Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9568 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 95 6 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. 13039/99 e 15010/99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron.22051 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 4 aprile 2001 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. M ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso r.g. 13039/1999 proposto da RR AR AS, RR TA, GI AL, AV AR, RA GI, EU GG, TG PE, SC SI (quale erede di AT RI), SC AR, OC GI, BA PE, AN ERDO, RU PE, MB, OI ON, IE SA, GI FF, IG UD ME, SC DO, FF AR, AN 09 6 1 IN, IE ND, IN PI, IO OR VED. SC (per se' e per il minore figlio AT NI) quali eredi di AT RI "e SC AL OL ON, CO GI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Murru e Beniamino D'Aloysio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via della Balduina n. 120, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
-A.R.S.T. Azienda Regionale Sarda Trasporti -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Corrias ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Flaminia n. 79 (presso l'avv. Maria Stefania Masini), giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
R M E sul ricorso incidentale r.g. 15010/1999 proposto dall' A.R.S.T. Azienda Regionale Sarda Trasporti -, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale - contro 2 RR AR AS, RR TA, GI AL, AV AR, RA GI, EU GG, TG PE, SC SI (quale erede di AT RI), SC AR, OC GI, BA PE, AN ERDO, RU MB, OI ON, IE PE, UD SA, GI FF, IG ME, SC DO, FF AR, AN IN, IE ND, IN PI, IO W OR VED. SC (per se' e per il minore figlio AT NI) e SC AL - quali eredi di AT RI " OL ON, CO GI, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- intimati e ricorrenti in via principale - avverso la sentenza del Tribunale di Sassari-Sezione Lavoro n. 253/98 del 20 maggio/23 giugno 1998 reso nel giudizio ("in sede di rinvio") avente il n. di r.g. 1614/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Paolo Velani (per delga dell'avv. Bruno Murru) e Pier Giorgio Corrias;
3 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Lanusei gli attuali ricorrenti - dipendenti in qualità di autisti dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti - convenivano in giudizio la cennata Azienda esponendo che l'indennità di “diaria pernottamento", prevista dall'art. 20 del c.c.n.l. del contratto collettivo applicabile nella specie, era stata calcolata senza tener conto degli aumenti retributivi U! intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 1983 e, inoltre, che la !! retribuzione per supero del nastro lavorativo (cd. "supernastro") - idest, retribuzione dovuta per il tempo in cui il dipendente resta a disposizione dell'azienda svolgendo attività complementari oltre un determinato orario, diversamente fissato nei vari periodi - non era stata rivalutata dall'A.R.S.T. in contrasto con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di salvaguardia delle condizioni di miglior favore aziendalmente in atto. Chiedevano, quindi, la condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle relative differenze retributive con ogni relativa conseguenza. Si costituiva in giudizio l'A.R.S.T. che contestava integralmente la fondatezza della domanda attorea. 4 L'adito Pretore rigettava la domanda e-su impugnativa dei soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Lanusei (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello con compensazione delle spese del grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i lavoratori soccombenti ■ questa Corte, con sentenza n. 10767/96, accoglieva "per quanto di ragione" il primo motivo di ricorso, rinviando la causa al Tribunale di Sassari per valutare se nel comportamento tenuto dalla A.R.S.T. nel periodo 1972/76 si possa ravvisare un uso di fatto aziendale e quali conseguenze, in caso di W risposta affermativa, si possano avere in relazione alla domanda di pagamento di differenze economiche relative alla indennità di “supero nastro">>. Gli odierni ricorrenti provvedevano a riassumere il giudizio dinanzi al designato “giudice di rinvio" instando perchè venisse dichiarata l'esistenza nel periodo 1972/1976 dell'uso negoziale in merito al calcolo della retribuzione a percentuale per il "supernastro lavorativo" e l'A.R.S.T. fosse condannata al pagamento delle relative differenze. Costituitasi anche in tale fase giudiziaria l'A.R.S.T., il Tribunale di Sassari (quale Giudice del Lavoro di secondo grado "in 5 sede di rinvio") rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza del Pretore di Lanusei. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale di Sassari ha ritenuto che: a) l'uso negoziale sorto negli anni 1970/76 sia stato superato da un uso negoziale contrario, venutosi a creare, sulla base dei medesimi presupposti negli anni 1976/87>>; b) accertata sulla base dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte la configurabilità di un uso negoziale della prassi venutasi a creare in azienda tra il 1970 e il 1976, anche la condotta delle parti successiva a tale epoca e reiterata per oltre un decennio ha dato vita ad una prassi generalizzata e diffusa, nella quale sono ravvisabili tutti i presupposti di un uso negoziale quale il precedente seppur di diverso contenuto e, quindi, sostitutivo dello stesso>>. R Per la cassazione di tale sentenza i suindicati lavoratori hanno proposto nuovo ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'A.R.S.T. che ha proposto "ricorso incidentale condizionato" affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo i ricorrenti in via principale - denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ." - addebitano al Giudice di rinvio di non essersi uniformato al principio stabilito nella sentenza della Cassazione che rinviava solo ed 6 esclusivamente al Tribunale di Sassari per accertare “alla stregua dei principi enunciati, se il calcolo della retribuzione a percentuale, seguito dall'azienda nel periodo 1972/76, ha dato luogo, oppure no, ad uso negoziale ed a trarne le conseguenze": limiti ben precisi che la sentenza impugnata ha travalicato procedendo all'accertamento con esame del merito di un uso contrario aziendale>>. Con l'unico motivo del "ricorso incidentale condizionato" -l'A.R.S.T. denunciando la violazione degli artt. 1340 e 1362 e segg. cod. civ. - censura il "capo" della sentenza impugnata in cui è stata qualificata alla stregua del discusso istituto della prassi uso MR aziendale la situazione venutasi a creare, nell'ambito dell'A.R.S.T., nel periodo 1972/76>>, mentre, invece, il comportamento unilaterale e volontario del datore di lavoro non può essere ricondotto all'uso negoziale di cui all'art. 1340 cod. civ., bensì ad un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce allo stesso modo e con la stessa efficacia del contratto collettivo aziendale>>. -Deve essere disposta ex art. 335 cod. proc. civ. la riunione del II ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto proposti contro la medesima sentenza. III . L'unico motivo del ricorso principale - con cui è stato censurata la sentenza del Tribunale di Sassari per avere malamente adempiuto al compito di "giudici di rinvio" - si appalesa fondato. 7 E', infatti, da rimarcare in linea generale - che, ove una - sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato i criteri che debbono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte sono da intendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario, logicamente inderogabile, della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata, non solo ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito ovvero non ritualmente sollevati in precedenza, quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento (cfr. Cass. n. 7279/2000), sicchè non è consentito rimettere in discussione tali questioni in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 3368/1995) - preclusione che opera non solo relativamente alle questioni dedotte, ma anche a quelle deducibili (cfr. Cass. n. 2751/1985) -. In particolare, nell'ipotesi di posizioni difensive (concernenti fatti costitutivi o impeditivi del diritto delibato nella sentenza rescindente) che avrebbero potuto essere fatte valere tempestivamente, opera senza riserva il principio secondo cui il giudizio di rinvio si esaurisce nel riesame dei soli punti investiti dalla sentenza di annullamento, da condursi secondo i criteri da essa dettati, con preclusione di qualsiasi nuova attività e con l'espresso divieto di 8 prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Ciò in quanto nel giudizio di rinvio -che è un "giudizio chiuso", nel senso che in esso non possono proporsi domande nuove, sollevarsi nuove eccezioni, prospettarsi tesi difensive diverse nè prendersi nuove conclusioni, a meno che queste non siano rese necessarie dallo ius superveniens o dalla stessa pronuncia di annul- possono essere eccepiti esclusivamente fatti nuovi, lamento - impeditivi o estintivi o modificativi, intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile deduzione e allegazione nel giudizio di appello. Nella specie, questa Corte, con la sentenza n. 10767/1996, ave- va demandato al Giudice di rinvio di valutare, tenendo conto delle R P affermazioni di principio enunciate in precedenza, se nel comporta- mento tenuto dall'A.R.S.T. nel periodo 1972-1976 si possa ravvisare un uso di fatto aziendale e quali conseguenze, in caso di risposta affermativa, si possano avere in relazione alla domanda di pagamento di differenze economiche relative alla indennità di supero di nastro>>, riportandosi testualmente, altresì, alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3101/1995 (identica all'altra sentenza sempre delle Sez. Un. n. 3102/1995) secondo la quale la questione concernente l'accertamento 9 di un uso aziendale, contrario al precedente, nel periodo successivo al 1976, non trovava riscontro nella sentenza impugnata ed era stata introdotta irritualmente in sede di legittimità. Di conseguenza, il Tribunale di Sassari avrebbe dovuto limitarsi ad accertare quanto espressamente indicato dalla sentenza di annullamento [e al riguardo deve subito rilevarsi che correttamente è stato accertato e valutato dal Giudice di rinvio che nel periodo 1972- 1976 ricorrevano, nella fattispecie in esame, i presupposti necessari al fine della sussistenza di un uso negoziale aziendale alla stregua dei principi di diritto indicati da questa Corte], senza introdurre-come erroneamente ha, invece, fatto accennando del tutto genericamente ad una "eccezione dedotta dall'ARST" nell'ambito della decisione " assunta, la questione concernente l'esistenza di un uso aziendale successivo al 1976 contrario al precedente uso negoziale al fine di poter configurare la modifica in peius di detto uso negoziale per i questione, si evidenzia per completezza dilavoratori-ricorrenti - disamina, sulla quale lo stesso Tribunale ha rilevato l'esistenza di una precedente decisione confermata in sede di legittimità (nello stesso senso anche Cass. n. 7165/1987), con cui era stata esclusa la configurabilità di un uso negoziale contrario nella prassi instauratasi nel decennio successivo al 1976 -. 10 Su tale punto questa Corte aveva chiaramente statuito che l'accertamento devoluto al giudice di rinvio doveva riguardare unicamente quanto avvenuto nel periodo 1972-1976 e, inoltre, le Sezioni Unite (il cui decisum è stato espressamente confermato nella specie dalla sentenza n. 10767/96) hanno rilevato che nella pronuncia cassata non trovava riscontro un uso aziendale contrario al precedente nel periodo successivo al 1976: per cui, alla preclusione esistente in generale di rimettere in discussione in sede di rinvio questioni al di fuori degli accertamenti devoluti e da espletarsi in tale fase per l' applicazione del principio affermato nella sentenza di annullamento, è da aggiungere che la decisione del Tribunale di ritenere esistente "un uso aziendale contrario al precedente uso negoziale" si pone in contrasto con quanto statuito da questa Corte. come ha assunto la societàNè è possibile conferire rilievo R M controricorrente - alla circostanza che nella sentenza del Tribunale di Lanusei non vi era alcun cenno a quella questione, che non era stata affrontata, nè sarebbe potuto succedere il contrario, posto che in quella sede era del tutto irrilevante>>, in quanto, in conformità a quanto considerato dalla summenzionata giurisprudenza di questa Corte, non è possibile rimettere in discussione in sede di rinvio questioni di fatto o di diritto al di fuori dello specifico ambito dell'accertamento e della valutazione devoluti al giudice del rinvio, specie quando le cennate 11 questioni non siano state in precedenza ritualmente sollevate nel giudizio di merito ovvero non risulti che siano state espressamente e ritualmente riproposte nel giudizio di appello di cui alla sentenza cassata. In base alle suesposte considerazioni può concludersi su tale punto che il Tribunale di Sassari è incorso, nella sentenza impugnata, nella violazione dell'art. 384 (primo alinea del primo comma) cod. proc. civ., avendo adempiuto in modo errato al proprio compito di "giudice di rinvio". IV. Al contrario appare infondato il motivo di ricorso incidentale, con cui la società ricorrente si riporta essenzialmente a opinioni dottrinali ed alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9690/1996 che avvalorerebbero la legittimità del comportamento anche per il periodo 1972/1976, dato che detto comportamento unilaterale e volontario del datore di lavoro R M dovrebbe essere considerato alla stregua di "un obbligo unilaterale di carattere collettivo" che darebbe luogo “ad un regolamento di interessi valido ed efficace anche se comportante un trattamento di minor favore per i lavoratori". Anche a questo proposito a parte la non pertinenza delle argomentazioni che la ricorrente intende trarre dalla citata sentenza delle Sezioni Unite a convalida della propria posizione difensiva -, occorre nuovamente rimarcare quelli che sono i limiti del “giudizio di 12 rinvio" perchè, nella specie, è necessario rifarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento ed all'applicazione di tale principio ad opera del Giudice di rinvio. In particolare, il principio di diritto, a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi ai sensi dell'articolo 384 (primo comma) cod. proc. civ., è costituito dalla regola giuridica statuita nella sentenza di annullamento, con conseguente preclusione della possibilità di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l'esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (Cass. n. 11290/1999). MR Nella specie, nella sentenza di annullamento, questa Corte ha statuito quali principi di diritto a cui il Tribunale di Sassari doveva uniformarsi -: * che l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportante per i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassi generalizzata nei confronti dei dipendenti anche di una sola azienda;
* che per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi si sostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non in esecuzione di un obbligo, sicchè è la mera reiterazione di comportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usi negoziali o di fatto;
* che gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali e non nei contratti collettivi nazionali o aziendali;
* che soltanto la concorde 13 volontà delle parti del rapporto può escludere l'inserzione dell'uso nel contratto;
* che le condizioni di miglior favore dall'uso derivanti non possono essere derogate, in peius per i lavoratori, dalla contrattazione collettiva;
* che l'uso negoziale può ben essere limitato ad una sola azienda. Tali principi sono stati, in questo caso, correttamente applicati dal Tribunale di Sassari che ha accertato e valutato - dandone completa e congrua motivazione che "nel caso in esame ricorrevano tutti i - presupposti di fatto elencati dalla Suprema Corte consistenti 1) nella لا prassi generalizzata nei confronti di tutti i dipendenti, anche di una sola گا azienda, comportante un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
2) nella spontaneità dei singoli atti in cui si sostanzia la prassi e nella mancanza, quindi, di un obbligo giuridico a porli in essere". Su tale punto il Tribunale di Sassari ha esattamente adempiuto al compito devolutogli di “giudice di rinvio" e, di conseguenza, la relativa parte della sentenza impugnata deve essere confermata. V. In definitiva, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, il ricorso principale deve essere accolto e, pertanto, la sentenza del Tribunale di Sassari va cassata e la causa va rimessa ad altro Giudice, il quale dovrà dare completa e corretta applicazione a quanto statuito nella sentenza di questa Corte n. 10767/1996, in particolare, trarre le 14 conseguenze derivanti dall'accertato uso negoziale aziendale nel periodo 1972-1976 sul punto che la retribuzione per il cd. "“supernastro" era stata calcolata a percentuale successivamente alla vigenza del "contratto ANAC". Il medesimo Giudice - che si designa nella Corte di Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari - provvederà, inoltre, sulle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari- Sezione Distaccata di Sassari anche per i provvedimenti sulle spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 4 aprile 2001. Ettore Mercur Насимо Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Palink utman Caroli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE