TRIB
Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/12/2024, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2364 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Mondino. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno mensile invalidità ex art.13 L.118/71
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
1 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “si è del parere che il complesso delle infermità, di cui è affetta la IG.ra , comporta una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 70%, che non integra pertanto il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità civile”. L'iter logico del perito da ultimo nominato appare congruo e ragionevole, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi in euro 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase) oltre oneri di legge,
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente.
Trapani, 24.12.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Mondino. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno mensile invalidità ex art.13 L.118/71
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
1 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “si è del parere che il complesso delle infermità, di cui è affetta la IG.ra , comporta una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 70%, che non integra pertanto il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità civile”. L'iter logico del perito da ultimo nominato appare congruo e ragionevole, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi in euro 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase) oltre oneri di legge,
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente.
Trapani, 24.12.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
2