Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 12/12/2014
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2833
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 43791/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL AN;
avverso la sentenza 8.2.2013 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili LÀ AU e IL NA - Avv. Luceri Giorgio -, che ha depositato nota spese e conclusioni con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore del ricorrente - Avv. Vitale Salvatore -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 8.2.2013 la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna emessa il 6.10.11 dal Tribunale capitolino nei confronti di IL AN per i reati di minaccia e danneggiamento commessi ai danni dei coniugi IL NA e LÀ AU, così come confermava le statuizioni civili emesse in prime cure. Tramite il proprio difensore IL AN ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) difetto della titolarità del diritto di querela in capo ai coniugi IL - LÀ, perché nessuno di essi era risultato intestatario dell'autovettura danneggiata;
b) mancata assunzione di prove decisive, vale a dire della rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi (che avrebbe consentito di verificare l'inattendibilità dei testi a carico), del confronto dei testi escussi (in palese disaccordo su fatti e circostanze decisive) e del richiesto esperimento giudiziale;
c) vizio di motivazione, avendo la sentenza impugnata considerato attendibili i testi a carico (nonostante le contraddizioni in cui erano incorsi) e inattendibili quelli a discarico, che invece avevano fornito una plausibile ricostruzione dell'accaduto;
d) vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato la liquidazione di una provvisionale di Euro 150,00 sul danno patrimoniale arrecato all'autovettura delle parti civili (nonostante che i testi non avessero riconosciuto i danni nell'esaminare le fotografie prodotte) e la liquidazione definitiva in Euro 850,00 di quello non patrimoniale;
e) vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano confermato la circostanza della minaccia che sarebbe stata arrecata dal ricorrente brandendo un coltello, che in realtà egli si trovava occasionalmente ad avere in mano sol perché al momento della lite stava cenando;
inoltre era eccessiva la liquidazione del danno non patrimoniale, che si sarebbe dovuto contenere in non più di Euro 300,00 ed insussistente l'aggravante dell'art. 635 c.p., comma 2, atteso che le condotte di minacce e danneggiamento, pur se temporalmente vicine, erano state commesse in due fasi separate;
inoltre, non era vero che il ricorrente fosse persona incline alla violenza;
f) sospensione delle statuizioni civili, viste le precarie condizioni economiche e familiari del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) è infondato in base all'assorbente rilievo che, essendo stata contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 1, il delitto di danneggiamento è procedibile d'ufficio.
Quanto alla qualità di danneggiati dei coniugi IL - LÀ, costituitisi parte civile, basti ricordare che - per costante giurisprudenza - persone offese e danneggiati del delitto di cui all'art. 635 c.p. sono anche i meri detentori della cosa (cfr. Cass. Sez. 2, n. 41391 del 19.10.10, dep. 23.11.10; Cass. Sez. 2, n. 47672 del 17.10.03, dep. 12.12.03). A maggior ragione ciò valga nel caso di specie, avendo la Corte territoriale accertato che i predetti coniugi erano, quanto meno, possessori dell'autovettura.
2- Il motivo che precede sub b) è infondato.
Prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) è solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta: ciò va escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 37173 dell'11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre).
Nel caso di specie, quelle chieste sono prove finalizzate unicamente ad indurre il dubbio sull'attendibilità di talune dichiarazioni testimoniali che la gravata pronuncia ha già esaurientemente esaminato, ma che di per sè non inficiano le ulteriori acquisizioni probatorie valutate in sede di merito a carico del ricorrente.
3-1 motivi che precedono sub c), d), e) si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno dato conto dell'inattendibilità dei testi a discarico e della coerenza delle deposizioni rese da quelli a carico.
Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03). Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99;
Cass. Sez. In. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1, n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1, n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1, n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
Costituisce, ancora, apprezzamento di merito quello relativo alla stima del risarcimento dei danni, ne' vi è contraddizione alcuna tra la liquidazione definitiva di una delle due poste di danno (non patrimoniale) e quella solo in via di provvisionale dell'altra (patrimoniale).
Per quanto concerne la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 1 si osservi che i giudici di merito hanno accertato, in base all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che le minacce e il danneggiamento sono avvenuti in un unico contesto temporale, atteso che il ricorrente, subito dopo aver minacciato dal balcone di casa propria con un coltello le persone offese, è sceso in strada e ha fracassato con un bastone i vetri e i fati della loro autovettura.
In proposito è appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2, n. 7980 del 30.11.10, dep. 2.3.11; Cass. Sez. 2, n. 49382/03, dep. 24.12.03) ai fini dell'aggravante in discorso basta la mera contestualità delle condotte, per quanto astrattamente isolabili da un punto di vista logico-concettuale.
Piuttosto, va rilevato d'ufficio l'assorbimento del reato di minacce di cui al capo A) in quello di danneggiamento aggravato contestato sub B), noto essendo che per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento p. e p. ex art. 635 c.p., comma 2, n. 1, costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia,
non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando - come avvenuto nel caso in esame, alla stregua di quanto ricostruito in sede di merito - è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo (cfr. Cass. Sez. 2, n. 5560 del 24.3.86, dep. 13.6.86).
4 - Il motivo che precede sub f) collide - senza addurre argomento alcuno per un suo ipotetico superamento - con la costante giurisprudenza di questa S.C. che nega la ricorribilità per cassazione del provvedimento che liquida la provvisionale, in quanto privo di valore vincolante di giudicato in sede civile e destinato ad essere superato, per il suo carattere di provvisorietà, dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5001 del 17.1.07, dep. 7.2.07, rv. 236068; Cass. Sez. 4, n. 36760 del 4.6.04, dep. 17.9.04, rv. 230271; Cass. n. 4973/2000, rv. 215770;
Cass. n. 2246/91, rv . 186722). Lo stesso dicasi in ordine al diniego di revocare o, in subordine, sospendere l'immeditata esecutività della provvisionale.
5 - In conclusione, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub A) in quanto assorbito in quello sub B). Per l'effetto, va eliminata la pena relativa, che era stata stimata (v. sentenza di prime cure) in Euro 50,00 di multa, così residuando quella finale relativa al capo B) di Euro 200,00 di multa. Si rigetta nel resto il ricorso.
Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub A) in quanto assorbito in quello sub B). Per l'effetto elimina la pena relativa così residuando quella finale relativa al capo B) di Euro 200,00 di multa.
Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015