Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 2
Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che, nell'esaminare il motivo di gravame dedotto dall'imputato relativo all'attendibilità della persona offesa, riconosca a quest'ultima, pur in assenza sul punto di specifica impugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di indagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva proceduto all'assunzione della prova ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona offesa, già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo, lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2015, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 09/01/2015
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 44
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 35730/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ZI nato a [...] il [...];
2) SC OR RA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/1/2014 della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. CEDRANGOLO Oscar che ha con uso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Bonaccorsi Matteo che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/1/2014, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 14/3/2013, rideterminava la pena inflitta a SC OR RA in anni quattro di reclusione ed Euro 900,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado con la quale CC ZI era stato condannato, per il reato ascritto di cui agli artt. 51, 81 e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, unitamente al predetto SC, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con i motivi di appello proposti dagli imputati in punto di riconosciuta responsabilità degli stessi in ordine al reato loro ascritto, di qualificazione giuridica del fatto, di riduzione della pena per il giudizio abbreviato relativamente all'imputato RA, di trattamento sanzionatorio, accogliendole nei termini sopra indicate per l'imputato SC.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo del loro difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 197 bis e 586 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c). Ci si vuole riferire alla revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale che ammetteva la prova ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. senza che vi sia stato interposto gravame dalle parti processuali in aperta violazione dell'art. 586 c.p.p. e del diritto di difesa degli imputati.
2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 192, 546 e 533 c.p.p., con riguardo all'apprezzamento delle dichiarazioni della costituita parte civile. Fa, al riguardo, rilevare che il LL e stato arrestato in flagranza di reato per violenza privata aggravata dall'uso di arma da fuoco ai danni dei ricorrenti e si è difeso accusando di tentata estorsione i ricorrenti, evidenziandosi come lo stesso sia portatore di un interesse, ben diverso da quello della normale parte civile che mira al risarcimento del danno, a non essere processato e condannato per il suddetto reato.
2.3. Mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546 c.p.p. e art. 393 c.p., per non essere stata derubricata la condotta dei ricorrenti in quella prevista dall'art. 393 c.p.. Rappresenta che i ricorrenti hanno agito per conseguire un diritto nei confronti del LL nella ragionevole convinzione della legittimità della loro pretesa, che poteva ottenere un riconoscimento da parte del giudice.
2.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 6067 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 133 c.p. per essere stata aumentata all'imputato NZ la pena due volte per la contestata recidiva.
2.5. violazione di legge, ai sensi dell'art. 6067 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 133 c.p. ed in particolare all'errato aumento della pena irrogata all'imputato RA di due terzi per la recidiva.
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 442 e
546 c.p.p. per essere stata negata la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato.
2.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 62 bis c.p. e art. 546 c.p.p., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento nei termini nel seguito indicati limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria inflitta all'imputato SC OR RA, risultando, invece, infondate tutte le altre questioni proposte.
3.1. La questione proposta nell'ambito del primo motivo deve essere inquadrata nell'ambito della tematica relativa alla cognizione del giudice di appello nell'ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, appellante sia il solo imputato. Segnatamente l'art. 597 c.p.p., comma 1 stabilisce che l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti;
il comma 3 della stessa norma elenca i poteri del giudice di appello nell'ipotesi in cui appellante sia solo l'imputato. Ed in proposito si è chiarito che in sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (sez. 6 n. 40625 del 8/10/2009, Rv. 245288). Nell'ambito di tali coordinate normative, rileva il Collegio che la Corte territoriale, nell'esaminare il motivo di gravame proposto dall'imputato attinente all'attendibilità della persona offesa, ha, legittimamente, valutato se la stessa, alla luce delle affermazioni di questa Corte, dovesse essere effettivamente sentita, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., in qualità di persona indagata per un reato collegato a quello per il quale si procedeva. Ed appunto, avendo i giudici di appello rilevato che il procedimento instaurato nei confronti della persona offesa per il delitto di violenza privata si era concluso con decreto di archiviazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, si è ritenuto che, indipendentemente dalla qualità attribuita alla persona offesa dal giudice di primo grado, nel caso di specie non doveva trovare applicazione la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), artt. 197 bis e 210 c.p.p., che è stata dettata solo per l'imputato, posizione alla quale è equiparata quella della persona sottoposta alle indagini nonché quella del soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non avere commesso il fatto (sez. U. n. 12067 dell7/12/2009, Rv. 246376). E M decisione assunta dalla Corte territoriale non viola affatto il principio di devoluzione, a cui pare fare riferimento il ricorrente, laddove evidenzia la mancata impugnazione da parte del P.M. dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva disposto che la persona offesa venisse sentita ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.. Difatti, date le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado in termini di responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, non vi era spazio giuridico per proporre da parte della pubblica accusa un gravame avverso l'ordinanza con la quale il giudice aveva fissato le modalità di assunzione della testimonianza della persona offesa.
3.2. Venendo quindi al tema della riconosciuta attendibilità della persona offesa, al quale si riferisce il secondo motivo proposto, per quanto detto in relazione al primo motivo, correttamente si è ritenuto che la testimonianza del LL dovesse essere valutata sulla base degli ordinar criteri di valutazione della prova proveniente dalla persona offesa, costituita parte civile, che escludono qualsiasi specifica limitazione, salvo il più penetrante a attento vaglio di credibilità connesso all'interesse processuale di cui ella è portatrice. Ed in tale direzione la Corte territoriale ha dato, adeguatamente, atto, del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con motivazione in fatto immune da vizi di legittimità (sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239342); in tal senso si è fatto riferimento alla presenza di riscontri esterni numerosi e convergenti che, quantunque non necessari, hanno confermato l'attendibilità di quanto riferito dal LL.
3.3. Il terzo motivo proposto attiene alla qualificazione giuridica del fatto contestato che si vorrebbe sussumere nell'ambito del delitto di cui all'art. 393 c.p. in luogo della ritenuta integrazione del delitto di tentata estorsione e si rivela meramente reiterativo dell'analoga questione sollevata con i motivi di gravame rispetto alla quale la risposta contenuta nella sentenza impugnata si rivela puntuale in fatto e corretta in diritto. Ed infatti, in primo luogo la Corte territoriale ha evidenziato come nel caso di specie non ricorresse l'elemento fondamentale del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., costituito dalla ragionevole convinzione di esercitare una pretesa tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria: in tal senso, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede perché priva di contraddittorietà o di illogicità manifesta, viene dato atto che la pretesa avanzata dagli imputati divergeva in modo sostanziale dagli accordi contrattuali intercorsi fra le parti e si era rilevata illegittima, non potendosi ammettere una modifica unilaterale delle condizioni di pagamento, a maggior ragione, laddove si pretendeva di pagare con assegni privi di provvista.
Si è, quindi, fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (sez. 2 n. 51433 del 4/12/2013, Rv. 257375; sez. 2 n. 705 del 1/10/2013, Rv. 258071), evidenziandosi come nel caso di specie la pretesa vantata dai ricorrenti, per le considerazioni sopra esposte, non era tutelabile dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Ed ancora, sotto altro profilo, con riferimento all'intensità della violenza o della minaccia è stata, ragionevolmente, esclusa la possibilità di derubricazione del fatto come prospettato nei motivi di riesame, sulla base del principio, costantemente affermato da questa Corte (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248736; sez. 5 n. 19230 del 6/3/2013, Rv. 256249), in base al quale integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di fare valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva.
2.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, attinente alla determinazione della pena inflitta a SC OR RA, appare evidente l'errore materiale in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte della motivazione relativa, appunto, al calcolo della pena da infliggere al su nominato imputato. L'aumento di un terzo, indicato erroneamente per la recidiva, deve intendersi riferito all'altra circostanza aggravante ad effetto speciale ritenuta in sentenza, cioè quella di avere commesso il fatto in più persone riunite. Ed in tal senso, legittimamente, la Corte territoriale ha disposto, con provvedimento depositato in data 4/7/2014 ed annotazione apportata sull'originale della sentenza, la correzione del suddetto errore materiale. Del resto dalla lettura della motivazione appare evidente che era consentito, nel caso di specie, il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali, trattandosi di una rettifica che non comportava una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta (sez. 3 n. 7785 del 5/12/2013, Rv. 258836). Ciononostante il calcolo della pena pecuniaria inflitta allo SC risulta errato, in quanto, sulla base delle valutazioni effettuate dal giudice di appello, la pena base determinata in Euro 300,00 doveva essere aumentata della metà per la recidiva fino ad Euro 450,00 e quindi ulteriormente aumentata fino ad Euro 600,00 per l'altra aggravante. In tal senso, pertanto, deve essere, ai sensi dell'art. 619 comma 2 c.p.p., rettificata la sentenza impugnata.
2.5. Quanto, invece, alla doglianza di cui al quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto l'asserito errore nel calcolo della pena inflitta all'imputato RA ZI, il ricorrente omette di considerare che la pena base inflitta all'imputato, quale determinata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice di appello, è quella di tre anni di reclusione ed Euro 900,00 di multa, sulla quale andava applicato l'aumento per la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, comportante l'aumento di due terzi e per la circostanza aggravante di avere agito i due imputati in riunione fra loro, comportante l'aumento di un terzo. Dal calcolo dei predetti aumenti emerge che il giudice di prime cure ha irrogato una pena ben inferiore a quella imposta dall'applicazione delle predette aggravanti, pena che in questa sede non può certo essere rettificata, a ciò ostando il principio del divieto della reformatio in peius.
2.6. Con riferimento all'ultimo motivo proposto la Corte territoriale ha reso i esaustiva motivazione in ordine al diniego dell'attenuante relativa al giudizio abbreviato che era stato richiesto da entrambi gli imputati, subordinando la richiesta all'audizione della persona offesa;
nella sentenza impugnata, infatti, viene dato atto di come la persone offesa fosse stata sentita più volte nella fase delle indagini evidenziandosi come l'esame dibattimentale della stessa non avesse fornito, al di là di un fisiologico approfondimento del thema probandum, elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già approfonditi.
3. A quanto finora detto consegue la rettifica della pena della pena pecuniaria inflitta all'imputato SC OR RA nella misura della multa di Euro 600,00 nonché il rigetto delle ulteriori doglianze proposte dallo stesso imputato. Deve essere invece rigettato il ricorso proposto dall'imputato RA ZI con condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rettifica la pena della multa inflitta a SC OR RA in quella di Euro 600,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso del predetto SC. Rigetta, altresì, il ricorso di RA ZI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015