TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 26.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
25.4.1950 a Milano, rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Poggi
Longostrevi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Parma, rappresentato e difeso dall' Avv. Sara Artivi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Cadeo
(PC) in data 9.1.2012 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 26.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“- I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
1)- Il Sig. rimarrà a vivere nella casa familiare di Controparte_1
proprietà di quest'ultimo e la Sig.ra che ha già reperito altra Pt_1
abitazione, provvederà a prelevare e portare con sé i beni e gli oggetti di sua proprietà entro e non oltre il 31 luglio 2025.
2 2)- tutte le utenze della casa familiare, già formalmente intestate al Sig.
verranno integralmente pagate, dalla data di sottoscrizione del CP_1
presente ricorso, da quest'ultimo.
3)- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
percependo entrambi una propria pensione mensile, per cui non vi è
richiesta di contributo al mantenimento da parte degli stessi.
4)-I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver già regolato ogni questione e pendenza economica e rinunciano ad ogni pretesa l'uno nei confronti dell'altro, per qualunque ragione e titolo.
5)-. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
3 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerent i ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Cadeo (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n.1 , anno 2012, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 25.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 26.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
25.4.1950 a Milano, rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Poggi
Longostrevi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Parma, rappresentato e difeso dall' Avv. Sara Artivi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Cadeo
(PC) in data 9.1.2012 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 26.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“- I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
1)- Il Sig. rimarrà a vivere nella casa familiare di Controparte_1
proprietà di quest'ultimo e la Sig.ra che ha già reperito altra Pt_1
abitazione, provvederà a prelevare e portare con sé i beni e gli oggetti di sua proprietà entro e non oltre il 31 luglio 2025.
2 2)- tutte le utenze della casa familiare, già formalmente intestate al Sig.
verranno integralmente pagate, dalla data di sottoscrizione del CP_1
presente ricorso, da quest'ultimo.
3)- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
percependo entrambi una propria pensione mensile, per cui non vi è
richiesta di contributo al mantenimento da parte degli stessi.
4)-I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver già regolato ogni questione e pendenza economica e rinunciano ad ogni pretesa l'uno nei confronti dell'altro, per qualunque ragione e titolo.
5)-. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
3 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerent i ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Cadeo (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n.1 , anno 2012, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 25.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5