Sentenza 19 marzo 2007
Massime • 1
È privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all'assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza.
Commentari • 3
- 1. Niente mobbing senza intento persecutorio (Cass. 30673/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità del mobbing, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità …
Leggi di più… - 2. Cassazione: contratti del consumatore, vessatorieta' delle clausoleAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 aprile 2010
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In materia di assunzione obbligatoria, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione fino alla pronuncia di secondo grado. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERCURIO Ettore – Presidente Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo – Consigliere Dott. LA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2007, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2007 |
Testo completo
6440/ 07 -- i- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Querela di falso SEZIONE TERZA CIVILE ex art.221 c.p.c. - Motivi del ricorso per cassazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21262/02 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 24435/02 Consigliere Dott. Michele VARRONE - 6440 Cron. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep.1842 Ud. 14/11/06 - Rel. Consigliere Dott. Luigi DR SCARANO contributo unificato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE 4 FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato LIBERO FRANCESCO CANEPA, difeso dall'avvocato COSLOVICH, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NAHON LEO;
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE MINISTERO, PALAZZO DI GIUSTIZIA, VIMERCATE;
PUBBLICO PROCURA GENERALE;
intimati - e sul 2° ricorso n° 24435/02 proposto da: 2006 1496 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE VIMERCATE già 1 USSL poie AZIENDA USSL, in persona del DIRETTORE GENERALE- dott. Giuseppe Spata, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso AR NT LL, che lo studio dell'avvocato la difende unitamente agli avvocati LUCIANA ROBOTTI, FELICE PENCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IN RO;
- intimato avverso la sentenza n. 1771/01 della Corte d'Appello di MILANO, sezione prima civile emessa il 3/04/2001, depositata il 29/06/01; RG.919/1998; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 14/11/06 dal Consigliere Dott. Luigi DR SCARANO;
udito l'Avvocato FRANCESCA CANEPA ( per delega Avv. Libero Coslovich ); udito l'Avvocato AR NT LL;
udito il inP.M. persona del Sostituto Procuratore Eduardo SCARDACCIONE che ha Generale Dott. Vittorio concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1992 il sig. DR AR conveniva il n.la Usl 60 di ER avanti al dr. EO NA e 2 i. Tribunale di Monza, per ivi sentir accertare e dichia- rare ex art. 221 c.p.c. la falsità ideologica della "relazione medica" ( asseritamente finalizzata ad OC- cultare la responsabilità della Usl n. 59, convenuta in altro giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti dalla moglie in conseguenza di errate terapie psicolo- giche che l'avevano resa di salute "irrecuperabile" ) redatta il 22 ottobre 1984 dal suindicato NA, re- sponsabile del Centro psicosociale della Usl n. 60 di ER, ove risultava attestato che quest'ultimo lo aveva sottoposto riscontrandolo affetto da a visite, sindrome paranoidea;
nonché per ivi sentire -tra l'altro condannare i convenuti al risarcimento in via solidale dei danni morali subiti in conseguenza del suddetto falso e della diffamazione cui era stato espo- sto, quantificati in £ 300.000.000 o altra somma rite- nuta di giustizia. Nella resistenza della Usl, il NA essendosi man- tenuto contumace, l'adìto giudice accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da ta- le ente dedotta, rigettando le proposte domande. Interposto gravame dal AR, nella resistenza dell'Azienda Ospedaliera Ospedale civile di ER ( costituitasi per la suindicata Usl n. 60 ) e nella per- sistente contumacia del NA, con sentenza del 29 giu- 3 gno 2001 la Corte d'Appello di Milano dichiarava sussi- stente la legittimazione passiva della Ausl ma riget- tava l'impugnazione, ritenendo inammissibile nel caso la proposta querela di falso in via principale, e con- seguentemente assorbite le altre domande proposte, ivi compresa quella di risarcimento dei danni che dichiara- infondata nel merito in ragione va in ogni caso difetto di prova. Con condanna dell'assoluto dell'appellante alla rifusione delle spese di lite an- che del grado. Avverso la detta sentenza della corte di merito il AR propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera Ospedale civile di ER, che propone altresì ri- in esecuzione corso incidentale (notificato all'udienza del dell'ordinanza di questa Corte resa 12/4/2006 anche al NA ) sulla base di unico motivo, depositando anche memoria. L'intimato NA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. va disposta la ri- unione dei ricorsi. Con il 1° motivo del ricorso principale il SP rin denunzia violazione degli artt. 112 e 221 c.p.c.; 4 2699 e 2700 C.C., vizio logico, error in procedendo, e ogni altra norma applicabile>>. Lamenta che erroneamente la querela di falso è sta- ta ritenuta nel caso proposta nei confronti anche delle relazioni del Consorzio Sanitario Zona DA 1 del 13 ottobre 1980 e delle deposizioni rese dalle sigg.re AG e NA al Tribunale per i minorenni del 23 settembre 1980 e il 25 giugno 1981, trattandosi di atti certamente non di fede pubblica, mentre essa ha vice- versa ad oggetto la ( sola ) "relazione" del NA del 22 ottobre 1984. A tale stregua risultando integrata la violazione ex art. 112 c.p.c., giacché l'eccezione è stata sollevata dalla sentenza impugnata>> e mai eccepita dalla convenuta USL 60>>. Ciò premesso, si duole che l'impugnata sentenza>> abbia omesso di esaminare, dire, spiegare, motivare o no dichiarato nel documento impugnato se il NA ha di falso di "aver praticato un intervento sulla coppia inter-AR TA">> ; se l'aver praticato un vento su due persone, è o no un atto compiuto dal Na- hon, pubblico ufficiale "nell'esercizio delle sue fun- O no dichiarato, nel docu- zioni">> ; se il NA ha mento impugnato di falso, di "aver visitato più volte il AR">>; se il NA ha o no dichiarato, nel documento impugnato di falso, che il AR "si era 5 presentato al C.P.S. nel corso del 1981 -1982 con vari motivi">>; se il NA ha o no dichiarato, nel docu- mento impugnato di falso, "attesto di aver più volte invitato il AR a curarsi">>; se l'attestare di aver più volte invitato il AR a curarsi, sono о no atti compiuti dal pubblico ufficiale "Nell'esercizio delle sue funzioni">> ; se il NA ha o no dichiara- to, nel documento impugnato di falso, "di aver scritto al dr. Rovere della necessità di un trattamento sanita- rio obbligatorio del AR">>; se lo "scrivere", sia pur anche un illecito, e il sottinteso far perveni- re al dr. Rovere lo scritto, è o no un atto compiuto dal pubblico ufficiale "nell'esercizio delle sue fun- zioni">>. Lamenta che erroneamente sia stato ritenuto che punto cardine del decidere sia la "diagnosi", che certamente non richiede la querela di falso>>, mentre erano le dichiarate "visite">> ad assumere al riguar- do decisivo rilievo, per inficiare>> le quali è ne- cessaria la proposta querela di falso>>. Censura l'apoditticità dell'affermazione del prin- cipio secondo cui Nel giudizio promosso con querela di falso in via principale, il giudice, che, per qual- siasi ragione, la ritenga inammissibile, non può accer- tare fatti contrari a quelli riportati nei documenti 6 impugnati, dato che la pronuncia d'inammissibilità del- la domanda preclude ogni ulteriore indagine>>. Si duole che i giudici di merito non abbiano in ogni caso proceduto all'accertamento dei fatti in con- seguenza della ritenuta inammissibilità della querela di falso, giacché la querela di falso è stata nella specie proposta in via alternativa [ ( anche per economia processuale>>, nonché in quanto altrimenti ri- sulterebbero violati gli artt. 6 e 13 Conv. Europea, che richiedono pronunzie in tempi brevi e l'accesso ad un Tribunale, atteso che il ricorrente sarebbe costret- to ad iniziare una nuova causa ), sicché se l'atto non è di fede pubblica la querela è non già inammissibile bensì non necessaria, e in tal caso la pronunzia di falso può non essere emessa solamente nel caso in cui non vengano indicati gli elementi e non fornite le pro- ve ], né gli abbiano accordato il risarcimento dei danni. Con il 2° motivo denunzia vizio logico, error in procedendo, omesso esame, omessa motivazione. Lamenta l'illogicità del ritenere la mancanza di prova sulla colpa o dolo del NA laddove si è ritenu- to precluso l'esame della sussistenza delle falsità de- nunziate, in quanto ciò implica necessariamente l'esame delle prove offerte in ordine alla falsità. 7 Deduce che erroneamente non sia stato ritenuto pro- vato il dolo in capo al NA, nel caso viceversa emer- gente alla stregua della consapevolezza del medesimo di non aver mai visto il AR nemmeno da lonta- no>>, e che in ogni caso il giudice si è limitato alla mera affermazione di comodo>> che le falsità non sono accertabili>>, omettendo invero la disamina di tutte le risultanze processuali e documentali, e sui mezzi istruttori proposti, che in questa sede si ricon- fermano in toto ecome integralmente confermate tra- scritte>>. Si duole del mancato accoglimento delle prove de- dotte ed articolate. Lamenta, in particolare, di aver chiesto al tri- bunale per i minori, che fosse proposto alla TA e ai figli una terapia di gruppo famigliare. L'istanza fu Fermo restando il fatto che l'atto di con respinta citazione viene proposto l'escussione della AG, del- la NA, per essere sentiti sui capitoli 19/20/21 che testualmente recitano: "19) vero che dopo il prov- vedimento del tribunale per i Minori del 21.04.81 tra voi e la dr.ssa d'Ambrosio dello stesso tribunale vi furono parecchi contati telefonici"; 20) "vero che in dette telefonate la dr.ssa d'Ambrosio sollecitava l'invio della verifica sui coniugi AR"; 21) "vero 8 che Voi rispondevate che non è possibile l'invio di nessuna verifica, perché il AR non si presentava al C.P.S. di ER">>. Lamenta che se la corte di merito avesse come da dovere esaminato e motivato esaustivamente sulle risul- tanze documentali, e su mezzi istruttori proposti, tra l'altro non contestate specificamente dai convenuti, sarebbe inevitabilmente pervenuta alla conclusione lo- gica che il NA non solo non ha mai visitato, ma nem- meno visto da lontano il AR, e quindi concluso che in capo al NA vi era il dolo, e quindi condanna- to i convenuti al chiesto risarcimento>>. Con unico motivo la ricorrente incidentale Azienda Ospedaliera Ospedale civile di ER denunzia, in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c., la erroneità della ritenuta sussistenza della sua legitti- mazione passiva nel giudizio. Lamenta la propria estraneità dall'attività asseri- tamente posta in essere dal NA per agevolare le as- sistenti sociali di altra USL, con conseguente "frattura" del rapporto organico, stante il carattere doloso del comportamento dal medesimo asseritamente mantenuto, e l'assenza di un nesso anche di mera occa- sionalità necessaria rilevante ex art. 2049 c.c. tra le stesse e le incombenze al medesimo affidate. 9 Va prioritariamente esaminato il ricorso incidenta- le, risultando con il medesimo proposta una questione pregiudiziale di rito. Il motivo è in parte inammissibile e in parte in- fondato. La corte di merito ha sul punto compiutamente posto in rilievo che Legittimato passivamente "ad causam" è, in senso proprio, colui nei cui confronti sia attri- buita la soggettività passiva del rapporto guridico controverso;
il relativo controllo si risolve nel mero accertamento della titolarità del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa da colui che agisce, indipendentemente dalla que- stione dell'effettiva titolarità, dal lato attivo ° passivo, del rapporto controverso dedotto, e secondo la prospettazione data dall'attore. E' infondata, dunque, ai soli fini dell'accertamento della legittimazione passiva, l'eccezione che l'astratta responsabilità del- la USSL non potrebbe estendersi alle certificazioni ri- lasciate dal dott. NA, perché il comportamento dell'agente sarebbe stato determinato -secondo la tesi del querelante- da motivi strettamente personali, tali da escludere ogni collegamento di necessaria occasiona- lità con le sue mansioni presso l'ente pubblico. Questa eccezione, di natura impeditiva, riguarda la questione 10 della effettiva imputabilità all'amministrazione prepo- nente del fatto contestato al dott. NA, e dunque si traduce in una questione di fondatezza o infondatezza, nel merito, della domanda;
essa è però questione diver- sa da quella processuale della legittimazione passiva, ed è questione su cui può provvedersi soltanto dopo avere esaminato la questione, principale e logicamente antecedente, della ammissibilità, proponibilità e fon- datezza della querela di falso. In questi termini, non può dubitarsi della legittimazione passiva della conve- nuta appellata, considerato che, ai soli fini dell'accertamento richiesto, allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una sola delle parti, la contestazione riguarda la effettiva titolarità in concreto del rapporto, ovvero l'identificabilità meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore, e non attiene invece al difetto di legittimazione ad agire e contraddire, condizione della trattazione del merito della causa, per la cui sussistenza è necessario e suf- ficiente che la titolarità del rapporto venga semplice- mente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato Nella fatti- specie, DR AR deduce che il dott. NA, dipendente della USSL n. 60, avrebbe redatto una falsa 11 dichiarazione, utilizzata dalla USSL 59 per mettere in dubbio le capacità psico-fisiche dell'attore ed opporsi alle pretese da lui fatte valere davanti al Tribunale dei minori. Nella prospettazione dell'impugnante, il dott. NA avrebbe dunque agito avvalendosi dei poteri di certificazione inerenti le sue mansioni di sanitario dipendente da un ente ospedaliero pubblico: ne consegue che la situazione prospettata dall'attore è astratta- mente idonea a radicare la piena legittimazione dell'azienda ospedaliera convenuta, perché la responsa- bilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fat- to dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità: risulta sufficiente, vi- ceversa, l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevo- lare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato ol- tre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgre- dendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni E poiché in concreto si deduce che il dott. NA avrebbe agito facendo uso delle man- 12 sioni e dei poteri a lui derivanti dal rapporto di la- voro con l'ente ospedaliero, anche se con finalità che si affermano estranee a quelle istituzionali dell'ospedale, è irrilevante lo scopo pratico che si assume perseguito, giacchè l'intenzione di favorire soggetti estranei all'ente preponente non elide nessuno degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta, quanto meno ai fini dell'identificazione del soggetto legittimato a contraddire sulle domande dell'attore per la colpa presunta di cui all'art. 2049 cod. civ.>>. Orbene, alla stregua della riportata motivazione emerge evidente la corretta e puntuale applicazione nel caso da parte della corte di merito del consolidato ( in giurisprudenza di legittimità ) principio secondo cui la legitimatio ad causam ( attiva e passiva ) con- siste nella titolarità del potere e del dovere di pro- muovere o subire un giudizio in ordine al rapporto so- stanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in cau- sa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per 13 la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto
contro
- verso si configura come una questione che attiene al merito della lite, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento ○ al rigetto della pretesa azionata, rientrando nel pote- re dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio del- la parte interessata ( v. Cass., 29/9/2006, n. 21192; Cass., 14/6/2006, n. 13756; Cass., 6/4/2006, n. 8040; Cass., 6/3/2006, n. 4796. V. anche Cass., 14/7/2006, n. 16100 ). se, come correttamente affermato dalla corte di me- rito, è sufficiente la prospettazione della titolarità del rapporto mediante fatti idonei in astratto a fonda- re il diritto azionato ( v. Cass. n. 6894 del 1999 ), emerge evidente che avendo nella specie il AR de- dotto essere stata la "relazione" de qua al NA ri- chiesta nella sua qualità di sanitario della USL, e dal medesimo in tale veste redatta, nella vicenda la stessa assume allora rilievo proprio in quanto atto da questi compiuto in virtù del rapporto conintercorrente la struttura sanitaria pubblica de qua. Quanto al ricorso principale, laddove viene pro- spettata la responsabilità diretta, in luogo di quella indiretta, della Ausl n. 60 il motivo si palesa inam- 14 missibile, in quanto formulato in violazione del prin- cipio autosufficienza, non risultando al riguardo in contrario apprezzabile l'operato riferimento alla in- formazione asseritamente inviata al Presidente di tale ente in ordine alla esistenza del falso documento e dell'uso strumentale che ne sarebbe stato fatto>> -a fronte della quale il medesimo sarebbe rimasto iner- te, autorizzando di fatto, pur se implicitamente, sia il falso documento che l'uso dello stesso, assumendo così in capo all'ente la responsabilità diretta della consegna che ne sarebbe derivata>>-, atteso che tale avviso>> non risulta invero riportato nel ricorso. Al riguardo, va sottolineato, non è invero suffi- ciente il mero rinvio da parte del ricorrente ad atti del giudizio di merito ( nella specie vedi pag. 30 appello>> ). Come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ai fini della sussistenza del requisito dell'espo- sizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dal- l'art. 366 c.p.c è infatti necessario che nel contesto 15 dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi in- dispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chia- ra e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in es- so assunte dalle parti ( v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998; Cass., 21/5/1999, n. 4916; Cass., 25/3/1999, n. 2826 ). È cioè indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", so- stanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo ( v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 ). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione risulta invero disatteso anche nella formu- lazione degli ulteriori motivi di ricorso. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legit- timità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda о un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni vengano ri- portate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ri- corso per cassazione, per il principio dell' autosuffi- 16 cienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une о le altre sono state proposte, al fine di consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15781). Del pari, se è vero che la Corte di Cassazione, al- lorquando sia come denunciato un error in procedendo qual è indubbiamente il vizio di ultra o extra petizio- ne, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non es- sendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosuffi- cienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferi- menti necessari a individuare la dedotta violazione processuale v. Cass., 23/1/2004, n. 1170 ). Orbene, tali principi sono rimasti nel caso invero non osservati laddove il ricorrente ha omesso di ripor- tare nel ricorso -in modo organico e compiutamnente esaustivo, e non già secondo una scansione che la rende non ben decifrabile e comprensibile, lasciando permane- 17 re dubbi anche in ordine alla relativa compiutezza- sia la domanda originaria, sia la querela di falso che la stessa "relazione" del NA, dando conto della asseri- ta pregiudizialità del falso ai fini della domanda di risarcimento dei danni, laddove profili di novità emer- gono invece nella prospettata alternatività della for- mulazione della querela di falso. Con particolare riferimento al denunziato vizio di violazione di legge, va posto ulteriormente in rilievo che, come questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare, il medesimo deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntiva- mente violate, ma anche mediante specifiche argomenta- zioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivata- mente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ri- tenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ○ dalla prevalente dottrina. Diversamente, il motivo è inammis- sibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di veri- ficare il fondamento della denunziata violazione ( v. Cass., n. Cass. n. 20325 del 2006; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 18 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 9/5/2003, n. 7058; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass. 12 maggio 1998 n. 4777 ). Non è infatti sufficiente un'affermazione apoditti- ca e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). Orbene, tali principi risultano invero non osserva- ti dall'odierno ricorrente. Nella specie, a fronte dell'affermazione della cor- te di merito ( secondo cui Va preliminarmente rile- vato che sulla querela di falso proposta per l'impugnazione della relazione del Consorzio Sanitario Zona DA 1, nonché delle deposizioni rese dalle assi- stenti sociali RI AG e ID NA vi è di- fetto di legittimazione passiva in capo alla USSL 60 e al dott. NA, perché la querela di falso in via prin- cipale deve essere proposta nei confronti dell'autore delle dichiarazioni che si asseriscono false: è infatti l'autore della scrittura privata o dell'atto pubblico impugnati il soggetto da cui le dichiarazioni contesta- te provengono e quello nei cui confronti la pronuncia 19 di falsità, con i provvedimenti accessori previsti dall'art. 226 cod. proc. civ. e 537 cod. proc. pen., è destinata ad incidere con gli effetti della sua autori- tà. In assenza delle parti controinteressate all'accertamento, l'appellante non può dunque ripropor- re la domanda di falsità in contraddittorio di soggetti diversi da quelli, da cui le dichiarazioni impugnate provengono: già questo solo argomento consentirebbe la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta contro provengono dalla USSL 60 о dali documenti che non dott. EO NA'>; e, ancora, che concorrono ulteriori ragioni a sostegno della pronunzia di rigetto: Tanto la relazione del 13 ottobre 1980 del CSZ DA 1, quanto la successiva relazione del dott. NA del 22 ottobre 1984 non rientrano -neppure astrattamente nella previ- sione dell'art. 2700 cod. civ. La prima relazione ( "socio-ambientale" ) contiene notizie di carattere ge- nerale sulla famiglia AR, sulla situazione abita- tiva, sul nucleo familiare, sulle rispettive occupazio- ni e sulle condizioni economiche, sugli aspetti reputa- ti più rilevanti della personalità dei singoli compo- nenti, e sugli interventi opportuni per "verificare re- golarmente il nucleo" ( doc. 2 ) ; mancano indicazioni di fonti informative primarie ed è essa stessa fonte di informazione valutativa generale nell'adempimento di un 20 - dovere d'ufficio sturmentale all'esercizio del potere giurisdizionale del tribunale per i minori. La seconda relazione del 22 ottobre 1984 del dott. NA, del ser- vizio di psichiatria della USSL 69 ( quella più vigoro- samente contestata da DR AR ), esprime un parere diagnostico, sulle condizioni di salute di Ales- sandro AR, in risposta alla richiesta formulata dal coordinatore sanitario di Cassano d'DA ) vd. Docc. 15 e 17 ), e costituisce la formulazione di un'opinione e di un giudizio tecnico soggettivo formu- lati in analogo adempimento di una mansione Siffatto giudizio appare espresso sulla dell'ufficio. base del convincimento, personale e non definitivo ("per quanto mi è stato possibile obbiettivare ritengo il sig. AR portatore di una sindrome paranoidea .."), che il sanitario afferma ricavato da un'attività istruttoria ed acquisitiva preliminare;
il dott. NA giustifica, infatti, l'opinione professionale riferita, per avere ( "avendo “ ) visitato in più occasioni il sig. AR DR, presentatosi nel corso del 1981 e 1982, al CPS presso cui lo stesso dott. NA prestava servizio. Ora è proprio il contenuto meramente valutativo delle relazioni impugnate che risulta incom- patibile con l'ammissibilità della querela di falso. L'atto formato da pubblico ufficiale, nel quale sono 21 riportate sue dichiarazioni o notizie non in relazione a specifiche o inequivocabili dichiarazioni, della cui avvenuta manifestazione l'atto intenda far fede, ovvero senza indicazione della fonte, ed al preminente scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento personale del pubblico ufficiale in indagini svolte per conto di altre autorità che dovranno poi valutarle, e quindi interpretando in maniera necessariamente sogget- tiva la realtà percepita, non è assoggettabile a quere- la di falso relativamente al suo contenuto ideologico, ma solo per quei fatti che il pubblico ufficiale speci- ficamente attesti aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. In siffette ipotesi, infatti, le circo- stanze così genericamente riferite hanno valore di sem- plice prova indiziaria e rimengono liberamente valuta- bili dal giudice;
con l'effetto che, per smentirle, l'interessato è ammesso -all'interno del procedimento in cui quegli atti e relazioni si sono formti o a cui sono destinati- a dare con ogni mezzo, anche indizia- 500rio, la prova contraria Non è, infatti, inoppugnabile e quindi non è suscettibile di querela di falso la dia- gnosi che il sanitario esprima: essa, in quanto giudi- zio, può essere contrastata con tutti i mezzi consenti- ti dalla legge. Dunque, la querela di falso non è espe- ribile avverso il documento che venga impugnato al di- 22 verso fine di contestare non già la sola attività imme- diatamente richiesta, percepita e constatata dal pub- blico ufficiale nello svolgimento del suo potere certi- ficativo e della sua funzione fidefaciente, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 C.C., quali l'intrinseca verità di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto, avendole tutta- via apprese da fonti esterne al documento medsimo, ov- vero ancora del mero convincimento del pubblico uffi- ciale desunto dai fatti constatati, o di semplici giu- dizi formulati all'sito di indgini debitamente attesta- te, o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle Sicché la querela di falso nei confronti di ciascuno degli atti qui impugnati da DR AR deve essere rite- nuta inammissibile ...>> ], il ricorrente, oltre ad in- dicare quanto dal giudice del gravame di merito asseri- tamente omesso di valutare, si limita invero a dedurre che quando la querela è dichiarata inammissibile non è nemmeno possibile accertare la falsità ✓ documento impugnato, ma non "per qualsiasi ragione" come immoti- vatamente affermato, ma perché il querelante non ha in- 23 dicato gli elementi e/o non ha fornito le prove. In conclusione, se si usano termini appropriati, e si rispetta il loro significato letterale, si viene alla logica conclusione che lo stesso art. 221 c.p.c. non esclude l'accertamento e la dichiarazione della falsità ideologica dei documenti impugnati, quando ovviamente vengono indicati gli elementi e fornite le prove. Di- versamente argomentando si violerebbe innanzi tutto il principio dell'economia processuale in quanto il ricor- rente sarebbe costretto ad iniziare una nuova causa, con le stesse domande, contro gli stessi convenuti;
si violerebbe l'art. 221 c.p.c. per le ragioni sopra vi- ste;
si avrebbe l'incostituzionalità dell'art. 221 c.p.c. per vizio logico, proprio perché violerebbe il principio dll'economia processuale;
si violerebbe l'art. 6 e 13 della convenzione Europea, che vuole la pronuncia in tempi brevi e ragionevoli e l'accesso ad un Tribunale Vi è comunque violazione della'rt. 112 c.p.c., in quanto è circostanza pacifica in atti, che la domanda principale del ricorrente, vedi pag. 5 cita- zione in primo grado: "dichiarare la falsità ideologica della relazione del dr. NA del 22.10.84 11 Lo stesso dicasi in sede di appello, là dove a pag. 35 te- stualmente si legge: "dichiarare la falsità ideologica della relazione del dr. NA in data 22 ottobre 1984 -E 24 " Pertanto, nel caso di specie, è di tutta evidenza che la proposta querela di falso è alternativa, anche per economia processuale e altro come sopra visto>>. A tale stregua, va osservato, non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richie- sti dal combinato disposto degli artt. 360, 1° CO. n. 3, e 366, 1° co. n. 4, c.p.c. perché al motivo di ri- corso, proposto ai sensi dell'uno, possa essere ricono- sciuto il requisito della specificità, imposto dall'al· - consente la valutazione ad opera di questatro, che ne Corte. La critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dal- la controversia, risulta infatti dal ricorrente operata non già mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle poste a base dell'impugnata sentenza. Nella riportata esposizione il ricorrente non ha sviluppato argomento alcuno in diritto per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle norme assun- tivamente violate, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa es- sere ravvisata un'altrettanto determinata applicazione 25 erronea o falsa di quella singola norma. Il motivo, sotto l'esaminato profilo, è dunque inammissibile per assoluto difetto della necessaria specificità. D'altro canto, va osservato, esso appare in effetti sostanzialmente volto a dimostrare piuttosto vizi di motivazione che non errori di diritto. Al riguardo -è anzitutto da sottolinearsi- il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi del- l'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. si configura solo quan- do dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabi- le il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argo- mentazioni adottate, tale da non consentire la identi- ficazione del procedimento logico giuridico posto a ba- se della decisione ( V., in particolare, Cass., 25/2/2004, n. 3803 ). Tale vizio non consiste invero nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dal- la parte rispetto a quello operato dal giudice di meri- to ( v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), solamente a quest'ultimo spettando indivi- 26 duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno O all'altro mezzo di V. Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, prova 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., n. 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960 ). La deduzione di un vizio di motivazione della sen- tenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già, come eviden- temente suppone l'odierno ricorrente, il potere di rie- saminare il merito dell'intera vicenda processuale sot- toposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di con- trollarne l'attendibilità e la concludenza, di sceglie- re, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi tas- sativamente previsti dalla legge ) prevalenza all'uno ° all'altro dei mezzi di prova acquisiti ( v., da ultimo 27 V. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; V. Cass., 27/4/2005, n. 8718; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960 ). Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti in relazione ai sopra indicati profi- li, quanto in particolare alle prove del danno altri- menti richieste il ricorrente ha omesso in realtà di riportare nel ricorso i capitoli di prova testimoniale non ammessi e viceversa asseritamente concludenti e de- cisivi per pervenire a conclusione diversa da quella adottata nel'impugnata sentenza, laddove quelli ivi in- dicati ( nn. 19 - 21 ) tali invero non sono. - 20 Il ricorrente si è nel caso limitato a mere allega- zioni che, oltre a risultare formulate secondo un mo- dello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° CO. n. 4, c.p.c., si risolvono in effetti nella mera do- glianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte della corte di merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspetta- tive ( V. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e nell'inammissibile pretesa di una lettura delle risul- tanze di causa diversa da quella nel caso operata da tale giudice ( cfr., da ultimo, Cas., 18/4/2006, n. 28 8932 ). Emerge evidente, pertanto, come invece di censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nel- il ricorrente in realtà ad altro non l'art. 360 c.p.c. non a sollecitare, contra ius e cercando di su- mira se perare i limiti istituzionali del giudizio di legitti- mità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di perveni- re ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass. n. 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443 ) . Attesa la reciproca soccombenza, e costituendone le ragioni della decisione giusti motivi, va disposta la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costi- tuite. Roma, 14 novembre 2006 Il Presidente. Il Consigliere est. Ganana 11/ DEPOSITATO IN CANCELLERIAン 19 MAR. 2007 IL CANCELLIERD CA Oggl IL CANCELLIERECT Innocenzo Baristall Innocenzo Battista