Articolo 23 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 22
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7 agosto 1929
Art. 23.

Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell' art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260 , anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andra' in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini. - Rocco.

Visto, il guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929