Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 2
L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione delle pene accessorie, ma non fa venir meno gli effetti penali della condanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione della sospensione condizionale della pena.
La sostituzione della pena principale con la sanzione del lavoro di pubblica utilità non può essere concessa in caso di condanna per il reato di violazione di sigilli, trattandosi di fattispecie non compresa fra quelle previste dalla legislazione di settore che regola la materia.
Commentario • 1
- 1. bis. Obblighi del condannato.https://www.studiocataldi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 50617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50617 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 18/06/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1829
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 43881/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LI N. IL 03/01/1941;
avverso la sentenza n. 1785/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO G. che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 15 maggio 2013 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19 giugno 2009 dal Tribunale di Nola nei confronti di NO LI, imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 (capi A), B), C) della rubrica); nonché di quello p. e p. dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (Capo D) della rubrica) ed infine, del delitto di violazione dei sigilli aggravata (art. 349 cpv. cod. pen. - capo E) della rubrica), dichiarava non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni sub a), b), c) e d) per estinzione dei reati per prescrizione, e rideterminava la pena, per il residuo reato di violazione dei sigilli, ferme restano le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, in anno uno e mesi tre di reclusione ed Euro 750,00 di multa dichiarando il NO interdetto dai pubblici uffici per la durata di anno uno e giorni tre e confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo cinque motivi: con il primo si lamenta mancanza assoluta di motivazione in ordine alla specifica richiesta di affidamento del NO ai lavori di pubblica utilità contenuta nell'atto di appello. Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale per omessa statuizione della revoca dell'ordine di demolizione in relazione alla ritenuta incompetenza del giudice penale ad ordinare la demolizione. Strettamente connesso a tale motivo, il terzo con il quale si lamenta analogo vizio in riferimento alla dichiarata improcedibilità del reato contravvenzionale urbanistico per intervenuta prescrizione. Con il quarto motivo si deduce difetto assoluto di motivazione con riferimento alla richiesta di riduzione della pena anche al di sotto dei limiti minimi edittali ed alla collegata richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Con l'ultimo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio quanto segue.
2. Con riferimento al primo motivo, afferente alla mancata conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, va subito detto che tale motivo può ritenersi assorbito nei limiti in cui può essere esaminato - in quello afferente più in generale al trattamento sanzionatorio contenuto negli ultimi due motivi, come si vedrà di qui a breve.
3. Tuttavia il Collegio, tenuto conto della enunciazione, per la verità piuttosto approssimativa e raffazzonata, oltre che inesatta per alcuni riferimenti (come quello alla Legge, rectius, D.L. n. 8 del 2007 in tema di violenza nelle competizioni agonistiche che non prevede la sanzione del lavoro di pubblica utilità) alle varie leggi che disciplinano l'istituto del lavoro di pubblica utilità, non può esimersi dall'affrontare la questione in termini generali circa la possibilità di convertire la pena detentiva inflitta per il reato di violazione dei sigilli nel lavoro di pubblica utilità: la risposta a tale quesito non può che essere negativa, ricordandosi che il lavoro di pubblica utilità rappresenta una sanzione penale (definita anche "paradetentiva") consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
3.1 Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe venuta meno al dovere motivazionale per avere dichiarato inammissibile la richiesta senza tuttavia argomentare sul punto: la censura, così come formulata, è del tutto priva di fondamento, non gravando sul giudice distrettuale alcun obbligo di motivazione a fronte di una domanda (o censura) inammissibile sia perché tardivamente formulata rispetto agli originari motivi di appello, sia ancor più per la sua manifesta infondatezza.
3.2 Va ricordato, infatti, il pacifico orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame da parte del giudice di appello di un motivo che per la sua manifesta infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (in proposito, cfr. tra le tante, Sez. 4A 15.12.1998 n. 1982, Iannotta A., Rv. 213230; idem, 17.4.2009 n. 24973, Ignone e altri, Rv. 244227;
Sez. 5^ 11.12.2012 n. 27202, Tannoia e altro, Rv. 256314).
3.3 La ragione della manifesta infondatezza risiede nella inapplicabilità di tale speciale forma di pena per ipotesi non espressamente previste dalla legge, non mancando di sottolineare come le norme che disciplinano l'istituto in parola siano di stretta interpretazione, senza quindi possibilità di applicazioni analogiche o ancor peggio indiscriminate.
4. Come è noto, le prime disposizioni contenenti un riferimento al lavoro di pubblica utilità inteso quale sanzione alternativa rispetto a quella tradizionale si rinvengono nella L. n. 689 del 1981, art. 102 che però disciplina la conversione delle sole pene pecuniarie (multa o ammenda) in lavoro sostitutivo come regolamentato dal successivo art. 105, comma 1.
4.1 Strutturalmente diverse, invece, le disposizioni contenute nella L. n. 205 del 1993, art. 1, comma 1 bis (c.d. Legge Mancino) a tenore del quale è prevista la possibilità per il Tribunale, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dalla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3 o per uno dei reati previsti dalla L. 9 ottobre 1967, n. 962, di disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi della medesima L. n. 205 del 1993, comma 1 ter. In questo caso, infatti, il lavoro sostitutivo viene congegnato come sanzione accessoria e non come sanzione paradetentiva sostitutiva rispetto alla pena principale.
4.2 È solo con l'avvento della legislazione riguardante la competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000) che viene introdotta una nuova tipologia di sanzione penale paradetentiva meglio precisata nell'art. 54 del suddetto D.Lgs.: in particolare la norma sopraindicata prevede la possibilità di applicare, su richiesta dell'imputato, tale particolare tipo di pena alternativa alla detenzione per i soli reati rientranti nella competenza ratione materiae del giudice di pace (tra i quali non è di certo compresa la violazione dei sigilli nemmeno nella sua forma semplice) secondo i criteri generali indicati nell'art. 52 del medesimo D. Lgs. e con le modalità specificate nel successivo art. 58.
4.3 Lo spettro di applicazione di tale peculiare sanzione è stato successivamente allargato ad altre, per la verità non numerose, fattispecie penali estranee alla competenza del giudice di pace che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Il riferimento è ai casi di violazione del Codice della strada previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis e art. 187, comma 8 bis come modificati dalla L. n. 120 del 2010, art. 33; ed ancora, ai casi di violazione della legge sugli stupefacenti rientranti nella previsione normativa dell'art. 73, comma 5. In particolare, secondo il testo dell'art. 73, comma 5 bis, limitatamente ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 commessi da soggetti tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la possibilità per il giudice di applicare, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54 secondo le modalità ivi previste. In tale ipotesi, quindi, il lavoro di pubblica utilità può trovare applicazione solo laddove non sia possibile concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena che si prospetta come più favorevole rispetto alla pena sostitutiva.
4.4 Del tutto diversa, invece, la previsione contenuta nell'art. 165 cod. pen. il cui comma 1 contempla la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
4.5 Strutturato in modo similare il lavoro di pubblica utilità come disposto dalla L. 16 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 2, lett. b) ("Disposizioni in tema di sicurezza pubblica"), prevedendosi, in questo caso, la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 635 cod. pen., comma 2 a condizione che il condannato non si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
4.6 Diversa, ancora, la previsione contenuta nella L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 6 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) che, innovando l'art. 224 bis C.d.S. consente al giudice, in caso di condanna alla pena della reclusione per uno dei reati commessi con violazione delle norme del codice stradale (lesioni personali, omicidio), di disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
4.7 In ultimo - avendone fatto un fugace cenno il ricorrente nel proprio motivo di ricorso - deve darsi atto delle modifiche intervenute con la L. 28 aprile 2014, n. 67 (c.d. Legge di depenalizzazione) contenente, all'art. 1, la delega al governo, da attuarsi attraverso appositi decreti legislativi delegati da emanare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge delega, per la predisposizione di pene detentive non carcerarie e la riforma generale del sistema sanzionatorio. In particolare - per quanto qui possa rilevare - è prevista, per alcune tipologie di reati (si tratta di quelli inclusi nell'art. 1), lett. b) e c) la possibilità di applicare in caso di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità per una durata minima di almeno dieci giorni mediante prestazione da parte del condannato di attività non retribuita in favore della collettività secondo le consuete modalità già previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54. Ma si tratta ancora una volta, di sanzioni aggiuntive e non sostitutive rispetto alla pena principale, non tralasciando di considerare il fatto che le disposizioni che introducono tale possibilità sono ancora di là da venire e certamente non erano (nè lo sono ad oggi) applicabili per la fattispecie oggetto della sentenza impugnata in quanto norme non ancora entrate in vigore.
4.8 Il panorama legislativo di riferimento fin qui esaminato permette comunque di discriminare il lavoro pubblica utilità secondo che si profili come vera e propria sanzione sostitutiva rispetto a quella tradizionale (ma ciò vale solo per determinate categorie di reati) ovvero come sanzione accessoria o aggiuntiva rispetto alla pena principale.
4.9 Quale che sia la forma in cui si atteggia l'istituto invocato dal ricorrente, il relativo motivo posto a base si profila inammissibile nei suoi contenuti di carattere generale, in quanto il reato per il quale è intervenuta condanna (violazione dei sigilli) non è compreso tra quelli inseriti nelle varie leggi speciali regolanti la materia. D'altra parte il ricorrente ha fatto riferimento ad una richiesta, non accolta, di conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, di guisa che le ipotesi di lavoro di pubblica utilità inteso quale pena accessoria debbono comunque essere scartate. Ma la conversione non avrebbe avuto, al di là della tardività della richiesta, formulata solo in sede di discussione del processo di appello, alcuna possibilità di essere applicata nemmeno nei casi di lavoro di pubblica utilità inteso quale pena sostitutiva paradetentiva in senso proprio, vuoi, ripetesi, per la mancata inclusione del reato di violazione dei sigilli tra quelli previsti in modo tassativo dalle singole leggi in precedenza citate, vuoi per la stessa tipologia della pena (pena detentiva congiunta a quella pecuniaria) che impediva di fare ricorso alla Legge generale sulla depenalizzazione n. 689 del 1981, art. 105.
5. Passando all'esame del secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato. Va, infatti, ricordato che l'ordine di demolizione disposto dal primo Giudice, previsto in tema di reati edilizi dalla L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c. costituisce atto dovuto in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione e non sussiste alcun rapporto alternativo tra tale ordine e quello eventualmente emesso dalla P.A., in quanto la misura emessa dal giudice penale costituisce un rafforzamento della misura disposta dall'Autorità Amministrativa al fine precipuo di rendere ineludibile l'obbligo della demolizione delle opere abusive (Sez. 3A 12.6.1992 n. 73, Pilla P., Rv. 190604; più di recente Sez. 3A 11.12.2013 n. 3685, Russo, Rv. 258518).
5.1 Trattasi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, di una sorta di potere di supplenza riservato al giudice penale per ovviare all'inerzia della pubblica amministrazione, che non può essere esercitato quando sia sopravvenuta una incompatibilità con gli interessi urbanistici ed edilizi a seguito della modificazione dello strumento urbanistico, pena una illegittima interferenza della giurisdizione penale su materia di esclusiva competenza della autorità amministrativa (in tal senso v. Sez. 3A 12.6.1992 n. 742, Rggieri e altro, Rv. 190606). E si è anche osservato che la legittimità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice non viene meno neanche quando sia stata ordinata da parte del Sindaco l'acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune, in quanto tale ordine è subordinato ex lege all'esercizio dei poteri primari della P.A. sulle costruzioni abusive (Sez. 3A 26.5.1994 n. 6169, Di Guardo, Rv. 197832). Da quanto fin qui osservato consegue la natura penale di tipo "accessorio" - e non certo amministrativo - dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale (così, S.U. 20.11.1996 n. 714, Luono, Rv. 206659), sempre suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice che lo ha emesso per accertata incompatibilità con altri provvedimenti adottati dalla autorità amministrativa ovvero quando siano venuti meno i presupposti che lo avevano determinato (Sez. 3A n. 73/92 cit.).
6. È, invece, fondato il terzo motivo, in quanto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione dichiarata dal giudice di appello comportava l'eliminazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato
D.P.R..
6.1 La mancata revoca da parte del giudice di appello non determina, tuttavia, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata rientrando nei poteri di questa Corte Suprema ex art. 619 cod. proc. pen. quello di eliminare un ordine divenuto illegittimo e revocabile ex lege.
7. È fondato, del pari, il quarto motivo attinente alla omessa motivazione in punto di limitazione della pena entro i limiti minimi edittali. La decisione della Corte in proposito, sebbene faccia un richiamo, peraltro di maniera, all'art. 133 cod. pen., non tiene conto delle specifiche censure difensive in termini di quantificazione della pena, tanto più che una volta dichiarata l'estinzione della maggior parte dei reati contestati e scissa la continuazione, sarebbe stato necessario un dimensionamento della pena che tenesse adeguato conto dei criteri da seguire per la determinazione della sanzione per l'unica imputazione residua. 8. È manifestamente infondato, infine, l'ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 164 cod. pen.) avendo la Corte esattamente rilevato come ostasse alla applicabilità del beneficio la circostanza che in passato l'imputato ne aveva usufruito due volte. 8.1 È vero che da parte del giudice distrettuale non è stata data risposta alla richiesta difensiva basata sull'asserita irrilevanza della condanna precedente per reato amnistiabile;
ma va chiarito in proposito che anche una condanna per reato estinto per amnistia (anche se nel caso in esame, nemmeno dichiarata) è di ostacolo al riconoscimento del beneficio, in quanto, come già precisato da tempo da questa Corte Suprema, l'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione delle pene accessorie ma non estingue gli effetti penali (in termini Sez. 3A 1.7.1993 n. 1486, P.M. in proc. Grauso, Rv. 194601; Sez. lAm 11.2.1994 n. 819, Romeo, Rv. 196698; idem Ord. 19.10.2004 n. 45521, Vergara, Rv. 229820). Va poi ribadito - come già osservato in altra parte della presente decisione - che nessun obbligo di motivazione gravava sulla Corte distrettuale con riferimento alla specifica questione prospettata dalla difesa, trattandosi di motivo che per la sua manifesta infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (in proposito cfr. tra le tante Sez. 4A 15.12.1998 n. 1982, Iannotta A., Rv. 213230; idem, 17.4.2009 n. 24973, Ignone e altri, Rv. 244227; Sez. 5A 11.12.2012 n. 27202, Tannoia e altro, Rv. 256314). Nè può rilevare la circostanza che la pena irrogata con la sentenza qui impugnata rientri comunque nei limiti indicati dall'art. 164 cod. pen., in quanto l'avvenuta fruizione del beneficio per due volte impedisce in ogni caso l'accesso alla norma di favore indipendentemente dall'entità della pena complessiva irrogata per le condanne sospese.
9. Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla omessa revoca dell'ordine di demolizione che va, in questa sede, eliminato, mentre va annullata in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli che, in quella sede, dovrà rivedere il trattamento punitivo uniformandosi ai principi di diritto come sopra espressi da questa Corte, anche in tema di pene sostitutive. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla omessa revoca dell'ordine di demolizione che elimina e con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014