TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V. G. 323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ravenna, via Timavo n. 24, con il patrocinio dell'avv. MICHELE NERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bellaria – EA IN (RN), via E. Ferri n. 10
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, via Dei Poggi n. 88, con il patrocinio dell'avv. DINA COSTA e dell'avv. EMANUELA RIJILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Ravenna, via Guidone n. 25
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 26.05.2025 e del 27.05.2025.
pagina 1 di 4 In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 29.01.2025, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto un rapporto di convivenza Parte_2 more uxorio, che dalla loro unione era nata a [...] in data [...] la figlia e che Per_1 successivamente erano venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia, tanto che decidevano di interrompere la convivenza. Le parti, stante l'accordo congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di disciplinare i rapporti tra Per_1
i genitori e la minore alle seguenti condizioni: “1. affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Ravenna (RA), Via Timavo n. 24;
2. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (da venerdì a pranzo a lunedì mattina che la riaccompagnerà o dalla madre o a scuola); il padre, nella settimana a seguire il weekend trascorso con la figlia, potrà altresì trascorrere con la figlia stessa il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina che la riaccompagnerà o dalla madre o a scuola. Mentre quando la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con Per_1 sé la figlia il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina che la riaccompagnerà dalla madre o a scuola.
3. In ogni caso nei fine settimana che passerà con la madre, il padre avrà diritto di pranzare con la figlia il giovedì Per_1 antecedente ed il lunedì successivo al fine settimana di competenza della madre. Le parti, comunque, in funzione del benessere di e dei reciproci impegni di lavoro, potranno accordare altri momenti infrasettimanali di visita tra la figlia ed Per_1 Per_1 il padre.
4. trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i rispettivi genitori (dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 Per_1 dicembre al 07 gennaio); nello stesso tempo trascorrerà le festività pasquali in modo alternato con i rispettivi genitori per tre giorni consecutivi;
5. per quel che attiene alle ferie estive, trascorrerà le vacanze con ciascun genitore per 20 giorni, da frazionarsi in Per_1
7/10 giorni e da concordarsi entro la fine di marzo di ogni anno in base alle rispettive esigenze lavorative;
6. per il compleanno di , salvo diverso accordo fra i genitori, verrà festeggiato trascorrendo la giornata con uno dei due Per_1 genitori ad anni alternati tra il padre e la madre con possibilità di vedere l'altro genitore per l'eventuale consegna di un regalo;
7. il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno di mantenimento pari ad Euro Per_1
200,00-(duecento/00) mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche - scolastiche - extrascolastiche), debitamente da documentare e preventivamente concordate tra le parti, come da Protocollo del Tribunale di Ravenna (“Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da arte dell'altro: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese parascolastiche ( pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
pagina 2 di 4 cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); -spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinarie di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
8. la madre continuerà a percepire l'assegno unico per la figlia;
Per_1
9. le parti convengono che presteranno il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, con consenso all'espatrio della minore anche in presenza di uno solo dei genitori e con consenso alla sottoscrizione della documentazione Per_1 consolare necessaria a tal fine. Le parti precisano che ogni viaggio all'estero debba essere preventivamente approvato e autorizzato da entrambi i genitori;
10. rispetto all'eventuale frequentazione di nuovi/rispettivi partners alla presenza del minore, i genitori valuteranno gli interessi primari della figlia nelle proprie scelte di vita, per non ingenerare fenomeni di destabilizzazione in e/o esporla Per_1
a situazioni – ancorché potenziali – di rischio e/o pregiudizio;
eventuali futuri trasferimenti della madre in diversa abitazione, se alla presenza del minore, stante anche il regime di collocamento prevalente nei riguardi della stessa prescelto, verranno anticipatamente comunicati al padre e da questo autorizzati, come per legge;
11. le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese di lite interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 13.02.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 28.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 26.05.2025 e del 27.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra , le parti confermavano la Parte_2 Pt_1 volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia in quanto le medesime Per_1 appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ravenna, via Timavo n. 24, con il patrocinio dell'avv. MICHELE NERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bellaria – EA IN (RN), via E. Ferri n. 10
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, via Dei Poggi n. 88, con il patrocinio dell'avv. DINA COSTA e dell'avv. EMANUELA RIJILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Ravenna, via Guidone n. 25
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 26.05.2025 e del 27.05.2025.
pagina 1 di 4 In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 29.01.2025, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto un rapporto di convivenza Parte_2 more uxorio, che dalla loro unione era nata a [...] in data [...] la figlia e che Per_1 successivamente erano venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia, tanto che decidevano di interrompere la convivenza. Le parti, stante l'accordo congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di disciplinare i rapporti tra Per_1
i genitori e la minore alle seguenti condizioni: “1. affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Ravenna (RA), Via Timavo n. 24;
2. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (da venerdì a pranzo a lunedì mattina che la riaccompagnerà o dalla madre o a scuola); il padre, nella settimana a seguire il weekend trascorso con la figlia, potrà altresì trascorrere con la figlia stessa il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina che la riaccompagnerà o dalla madre o a scuola. Mentre quando la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con Per_1 sé la figlia il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina che la riaccompagnerà dalla madre o a scuola.
3. In ogni caso nei fine settimana che passerà con la madre, il padre avrà diritto di pranzare con la figlia il giovedì Per_1 antecedente ed il lunedì successivo al fine settimana di competenza della madre. Le parti, comunque, in funzione del benessere di e dei reciproci impegni di lavoro, potranno accordare altri momenti infrasettimanali di visita tra la figlia ed Per_1 Per_1 il padre.
4. trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i rispettivi genitori (dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 Per_1 dicembre al 07 gennaio); nello stesso tempo trascorrerà le festività pasquali in modo alternato con i rispettivi genitori per tre giorni consecutivi;
5. per quel che attiene alle ferie estive, trascorrerà le vacanze con ciascun genitore per 20 giorni, da frazionarsi in Per_1
7/10 giorni e da concordarsi entro la fine di marzo di ogni anno in base alle rispettive esigenze lavorative;
6. per il compleanno di , salvo diverso accordo fra i genitori, verrà festeggiato trascorrendo la giornata con uno dei due Per_1 genitori ad anni alternati tra il padre e la madre con possibilità di vedere l'altro genitore per l'eventuale consegna di un regalo;
7. il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno di mantenimento pari ad Euro Per_1
200,00-(duecento/00) mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche - scolastiche - extrascolastiche), debitamente da documentare e preventivamente concordate tra le parti, come da Protocollo del Tribunale di Ravenna (“Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da arte dell'altro: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese parascolastiche ( pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
pagina 2 di 4 cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); -spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinarie di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
8. la madre continuerà a percepire l'assegno unico per la figlia;
Per_1
9. le parti convengono che presteranno il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, con consenso all'espatrio della minore anche in presenza di uno solo dei genitori e con consenso alla sottoscrizione della documentazione Per_1 consolare necessaria a tal fine. Le parti precisano che ogni viaggio all'estero debba essere preventivamente approvato e autorizzato da entrambi i genitori;
10. rispetto all'eventuale frequentazione di nuovi/rispettivi partners alla presenza del minore, i genitori valuteranno gli interessi primari della figlia nelle proprie scelte di vita, per non ingenerare fenomeni di destabilizzazione in e/o esporla Per_1
a situazioni – ancorché potenziali – di rischio e/o pregiudizio;
eventuali futuri trasferimenti della madre in diversa abitazione, se alla presenza del minore, stante anche il regime di collocamento prevalente nei riguardi della stessa prescelto, verranno anticipatamente comunicati al padre e da questo autorizzati, come per legge;
11. le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese di lite interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 13.02.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 28.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 26.05.2025 e del 27.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra , le parti confermavano la Parte_2 Pt_1 volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia in quanto le medesime Per_1 appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4