Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2016, n. 16563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16563 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 5 6 3/ 1 6 N E V REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 440 Giovanni Conti - Presidente - Stefano Mogini UP 15/03/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 421/2016 Emanuele Di Salvo TO Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 maggio 2015, la Corte di appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, ha integralmente confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia EL CA per i reati di tentata estorsione in concorso ed unione con altra persona, nonché di danneggiamento pluriaggravato e detenzione di materiale esplodente, finalizzati alla commissione del primo reato, ritenendo, inoltre, per tutte le contestazioni l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., e per agevolare M le attività dell'associazione di tipo mafioso denominata CA. In particolare, al Gr CA è addebitata la condotta, reiterata tra l'aprile ed il luglio 2013, di aver richiesto, unitamente a AS De IC, al titolare di una impresa edile, LI AL, la somma di Euro 30.000 «per i carcerati» in relazione allo svolgimento di lavori concernenti la costruzione di un fabbricato, e di aver accompagnato detta richiesta con minacce, esplicite ed implicite, culminate nel danneggiamento di un container adibito ad ufficio e deposito dell'impresa presso il cantiere "interessato", mediante l'esplosione di una bomba-carta; la richiesta non sarebbe andata a "buon fine" per il rifiuto della vittima che ha denunciato i fatti alla Polizia.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza, l'avvocato Lucio Sena, quale difensore di fiducia del CA, sviluppando tre motivi. L'esposizione dei motivi è preceduta da una premessa sulla inaffidabilità delle dichiarazioni del AL e sulla necessità di un preventivo e generale esame della personalità del medesimo, non compiuto dai giudici di merito, e però doveroso sia perché il AL, alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni effettuate, deve ritenersi persona caratterizzata da arroganza e spirito "guappesco">> e scarsa fiducia nella polizia, tanto più che trattasi di soggetto già arrestato per fatti di camorra, sia perché la dichiarazioni da lui fornite sono contraddittorie».
2.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. ed all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Si deduce, innanzitutto, che non è ascrivibile al CA alcuna condotta penalmente rilevante. Invero, dalle conversazioni intercettate risulta che il AL: a) scherza con la moglie sugli autori della richieste, definendoli «scemi ... stupidi muccusi ... mocciosi» (conversazione n. 2213 del 20 agosto 2013), in palese contrasto con quanto dichiarato alla Polizia il 21 luglio, laddove riferisce che le pressioni sono state talmente perentorie che ho incominciato ad aver paura sia per la mia incolumità che per quella della mia famiglia»; b) riferisce a tale "masto RI" sia di aver ricevuto le richieste sin da marzo, e di essere riuscito sempre a perdere tempo», fino al momento dell'esplosione del container, allorché aveva sporto denuncia alla Polizia, sia di aver continuato ad incrociare dopo questo fatto gli autori delle minacce, riuscendo però a sfuggire ad ogni incontro ravvicinato (conversazione n. 3560 del 18 settembre 2013), andando così in contraddizione con quanto detto alla moglie, alla quale aveva M rappresentato di non vedere i precisati soggetti da fine giugno/inizi luglio 2 дя (conversazione del 30 agosto 2013); c) è ondivago quando indica la somma richiestagli, parlando ora di «10.000, 5.000» (conversazione n. 499 del 2 agosto 2013), ora di 5.000, 2.000. 4.000 e compagnia bella» (conversazione n. 2213 del 30 agosto 2013), ora di «30.000 Euro» (verbale di informazioni alla Polizia del 7 dicembre 2013). Si osserva, poi, che non è in alcun modo configurabile l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. Questo perché: a) l'aggravante è contestata in due forme tra loro alternative;
b) non può essere attribuita rilevanza al solo legame di parentela del CA con i vertici dell'omonimo clan;
c) non risulta alcuna ostentazione della forza intimidatrice dell'organizzazione criminale;
d) non è chiara la finalizzazione della richiesta di denaro, indicata ora per «stare tranquillo» (verbale di informazioni alla Polizia del 7 dicembre 2013), ora «per le ferie» (conversazione n. 2213 del 30 agosto 2013), e solo da tale Gerardo «per i carcerati»> (conversazione n. 499 del 2 agosto 2013); e) non vi è alcun indizio che l'attentato con la bomba carta sia attribuibile al CA, o che vi siano stati più contatti tra gli autori delle minacce ed il AL;
f) i pretesi "pedinamenti", se effettivamente avvenuti, sono in realtà incontri casuali, determinati dal fatto che nella zona, tra il cantiere ed i Comuni di provenienza degli imputati, vi è un'unica strada. In conclusione, anzi, si sarebbe verificata un'ipotesi di desistenza volontaria.
2.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 603 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce la violazione del diritto di difesa e al giusto processo perché la Corte d'appello ha confermato la pronuncia di condanna sulla base di «materiale probatorio unilaterale» costituito dai risultati di intercettazioni e dalle deposizioni della persona offesa «oltremodo travisate».
2.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, e 192, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che la motivazione è apparente e manifestamente illogica, perché fondata su deduzioni, sospetti ed illazioni», in particolare laddove giustifica l'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. A tal fine, infatti, sono stati valorizzati i legami di parentela del CA con i vertici dell'omonimo clan», il ritenuto riferimento ai «carcerati», e l'esplosione dell'ordigno; tuttavia, i legami di parentela costituiscono elemento neutro (si cita Sez. 2, n. 19177, del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828), il riferimento che gli Ал autori delle richieste di denaro avrebbero effettuato ai «carcerati>> risulta 3 дя riconosciuto non dal AL, ma solo da tale Gerardo, il collegamento dell'esplosione dell'ordigno all'azione o alla volontà del CA non è supportato da alcun indizio. Più in generale, manca «il ricorso alla forza intimidatrice esercitata sul territorio dalla criminalità di stampo camorristico, fatta palese, dai materiali autori dell'azione stessa», tanto che il AL si permette affermazioni irridenti nei confronti dei pretesi autori delle minacce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Il secondo motivo, che deve essere esaminato preliminarmente, perché contesta alla radice l'utilizzabilità del materiale istruttorio posto a base della sentenza, è manifestamente infondato. Infatti, le due sentenze di merito, con esiti pienamente sovrapponibili, hanno posto a base del loro convincimento le risultanze di intercettazioni ambientali e le dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altri testimoni (in particolare, la moglie ed un collaboratore della persona offesa). Si tratta, in altri termini, di fonti di prova precisamente tipizzate dal codice di procedura penale, la cui acquisizione risulta avvenuta regolarmente, né alcuna doglianza risulta да mossa dalla SA in ordine alla violazione di specifiche disposizioni di legge relative ad ammissione, assunzione o utilizzabilità delle stesse. Di conseguenze, tali fonti di prova potevano essere utilizzate dal giudice di merito, ferma restando, ovviamente, la necessità di una verifica della loro concreta affidabilità dimostrativa.
2. Infondate, poi, sono le doglianze esposte nella prima parte del primo motivo, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Le censure formulate nel ricorso, infatti, equivalgono, almeno in parte, ad una richiesta di rivalutazione dei fatti, istituzionalmente sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.
2.1. Nel ricostruire gli accadimenti, la sentenza impugnata evidenzia che le indagini avevano avuto inizio a seguito di un attentato dinamitardo la notte tra il 20 ed il 21 luglio 2013 nel cantiere della ditta di LI AL. Il AL, poi, sentito dalla p.g., aveva negato di aver subito richieste estorsive, ma aveva reso informazioni informali. Venivano perciò attivate intercettazioni ambientali dalle quali emergeva che il AL aveva ricevuto richieste estorsive per 30/40 mila euro;
il AL veniva allora sentito nuovamente dalla polizia giudiziaria ed 4 세 ammetteva di aver ricevuto «richieste estorsive da CA EL, da lui conosciuto personalmente quale nipote del boss CA BI e da tale AS [poi riconosciuto per De IC AS]». La persona offesa, anzi, precisava che il denaro, richiesto con cadenza quasi settimanale, e per un importo pari a 30.000 Euro, era domandato perché «serviva per farmi stare tranquillo» (gli veniva detto anche dacci i soldi altrimenti ci prendiamo collera;
la pazienza è finita, stai attento»), e che il CA ed il De IC avevano continuato a cercarlo sul cantiere o nei pressi della sua abitazione anche dopo l'attentato dinamitardo. Le dichiarazioni del AL sono state confermate anche dalla moglie del AL e da TO OM, amministratore della ditta del AL. Alla luce di questa ricostruzione dei fatti, i giudici di appello hanno escluso la configurabilità degli estremi della desistenza, osservando che l'azione criminosa era cessata solo dopo l'inizio delle indagini nei loro confronti e la presentazione della denuncia. Per quanto attiene specificamente all'attentato dinamitardo, la sentenza impugnata ritiene che il fatto debba essere ascritto al CA ed al De IC, sia perché trattasi di evento successivo alle richieste non soddisfatte di denaro, e all'avvertimento che la "pazienza era finita", sia perché questa è l'indicazione che dà il AL a tale RI nella conversazione intercettata del 18 settembre 2013, sia perché l'attentato «si pone quale chiaro segnale che i due erano pronti a passare alle vie di fatto pur di ottenere quanto richiesto secondo lo schema di azione classico delle organizzazioni camorristiche della zona». La sentenza di primo grado - esplicitamente ed integralmente richiamata da quella di appello riporta, in maggior dettaglio, le dichiarazioni acquisite nel - corso delle indagini, i risultati delle intercettazioni e dei rilievi tecnici che avevano consentito di appurare la natura dolosa dell'esplosione, in quanto riferibile ad una bomba carta. Nelle conversazioni intercettate, il AL riferisce più volte delle richieste di denaro: il agosto parla di richieste di 5.000/10.000 Euro, dei suoi rinvii, e del conseguente attentato dinamitardo;
il 18 settembre, discutendo con tale ST RI", afferma che «qua mi misero la bomba AS RI! Eh non ho voluto pagare la camorra ... i CA sono venuti vennero qua e volevano 30/40 mila euro per i carcerati», e poi, dice di vedere in quel momento proprio EL CA («questo è quello che ha messo la bomba ... CA EL, lui è uno scemo di Roccarainola, di IC ... hai visto come guarda, come... quando ci vede ..»). TO OM, poi, ha dichiarato che il CA ed il De IC avevano insistentemente cercato sul cantiere il AL «un paio di giorni prima dell'attentato» e che AL, prontamente informato, gli aveva chiesto di depistarli;
ha inoltre aggiunto che il CA ed il De IC si erano fatti vedere nei 5 M pressi del cantiere sia prima sia dopo l'attentato al container. Enrichetta er AL, moglie del AL, ha confermato di aver appreso dal marito delle richieste di denaro, di essere stata più volte seguita dal CA e da un'altra persona, e di essere stata dì'accordo con il coniuge a non presentare denuncia per paura, anche in considerazione della giovanissima età del figlio.
2.2. La ricostruzione dei fatti accolta nelle due sentenze di merito risulta immune da vizi logici o giuridici, perché fondata su una pluralità di prove tra loro distinte e però significativamente convergenti. In particolare, e preliminarmente, il AL non risulta mosso da animosità nei confronti del CA: si limita a riferire quanto accaduto davanti a lui e percepito direttamente, né sono indicate ragioni per le quali lo stesso avrebbe avuto motivo di accusare calunniosamente l'odierno ricorrente. Le parole da lui pronunciate nel corso della conversazione con la moglie il 20 agosto 2013, laddove definisce gli estorsori «scemi ... stupidi... muccusi ... mocciosi», non sono incompatibili con il timore per la propria incolumità: non è irragionevole sostenere che le stesse siano state esternate per rasserenare la donna, sicuramente impaurita dopo l'esplosione della bomba carta ed ulteriormente "pressata" dai successivi pedinamenti. L'affermazione resa a ST RI" di essere riuscito a temporeggiare e di aver incrociato i due estorsori anche dopo l'attentato esplosivo non può essere ritenuta segno di inattendibilità solo perché in contrasto con quella fatta alla moglie di non vedere detti soggetti da fine giugno/inizi luglio, posto che questa seconda versione dei fatti può essere anch'essa razionalmente spiegata con l'esigenza di tranquillizzare la donna. La differenza delle somme indicate come oggetto delle richieste estorsive nelle diverse conversazioni intercettate non rende manifestamente illogica la valutazione di credibilità complessiva del racconto: pure questa discrasia può essere letta, in modo non manifestamente illogico, come un tentativo di sminuire, in un primo tempo, davanti a dipendenti e familiari, la gravità delle richieste e, quindi del fatto;
d'altro canto, l'importo di 30.000 Euro è indicato non solo alla Polizia, a verbale, ma anche nella conversazione con mastro RI del 18 settembre. Immune da vizi logici è anche l'esclusione della configurabilità della desistenza. E' sufficiente rilevare che, dopo l'esplosione della bomba carta, il CA ed il De IC, senza desistere dal loro proposito, mutarono il tipo di approccio: si mostravano costantemente nei pressi del cantiere o dell'abitazione del AL, senza parlare esplicitamente, ma evidenziando espressioni minacciose o comunque preoccupanti per la vittima (emblematica la conversazione intercettata del 18 settembre, in cui il AL, incrociando il CA, dice a ST RI": «questo è quello che ha messo la bomba ... CA EL, lui è uno scemo л di Roccarainola, di IC hai visto come guarda, come ... quando ci vede 6 дя ..>>). In altri termini, non è manifestamente illogico ritenere che il CA ed il De IC, dopo l'attentato al container, presero atto delle resistenze del AL, e dell'inutilità o della rischiosità di ripetere esplicitamente le loro richieste, ed assunsero un atteggiamento più defilato, senza tuttavia abbandonare il loro proposito criminoso.
3. Infondate, infine, sono le doglianze contenute nella seconda parte del primo motivo e nel terzo motivo, che contestano la ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. consolidato orientamento giurisprudenziale,Secondo un per la configurabilità della circostanza in esame non è necessaria la prova dell'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525, nonché Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065, ma anche Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515). Muovendosi nel solco di questo indirizzo, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato che «il carattere della "mafiosità" dell'azione di intimidazione e di esplicita (ovvero implicita, ma chiara) minaccia si evince dalle modalità delle condotte quali ricostruite sulla base degli elementi probatori raccolti ed analiticamente esaminati [...]». Ed infatti, il riferimento nella richiesta ai «carcerati», che entrambe le sentenze di merito indicano formulato specificamente dal AL, ma soprattutto, la ripetitività e l'insistenza della domanda di pagamento, l'avvertimento «dacci i soldi altrimenti ci prendiamo collera;
la pazienza è finita, stai attento», l'esplosione della bomba carta con conseguente distruzione del container due giorni dopo l'ennesima richiesta non soddisfatta, i pedinamenti anche successivi all'attentato sono tutti elementi che, collegati logicamente e cronologicamente tra di loro, non potevano non richiamare nella sensibilità di un qualunque soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo. Del resto, non risulta irrilevante in proposito che il AL nel colloquio intercettato del 18 settembre 2013, ed intercorso con ST RI", abbia detto: «qua mi misero la bomba AS RI! Eh non ho voluto pagare la camorra i CA sono venuti HI vennero qua e volevano 30/40 mila euro per i carcerati». In questo contesto fattuale, il rapporto di parentela di EL CA con il boss BI CA, noto alla persona offesa, è circostanza che resta sullo sfondo, pur essendo pienamente 7 rr coerente con la percezione, da parte di quest'ultima, per gli elementi precedentemente indicati, della matrice tipicamente mafiosa delle richieste.
4. Deve infine affrontarsi il problema, non dedotto nel ricorso, ma rilevabile d'ufficio, derivante dalla riformulazione della fattispecie dell'art. 635 cod. pen., per effetto del d.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 8 (cd. decreto di "depenalizzazione"). Il nuovo testo dell'art. 635 cod. pen., infatti, nel caso in esame, non sussistendo i presupposti per la configurabilità delle ipotesi previste dal secondo comma, può ritenersi integrato solo se si ritiene che la condotta sia avvenuta con violenza alla persona o con minaccia». In relazione al vecchio testo dell'art. 635 cod. pen., che prevedeva come circostanza aggravante speciale l'ipotesi del fatto commesso «con violenza alla persona o con minaccia», un diffuso orientamento giurisprudenziale riteneva la stessa sussistente in ogni caso nel quale vi fosse stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risultasse strumentale alla realizzazione della prima (in questo senso: Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824; Sez. 2, n. 7980 del 30/11/2010, dep. 2011, Gambella, Rv. 249811, Sez. 2, n. 49382 del 11/11/2003, Mistretta, Rv. 226996; Sez. 6, n. 76 del 11/10/1989, dep. 1990, Vantaggi, Rv. 182956; Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, Bellini, Rv. 173121). Secondo altro indirizzo, invece, l'aggravante era configurabile quando la violenza o la minaccia fosse o contestuale o strumentale rispetto al danneggiamento (così Sez. 5, n. 5534 del 13/01/2009, El Farkh, Rv. 242632, nonché Sez. 5, n. 40449 del 21/09/2004, Trimboli, Rv. 229934). Secondo un insegnamento ancora diverso, infine, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona era configurabile solo se vi fosse un nesso strumentale tra la condotta violenta e l'azione di danneggiamento (Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, Rv. 262597); in particolare, proprio perché la violenza alla persona o la minaccia non costituisce il mezzo di cui l'agente si avvale per attuare uno di quei peculiari tipi di attacco al patrimonio altrui che la predetta norma raggruppa sotto la figura del danneggiamento», secondo una risalente decisione, la stessa non era compatibile quando il danneggiamento fosse stato commesso per realizzare una estorsione (Sez. 1, n. 645 del 23/03/1970, Acquaviva, Rv. 115098). Il Collegio ritiene che il "nuovo" art. 635 cod. pen., nella parte in cui punisce il danneggiamento commesso «con violenza alla persona o con minaccia», debba essere interpretato in linea con la giurisprudenza prevalente formatasi in relazione alla disciplina previgente, che escludeva la necessità del nesso di M strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento 8 rr evidenziando, a tale fine, che la ragione dell'aggravante risiedeva nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato (così, specificamente, Sez. 2, n. 7980 del 2011, Gambella, cit., e Sez. 2, n. 49382 del 2013, Mistretta, cit.). Invero, da un punto di vista strettamente letterale, l'espressione impiegata dal legislatore non evoca necessariamente un nesso di strumentalità tra la condotta violenta о minacciosa e l'azione di danneggiamento;
da un punto di vista sistematico, poi, non è privo di rilievo il dato che il "nuovo" primo comma dell'art. 635 cod. pen. tratta unitariamente i fatti di danneggiamento «con violenza alla persona o con minaccia» e («ovvero») quelli commessi «in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331», ossia quelli in cui il legame tra il danneggiamento e la manifestazione, o il delitto, è di tipo occasionale e non funzionale. Conseguentemente, corretta risulta l'affermazione di responsabilità del CA nella sentenza impugnata anche per il delitto di danneggiamento.
5. All'infondatezza delle censure formulate, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente TO Corbo Пиво Сочво Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR 2016 L A DI CAS M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P PieraEsposito E N O J 9