Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 22/05/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 00016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Rodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
“a) dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi notificato in data -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Procedimento -OMISSIS-, (doc. 1);
b) della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto “permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un sito in via -OMISSIS-, catasto fabbricati foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-, zona di PRGC “Da1”” (doc. 2);
c) del verbale di sopralluogo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; (doc. 3)
d) del verbale di immissione in possesso prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; (doc. 4)
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese le indagini istruttorie se e in quanto compiute”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comune intimato ha ordinato la rimozione e lo smaltimento entro 90 giorni di un “rilevato” in materiali di risulta collocato all’interno dell’area industriale di proprietà della ricorrente; quest’ultima ha impugnato il suddetto ordine ripristinatorio avanti a questo Tribunale, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 5/2024, avverso la quale pende il giudizio di appello.
2. La Società esponente riferisce di aver presentato in data -OMISSIS- due richieste di permesso di costruire in sanatoria: la prima (prot. -OMISSIS-, qui depositata sub doc. n. 8) per la realizzazione di un rilevato nell'ambito della sistemazione dell'area esterna e per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in via -OMISSIS- nel comune di -OMISSIS- (foglio -OMISSIS- n. -OMISSIS-); la seconda per "sistemazione dell'area esterna e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in via -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- Fg. -OMISSIS- n. -OMISSIS-".
3. Il Comune intimato, con la nota del -OMISSIS- (qui depositata sub doc. n. 2), dando preliminarmente atto dell’esito a sé favorevole del sopra richiamato contenzioso, ha avvisato la Società interessata che, per verificare l’ammissibilità della citata, prima pratica di sanatoria, occorreva preliminarmente accertare se l’originaria ordinanza di demolizione fosse stata eseguita. L’Ente pubblico precisava che l’eventuale costatazione d’inadempimento avrebbe comportato l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio dell’Ente e la reiezione delle istanze edilizie presentate. Fissava, pertanto, il pertinente sopralluogo istruttorio per il successivo -OMISSIS-.
4. La Società riferisce che, nonostante la propria immediata opposizione all’esecuzione del suddetto incombente in un termine potenzialmente incompatibile con un effettivo contraddittorio, il Comune vi abbia comunque unilateralmente dato corso, fotografando il rilevato in contestazione dall’esterno del lotto (si veda il verbale di sopralluogo depositato sub doc. n. 3).
5. All’esito dell’istruttoria, in data -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- ha quindi notificato alla società deducente il qui gravato “atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – art. 77 L.R. 11/98” con il quale: “notifica[va] alla -OMISSIS- (…) il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; avvisa[va] che l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- [avrebbe] comportato l’acquisto, a titolo gratuito, al patrimonio dell’ente (…) e che la presente notifica costituisce titolo legittimante l’immissione (…); comunica[va] che il giorno -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, incaricati del Comune si immetteranno nel citato immobile al fine di prenderne possesso, con redazione di apposito verbale” (doc. n. 1).
6. Con successivo verbale del -OMISSIS- veniva perfezionata l’immissione in possesso delle aree individuate dall’originaria ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi (doc. n. 4).
7. Avverso gli atti di cui all’epigrafe è insorta la Società interessata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare sulla base di tre motivi di ricorso, con cui ha dedotto
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 84 della L.R. 11/98. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo della qualificazione ambigua e fuorviante del procedimento attivato; eccesso di potere per motivazione incerta e perplessa;
II. Violazione del principio del contraddittorio rispetto al sopralluogo di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione;
III. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta e incongruità.
8. All’esito della camera di consiglio del -OMISSIS- il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti gravati con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
9. All’udienza pubblica del 10.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con la prima censura rubricata “Violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 84 della L.R. 11/98. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo della qualificazione ambigua e fuorviante del procedimento attivato; eccesso di potere per motivazione incerta e perplessa” la parte lamenta l’illegittima commistione tra il procedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e quello parallelo, volto alla sanatoria delle opere abusive e avviato con l’istanza ex art. 84 della L.R. 11/1998 depositata dalla parte sub doc. n. 8.
La censura non può essere accolta.
1.1. La vicenda culminata con gli atti qui impugnati muove dalla scoperta del presupposto abuso edilizio consistente, in sintesi, nella realizzazione di un “rilevato” in materiali di risulta all’interno dell’area industriale di proprietà della ricorrente. Il Comune intimato ne ha ordinato la rimozione con la richiamata ordinanza prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, infruttuosamente impugnata dall’interessata. Questo Tribunale, con sentenza n. 5/2024, ha infatti rigettato il relativo ricorso, dando altresì atto della rinuncia dell’istante ad una precedente istanza di sanatoria. La Società ha proposto appello avverso quest’ultima decisione ma la II Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto l’istanza volta a sospenderne l’esecutività. Alla luce degli elementi richiamati, il provvedimento demolitorio può quindi dirsi valido e pienamente efficace.
1.2. La Società esponente afferma nel ricorso di aver formulato in data -OMISSIS- due istanze di sanatoria ai sensi dell’art. 84 della L.R. n. 11/98, di cui almeno una avente direttamente ad oggetto il rilevato in contestazione (vedasi il documento n. 8 prodotto); si duole, pertanto, della mancata definizione comunale dei relativi procedimenti prima dell’accertamento di inottemperanza all’ordine demolitorio e della declaratoria di acquisizione delle pertinenti aree.
1.3. L’argomento contestativo non può essere accolto, poiché, in disparte ogni altro profilo, la presupposta ordinanza, come visto infruttuosamente impugnata, si fondava sulla constatata natura abusiva dell’intervento e sull’assenza di un titolo che ne legittimasse il mantenimento. Una volta acclarata l’illegittimità dell’opera e la doverosità della sua rimozione, il Comune era tenuto a verificarne l’adempimento, con declaratoria di acquisizione ex lege delle aree pertinenti l’illecito edilizio in caso di inottemperanza nell’assegnato termine di 90 giorni.
1.4. Orbene, la Società deducente aveva la possibilità di chiedere la sanatoria delle opere abusive formulando istanza ai sensi dell’art. 84 della legge regionale valdostana n. 11/1998 nel termine di 90 giorni assegnato con la richiamata ordinanza prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, beneficiando per tale via della sospensione dell’efficacia del provvedimento demolitorio. Nel caso di specie non risulta essersi tempestivamente avvalsa di tale facoltà, sicché al -OMISSIS-, data di inoltro delle istanze di sanatoria citate nel ricorso, l’automatico effetto acquisitivo delle aree si era già verificato. In ogni caso, le suddette istanze, in quanto tardive, non avrebbero potuto spiegare alcun effetto sospensivo dell’originario ordine demolitorio, valido ed efficace alla luce del tratteggiato svolgimento del precedente, relativo giudizio. La soluzione che precede risulta in sintonia con la giurisprudenza, secondo la quale l’atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza è necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari ma non è costitutivo dell’effetto acquisitivo (Cons. Stato, VI, 9.2.2023 n. 1434).
1.5. Merita conferma, in ogni caso, quanto già rilevato in sede di delibazione cautelare: la parte, infatti, nel lamentare la mancata valutazione della asserita pendenza delle proprie istanze di rilascio del titolo edilizio in sanatoria depositate il -OMISSIS-, non ha chiarito in corso di giudizio il contenuto di queste ultime in rapporto ai provvedimenti impugnati e alla precedente, propria e analoga iniziativa del -OMISSIS-, successivamente abbandonata a seguito del negativo pronunciamento della Conferenza di servizi all’uopo convocata (doc. n. 6).
1.6. La lettura della nota comunale del -OMISSIS- prodotta sub doc. 2, inoltre, depone per l’infondatezza della censura appuntata sulla impropria commistione tra il procedimento di rilascio del titolo in sanatoria e quello preordinato all’attuazione dell’ordinanza repressiva dell’abuso; l’Amministrazione, infatti, richiamando la sentenza dell’intestato Tribunale n. 5/2024, ha chiaramente preannunciato che “l’eventuale costatazione dell’inadempimento all’ordinanza di demolizione sopra citata comporterà l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio dell’ente e la reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e la richiesta di permesso di costruire per sistemazione dell’area esterna e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobile”. Orbene, stante la vista piena efficacia del provvedimento demolitorio, il Comune, decorso il termine in origine assegnato per adempiervi, non poteva che verificarne l’effettiva esecuzione, che diveniva altresì una propedeutica condizione per la valutazione delle istanze di sanatoria riguardanti i medesimi luoghi. Alla constatazione d’inadempimento, infatti, l’ordinamento fa conseguire l’inevitabile declaratoria di acquisizione delle aree pertinenti l’abuso, impedendo ogni ulteriore, relativa trasformazione. I due procedimenti non risultano, pertanto, illegittimamente commisti ma, al contrario, correttamente trattati nel rispetto dei nessi logici di sviluppo procedimentale sopra declinati.
2. Neppure può essere accolta la seconda censura, rubricata “Violazione del principio del contraddittorio rispetto al sopralluogo di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione” e appuntata sulla asserita esiguità del preavviso concesso prima del sopralluogo volto alla verifica dell’ottemperanza all’originaria ordinanza di demolizione.
2.1. In disparte la pur rilevante circostanza che l’accesso in loco seguiva di oltre un anno l’emanazione dell’ordine ripristinatorio comunale, la Società non ha allegato alcun oggettivo impedimento alla base del proprio contegno non collaborativo e ostativo al sopralluogo.
2.2. Sotto altro, ulteriore profilo, la parte si è limitata a lamentare la compressione del contraddittorio procedimentale ma non ha qui prodotto alcun concreto apporto istruttorio o documentale che il contestato modus operandi amministrativo avrebbe impedito di acquisire.
3. Parimenti infondata si palesa la terza censura, rubricata “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta ed incongruità” e appuntata sull’asserita inidoneità dell’istruttoria comunale posta alla base del provvedimento ablatorio, che, in tesi, emergerebbe altresì dalla apparente discrasia tra gli estremi catastali indicati in sede istruttoria e quelli inseriti nel conclusivo verbale di immissione in possesso formato dall’Amministrazione.
3.1. In primo luogo, la Società ricorrente ha genericamente contestato l’insufficienza del rilievo fotografico di parte pubblica prodotto sub doc. 3 ma non ha in alcun modo provato che lo stesso non sia accurato o non si riferisca al manufatto in contestazione, né che lo stesso sia stato rimosso.
3.2. In secondo luogo, la lamentata presenza di apparenti discrasie nell’indicazione dei mappali interessati dall’acquisizione comunale (indicati negli atti istruttori senza precisare espressamente che sono solo in parte occupati dal rilevato in contestazione), costituisce una mera irregolarità, priva di rilievo ai fini dello scrutinio dell’illegittimità degli atti gravati. L’intera istruttoria, infatti, fa inequivoco riferimento alle opere individuate nell’ordinanza di demolizione e ripristino, non più contestabile in questa sede.
3.3. Il conclusivo verbale di immissione in possesso del -OMISSIS- (doc. n. 4), inoltre, individua i mappali interessati “per la sola parte occupata dal rilevato” e riguarda la sola “…area … individuata sulla planimetria in allegato all’ordinanza di demolizione”, smentendo ogni incertezza in merito alle aree oggetto di apprensione.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nel provvedimento.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Marco Costa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.