Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 908
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1978
Art. 1.
L' articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , gia' sostituito dall' articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 , e' sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti.
I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
Il personale di cui al secondo comma e' destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1978