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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2471/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nata ad [...] in data [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...], il [...], C.F.: , rappresentati e difesi, come da Pt_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Francesco Corbo ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla Piazza Alfredo De
Marsico n.5;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 19.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 28 luglio 2010 e che dalla loro unione sono nati il figlio Raffaele in data 14.07.2011e la figlia in data 27.10.2012, hanno esposto di aver posto fine alla propria relazione per il venire meno Per_1 dell'affectio coniugalis.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.12.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2471/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nata ad [...] in data [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...], il [...], C.F.: , rappresentati e difesi, come da Pt_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Francesco Corbo ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla Piazza Alfredo De
Marsico n.5;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 19.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 28 luglio 2010 e che dalla loro unione sono nati il figlio Raffaele in data 14.07.2011e la figlia in data 27.10.2012, hanno esposto di aver posto fine alla propria relazione per il venire meno Per_1 dell'affectio coniugalis.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.12.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2