Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2016, n. 12379
CASS
Sentenza 26 febbraio 2016

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In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi d'ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova formulata sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. prov. pen, ovvero in ragione dell'assoluta necessità di disporre l'escussione del dichiarante, ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni assunte nella forma della testimonianza in relazione alle quali nulla era stato eccepito dalle parti, al momento della formazione della prova, in ordine alla esistenza di un procedimento penale per reati connessi a carico del dichiarante).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2016, n. 12379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12379
Data del deposito : 26 febbraio 2016

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