Sentenza 22 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2018, n. 7205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7205 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16998-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA
175, presso l' AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA AIAZZI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE AN IO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RENO
21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5124/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2012 r.g.n. 2832/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per: inammissibilità o in subordine rigetto. udito l'Avvocato LUCIO HYERACI per delega verbale Avvocato ROBERTA AIAZZI;
udito l'Avvocato ROBERTO RIZZO. .
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da De TI IO con declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento della predetta presso l'ufficio di Montecchio Maggiore (Vicenza) adottato dalla società Poste Italiane in occasione del ripristino del rapporto di lavoro attuato in esecuzione della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma. Quest'ultima aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4.6.1999, con ordine alla società di assegnare la lavoratrice ad ufficio postale non eccedentario della Provincia di Roma o della Regione Lazio. Per quel che rileva nella presente sede, la Corte riteneva che il lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di trasferimento e la lettera di contestazione dello stesso del 10.1.2008, seguita dal ricorso giudiziale, non fosse sintomatico della sussistenza di una comune volontà delle parti in ordine al mutamento della sede di lavoro.
2. Osservava, poi, che l'inserimento della lavoratrice nella realtà aziendale in sede di ripristino del rapporto in ottemperanza all'ordine giudiziale doveva avvenire nel luogo e nelle mansioni originari e che era onere del datore di lavoro provare la sussistenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive legittimanti il trasferimento, onere nella specie non assolto in quanto non sufficiente la condizione di eccedentarietà del comune di Arsoli, dove operava prima della cessazione del rapporto a termine la lavoratrice, dovendo ritenersi omessa ogni attività tesa al rispetto dei criteri previsti nell'accordo del 29.7.2004 che prevedevano l'impossibilità di trasferimento presso altre sedi della provincia e poi della Regione, con considerazione anche di Comuni di destinazione che avessero una copertura superiore al 106% ed inferiore al 109%. Peraltro si rilevava che l'appellata aveva indicato con precisione anche i nominativi di lavoratori a tempo determinato riammessi in servizio in uffici siti nella Provincia di Roma e nella Regione Lazio in concomitanza del suo trasferimento. La prova articolata dalla società era ritenuta inammissibile in quanto non contenente alcun riferimento a concreti elementi atti a dar conto di quale fosse la disponibilità di ciascun ufficio.
3. Per la cassazione di tale decisione ricorre Poste affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la De TI, che illustra le difese con memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione al ragionevole affidamento ingenerato nell'azienda ricorrente da parte del comportamento della lavoratrice, in ordine alla piena accettazione del trasferimento.
2. Con il secondo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. sul rilievo del mancato assolvimento dell' onere della prova da parte del lavoratore trasferito in ordine alla esistenza di posti vacanti nella qualifica di addetto al recapito presso l'ufficio di originaria applicazione o presso altri uffici ove lo stesso aspirava ad essere collocato.
3. Con il terzo motivo, è dedotta l' omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento all'omessa motivazione sulla valutazione della documentazione ritualmente prodotta dalla società, dalla quale era dato evincere l'impossibilità di collocazione della lavoratrice presso Filiali della Regione Lazio, che presentavano eccedenze in relazione alla situazione aziendale, da verificarsi con riguardo al momento in cui doveva procedersi alla riammissione del singolo lavoratore.
4. Con il quarto motivo, viene ascritta alla decisione impugnata l'insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento a circostanze relative alla eccedentarietà dei comuni limitrofi che si assume provata sulla base di documentazione.
5. Infine, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo viene dedotta in relazione all'allegata diversità della situazione di dipendenti indicati dalla ricorrente che avevano accettato la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
6. tricorso tWin. parte inammissibilèt ed in parte infondate?.
7. Inconferente è il richiamo contenuto nel primo motivo all'art. 1227 c. c. che riguarda la diminuzione del risarcimento in proporzione del fatto colposo del creditore, ipotesi esulante dalla fattispecie all'esame. In ogni caso, la motivazione della Corte distrettuale si sottrae alla generica censura formulata dalla società nella presente sede, posto che la stessa è conforme al principio secondo cui l'azione del lavoratore diretta a contestare la legittimità del provvedimento datoriale col quale egli è stato reintegrato al lavoro in una sede diversa da quella nella quale prestava servizio all'atto del licenziamento non trova ostacolo neanche nel fatto che il lavoratore abbia provvisoriamente ottemperato a detto provvedimento e che con l'inerzia devono concorrere altri elementi, ritenuti nella specie insussistenti, significativi della volontà di un trasferimento consensuale.
8. In ordine al secondo motivo, non v'è motivo di discostarsi da quanto condivisibilmente affermato nella pronunzia gravata nel supportare il rilievo di mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante indubbiamente sul datore di lavoro, in coerenza con precedenti di questa Corte, che hanno sancito che, in materia di trasferimento di dipendenti postali, il rispetto degli accordi 29 luglio e 15 ottobre 2004, che prevedono specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non vale ad esonerare la società Poste Italiane s.p.a. dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art.2103 c.c. (nel testo, ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 81 del 2015) (v. Cass. 11.11.1998 n.11400, Cass. 28.1.2016 n. 1597, Cass. 6407 del 13/03/2017, Cass. 12093 del 16.5.2017 - quest'ultima anche con riguardo al principio secondo cui la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza, di cui all'accordo sindacale del 29 luglio 2004, va effettuata in riferimento al momento della concreta riammissione in servizio, e non a quello della pronuncia della sentenza-).
9. I motivi terzo, quarto e quinto, da trattare congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, sono tutti inammissibili. 10. In primo luogo, non può la valutazione di documentazione asseritamente non esaminata dalla Corte distrettuale costituire "fatto controverso e decisivo per l'esito del giudizio" ed in ogni caso è ravvisabile la violazione del principio di autosufficienza laddove si omette di indicare dove e come sia stato prodotto il documento - "stampata del file relativo agli uffici postali con disponibilità di posti al recapito" - a prescindere dalla esaustività dello stesso ai fini considerati, ai fini della sua idoneità a rendere conto della regolarità del criterio seguito, perché non menzionati, come evincibile dalle affermazioni contenute in sentenza, molti dei comuni della provincia dell'ufficio di provenienza ed anche della Regione che presentassero una copertura in percentuale superiore al 106% ed inferiore al 109%. 11. Al riguardo si osserva che l' art. 366, n. 6, c.p.c., che del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione costituisce la consacrazione normativa, prescrive che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda". Ciò postula secondo il costante, consolidato insegnamento di questa Corte che, dovendo provvedersi alla individuazione di detti atti con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione (cfr. Cass. 8569/13; 4220/12; 6937/10), il ricorrente, anche in unione a quanto previsto dall'art. 369, comma secondo, n. 4 c.p.c. che sanziona in termini di improcedibilità il ricorso, il cui deposito non sia accompagnato pure dal deposito degli atti processuali, dei documenti e degli accordi collettivi su cui si fonda, sia chiamato ad assolvere un duplice onere processuale. Ove, invero, egli intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, il requisito in parola si intende soddisfatto, allorché il ricorrente produca il documento agli atti e ne riproduca il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento;
il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto. (2861/14; 2427/14; 2966/11). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (v. Cass. 761/14; 24448/13; 22517/13), occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini (Cass. 3748/14; 15634/13). L'inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (cfr. Cass.14216/13; 23536/13 23069/13). 12. L'affermazione contenuta in sentenza relativa alla mancata indicazione delle sedi presentanti una percentuale di copertura in percentuale superiore al 106% ed inferiore al 109%, ai fini del controllo dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società non è poi scalfita dalle censure di cui al quarto motivo di ricorso, che non risulta prospettato con carattere di decisività rispetto alla ratio decidendi come sopra individuata. 13. Infine, a prescindere dal rilievo assorbente delle precedenti considerazioni, anche l'ultimo motivo deve ritenersi inammissibile, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua è privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all'assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza (cfr. Cass. 19.3.2007 n. 6440, Cass. 30.7.2010 n. 17915, cass. 10.8.2017 n. 19985). 14. Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.15. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente, dichiaratosene antistatario. 16. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidata in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 15%, con attribuzione all'avv. Roberto Rizzo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per