Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15565 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ec 64976 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA y ed R.G. 11241/1999 Udienza dell'1.4.2003 Oggetto: Irpef TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 55 65/03 composta dai sigg.ri Magistrati. Presidente CROW. 31725 Dott. Francesco Cristarella Orestano Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Sef. 32 Dott. Nino Fico Dott. Francesco Ruggiero Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 64 976 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
GA UC -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 32, n. 125/32/1998, del 2.6/17.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.4.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito l'avvocato dello Stato Guida per l'Amministrazione finanziaria;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De • Augustinis, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 946 Svolgimento del processo Con avviso di accertamento l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lodi rettificava il reddito dichiarato da UC GA per l'anno d'imposta 1990, assumendo che il medesimo aveva svolto attività d'impresa e non di lavoro autonomo, che alcuni costi andavano recuperati a tassazione perché non erano stati documentati e che il reddito prodotto andava sottoposto a tassazione anche ai fini dell'I.LO.R.. Con separati avvisi di accertamento, l'Ufficio assoggettava all'Ilor anche i redditi dello GA relativi agli anni d'imposta 1988 e 1989. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Lodi avverso i tre avvisi di accertamento, contestando di avere svolto attività commerciale soggetta ad I.LO.R. ed assumendo che, quand'anche l'attività da lui svolta fosse stata non quella di mero consulente ma di agente di commercio, egli non sarebbe comunque soggetto ad I.LO.R. perché operante prevalentemente con lavoro proprio. Con sentenza n. 700/2/1996 la Commissione tributaria provinciale di Lodi, riuniti i tre ricorsi, li rigettava sul rilievo che il contribuente non aveva provato il proprio assunto difensivo e che quindi l'attività da lui svolta doveva qualificarsi come reddito d'impresa; in ordine ai costi, il contribuente non aveva risposto al questionario inaviatogli. Con sentenza n. 2/6/1998 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva gli appelli proposti dallo GA, previa loro riunione, deducendo che gli avvisi di accertamento non erano motivati e che il giudice di primo grado aveva invertito l'onere della prova, gravante sull'Amministrazione finanziaria e non sul contribuente, in ordine alla natura dell'attività svolta dallo GA.. Propone ricorso per cassazione l'amministrazione denunciando il difetto di motivazione;
l'omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato +3 dalle parti;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 2 . 600/1973; in relazione agli artt. 62 del d. lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce l'amministrazione ricorrente che la controversia aveva per oggetto la questione della natura dell'attività svolta dallo GA per quanto concerne gli anni 1988-1990 e quella del recupero a tassazione di alcuni costi per il solo anno 1990. Senonché, la sentenza della Commissione regionale si era limitata a trattare la questione della qualificazione del reddito del contribuente ai fini della sua assoggettabilità o meno ad I.LO.R per gli anni 1988.1990 ( pronunzia alla quale l'amministrazione intendeva prestare acquiescenza) ed aveva del tutto omesso di esaminare la diversa questione del recupero a tassazione per il solo anno 1990 di alcuni costi non documentati. Tale omissione costituiva un vizio della motivazione dell'intera sentenza, avendo la Commissione Tributaria Regionale, con l'accoglimento integrale degli appelli dei contribuente, pronunciato l'annullamento in ogni sua parte degli atti impositivi impugnati, senza peraltro fornire alcun elemento idoneo a far comprendere l'iter logico giuridico seguito dal Collegio per annullare l'accertamento in rettifica anche con riferimento ai costi recuperati a tassazione per l'anno 1990. In tal modo la Commissione regionale aveva violato la normativa che impone il recupero a tassazione di quei costi in ordine ai quali non sia dimostrata la sussistenza dei presupposti per la loro deducibilità. Lo GA non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione L'Amministrazione finanziaria ha dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sul punto relativo M alla natura non imprenditoriale dell'attività svolta dallo GA negli anni 1988- 1990 e sulla sua conseguente non assoggettabilità ad Ilor. Il ricorso per cassazione riguarda quindi esclusivamente, come già detto, la questione del recupero a tassazione per l'anno 1990, ai fini dell'Irpef, di alcuni costi che l'Amministrazione finanziaria assume essere non documentati Il ricorso merita accoglimento. 3 ESANTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA all'annoLa questione della mancanza di documentazione di d'imposta 1990 era stata dedotta dall'Ufficio, come evidenziato nel ricorso per cassazione, con l'avviso di accertamento in rettifica, che per tale motivo aveva recuperato a tassazione la somma di lire 31.818.000. Tale questione è stata poi oggetto della controversia instauratasi tra le parti, insieme all'altra concernente la natura del reddito prodotto dallo GA e il suo assoggettamento o meno ad Ilor. La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello del contribuente, annullando per l'effetto in ogni sua parte l'avviso di accertamento, senza minimamente motivare, in violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in odine alla ragione per cui veniva ritenuto infondato il recupero a tassazione di alcuni costi. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'annullamento dell'avviso di accertamento nella parte relativa al recupero a tassazione di costi per l'anno 1990, e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Roma, 1.4.2003 Il Consigliere est. Il Presidente Costelle Ones SAZIONE IL CANCELLERE PHEMA dott Luigi Ritano U S E T DEPOSITATO IN CANCELLERIA 117011.2003 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Luigi Riitane 4