Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. prov. pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni assunte nella forma della testimonianza in relazione alle quali nulla era stato eccepito dalle parti, al momento della formazione della prova, in ordine alla esistenza di un procedimento penale per reati connessi a carico del dichiarante).
Commentari • 3
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Rassegna giurisprudenziale Oggetto della prova (art. 187) Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione. Ciò non vuoi dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti. Nondimeno, l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni …
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2016, n. 12379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12379 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
1237 9 / 1 6 . . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE + Composta da 322Sent. n. sez. Giacomo Paoloni -Presidente - UP 26/02/2016 Domenico Carcano R.G.N. 27897/2014 Massimo Ricciarelli Emanuele Di Salvo F Relatore - TO Corbo ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da CC IO TO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2014 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Patrizia Ubaldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. F RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 3 febbraio 2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO IO CC per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di calunnia aggravata, falso ideologicoM in atto pubblico, arresto illegale e lesioni aggravate, ha confermato la condanna dello stesso al risarcimento danni in favore della costituita parte civile, ER FR AT, con liquidazione rimessa ad un separato giudizio, salva la concessione di una provvisionale di Euro 5.000, ed ha condannato l'imputato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado. Precisamente, al CC è stato contestato che, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ed in concorso con MB TO, altro appartenente alla Polizia di Stato, in data 6 luglio 2004, avrebbe: a) incolpato dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ER FR AT, pur sapendolo innocente, attestando falsamente in un verbale di arresto in flagranza che quest'ultimo lo aveva afferrato al collo con un braccio ed aveva liberato ed aizzato contro di lui ed il collega un cane di razza;
b) proceduto all'arresto illegale del medesimo ER FR AT;
c) colpito lo stesso con schiaffi e pugni, nonché con una testata, cagionandogli lesioni personali guaribili in 25 giorni. :
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza, l'avvocato Patrizia Ubaldi, quale difensore di fiducia del CC, articolando sei motivi.
2.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 197 bis e 210 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza della Corte di appello ha erroneamente escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa ER FR AT, sebbene lo stesso fosse stato esaminato come testimone e senza previo avviso della facoltà di non rispondere. L'inutilizzabilità derivante dalla violazione delle regole fissate dall'art. 210 cod. proc. pen., infatti, non può essere superata, come invece opinato nella decisione impugnata, solo perché, da un lato, al momento della deposizione, né la Difesa, né il P.M. avevano obiettato alcunché, e, dall'altro, il dichiarante, in quanto costituito parte civile, era in quel momento comunque assistito da un difensore.
2.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 197 bis e 512 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di IA RA FR, assunte dall'ufficio del Pubblico ministero nel corso delle indagini, e di grande importanza per la ricostruzione dei fatti, trattandosi della persona il cui comportamento aveva determinato l'intervento 2 "An della Polizia ed aveva riferito di circostanze «pregnanti, costituenti la base dell'impianto accusatorio». In primo luogo, infatti, il verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini è stato acquisito desumendosi l'irreperibilità della donna sulla base di mere ricerche anagrafiche, nonostante «l'avvocato della difesa aveva [nell'udienza in cui era stata dista l'acquisizione] comunicato di avere notizie circa l'effettiva dimora della FR a Roma, [... ed] il Commissariato di Piazza Vescovio conoscesse tale indirizzo». In secondo luogo, poi, la FR era stata sentita nel precisato verbale senza l'assistenza del difensore, sebbene la stessa fosse, all'epoca dei fatti, imputata di reato connesso, e, quindi, in violazione dell'art. 197-bis cod. proc. pen.
2.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 368 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del delitto di calunnia pur in assenza di qualunque indicazione relativa alla prova dell'elemento soggettivo del reato: tale non sarebbe la mera affermazione che il verbale di arresto riporta «circostanze "artatamente falsificate"». Vi sarebbe inoltre contraddizione nella motivazione della sentenza, quando nella stessa si ammette che il CC ed il collega si erano trovati in difficoltà nel corso dell'intervento, tanto da dover chiedere il supporto di altre volanti, e che gli stessi, nella concitazione del momento potrebbero non essersi resi conto di chi fosse colui che aveva liberato il cane. Ancora, le dichiarazioni del AT confermerebbero che lo stesso ebbe un comportamento quanto meno ostacolativo alle operazioni di polizia in corso», nonché «la concitazione e la confusione del momento». Da un punto di vista logico, poi, la richiesta che il CC ed il collega fecero ad altre volanti di intervenire sarebbe la dimostrazione che essi erano «timorosi dell'aggressività del AT».
2.4. Nel quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 479 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del delitto di falso ideologico in atto pubblico, omettendo di valutare risultanze estremamente rilevanti, e di spiegare significative contraddizioni, nonché valorizzando circostanze prive di rilievo. Invero, non sarebbero state prese in considerazione né le testimonianze degli agenti di polizia Pezzuto e Bufaletti, intervenuti sul luogo del fatto, che, come risulta dalle dichiarazioni rese in udienza, avevano riferito della resistenza attiva del AT, né i referti di pronto soccorso relativi alle lesioni subite dal CC e dal collega MB. Non sarebbe stato poi spiegato il contrasto tra le diverse versioni relative alla custodia del cane, e, precisamente tra le dichiarazioni del AT, e quelle dei testi LO e AR. Sarebbe stato dato risalto, infine, all'omessa indicazione nel verbale di arresto di due circostanze in realtà non pertinenti aiM fini dell'adozione della misura precautelare ° comunque accadute successivamente, e cioè dell'avvenuto accompagnamento anche del AR in L Commissariato e delle lesioni subite dal AT. :
2.5. Nel quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del delitto di arresto illegale senza alcuna motivazione. Non può, invero, farsi discendere la prova del reato in questione dall'affermata falsità ideologica del verbale di arresto, come ritenuto nelle due decisioni di merito, poiché si tratta di fattispecie distinte, e perché occorre la consapevolezza dell'abuso in capo al pubblico ufficiale procedente, mentre nel caso di specie, il CC era convinto di compiere un atto dovuto.
2.6. Nel sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 582, comma 1, cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del delitto di lesioni personali, sulla base di elementi di prova contraddittori e di considerazioni manifestamente illogiche. Le dichiarazioni del AT sarebbero infatti contraddittorie. Le dichiarazioni dei testi AR e GI rappresentano che il AT, quando entrò nella camera di sicurezza non presentava segni di lesioni, e che il CC non è mai entrato nella camera di sicurezza dopo l'arrivo in Commissariato. Le dichiarazioni rese dalla FR, la quale ha riferito di aver sentito il AT gridare mentre era nella camera di sicurezza, «sono ovviamente false», in quanto la donna, in quel momento era fuori dell'edificio. La motivazione della sentenza impugnata, infine, è censurabile anche nella parte in cui ha escluso la necessità di accertamenti tecnici medico-legali al fine di verificare l'entità delle lesioni subite dal AT: le lesioni contestate sono relative alle ossa nasali, e nel corso del dibattimento di primo grado era emersa la presenza di una pregressa lesione alle ossa nasali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. E' innanzitutto infondata la censura dedotta nel primo motivo, con il quale si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni del AT, sebbene questi fosse stato esaminato con le formalità previste per i testimoni, e, quindi, in violazione delle regole fissate dall'art. 210 cod. proc. pen., che, invece, avrebbero dovuto essere rispettate in quanto il procedimento poi sfociato nel dibattimento a carico del CC era stato, in realtà, avviato proprio contro il AT per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2.1. Effettivamente, secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento da persona cui compete la qualifica di imputato o indagato in procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. o collegato ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen., se l'esame non è preceduto dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479). Tuttavia, secondo un insegnamento ampiamente ribadito in giurisprudenza, anch'esso condiviso da questo Collegio, non sussiste incompatibilità ad assumere : l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso o 3 collegato, definito con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniale prevista dagli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale sono equiparati dalla legge esclusivamente l'indagato o il già imputato irrevocabilmente prosciolto per cause diverse da quella costituita dal non aver commesso il fatto (così Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Sconso, Rv. 262367).
2.2. Fondamentale, pertanto, è individuare quale sia la posizione processuale da attribuire al dichiarante, e come la stessa debba essere accertata. La soluzione può essere raggiunta sviluppando le indicazioni offerte da Sez. U, n. 33583 del 2015, cit., e, ancor prima da Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584. Secondo queste pronunce, il giudice, «per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte [...]». E' vero che le decisioni in questione, da un lato, fanno specifico riferimento a situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenza di elementi qualificabili come indizi non equivoci di reità, e, dall'altro, individuano la parte su cui incombe l'onere di formulare la deduzione nel soggetto esaminato o in chi ha chiesto l'audizione della persona imputata o indagata in procedimento connesso o collegato. Appare, però, ragionevole ritenere che la parte interessata ad opporsi alla assunzione della deposizione nelle forme della testimonianza abbia l'onere di formulare l'allegazione delle circostanze fattuali da cui risultano le situazioni di incompatibilità, anche quando queste derivano da motivi formali, se la posizione 5 processuale del dichiarante non risulta dagli atti nella disponibilità del giudice, e non sussistono i presupposti perché quest'ultimo si attivi di ufficio. Il riferimento della sentenza Mills alla parte esaminata o che ha chiesto l'audizione come quella specificamente onerata di formulare l'eccezione concernente la situazione di incompatibilità si spiega con il fatto che, in tale decisione, l'invalidità derivante dalla violazione delle regole poste dall'art. 210 cod. proc. pen. era qualificata come nullità di ordine generale non deducibile dall'imputato. La sentenza Lo Presti, poi, se richiama la sentenza Mills nel punto appena indicato, effettua il riferimento eminentemente per evidenziare l'esigenza di ancorare a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo>> in ordine alla qualifica attribuibile alla persona esaminata, nonché la «necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell'esame o dell'escussione di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità»: non a caso, la sentenza del 2015, subito dopo aver esplicitato la necessità di assicurare queste esigenze ed anzi esattamente in ragione di esse -, ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, sebbene tale patologia fosse dedotta proprio dalla Difesa degli imputati (cfr. § 5, in fine, e § 6 della medesima sentenza). Per quanto attiene, poi, all'estensione dell'onere di allegazione 'qualificata' anche in caso di situazioni di incompatibilità derivanti da motivi formali, può innanzitutto osservarsi che, se le due sentenze delle Sezioni Unite si riferiscono a situazioni di incompatibilità dipendenti da motivi di carattere "sostanziale", nelle vicende dalle stesse esaminate si discuteva di impedimenti derivanti dalla sussistenza di elementi qualificabili come indizi non equivoci di reità. Deve poi aggiungersi, in linea generale, che il giudice procedente è in condizione di conoscere la sussistenza di cause di incompatibilità "formali" allo stesso modo che nel caso di incompatibilità "sostanziali", ossia solo alla luce degli atti legittimamente presenti al fascicolo per il giudizio. In effetti, ed avendo riguardo unitariamente ad entrambi i profili indicati, deve evidenziarsi che, a norma dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali», e che, quindi, nel caso in cui non risultano specifici elementi nell'incarto processuale, il giudice del dibattimento è tenuto ad attivarsi per accertare l'esistenza di una situazione di incompatibilità formale o sostanziale a testimoniare solo se le parti chiedano l'acquisizione di prove pertinenti in proposito, a norma dell'art. 493 cod. proc. pen., o se sussista il presupposto dell'assoluta necessità dell'assunzione officiosa di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen., ossia sulla base di disposizioni che si pongono quali applicazioni del principio generale di cui all'art. 190 cod. proc. pen., secondo cui F 6 le prove sono ammesse su richiesta di parte», mentre «la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio».
2.3. Nel caso in esame, non risulta agli atti che il AT, nel momento in cui fu esaminato a dibattimento, fosse ancora indagato, né gli imputati hanno allegato alcunché prima della deposizione o nel corso di essa. D'altro canto, detta persona era stata sì arrestato, ma l'arresto non era stato convalidato, e tale vicenda si era verificata nei primi giorni del luglio 2004, mentre la deposizione dibattimentale è avvenuta in data 29 gennaio 2009, a quasi cinque anni di distanza dai fatti. Di conseguenza, al momento dell'esame, era obiettivamente giustificato ritenere che il procedimento penale a carico del dichiarante fosse stato definito, posti, da un lato, l'assenza di qualunque allegazione o deduzione delle parti e, dall'altro, il decorso del tempo rispetto alla data dell'arresto non convalidato. Può quindi concludersi che le dichiarazioni del AT, rese nelle forme della testimonianza, sono pienamente utilizzabili nel giudizio a carico del CC.
3. E' infondata, poi la censura formulata nel secondo motivo, che deduce l'inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese al Pubblico ministero : dalla FR sia per l'insufficienza delle ricerche poste a base della dichiarazione di irreperibilità, sia perché la stessa, nel momento in cui fu sentita, era indagata per il connesso reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3.1. Invero, la doglianza circa la insufficienza delle ricerche della donna da parte dei giudici del dibattimento è del tutto generica: a fronte di quanto afferma il giudice di appello, il quale rileva che l'irreperibilità fu «accertata a seguito di indagini complete», il ricorrente si limita a rappresentare che «l'avvocato della difesa aveva comunicato di avere notizie circa l'effettiva dimora della FR a Roma», senza però specificare quale questa fosse, e ad aggiungere, in modo altrettanto indeterminato, che il Commissariato di Piazza Vescovio conosceva tale indirizzo.
3.2. Anche l'eccezione concernente la violazione dell'art. 197-bis cod. proc. pen., è generica: il ricorrente, infatti, si limita a dedurre che la FR era indagata per il reato connesso di resistenza a pubblico ufficiale al momento della sua assunzione a sommarie informazioni testimoniali, senza però offrire alcun elemento utile a dimostrare il suo assunto, o, comunque, a fondare il dovere del giudice di attivarsi di ufficio per accertare la qualità rivestita dalla donna a quella data.
4. Infondati, ancora, sono le doglianze prospettate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che vanno esaminate congiuntamente, perché, pur essendoM 7 relative a reati distinti, deducono vizi logici relativi a circostanze fattuali tra loro strettamente connesse, anche alla luce della contestazione, che riferisce sia la calunnia sia il falso ideologico al medesimo verbale di arresto.
4.1. Le circostanze oggetto della contestazione attengono alla mendace indicazione di due condotte attribuite al AT e descritte nel verbale di arresto: l'aver afferrato il collo del CC con un braccio, mentre questi ed il collega MB si occupavano di controllare la FR, e l'aver liberato ed aizzato un cane contro gli agenti. La sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, anche alla luce della prospettiva dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», ha spiegato compiutamente perché le due indicate circostanze debbono ritenersi circostanze "artatamente falsificate"». Innanzitutto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Invero, l'aggressione compiuta in danno del CC stringendogli il collo con il braccio per immobilizzarlo è indicata come smentita, oltre che dal AT, anche dalla FR e dal LO, e non confermata neanche dagli altri poliziotti intervenuti sul posto;
né contro tale ricostruzione è stato dedotto un "travisamento della prova", ma solo un "travisamento del fatto”. L'aggressione compiuta mediante il cane è indicata come smentita dal teste AR;
né la dinamica della vicenda risulta specificamente contestata, nel suo profilo oggettivo, dalla Difesa. Lo stesso deve dirsi anche in riferimento al profilo dell'elemento soggettivo. Già potrebbe essere sufficiente rilevare che il riportare in un atto pubblico fidefaciente, diversamente dal vero, di essere stato immobilizzato e stretto al collo con un braccio da una persona specificamente individuata è affermazione che non può essere genericamente spiegata come il risultato di un fraintendimento. La Corte d'appello, peraltro, ha avuto cura di esplicitare analiticamente come anche la mendace indicazione dell'asserita aggressione mediante il cane non fu casuale;
ha infatti rimarcato, a tal proposito, sia che, addirittura, in sede di convalida dell'arresto, il CC riferì al giudice che il AT aveva aizzato l'animale dicendo: "prendili, vai addosso", sia che l'accompagnamento coatto in caserma, «con atteggiamenti duri», del AR, appena morso dal cane, costituisce chiaro indice della consapevolezza dei poliziotti circa il soggetto che aveva la custodia dell'animale. Inoltre, e ragionevolmente, la sentenza impugnata ha tratto ulteriori elementi di convincimento circa la "mala fede" del CC (e del Ciaramella) nell'esporre le false circostanze oggetto di contestazione, argomentando sia dall'enfatizzazione, nel verbale di arresto, delle condotte oppositive del AT ad entrare nell'auto di servizio, sia dalla mancata menzione, nel medesimo atto, 8 M delle lesioni, pur significative, subite da quest'ultimo, e spiegate dall'odierno ricorrente, nel corso dell'udienza di convalida, e ad espressa richiesta del giudice, come il risultato di atti di autolesionismo.
4.2. Il consapevole mendacio nel riferire circostanze indicative della condotta di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro espressive di una notevole gravità del fatto rappresentato, integra gli estremi sia del delitto di falso ideologico in atto pubblico, sia del delitto di calunnia. Invero, la commissione del reato di falso ideologico non può essere posta in nessun caso in discussione, atteso che le circostanze falsamente rappresentate hanno attribuito al fatto caratteri di notevole gravità. Lo stesso, peraltro, deve dirsi con riferimento al reato di calunnia. Quand'anche, infatti, il AT avesse tenuto altre condotte qualificabili come oppositive, i comportamenti falsamente descritti nel verbale di arresto, quale risulta dalle due sentenze di merito, sono i soli oggetto di specifica e dettagliata individuazione da parte della Polizia, e risultano inoltre indicati come quelli che hanno dato il via alla denunciata attività di resistenza. Si può inoltre aggiungere che la sentenza impugnata ritiene espressamente mendace, con puntuale motivazione, la quale dà conto delle deposizioni degli altri agenti di polizia giudiziaria, anche l'ulteriore circostanza indicata nel verbale di arresto a carico del AT, e cioè che lo stesso, dopo il compimento delle condotte precedentemente descritte, aveva posto in essere un'aggressione con pugni e calci.
5. Infondata, ancora, è la doglianza formulata con il quinto motivo di ricorso, laddove contesta la configurabilità del reato di arresto illegale. Se, infatti, si ritiene che il verbale di arresto è stato dolosamente falsificato proprio in relazione alle circostanze addotte a base dell'accompagnamento coattivo in Commissariato e dell'arresto, è conseguenziale concludere che l'arresto è stato compiuto dai Poliziotti, pubblici ufficiali, nella consapevolezza del difetto dei presupposti che lo legittimavano, e, quindi, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni.
6. Infondata, infine, è la censura dedotta con il sesto motivo di ricorso, concernente la ritenuta sussistenza del reato di lesioni. : La motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione a questo capo della decisione, non è manifestamente illogica, nemmeno nella prospettiva dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio». Non è infatti viziato il ragionamento esternato dai giudici di appello, che, a fronte dell'atto di appello del CC, secondo il quale il AT avrebbe riportato le lesioni mentre si opponeva ad entrare nell'auto di servizio, ritengono questa ricostruzione implausibile, perchéM le lesioni non sono compatibili con l'azione di contenimento tutto sommato modesta per farlo entrare in auto, per come descritta nello stesso verbale di arresto»>, non sono indicate in questo atto, e sono state spiegate proprio dal ricorrente in sede di convalida come conseguenza di atti di autolesionismo. Non è neppure manifestamente illogica o contraddittoria l'osservazione secondo cui la prospettazione che riconduce le lesioni ad un atto di autolesionismo è «fuori di ogni logica», mentre «le ecchimosi e le tumefazioni del collo e della regione frontale appaiono compatibili con la riferita testata al volto». Infine, non è manifestamene illogica o comunque illegittima la decisione di non procedere a perizia per accertare l'esatta entità delle lesioni: si tratta, infatti, di un elemento che non incide sulla ricostruzione del fatto di reato, ma, una volta intervenuta la pronuncia di prescrizione, può rilevare solo ai fini della liquidazione del danno, rimessa al giudice civile.
7. All'infondatezza dei motivi addotti nel ricorso, segue il rigetto dello stesso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Atteso il contenuto della decisione, restano ovviamente ferme le statuizioni civili già disposte dai giudici di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso il 26 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Corbo Antolin Chen DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAR 2016 EM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P E ERa Esposito U : G O N I Z 10