Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
È configurabile il delitto di furto in caso di appropriazione di molluschi messi a dimora da un privato sul fondale di un'area lagunare, appartenente al demanio dello Stato e già oggetto di concessione d'uso per acquacoltura scaduta, in quanto la scadenza del termine determina solo la reviviscenza dell'uso civico di pesca dei cittadini, con esclusione di qualsiasi condotta appropriativa dei beni altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che in tal caso, ad esempio, è lecito per il cittadino pescare con lenza ed amo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 31660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31660 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 969
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 8806/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ST N. IL 26/12/1948;
avverso la sentenza n. 1661/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 07/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Caiazza Gian Domenico che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 29/6/2005 il Tribunale di Udine, sez. dist. di Palmanova, condannava MA FA per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 per avere, in concorso con altri, sottratto vongole per un valore di circa Euro 15.000= alla soc. coop. AR, introducendosi con imbarcazioni nello specchio d'acqua lagunare denominato "Marmetta" e concesso in uso per la coltura dei molluschi alla suddetta società (acc. in GU di Marano il 26/11/2002). Il Tribunale irrogava la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 200= di multa, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;
pena sospesa e non menzione. L'imputato veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidare in separato giudizio, attribuendo una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 7.000=.
2. Con sentenza del 7/4/2009 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna.
Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato si evinceva dai seguenti elementi di prova:
- alle ore 7.00 del 26/11/2002 quindici barche aveva fatto ingresso nello specchio d'acqua consesso in uso alla soc. coop. AR;
- i loro occupanti avevano iniziato a raccogliere le vongole facendo uso di rastrelli al traino;
- poco dopo erano stati raggiunti da imbarcazioni del personale della società, ma riuscivano a darsi alla fuga dopo avere recuperato il rastrello;
- solo la barca occupata dall'attuale imputato era rimasta in loco, in quanto non era riuscita a recuperare per tempo il mezzo metallico utilizzato per la raccolta al traino;
- l'occupante della barca veniva individuato in MA FA, già conosciuto dai partecipanti alla cooperativa;
- questi ultimi allontanatisi per chiamare i Carabinieri, ritornavano sul posto dopo circa mezz'ora, al seguito una motovedetta dell'Arma, senza trovare più alcuna imbarcazione tra quelle che avevano operato il furto.
La Corte, considerato che la società persona offesa era titolare di una concessione per l'uso dello specchio d'acqua; che esso era delimitato da pali che indicavano con appositi cartelli il divieto di raccolta dei molluschi;
che gli autori del raid avevano quindi consapevolmente violato tali divieti appropriandosi di res di titolarità della AR, confermava la pronuncia di condanna.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata lamentando:
3.1. il travisamento della prova e la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove la Corte di merito aveva ritenuto provata la commissione del fatto. Invero dalle deposizioni raccolte non era emerso che sulla barca del MA fosse presente il corpo del reato e, quindi, si fosse realizzato l'impossessamento delle vongole. Inoltre le vongole veraci "tapes philippinarum", erano molto diffuse nella zona, pertanto non era possibile distinguere quelle coltivate dalla AR e quelle nate spontaneamente nello specchio d'acqua e che pertanto, essendo res nullius potevano essere oggetto di apprensione. Infine la zona, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non era delimitata da palificazioni, pertanto il MA ben era possibile versasse in errore sul legittimo esercizio di un suo diritto.
3.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di un diritto all'uso civico di pesca nello specchio d'acqua della laguna di Marano. Invero, prima del trasferimento alle Regioni del bene demaniale costituito dalla GU (con D.Lgs. n. 265 del 2001), il Magistrato delle Acque di Venezia aveva rilasciato la concessione all'utilizzo dello specchio d'acqua (per l'occupazione di aree lagunari per una superficie di mq. 700 per fini di allevamento di molluschi) alla soc. AQUAMAR a cui poi era subentrata la ALMAR. La concessione aveva scadenza 24/6/2009 e lasciava impregiudicati i diritti dei terzi. Essendo la laguna gravata da uso civico a favore del Comune di Marano lagunare, non poteva escludere il diritto di pesca dei cittadini del luogo. Peraltro l'Amministrazione comunale, con Delib. del 1994 e 1995 aveva confermato l'assegnazione delle aree già concesse alla AQUAMAR e poi ALMAR fino alla data del 28/5/2001. Pertanto, alla data del fatto, era scaduta la concessione comunale e pertanto a maggior ragione doveva prevalere l'uso civico di pesca dei cittadini.
3.3. Il difetto di motivazione sulla condanna civile, in assenza di prova dell'AN e del QUANTUM.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Con il suo primo motivo la difesa dell'imputato ha lamentato il travisamento della prova, laddove la Corte di merito aveva affermato che il MA si era impossessato delle vongole, laddove i frutti non erano stati rinvenuti sulla sua barca. Va premesso che il vizio di "travisamento della prova" ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie non si è maturato alcun travisamento, avendo il giudice interpretato la vicenda così come narrata dai testi, e giungendo a conclusioni motivate in modo logico e coerente. Invero, il delitto per cui sì procede è stato contestato come commesso in concorso da tutti gli occupanti delle imbarcazioni che la mattina del 26/11/2002 avevano fatto ingresso nella zona d'acqua oggetto di concessione da parte della Coop. AR.
1 soci di detta Cooperativa ed i Carabinieri intervenuti successivamente, hanno riferito che la torbidità dell'acqua ed i segni lasciati sul fondale erano tipici effetti della raccolta delle vongole. Peraltro, la presenza di circa 15 imbarcazioni che avevano calato tutte i loro rastrelli al traino, non poteva avere altra finalità se non quella della raccolta di frodo delle vongole coltivate in loco. Sicché, accertato l'indebito impossessamento dei frutti da parte dei partecipanti al raid, è irrilevante che non sia stata accertata la loro presenza sull'imbarcazione del MA. Mancato accertamento, peraltro, agevolato dal fatto che nelle more dell'intervento dei Carabinieri, l'imputato si era allontanato dallo specchio d'acqua. Non essendosi maturato alcun travisamento della prova, ne consegue che la doglianza formulata è infondata.
4.2. La difesa dell'imputato ha, inoltre (lamentato la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di un diritto all'uso civico di pesca nello specchio d'acqua della laguna di Marano. La censura è infondata. La Coop. AR (subentrata alla Aquamar) era titolare di una concessione di utilizzo dello specchio d'acqua teatro del fatto, in virtù di provvedimento del Magistrato delle Acque di Venezia avente scadenza 24/6/2009.
Inoltre l'Amministrazione comunale di Marano GUre aveva preso atto, con delibera del 14/5/1999, della voltura dell'attività dalla Aquamar alla AR e, pertanto, aveva volturato la "concessione per l'utilizzo degli specchi acquei soggetti ad uso civico da destinarsi ad acquacoltura, fino al 28/5/2001".
Ha sostenuto la difesa dell'imputato che alla data del fatto, essendo scaduta la concessione comunale, aveva ripreso vigore l'uso civico di pesca dei cittadini. Orbene, va considerato che l'area lagunare era un bene demaniale dello Stato e come tale legittimamente la concessione d'uso per acquacoltura era stata rilasciata dal Magistrato delle Acque. Quanto al provvedimento municipale, esso va interpretato come una forma di rinuncia all'esercizio dell'uso civico di pesca da parte del Comune, rappresentante della locale Comunità. Pertanto può sostenersi che, scaduto il termine indicato nella delibera di giunta (il 28/5/2001), vi sia stata la reviviscenza dell'uso civico da parte della comunità di Marano GUre da esercitare compatibilmente con la concessione del Magistrato delle Acque. Ne consegue, pertanto, che se era lecito per i cittadini pescare (ad es. con lenza ed amo), certamente lecita non era la condotta di appropriarsi di vongole messe a dimora dalla Cooperativa sul fondale dello specchio d'acqua.
Nè può dirsi, come osservato dal giudice di merito, che il MA non fosse a conoscenza della destinazione dello specchio d'acqua alla coltura delle vongole;
ciò perché vi erano pali e cartelli che delimitavano l'area; inoltre;
perché lo stesso imputato (ed altri) aveva patito una analogo processo per altro episodio di sottrazione di vongole commesso nel settembre 2001 sempre in danno della Coop. AR.
La reiterazione della condotta criminosa, quindi, unitamente alla presenza di pali e cartelli che indicavano la zona in concessione, esclude che il MA possa aver ritenuto di trovarsi a captare res nullius, nell'esercizio di un uso civico che non poteva certo comportare l'appropriazione di beni, le vongole, appartenenti a terzi.
4.3. Infondata è, infine, la doglianza relativa alle statuizioni civili. Infatti, nel pronunciare la sentenza di condanna per il furto, il giudice di merito ha legittimamente riconosciuto la sussistenza di un fatto illecito civile di natura extracontrattuale ("an"), rimettendo l'accertamento del suo esatto ammontare ("quantum") al giudice civile. La provvisionale di Euro 7.000= è stata determinata in misura contenuta.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Cass. 5^, 40410, Farina;
Cass. 5^, 5001/07, Mearini;
Cass. 4^, 10098/91, Mileti).
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, equitativamente liquidate in Euro 1.500=, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010