Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di violazioni urbanistiche, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta alla demolizione dell'opera eseguita, avendo tale ordine, alla stregua di quanto previsto dall'art. 165 cod. pen., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato.
In tema di violazioni urbanistiche, l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale. Esso pertanto, ferma restando l'esigenza di coordinamento in fase esecutiva, non si pone in rapporto alternativo con l'ordine omologo impartito dalla Pubblica Amministrazione.
Commentari • 5
- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 3. DIRITTO URBANISTICO: Ordine di demolizione e diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – C.d. demolizione d'ufficio – A prescindere dall'individuazione di responsabili – Finalità esclusivamente ripristinatoria dell'originario assetto del territorio – Differenza tra art. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 – Acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune e demolizione ‘in danno', a spese dei responsabili dell'abuso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 04/10/2016 (ud. 07/06/2016) Sentenza n.41498 DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati edilizi e diritto comunitario – Ordine di demolizione e diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio – Disciplina la c.d. demolizione d'ufficio – Giurisprudenza CEDU –Artt. 27, 29, 31, 44,lett. b) …
Leggi di più… - 4. Demolizione non necessaria dell'unica casaLorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 12 maggio 2023
Abstract: Il presente contributo affronta il tema della proporzionalità della demolizione dell'unica casa di abitazione occupata da una madre con figli minori da meno di un anno, alla luce della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 aprile 2023 (Case of Simonova v. Bulgaria), e della conseguente necessità da parte del giudice italiano di una interpretazione adeguatrice non solo formale ma sostanziale ed evolutiva, in ragione della "socialità" del diritto di abitazione, annoverato tra i diritti fondamentali della persona, cui si conforma lo Stato democratico. This legal paper addresses the issue of the proportionality of the demolition of the only house …
Leggi di più… - 5. La demolizione di opere illegittime può essere ordinata dal giudice penale anche senza condanna?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2016
Nei casi in cui il reato si prescrive, il giudice penale deve dichiarare estinto il reato, ma può disporre la demolizione o la confisca anche in assenza di una condanna penale. Decisione: Sentenza n. 9949/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale Parole chiave: abusi edilizi – opere abusive – ordine di demolizione – natura amministrativa – prescrizione Il caso. Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire un manufatto in pendenza di sanatoria relativamente all'uso agricolo, ma trasformato in civile abitazione successivamente e quindi non suscettibile di sanatoria. Il tribunale rilevava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2013, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
3 6 85 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.3624 Composta da Claudia Squassoni UP 11/12/2013- -Presidente - R.G.N. 32886/2013 Guicla Mulliri Luigi Marini Lorenzo Orilia - Relatore - Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS EL, n. a Carini il 06/03/1950; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 19/12/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez,. Dist.di Carini, di condanna di SS EL per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) del dpr n. 380 del 2001 (capo a); 64, comma 2 e 3 e 71 del dpr n. 380 del 2001 (capo b); 65 e 72 del dpr n. 380 del 2001 (capo c); 83, 93 e 95 del dpr n. 380 del 2001 (capo d); 94 e 95 del dpr n. 380 del 2001; 94 e 95 del dpr n. 380 del 2001 (capo e).
2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore lamentando l' illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione, avendo il legislatore disciplinato la materia delle sanzioni amministrative in modo autonomo, conferendo al giudice un ruolo di mera supplenza e lasciando intatta in capo all'amministrazione ogni decisione definitiva sulla destinazione del bene che può essere utilizzato per prevalenti interessi pubblici. Rileva anche come lo stato di incensuratezza dell'imputato avrebbe dovuto indurre i giudici a concedere il beneficio della sospensione condizionale senza vincolo di subordinazione. Invoca infine la prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo rilasciato, potere-dovere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Si è chiarito, in giurisprudenza, che tale ordine costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza, seppure coordinabile con quello amministrativo, sicché lo stesso non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione impartito dalla Pubblica Amministrazione (da ultimo, Sez.3, n.37906 del 22/05/2012, Mascia ed altro, non massimata;
Sez. U., n. 15 del 19/06/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, Sorrentino, Rv. 198511; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo, Rv. 190604). Di qui, ed in senso palesemente opposto rispetto alla censura del ricorrente, l'affermazione secondo cui del tutto legittimamente il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile, avendo tale ordine, alla stregua di quanto disposto dall'art. 165 c.p., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (da ultimo, tra le altre, sulla scia di Sez. U., n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659; Sez.3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466). Parimenti inammissibile è il motivo lamentante l'incompatibilità con lo stato di incensuratezza dell'imputato della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto. L'art. 165 c.p., nel prevedere che il giudice possa subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo 2 stesso un potere discrezionale il cui esercizio, ove congruamente e logicamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in questa sede. Nella specie la Corte ha correttamente e logicamente ritenuto che le dimensioni dell'opera giustificassero la pronta esecuzione della demolizione, non essendo una tale conclusione evidentemente inficiata dallo stato di incensuratezza dell'imputato.
4. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, quella al versamento della somma, determinata in euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2013 Il ConsiglieComAgliefeest. Il Presidente Claudia Squassoni Gastoot Andrea:Teazze m DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 8 GEN 2014 CANC ERE E R P IL CANCELL U Luana Mariani 3