dicembre 2009, il ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato quale dirigente.
4. L'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente. Pare corretto, a questo punto e prima di affrontare le domande di condanna avanzate da parte ricorrente, esaminare l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente, considerando che l'accertamento compiuto al paragrafo che precede è relativo a una situazione manifestatasi nel 2009 e che, in via subordinata, parte ricorrente ha chiesto che la propria qualifica di dirigente sia riconosciuta a partire dal luglio 2016; dunque, qualora il diritto all'accertamento sin qui svolto sia prescritto, si dovrebbe esaminare la situazione del luglio 2016. In particolare, ha eccepito: CP_5
- la prescrizione decennale del presunto diritto del ricorrente all'inquadramento superiore con riguardo al periodo antecedente al 15 dicembre 2013, tenendo conto della data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il 15 dicembre 2023;
- la prescrizione quinquennale dei pretesi diritti di credito azionati dal ricorrente con riguardo al periodo antecedente al 3 aprile 2018, considerando quale primo atto interruttivo del termine di prescrizione la diffida del 3 aprile 2023 (doc. 19 di parte ricorrente). A sostegno delle proprie eccezioni, parte resistente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 36197/2023 ed altre conformi) che distingue, ai fini del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro, l'impiego pubblico da quello privato, osservando che nel primo non vi sono situazioni di soggezione del dipendente verso il datore di lavoro e pertanto ritenendo che in tale situazione non vi siano le ragioni che giustificano la sospensione del termine di prescrizione fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Va, tuttavia, osservato che il ricorrente, per quanto qui interessa, è stato dapprima dipendente di società del Gruppo Equitalia e, successivamente, di . La forma societaria ( delle precedenti datrici di lavoro CP_5 CP_2 del ricorrente non può far dubitare della natura privata del rapporto di lavoro in essere con il ricorrente, ma tale natura non è mutata con il passaggio ad , posto che quest'ultima è ente pubblico economico, il cui statuto CP_5
(doc. 16 di parte ricorrente) indica espressamente la disciplina privatistica dell'ente (art. 1, II comma: “L'attività dell' è regolata dal decreto-legge n. 193 del 2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile e CP_2 dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private”) e, in particolare, quella dei rapporti di lavoro (art. 10, II comma: “Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti ed accordi collettivi”). Il decorso del termine prescrizionale si atteggia, tuttavia, in modo diverso a seconda del regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro, pur privato (v., in proposito, Corte Cost. n. 63/1966 e Corte Cost. n. 174/1972). Per ciò che riguarda la fattispecie di cui si tratta (in cui parte ricorrente richiede l'accertamento della qualifica di dirigente dal 2009 o, in subordine, dal 2016), risulta corretto ricordare che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022). Infine, deve tenersi conto che “Il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., ma il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima” (Cass. n. 9662/2001 e altre conformi, quali Cass. n. 14140/2006). Nel caso che ci occupa, come s'è visto, la situazione di fatto che legittimava la nomina a dirigente si è concretizzata nel dicembre 2009. Ne deriva che al 18 luglio 2012, momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, ritenuto rilevante dalla citata giurisprudenza di legittimità, il diritto alla qualifica superiore del ricorrente non era ancora prescritto e pertanto, in virtù della richiamata sospensione e considerando che il rapporto di lavoro è tuttora in essere, deve escludersi che il diritto medesimo sia prescritto. Quanto all'eccezione di prescrizione delle differenze retributive, tenendo conto del contenuto delle domande del ricorrente, come meglio sarà esposto nel prosieguo, si deve rilevare che non risulta essere stata richiesta la condanna della resistente a corrispondere somme per il pregresso, bensì esclusivamente a rimodulare la retribuzione per il futuro e pertanto nessuna prescrizione può ritenersi maturata. In ogni caso, per le considerazioni già svolte, non sarebbe prescritto neppure un eventuale diritto a differenze retributive, in quanto dal dicembre 2009 al 18 luglio 2012 anche il quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c. non era decorso.
5. La domanda di condanna all'adeguamento della retribuzione annua.
Come s'è accennato, tenendo conto del tenore letterale delle domande proposte dal ricorrente e del contenuto del ricorso (v., in particolare, pag. 23), on pretende la condanna della resistente al pagamento di Parte_1 somme a titolo di differenze retributive per tutti gli anni in cui è stato quadro direttivo anziché dirigente: la sua domanda, invero, si limita a richiedere la condanna della resistente ad adeguare la retribuzione “da lordi € 149.909,44 a lordi € 150.869,24”; non è neppure stata indicata una data a decorrere dalla quale si richiede l'adeguamento, che quindi può intendersi come riferito al momento della domanda giudiziale. E, infatti, nel ricorso non sono comparate dettagliatamente le retribuzioni percepite con quelle che si assumono dovute, né sono state depositate tutte le buste-paga; un raffronto tra la retribuzione del ricorrente e quella dei dirigenti viene effettuato, per alcuni anni (v. doc. 25 di parte ricorrente), con riguardo al lamentato danno da perdita di chance (sul punto si tornerà in seguito) ma non per rivendicare precise differenze per le quali sia chiesta la condanna della convenuta. Con riguardo alla domanda in esame, invece, il ricorrente ha comparato la propria busta-paga del maggio 2023 (doc. 26) con una busta-paga teorica che ritiene gli sarebbe dovuta in caso di corretto inquadramento quale dirigente e, riportando alla retribuzione annuale i valori mensili, ha ottenuto le due cifre sopra indicate di € 149.909,44 e di € 150.869,24 (citate pagg. 22 e 23 del ricorso). Il percorso logico seguìto non può, tuttavia, essere condiviso in quanto, come correttamente indicato da parte resistente nella propria memoria (pagg. 29/30) non tutte le voci presenti nell'attuale retribuzione del ricorrente possono essere mantenute automaticamente nella retribuzione quale dirigente, dovendo anzi essere riconsiderate, nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, quelle voci, anche ad personam, che possono essere state attribuite proprio in ragione delle funzioni dirigenziali effettivamente espletate dal ricorrente, aumentando in tal modo lo stipendio di quadro direttivo. Né sussistono i presupposti per disporre la consulenza tecnica chiesta al riguardo, peraltro “in via di estremo subordine”, dal ricorrente, essendo onere di quest'ultimo indicare e documentare le ragioni delle singole voci retributive, spiegando i motivi per i quali tali voci potrebbero rimanere anche nel momento della formazione di una diversa busta-paga quale dirigente.
6. La domanda di risarcimento da perdita di chance.
Anche con riguardo alla domanda risarcitoria, deve escludersi che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova che su di lui incombe. Infatti, se il comportamento illegittimo della datrice di lavoro del ricorrente risulta dimostrato, sulla base delle considerazioni già svolte, non deve, invece, ritenersi che vi sia alcun elemento a sostegno dell'esistenza di un danno economico derivante dalla mancata promozione. Può, al riguardo, rilevarsi in primo luogo che, secondo le stesse prospettazioni del ricorrente, la sua retribuzione quale dirigente potrebbe essere, attualmente, superiore di meno di € 1.000,00 lordi all'anno rispetto a quella che percepisce quale quadro direttivo: questo elemento di fatto costituisce un primo indice della mancanza di un pregiudizio economico per la mancata tempestiva promozione. Ma anche analizzando la tabella di comparazione delle retribuzioni dei dirigenti nell'anno 2022 e lo schema sulla progressione economica dei dirigenti nel corso degli anni (docc. 23 e 25 depositati da parte ricorrente), non può dirsi dimostrato che, se avesse ottenuto sin dal 2009 la qualifica dovuta, avrebbe raggiunto, nel Parte_1 corso degli anni, livelli retributivi maggiori rispetto a quelli conseguiti. Infatti, le retribuzioni dei dirigenti nell'anno 2022 (doc. 24) sono molto diverse l'una dall'altra e l'ammontare di molte di esse risulta sensibilmente inferiore all'importo di € 132.241,02 che il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto nel medesimo anno (v. doc. 25). Parimenti, non v'è alcun elemento per ritenere che il ricorrente, che nell'anno 2010 aveva una retribuzione di € 125.496,06, superiore di oltre € 45.000,00 rispetto a uno dei colleghi dirigenti indicati per il confronto (e comunque sensibilmente superiore anche a quella degli altri colleghi), avrebbe potuto, nel corso degli anni, ottenere gli incrementi retributivi avuti dai colleghi stessi, tanto più che le differenze tra l'uno e l'altro sono notevoli. Deve aggiungersi che il doc. 25 in esame non riporta i dati degli anni dal 2011 al 2016 ed è del tutto insufficiente per poter reputare che partendo nel 2010 da una retribuzione molto elevata rispetto Parte_1 all'inquadramento formale (proprio, come s'è detto, presumibilmente a causa di emolumenti concessi in virtù delle effettive funzioni dirigenziali svolte) avrebbe poi incrementato notevolmente il proprio reddito. Del resto, il ricorrente, pur essendone in possesso, non ha ritenuto di depositare tutte le proprie buste-paga, o quanto meno, tutti i modelli CU del periodo da considerare, né ha chiesto l'acquisizione degli stessi documenti con riguardo ai dirigenti che fossero in posizioni, anche per anzianità di servizio, simili alla sua;
in tal modo è stata impedita una precisa comparazione. Né, può soccorrere la richiesta valutazione equitativa, in quanto “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. n. 20889/2016, conforme a numerose altre quali, da ultimo, Cass. n. 9744/2023). Per le ragioni sin qui esposte la domanda in esame deve essere respinta.
7. La domanda riconvenzionale proposta da parte resistente.
domanda la condanna del ricorrente alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo di € CP_5
111.540,96, sostenendo che tale somma sarebbe stata versata, con pagamenti mensili di € 1.054,01, a titolo di
“voce mensile AP Previdenza complementare (x 13)” in applicazione delle pattuizioni intervenute al momento della cessione del rapporto di lavoro da a Equitalia Holding S.p.A. (doc. 8 di parte Controparte_3 ricorrente). Nell'accordo di cessione in esame, stipulato nell'ottobre 2010, è stato stabilito, al punto 4, quanto segue: “tenuto conto che presso è in essere un accordo che prevede l'iscrizione dei Controparte_3 dipendenti ad un Fondo di previdenza complementare con contributo del 6% della retribuzione annua a carico del datore di lavoro, mentre analogo accordo non vige presso si conviene tra le parti che CP_3
riconoscerà al sig. n assegno ad personam non riassorbibile di euro 13.702=lordi annui CP_3 Pt_1
(corrispondente al contributo del 6% annuo versato dalla società cedente al Fondo complementare aziendale) per consentire al lavoratore di continuare a contribuire al Fondo di previdenza complementare in essere presso
. Si conviene altresì che, qualora presso dovesse essere attivata Controparte_3 CP_3 una forma di previdenza complementare, il Sig. esserà di ricevere l'assegno ad personam ed avrà diritto Pt_1
a partecipare al sistema di previdenza complementare in vigore presso la cessionaria nelle forme e nelle percentuali prevista da quest'ultima”. La resistente ha ritenuto che dal primo gennaio 2015 l'assegno fosse stato indebitamente percepito, sostenendo che si fosse integrata l'ipotesi prevista dall'ultima frase sopra riportata dell'accordo di cessione ed evidenziando, al riguardo, la sottoscrizione, da parte di Equitalia Holding, dell'accordo integrativo aziendale del 24 gennaio 2014 (doc. 31 di parte resistente), che così stabilisce, all'art. 26: “In materia di previdenza complementare, l si impegna a riconoscere, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un trattamento comune dell'1% della Pt_4 Con retribuzione annua lorda utile al calcolo del tfr a tutti i dipendenti dei tre che ne fossero sprovvisti, o fossero destinatari di una percentuale inferiore, con il mantenimento delle condizioni di miglior favore attualmente in essere. Sono fatti salvi i trattamenti maturati e sospesi ai sensi e per gli effetti della L. 122/2010 e s.m.i., che verranno pertanto riconosciuti al termine del blocco ivi previsto.” La tesi di parte resistente non può essere condivisa, visto che la pattuizione del 2014 ora in esame prevede espressamente “il mantenimento delle condizioni di miglior favore attualmente in essere”. Anche il successivo accordo del 22 dicembre 2014 (doc. 28 di parte ricorrente), teso a razionalizzare la previdenza complementare delle società del gruppo Equitalia, fa salvi i trattamenti migliori in essere e, non a caso, dispone le modalità di integrazione delle percentuali inferiori all'1%, senza nulla prevedere per i dipendenti, come con Parte_1 percentuali superiori. Che poi l'assegno ad personam riconosciuto al ricorrente fosse più favorevole per lui si ricava agevolmente applicando la percentuale dell'1 %, riconosciuta nell'accordo del 2014, alle RAL del dipendente negli anni successivi, intorno a € 130.000,00 (citato doc. 25 di parte ricorrente): secondo il trattamento comune, al ricorrente sarebbe spettato un importo annuo intorno a € 1.300,00, a fronte di un assegno ad personam di € 13.702,13 annui (€ 1.054,01 x 13). L'interpretazione sin qui esposta del contenuto dell'accordo del 2014, che peraltro non presenta alcun margine di dubbio, viene altresì rafforzata, ai sensi dell'art. 1362, II comma, c.c., dal comportamento delle datrici di lavoro del ricorrente, che sempre hanno provveduto, per quasi dieci anni, ai versamenti, contestandone la legittimità solo con la costituzione in questa causa, a fronte dell'iniziativa giudiziale del dipendente. Ne deriva, sulla base delle considerazioni che precedono, che la domanda riconvenzionale in esame deve essere respinta.
8. Le spese di lite.
L'accoglimento non integrale delle domande del ricorrente comporta la compensazione parziale delle spese di lite. La compensazione deve peraltro essere limitata a un quarto, anche in considerazione del fatto che viene respinta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente. Secondo il criterio della soccombenza prevalente deve essere posta a carico di parte resistente la restante quota di tre quarti, che viene liquidata - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 15 dicembre 2023, disattesa o assorbita ogni altra conclusione, di merito e istruttoria delle parti: 1) accerta e dichiara il diritto di essere inquadrato quale dirigente a partire dal 31 dicembre 2009; Parte_1
2) condanna parte resistente a inquadrare il ricorrente quale dirigente;
3) respinge le domande del ricorrente di accertamento e condanna all'adeguamento della retribuzione nella misura indicata;
4) respinge le domande del ricorrente di accertamento e condanna al risarcimento di danno da perdita di chance;
5) respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
6) compensa per un quarto le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la restante quota di tre quarti, che liquida in € 194,25 per esborsi e in € 7.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
7) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 23 maggio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani