Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.537 del 28.03.2023
Oggetto: indennità -rendita vitalizia o equivalente CP_1
N. R.G. 642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Magaraggia Parte_1
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Rosalba Caracuta
Appellato
FATTO
Con ricorso del 18.05.2020 , premesso di aver subito un infortunio in Parte_1 data 3.10.2017 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di operatrice scolastica e di aver riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, aggravatasi nel tempo, per la quale l' CP_1 le aveva riconosciuto in sede amministrativa una menomazione nella misura del 11%, poi elevata al
12% dalla Commissione Medica a seguito di ricorso in opposizione, aveva adito il Tribunale CP_1 di Brindisi quale Giudice del lavoro chiedendo la condanna dell' al riconoscimento di una CP_2 rendita di legge per una percentuale di danno del 16%, o per quella superiore da accertarsi a mezzo
CTU, oltre all'eventuale quota di rendita di cui all'art.13, comma 2 lett. b) D.lgs. 38/2000 e, in subordine, al riconoscimento di un indennizzo in capitale nell'ipotesi di inabilità inferiore al 16%, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, rilevato che il danno biologico quantificato risultava essere del 12%, dunque della misura già riconosciuta dall' in sede amministrativa, ha respinto la domanda. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità, poiché fondata su una valutazione medico-legale asseritamente nulla, in quanto redatta senza tener conto delle osservazioni di parte ricorrente, e comunque errata, anche sulla scorta delle risultanze dell'ultima consulenza di parte del 16.06.2023 che stimava in applicazione della “formula
Gabrielli” un danno biologico totale del 29%.
Ha chiesto, quindi, di accertare una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 29%, o in quella superiore o inferiore da accertare mediante rinnovo
CTU, ai fini della costituzione della rendita;
in subordine di accertare una menomazione permanente superiore al 12%, con condanna dell' a liquidare le dovute prestazioni con CP_1 decorrenza dalla data della denuncia di infortunio presentata nell'ottobre 2017; e con vittoria e distrazione di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello CP_1
e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta una nuova CTU, all'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.
All'udienza di discussione del 4.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze processuali l'appello, proposto con motivi sostanzialmente attinenti alla valutazione dei postumi dell'infortunio sul lavoro del 3.10.2017 già accertato in primo grado, risulta fondato nei limiti qui di seguito precisati.
Sulla base dei dati storici, clinici e strumentali il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. specialista -tra l'altro- in ortopedia, ha rilevato che l' aveva Per_1 CP_1 riconosciuto all'appellante, in conseguenza di tale infortunio, “esiti anatomici di frattura del malleolo peroneale;
esiti anatomici di frattura tibia;
limitazione di modica entità del complesso TT,
SA e MT;
cicatrici chirurgiche in regione paramalleolare mediale e laterale;
Mezzi di sintesi in situ”. Sotto il profilo anatomico e funzionale dei danni permanenti il c.t.u. ha osservato che vi è un
“lieve aumento circonferenziale della TT destra (cm 0,5 circa) rispetto alla controlaterale, la presenza di esiti cicatriziali chirurgici piani lievemente discromici di lunghezza pari a cm 6 in regione paramalleolare mediale e di lunghezza pari a cc.11,5 in regione paramalleolare laterale della caviglia destra ridotta circa di un terzo rispetto alla controlaterale. Non sono presenti deficit tonico-trofici muscolari alla gamba e al piede dx da sofferenza dei nervi tibiale mediale e peroneo di destra. (…) la insufficienza venosa attualmente rilevata è verosimilmente pre-esistente all'infortunio lavorativo. I codici menomativi da prendere in considerazione sono: per gli esiti cicatriziali chirurgici il codice n.36 con percentuale di 2 punti, per il danno anatomico il codice
n.292 con percentuale di 8 punti, per il danno funzionale il codice per analogia n.294 con percentuale pari a 5 punti, per i mezzi di sintesi in sede il codice mn.306 con percentuale pari a 2 punti. Il danno biologico globale è pari al 17%”. Alle osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'appellante, tendenti a raggiungere una maggiore quantificazione, il consulente tecnico d'ufficio ha risposto in maniera puntuale, spiegando i motivi per cui – in considerazione della specifica consistenza anatomica del danno residuato e della concreta limitazione funzionale che ne consegue- gli esiti delle lesioni (che non hanno comportato effetti deturpanti come invece sostiene la appellante) non possono condurre ad una classificazione tabellare differente, né ad una attribuzione di più gravi valori di danno.
Le predette osservazioni critiche non giustificano richieste di chiarimenti, integrazioni o rinnovi di consulenza, essendo a tal fine insufficiente la divergenza tra le conclusioni tecniche del consulente d'ufficio e la tesi della parte, ove manchino evidenze di alterazioni anatomiche e funzionali concretamente più gravi di quelle rilevate all'esito della visita medica e di quelle comunque già considerate nella redazione finale della relazione peritale. Le patologie documentate devono, infatti, essere supportate anche dall'obiettività dell'esame clinico, non potendo la loro efficacia invalidante, in mancanza di conferme sostanziali, derivare esclusivamente ed automaticamente dal nome della malattia.
Pertanto ritiene la Corte di poter aderire alle conclusioni del consulente designato in secondo grado, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente approfondito e argomentato sull'inquadramento e sugli effetti reali del danno biologico da infortunio lavorativo.
In riforma della sentenza impugnata all'appellante compete quindi la rendita prevista dall'art. 13 d.lgs. n.38/2000 per un danno pari al 17% dal 05.03.2019 (v.pagg. 4 e 6 della relazione peritale).
Gli accessori ex lege spettano come stabilito in dispositivo.
Le spese processuali del doppio grado sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante attualmente costituito.
Si rileva che, per errore materiale, nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza di discussione,
e qui di seguito trascritto, è stato indicato il Tribunale di Brindisi, anziché il Tribunale di Lecce, come autore della sentenza impugnata.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.09.2023 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza n.537 del 28.3.2023 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 3.10.2017 a carico dell'appellante è derivato un danno biologico pari al 17%; condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione CP_1 monetaria o interessi legali dal giorno dal 5.3.2019 al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado del giudizio liquidate in € CP_1
2.567,00 per il primo grado e in € 2.766,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione per l'Avv. Umberto Magaraggia.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi