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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 247/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sez. specializzata imprese
La Corte di Appello di Campobasso, sez. specializzata imprese, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 247/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 340/2022 pubblicata il 14/06/2022 dal Tribunale di Campobasso Sez specializzata imprese in composizione collegiale nel procedimento n. 453/19 R.G., notificata il 16 giugno 2022 avente ad oggetto: Cessione dei crediti
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI AL e dell'avv. MILANO FABIO elettivamente domiciliati in VIA GORIZIA 7 86170 ISERNIA presso i difensori
APPELLANTI
E
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele Cristinzio presso il cui studio in Isernia alla via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/3/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, e l'avv. LONGOBARDI Parte_1 Parte_2
AL e l'avv. Fabio Milano chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“In via preliminare dichiarare inammissibile la costituzione della rappresentata CP_2
e difesa dagli avvocati Balducci e Cristinzio e dichiarare la sola legittimazione del Fallimento della a costituirsi nel presente giudizio;
CP_2
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per difetto di legittimazione della in CP_2 ragione della mancata prova dell'avvenuta cessione , e dichiarare la nullità della stessa, alla luce di quanto emerso dalla visura storica depositata dalla controparte;
Pag. 1 a 8
2. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 reso dal Tribunale delle Imprese di Campobasso per incompetenza territoriale dello stesso e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli;
3. Dichiarare improcedibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018, per mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 dlgs. 28/2010;
4. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per la mancanza di certezza circa l'effettiva titolarità del credito, in ragione della carenza di notificazione e/o di accettazione della “presunta” cessione del credito del 18.04.2018 al debitore ceduto;
Parte_3
5. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 in quanto fondato su un contratto nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. quale è il piano di rientro sottoscritto tra la società e che Parte_3 CP_2 prevede la restituzione di somme soggette alla postergazione, in violazione delle norme imperative;
6. Revocare il decreto ingiuntivo per avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 e 1957 c.c.;
7. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/18 perché ad oggi né la cedente né il presunto CP_3 cessionario sono creditori di , come risulta dal decreto di esecutorietà CP_2 Pt_3 Parte_4 dello stato passivo di . Parte_3
8. Dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per usurarietà degli interessi applicati e richiesti;
9. Condannare la o comunque la in fallimento alle spese del doppio grado di CP_2 CP_2 giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, nonché al rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dei difensori anticipatari”. per l'appellata l'avv. avv. Ottavio Balducci e l'avv. Gabriele Cristinzio chiedono CP_1 che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia la Corte di Appello di Campobasso rigettare, siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, l'avverso gravame con conferma integrale della Sentenza n. 340/2022 del Tribunale di Campobasso e per l'effetto del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 599/2018 in data 21.11.2018 il Tribunale Ordinario di Campobasso - Sezione delle Imprese –ingiungeva al sig. i pagare immediatamente, Parte_5 la complessiva somma di € 426.161,70, oltre ad interessi e spese come da domanda, in favore della società Controparte_1
La ha proposto tale domanda in relazione alla fideiussione, non onorata, CP_1 rilasciata dall'appellante sig. nell'interesse della Terme di Sepino S.p.a. (nel 2013 Parte_5 divenuta S.r.l.) in favore della la quale a sua volta aveva poi ceduto il credito alla società CP_4
Controparte_1
Con citazione notificata il 18/2/19 proponeva opposizione al decreto Parte_5 ingiuntivo, eccependo:
1. l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2. l'incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso in favore di quello di Napoli;
3. la carenza di notifica al debitore ceduto della avvenuta cessione;
4. l'insussistenza ed inesigibilità del credito;
5. l'inesigibilità del credito azionato per intervenuta novazione oggettiva;
6. l'illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale di Campobasso, Sez. specializzata imprese, con sentenza n. 340/2022, pubblicata
Pag. 2 a 8 il 14/06/2022, notificata il 16 giugno 2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_5 15/7/22 e iscritta a ruolo in pari data, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 reso dal Tribunale delle Imprese di Campobasso per incompetenza territoriale dello stesso e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli;
2. Dichiarare improcedibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018, per mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 dlgs. 28/2010;
3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per la mancanza di certezza circa l'effettiva titolarità del credito, in ragione della carenza di notificazione e/o di accettazione della “presunta
“cessione del credito del 18.04.2018;
4. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 in quanto fondato su un contratto nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. quale è il piano di rientro sottoscritto tra la società e che Parte_3 CP_2 prevede la restituzione di somme soggette alla postergazione, in violazione delle norme imperative;
5. Revocare il decreto ingiuntivo per avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 e 1957 c.c.;
6. Dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per usurarietà degli interessi applicati e richiesti;
7 Condannare la alle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP Parte_6 come per legge, nonché al rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dei difensori anticipatari”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_5
Con ordinanza in data 22/3/23 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata avanzatata dall'appellante; con comparsa depositata il 17/10/24 si costituiva in bonis, deducendo Controparte_6 la chiusura della procedura fallimentare in data 17/6/24, e riportandosi alle precedenti conclusioni di cui alla comparsa di risposta in appello della curatela.
Con ordinanza in data 24/10/24 il procedimento veniva interrotto per intervenuto decesso dell'appellante . Parte_5
Il procedimento veniva riassunto da nella qualità Parte_1 Parte_2 di eredi legittimi del sig. con ricorso depositato in data 21/1/25. Parte_5
Con ordinanza del 27/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione nel presente giudizio della in bonis sollevata per la prima volta dagli appellanti con il ricorso in riassunzione. CP_1
Parte appellata ha depositato il decreto di chiusura del fallimento emesso nel procedimento n. 3/2020 dal Tribunale di Isernia, in data 24/7/23; la in bonis si è costituita in data CP_1
17/10/24; la chiusura del fallimento, comportando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente subingresso dello stesso fallito, tornato in bonis, nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura (cfr. Cass., Sez. 6, 9/07/2013, n. 17008; Cass. Sez. 2, 18/04/2006, n. 8959; Cass., Sez. 1, 6/03/1998, n. 2514); parte appellante ha solo dedotto che sono pendenti
“sia il presente giudizio di opposizione sia il procedimento NRG 350/23 presso il Tribunale di Isernia, ai sensi dell'art. 118 co. 2 e 120 co. 5 L.F.” senza fornire alcuna prova al riguardo;
ad ogni modo va dato atto che la curatela fallimentare, con le note di udienza depositate in data 23/10/24, ha confermato l'avvenuta dichiarazione di chiusura della procedura fallimentare e ha preso atto della costituzione della società in bonis, chiedendo in via principale l'estromissione dal giudizio, non
Pag. 3 a 8 presentando più note scritte e abbandonando di fatto il procedimento;
ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.
3. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 cpc dell'eccezione di CP nullità della cessione del credito da a per mancata comunicazione per erroneo CP_1 indirizzo pec, circostanza della quale che gli appellanti sarebbero venuti a conoscenza solo dopo il deposito della visura camerale storica da parte dell'appellata in bonis, eccezione sollevata per la prima volta solo con le note di udienza di precisazione delle conclusioni in appello;
l'art. 345 cpc prevede il divieto di proposizione in appello di domande o eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; in ogni caso va rilevato che l'appellata unitamente al ricorso per ingiunzione all'allegato 7) ha depositato documento di cessione del crediti e ricognizione di debito in data 19/4/18 con la quale CP l' dichiarava di risolvere il precedente contratto di cessione e di retrocedere l'originario credito, allegando anche il pdf relativo alla consegna del documento mediante posta elettronica;
detti documenti non sono mai stati specificamente contestati nei termini di legge;
la contestazione, effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, appare del tutto irrituale e in violazione del diritto al contraddittorio di parte appellata;
gli appellanti ben avrebbero potuto acquisire le visure camerali del caso e proporre nei termini di legge le proprie contestazioni.
4. Con il primo motivo di appello “Errata ed insufficiente motivazione sul mancato accoglimento delle eccezioni di improcedibilità in ordine alla incompetenza territoriale, formulata dal signor odierno appellante;
Errata ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale Parte_5 delle Imprese di Campobasso” gli appellanti contestano che, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Nola, la causa doveva essere riassunta davanti al Tribunale di Napoli C sezione specializzata per le imprese;
la era l'unica titolare del credito nei confronti della
[...] CP ; il credito della era stato ceduto alla e l'obbligazione di era Parte_3
CP_1 Parte_5 C sorta successivamente all'originario contratto di cessione tra e;
il aveva
CP_1 Pt_5 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale delle Imprese di Campobasso;
il non Pt_5 aveva mai intrattenuto rapporti economici personali diretti con la l'unico diritto di credito
CP_1 della nei confronti del Sig. traeva origine esclusivamente dalla successiva
CP_1 Parte_5 cessione del credito nascente dall'atto di ricognizione del credito avvenuta in data 9/7/12; il Tribunale di Campobasso aveva ignorato completamente la clausola convenzionalmente pattuita dalle stesse parti sulla competenza territoriale del tribunale di Nola.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia del tutto infondato.
Il tribunale ha rilevato che con atto di ricognizione del debito del 09/07/2012, il Pt_5 prestava garanzia in favore della Terme di Sepino spa per il pagamento delle somme dovute alla
, cessionaria del credito ceduto dalla già socia delle Terme di Sepino S.p.a., CP_4 CP_1 che aveva effettuato in suo favore alcuni versamenti in conto di futuro aumento di capitale sociale;
nel 2014, la ingiungeva in via monitoria alla Terme di Sepino S.p.a. il pagamento del CP_4 debito;
con sentenza n. 1586/2014, il Tribunale di Nola, nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione dell'ingiunta, dichiarava la propria incompetenza, riconoscendo quella della sezione specializzata in materia di imprese;
la cedeva nuovamente il credito alla CP_4 [...]
che provvedeva ad azionarlo in via monitoria nei confronti del fideiussore CP_1 [...] dinanzi al Tribunale di Campobasso;
si trattava di crediti che originano da rapporti di Pt_5 natura societaria, sicché si era in presenza di una competenza funzionale per materia, sulla quale la clausola compromissoria di cui alla ricognizione del debito del 09/07/2012 non poteva incidere.
Preliminarmente, rileva la corte che le contestazioni di parte appellante relative al procedimento per ingiunzione e relativo giudizio di opposizione svoltosi davanti al Tribunale di Nola sono del tutto irrilevanti, tenuto conto del fatto che tale procedimento riguardava la diversa CP domanda proposta dalla nei confronti della debitrice principale, venendo nel caso in esame la domanda proposta dalla , creditore cessionario, nei confronti del garante;
deve essere CP_1 confermato quanto ritenuto dal Tribunale in relazione alla ritenuta esclusione dell'operatività del foro ex art. 28 cpc;
osserva la Corte che la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese è da ritenersi inderogabile, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 168/2003, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19882/2019), e va determinata per relationem, in base ai criteri ordinari di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c.; come dedotto dalla parte appellata il garante veva residenza in Isernia. Pt_5
Pag. 4 a 8
5. Con il secondo motivo di gravame “Errata ed insufficiente motivazione sul mancato accoglimento della eccezione sull'omesso esperimento della mediazione che in questo caso è obbligatoria, quale condizione di procedibilità, formulata dal signor odierno Parte_5 appellante” parte appellante assume che la controversia relativa alla garanzia fideiussoria rientrerebbe nei casi previsti dall'art. 5 del Dlgs. 28/2010 per i quali la mediazione è obbligatoria;
il rapporto dedotto in giudizio avrebbe elementi costitutivi del contratto bancario.
Il motivo è del tutto infondato;
il rapporto dedotto in giudizio deve essere inquadrato nel negozio di fideiussione;
premesso che non si tratta di fideiussione bancaria, va in ogni caso rilevato che il negozio di fideiussione ha natura autonoma;
la Cassazione, pronunciando in tema di mediazione obbligatoria, ha rilevato che l'obbligo di esperire la procedura di mediazione prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, non si applica ai contratti di fideiussione, anche se prestati a garanzia dell'adempimento di contratti bancari. La fideiussione, benché accessoria al contratto principale, non rientra nella categoria dei contratti bancari, rappresentando un contratto di garanzia con natura autonoma. (Cass. n. 26821/2024).
6. Con il terzo motivo “Errata ricostruzione dei fatti;
errata, illogica e contraddittoria motivazione sul mancato accoglimento della eccezione inerente l'omessa notifica o accettazione della cessione al debitore ceduto”, gli appellanti contestano che la notifica al debitore principale non può ritenersi perfezionata, se notificata al solo fideiussore;
alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 17.10.2018, la società era rappresentata legalmente da un altro amministratore e sotto il controllo giudiziale del Tribunale di Campobasso.
Il tribunale ha rilevato che la notifica della cessione al debitore principale era stata effettuata nei confronti di fideiussore del credito societario, mediante ricorso per decreto Parte_5 ingiuntivo del 17.10.2018; sebbene egli non fosse il debitore principale, doveva ritenersi che la notifica avesse assolto alla funzione che la legge le assegnava, qual è quella di rendere edotto il debitore della modifica della titolarità del credito, tenuto conto del fatto che Parte_5 figurava nell'atto di ricognizione del debito quale presidente del consiglio di amministrazione della debitrice - Terme di Sepino S.p.a..
Ritiene la Corte che la statuizione oggetto di contestazione debba essere confermata, con le seguenti integrazioni.
In via preliminare, va rilevato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale;
il suo perfezionamento avviene con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., essendo la stessa necessaria "al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente (fatto da escludere nella fattispecie in esame) anziché al cessionario" (cfr. Cass. Sez. III, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4713; da ultimo, richiamata in Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2025, n. 1027; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 aprile 2024, n. 9810); nella fattispecie non ricorre alcuna ipotesi di pagamento effettuato in favore della cedente.
Va peraltro rilevato che alla notificazione della cessione al debitore deve attribuirsi natura di dichiarazione di scienza recettizia a forma libera ( C. 654/2025; C. 12734/2021; C. 1770/2014; C. 7919/2004; C. 981/2002), motivo per cui può anche esser contenuta nell'atto di citazione con cui il cessionario dovesse convenire in giudizio il ceduto per l'adempimento dell'obbligazione ( C. 20143/2005; C. 14610/2004; C. 8387/1997; C. 10280/1990; C. 4077/1990; C. 7013/1988) e può essere fatta anche successivamente, nel corso del giudizio ( C. ; C. 14610/2004); C.F._3 tali principi possono essere applicati anche nei confronti della domanda proposta dal cessionario direttamente nei confronti del fideiussore, che assume la stessa posizione processuale del debitore principale, essendo obbligato in solido con il debitore ex art. 1944 cc e ben potendo il garante opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale ex art. 1945 cc.; va inoltre rilevato che la cessionaria ha dato prova mediante la produzione dello stesso atto di ricognizione del debito e di costituzione della obbligazione di garanzia, che Parte_5 rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della debitrice Terme di Sepino spa;
gli appellanti hanno del tutto genericamente contestato che alla data del 2018 il on Pt_5 rivestisse alcuna carica e non avesse la rappresentanza legale della debitrice principale, come sarebbe risultato dalla documentazione depositata dalla controparte, senza indicare in concreto i
Pag. 5 a 8 documenti cui ha fatto riferimento e senza offrire in alcun modo prova al riguardo;
parte appellante avrebbe dovuto dare elementi di prova mediante la produzione, per esempio, di visura storica della società debitrice.
7. Con il quarto motivo “Insufficiente ed erronea motivazione riguardante la postergazione dei crediti ai sensi dell'art. 2467 c.c.” gli appellanti contestano che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il credito vantato dalla un versamento in conto futuro CP_1 aumento capitale e non quale finanziamento soci fruttifero di interessi;
per tale motivo, a loro dire, dovendo il credito vantato dalla qualificarsi come finanziamento soci fruttifero di CP_1 interessi, andava considerato postergato e, quindi, dichiarato inesigibile.
Il Tribunale, motivando sul punto ha rilevato che l'art. 2467 c.c. non si applica alle erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuato da un socio in favore della società, aumento peraltro mai avvenuto , interessando la norma i soli versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, operazioni diverse dai versamenti in conto capitale, avendo questi una causa assimilabile a quella di capitale di rischio, citando Cass. n. 31186/18; inoltre, il in qualità Pt_5 di fideiussore, non poteva sollevare la relativa eccezione, non rientrando neppure tra gli “altri creditori previsti dall'art. 2467 cc”, non avendo effettuato il pagamento di alcuna somma.
7.1. Preliminarmente, va rilevato che parte appellante ha proposto eccezione del tutto nuova in appello, tenuto conto del fatto che in primo grado ha espressamente riconosciuto che il conferimento effettuato dalla costituiva “versamento in conto futuro aumento” (vedi CP_1 citazione in opposizione di primo grado, pag. 8, penultimo rigo), mentre con la citazione in appello, ribaltando la prospettazione iniziale, ha sostenuto che si tratti di finanziamento soci fruttifero di interessi e non, come ritenuto dal Tribunale di “versamento in conto futuro aumento”; il Tribunale ha statuito del tutto in conformità all'allegazione effettuata dall'opponente circa la ricorrenza di fattispecie di versamento in conto di futuro aumento di capitale, motivo per cui la statuizione impugnata deve essere ritenuta del tutto corretta.
7.2. Inoltre, va condivisa la contestazione di parte appellata, che ha rilevato che il Tribunale, oltre a motivare sulla non applicabilità dell'art. 2467 cc ai versamenti in conto di futuro aumento di capitale, ha ritenuto che il fideiussore non era titolato a sollevare la relativa eccezione, non essendo creditore della e non rientrando nella categoria degli “altri creditori” Parte_3 prevista dall'art.2467 cc;
parte appellante non ha effettuato alcuna impugnazione in ordine a detta statuizione.
Osserva la Corte che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione, produce l'inammissibilità dell'appello; nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma, in base ad esse (Cass. n. n. 24540/2009 ; Cass. n. 4349/2001 e n. 19200/2004, tra le altre).
7.3. Peraltro, è appena il caso di rilevare che il fallimento del debitore principale non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore ( Cass. n. 4464/2011); inoltre, va rilevato che il fideiussore, nel caso di insolvenza del debitore, può esperire il rimedio di cui all'art. 1953 cc, proponendo azione nei confronti del debitore stesso.
8. Con il quinto motivo di appello “Omessa pronuncia inerente la dedotta inesistenza del credito e la lesione del diritto di surroga o regresso del fideiussore nei diritti spettanti al debitore principale”, gli appellanti contestano che il Tribunale ha omesso di motivare sul sopravvenuto fallimento del debitore principale e sul mancato inserimento del credito della Pt_3 Parte_3 CP_1 nello stato passivo del;
si contesta che “è dubbia l'esistenza del credito vantato
[...] Parte_6 dalla in quanto ad oggi, come si evince inequivocabilmente dal decreto di esecutività dello CP_1 stato passivo del debitore principale non risulta, alla data odierna, Controparte_7C alcuna pretesa creditoria da parte del cedente o del cessionario ; secondo gli appellanti CP_1
Pag. 6 a 8 la mancata insinuazione di detto credito da parte del cedente o del cessionario nello stato passivo della società fallita (quindi del presunto creditore) comporta l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ai sensi del combinato disposto degli artt. 1949 e 1955 c.c..
Il motivo è infondato.
Osserva la corte che nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nessun riferimento vi è alla inesistenza del credito e al diritto di surroga del fideiussore, né circa il mancato inserimento nello stato passivo del debitore principale del creditore cedente o cessionario;
all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado parte opponente, con le note depositate il 15/3/22, ha unicamente dedotto che “ad oggi tale credito non esiste nel decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo del fallimento di . (all.3) con tutte le conseguenze di cui agli artt. Parte_3 1955 e 1957 cc”; l'allegato indicato dalla parte opponente non è il decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo, ma solo un verbale di udienza di verifica dello stato passivo (udienza del 13/10/20), così come i documenti n. 3 e 4, depositati alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado e come il documento depositato in appello indicato come “decreto di esecutorietà dello stato passivo”; detti documenti non comprovano univocamente la mancata insinuazione al passivo della società cessionaria;
in ogni caso va rilevato che, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, può promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (Cass. n. 24296/2017); ne consegue che nessuna nullità della fideiussione può derivare dalla mancata insinuazione del credito al passivo del fallimento del debitore principale.
9. Con il sesto motivo “Errata motivazione sulla dedotta illegittimità e nullità degli interessi applicati, perché usurari”, gli appellanti hanno dedotto che il tasso convenzionalmente stabilito è pari all'8,50%, come risultante dal piano di rientro;
gli appellanti in citazione in appello hanno dedotto che “I tassi soglia di usura per detto finanziamento a mero titolo esemplificativo sono i seguenti”, indicando i tassi soglia dal giugno 2016 al giugno 2019, tutti inferiori al tasso dell'8,50%.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che la genericità della contestazione impediva qualsiasi accertamento;
la parte non aveva offerto i decreti ministeriali di riferimento.
Il motivo è infondato.
Va confermata l'estrema genericità delle contestazioni proposte con la citazione in opposizione.
Viceversa, del tutto correttamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, è stato specificamente indicato quanto riportato nell'atto di ricognizione di debito e piano di rientro, con il riconoscimento della somma complessiva di € 450.000,00, da rimborsare in 36 rate mensili dell'importo di € 14.205,39 ciascuna, a far data dal 26.07.2012 e fino al 26.05.2015, con interesse annuo dell'8,50%; è stato dedotto il mancato pagamento a partire dalla rata n. 7 del piano ed è stato richiesto il pagamento della somma di € 426.161,70 per il mancato pagamento dalla rata n.7 alla n. 36, oltre interessi convenzionali successivi.
Ciò premesso, va rilevato che i tassi soglia, cui ha fatto espresso riferimento parte appellante, sono riferibili ad un periodo successivo, sia alla data della pattuizione tra le parti, sia alla data della scadenza dell'ultima rata;
nessuna deduzione è stata effettuata circa l'usurarietà del tasso di interesse in relazione al momento della pattuizione;
in tema di usura sopravvenuta, ai fini dell'accertamento della natura usuraria degli interessi, il tasso-soglia va verificato al momento della stipula del contratto, non risultando rilevanti i successivi mutamenti dei tassi convenuti (Cass. n. 18499/2024); parte appellante, nella citazione in appello, ha dedotto il superamento del tasso soglia per periodi di tempo successivi alla scadenza del pagamento dell'ultima rata (26/5/15), con la conseguenza i tassi indicati non sono neppure sopravvenuti nel corso del rapporto, ma sono relativi a periodi di tempo successivi al previsto pagamento dell'ultima rata;
ne consegue che la contestazione è del tutto infondata;
è appena il caso di rilevare che dalla consultazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/6/2012, relativa alla rilevazione del tasso usura per il periodo luglio-settembre 2012, rilevazione effettuata di ufficio, tenuto conto della rilevabilità di ufficio del superamento del tasso soglia, risultano, per le varie categorie di operazioni, tassi soglia
Pag. 7 a 8 tutti superiori al tasso contestato dell'8,50% (tassi compresi tra il 9,4% e il 25%; segnatamente - altri finanziamenti alle famiglie e imprese – tasso soglia 17,4%).
10. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso- sez. specializzata imprese-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 340/2022 pubblicata il 14/06/2022 dal Tribunale di Campobasso- sez. specializzata imprese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna e in solido al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_1 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti, in solido, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/12/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sez. specializzata imprese
La Corte di Appello di Campobasso, sez. specializzata imprese, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 247/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 340/2022 pubblicata il 14/06/2022 dal Tribunale di Campobasso Sez specializzata imprese in composizione collegiale nel procedimento n. 453/19 R.G., notificata il 16 giugno 2022 avente ad oggetto: Cessione dei crediti
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI AL e dell'avv. MILANO FABIO elettivamente domiciliati in VIA GORIZIA 7 86170 ISERNIA presso i difensori
APPELLANTI
E
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele Cristinzio presso il cui studio in Isernia alla via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/3/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, e l'avv. LONGOBARDI Parte_1 Parte_2
AL e l'avv. Fabio Milano chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“In via preliminare dichiarare inammissibile la costituzione della rappresentata CP_2
e difesa dagli avvocati Balducci e Cristinzio e dichiarare la sola legittimazione del Fallimento della a costituirsi nel presente giudizio;
CP_2
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per difetto di legittimazione della in CP_2 ragione della mancata prova dell'avvenuta cessione , e dichiarare la nullità della stessa, alla luce di quanto emerso dalla visura storica depositata dalla controparte;
Pag. 1 a 8
2. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 reso dal Tribunale delle Imprese di Campobasso per incompetenza territoriale dello stesso e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli;
3. Dichiarare improcedibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018, per mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 dlgs. 28/2010;
4. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per la mancanza di certezza circa l'effettiva titolarità del credito, in ragione della carenza di notificazione e/o di accettazione della “presunta” cessione del credito del 18.04.2018 al debitore ceduto;
Parte_3
5. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 in quanto fondato su un contratto nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. quale è il piano di rientro sottoscritto tra la società e che Parte_3 CP_2 prevede la restituzione di somme soggette alla postergazione, in violazione delle norme imperative;
6. Revocare il decreto ingiuntivo per avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 e 1957 c.c.;
7. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/18 perché ad oggi né la cedente né il presunto CP_3 cessionario sono creditori di , come risulta dal decreto di esecutorietà CP_2 Pt_3 Parte_4 dello stato passivo di . Parte_3
8. Dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per usurarietà degli interessi applicati e richiesti;
9. Condannare la o comunque la in fallimento alle spese del doppio grado di CP_2 CP_2 giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, nonché al rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dei difensori anticipatari”. per l'appellata l'avv. avv. Ottavio Balducci e l'avv. Gabriele Cristinzio chiedono CP_1 che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia la Corte di Appello di Campobasso rigettare, siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, l'avverso gravame con conferma integrale della Sentenza n. 340/2022 del Tribunale di Campobasso e per l'effetto del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 599/2018 in data 21.11.2018 il Tribunale Ordinario di Campobasso - Sezione delle Imprese –ingiungeva al sig. i pagare immediatamente, Parte_5 la complessiva somma di € 426.161,70, oltre ad interessi e spese come da domanda, in favore della società Controparte_1
La ha proposto tale domanda in relazione alla fideiussione, non onorata, CP_1 rilasciata dall'appellante sig. nell'interesse della Terme di Sepino S.p.a. (nel 2013 Parte_5 divenuta S.r.l.) in favore della la quale a sua volta aveva poi ceduto il credito alla società CP_4
Controparte_1
Con citazione notificata il 18/2/19 proponeva opposizione al decreto Parte_5 ingiuntivo, eccependo:
1. l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2. l'incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso in favore di quello di Napoli;
3. la carenza di notifica al debitore ceduto della avvenuta cessione;
4. l'insussistenza ed inesigibilità del credito;
5. l'inesigibilità del credito azionato per intervenuta novazione oggettiva;
6. l'illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale di Campobasso, Sez. specializzata imprese, con sentenza n. 340/2022, pubblicata
Pag. 2 a 8 il 14/06/2022, notificata il 16 giugno 2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_5 15/7/22 e iscritta a ruolo in pari data, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 reso dal Tribunale delle Imprese di Campobasso per incompetenza territoriale dello stesso e per l'effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli;
2. Dichiarare improcedibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018, per mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 dlgs. 28/2010;
3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per la mancanza di certezza circa l'effettiva titolarità del credito, in ragione della carenza di notificazione e/o di accettazione della “presunta
“cessione del credito del 18.04.2018;
4. Revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 in quanto fondato su un contratto nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. quale è il piano di rientro sottoscritto tra la società e che Parte_3 CP_2 prevede la restituzione di somme soggette alla postergazione, in violazione delle norme imperative;
5. Revocare il decreto ingiuntivo per avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 e 1957 c.c.;
6. Dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2018 per usurarietà degli interessi applicati e richiesti;
7 Condannare la alle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP Parte_6 come per legge, nonché al rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dei difensori anticipatari”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_5
Con ordinanza in data 22/3/23 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata avanzatata dall'appellante; con comparsa depositata il 17/10/24 si costituiva in bonis, deducendo Controparte_6 la chiusura della procedura fallimentare in data 17/6/24, e riportandosi alle precedenti conclusioni di cui alla comparsa di risposta in appello della curatela.
Con ordinanza in data 24/10/24 il procedimento veniva interrotto per intervenuto decesso dell'appellante . Parte_5
Il procedimento veniva riassunto da nella qualità Parte_1 Parte_2 di eredi legittimi del sig. con ricorso depositato in data 21/1/25. Parte_5
Con ordinanza del 27/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione nel presente giudizio della in bonis sollevata per la prima volta dagli appellanti con il ricorso in riassunzione. CP_1
Parte appellata ha depositato il decreto di chiusura del fallimento emesso nel procedimento n. 3/2020 dal Tribunale di Isernia, in data 24/7/23; la in bonis si è costituita in data CP_1
17/10/24; la chiusura del fallimento, comportando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente subingresso dello stesso fallito, tornato in bonis, nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura (cfr. Cass., Sez. 6, 9/07/2013, n. 17008; Cass. Sez. 2, 18/04/2006, n. 8959; Cass., Sez. 1, 6/03/1998, n. 2514); parte appellante ha solo dedotto che sono pendenti
“sia il presente giudizio di opposizione sia il procedimento NRG 350/23 presso il Tribunale di Isernia, ai sensi dell'art. 118 co. 2 e 120 co. 5 L.F.” senza fornire alcuna prova al riguardo;
ad ogni modo va dato atto che la curatela fallimentare, con le note di udienza depositate in data 23/10/24, ha confermato l'avvenuta dichiarazione di chiusura della procedura fallimentare e ha preso atto della costituzione della società in bonis, chiedendo in via principale l'estromissione dal giudizio, non
Pag. 3 a 8 presentando più note scritte e abbandonando di fatto il procedimento;
ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.
3. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 cpc dell'eccezione di CP nullità della cessione del credito da a per mancata comunicazione per erroneo CP_1 indirizzo pec, circostanza della quale che gli appellanti sarebbero venuti a conoscenza solo dopo il deposito della visura camerale storica da parte dell'appellata in bonis, eccezione sollevata per la prima volta solo con le note di udienza di precisazione delle conclusioni in appello;
l'art. 345 cpc prevede il divieto di proposizione in appello di domande o eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; in ogni caso va rilevato che l'appellata unitamente al ricorso per ingiunzione all'allegato 7) ha depositato documento di cessione del crediti e ricognizione di debito in data 19/4/18 con la quale CP l' dichiarava di risolvere il precedente contratto di cessione e di retrocedere l'originario credito, allegando anche il pdf relativo alla consegna del documento mediante posta elettronica;
detti documenti non sono mai stati specificamente contestati nei termini di legge;
la contestazione, effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, appare del tutto irrituale e in violazione del diritto al contraddittorio di parte appellata;
gli appellanti ben avrebbero potuto acquisire le visure camerali del caso e proporre nei termini di legge le proprie contestazioni.
4. Con il primo motivo di appello “Errata ed insufficiente motivazione sul mancato accoglimento delle eccezioni di improcedibilità in ordine alla incompetenza territoriale, formulata dal signor odierno appellante;
Errata ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale Parte_5 delle Imprese di Campobasso” gli appellanti contestano che, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Nola, la causa doveva essere riassunta davanti al Tribunale di Napoli C sezione specializzata per le imprese;
la era l'unica titolare del credito nei confronti della
[...] CP ; il credito della era stato ceduto alla e l'obbligazione di era Parte_3
CP_1 Parte_5 C sorta successivamente all'originario contratto di cessione tra e;
il aveva
CP_1 Pt_5 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale delle Imprese di Campobasso;
il non Pt_5 aveva mai intrattenuto rapporti economici personali diretti con la l'unico diritto di credito
CP_1 della nei confronti del Sig. traeva origine esclusivamente dalla successiva
CP_1 Parte_5 cessione del credito nascente dall'atto di ricognizione del credito avvenuta in data 9/7/12; il Tribunale di Campobasso aveva ignorato completamente la clausola convenzionalmente pattuita dalle stesse parti sulla competenza territoriale del tribunale di Nola.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia del tutto infondato.
Il tribunale ha rilevato che con atto di ricognizione del debito del 09/07/2012, il Pt_5 prestava garanzia in favore della Terme di Sepino spa per il pagamento delle somme dovute alla
, cessionaria del credito ceduto dalla già socia delle Terme di Sepino S.p.a., CP_4 CP_1 che aveva effettuato in suo favore alcuni versamenti in conto di futuro aumento di capitale sociale;
nel 2014, la ingiungeva in via monitoria alla Terme di Sepino S.p.a. il pagamento del CP_4 debito;
con sentenza n. 1586/2014, il Tribunale di Nola, nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione dell'ingiunta, dichiarava la propria incompetenza, riconoscendo quella della sezione specializzata in materia di imprese;
la cedeva nuovamente il credito alla CP_4 [...]
che provvedeva ad azionarlo in via monitoria nei confronti del fideiussore CP_1 [...] dinanzi al Tribunale di Campobasso;
si trattava di crediti che originano da rapporti di Pt_5 natura societaria, sicché si era in presenza di una competenza funzionale per materia, sulla quale la clausola compromissoria di cui alla ricognizione del debito del 09/07/2012 non poteva incidere.
Preliminarmente, rileva la corte che le contestazioni di parte appellante relative al procedimento per ingiunzione e relativo giudizio di opposizione svoltosi davanti al Tribunale di Nola sono del tutto irrilevanti, tenuto conto del fatto che tale procedimento riguardava la diversa CP domanda proposta dalla nei confronti della debitrice principale, venendo nel caso in esame la domanda proposta dalla , creditore cessionario, nei confronti del garante;
deve essere CP_1 confermato quanto ritenuto dal Tribunale in relazione alla ritenuta esclusione dell'operatività del foro ex art. 28 cpc;
osserva la Corte che la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese è da ritenersi inderogabile, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 168/2003, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19882/2019), e va determinata per relationem, in base ai criteri ordinari di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c.; come dedotto dalla parte appellata il garante veva residenza in Isernia. Pt_5
Pag. 4 a 8
5. Con il secondo motivo di gravame “Errata ed insufficiente motivazione sul mancato accoglimento della eccezione sull'omesso esperimento della mediazione che in questo caso è obbligatoria, quale condizione di procedibilità, formulata dal signor odierno Parte_5 appellante” parte appellante assume che la controversia relativa alla garanzia fideiussoria rientrerebbe nei casi previsti dall'art. 5 del Dlgs. 28/2010 per i quali la mediazione è obbligatoria;
il rapporto dedotto in giudizio avrebbe elementi costitutivi del contratto bancario.
Il motivo è del tutto infondato;
il rapporto dedotto in giudizio deve essere inquadrato nel negozio di fideiussione;
premesso che non si tratta di fideiussione bancaria, va in ogni caso rilevato che il negozio di fideiussione ha natura autonoma;
la Cassazione, pronunciando in tema di mediazione obbligatoria, ha rilevato che l'obbligo di esperire la procedura di mediazione prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, non si applica ai contratti di fideiussione, anche se prestati a garanzia dell'adempimento di contratti bancari. La fideiussione, benché accessoria al contratto principale, non rientra nella categoria dei contratti bancari, rappresentando un contratto di garanzia con natura autonoma. (Cass. n. 26821/2024).
6. Con il terzo motivo “Errata ricostruzione dei fatti;
errata, illogica e contraddittoria motivazione sul mancato accoglimento della eccezione inerente l'omessa notifica o accettazione della cessione al debitore ceduto”, gli appellanti contestano che la notifica al debitore principale non può ritenersi perfezionata, se notificata al solo fideiussore;
alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 17.10.2018, la società era rappresentata legalmente da un altro amministratore e sotto il controllo giudiziale del Tribunale di Campobasso.
Il tribunale ha rilevato che la notifica della cessione al debitore principale era stata effettuata nei confronti di fideiussore del credito societario, mediante ricorso per decreto Parte_5 ingiuntivo del 17.10.2018; sebbene egli non fosse il debitore principale, doveva ritenersi che la notifica avesse assolto alla funzione che la legge le assegnava, qual è quella di rendere edotto il debitore della modifica della titolarità del credito, tenuto conto del fatto che Parte_5 figurava nell'atto di ricognizione del debito quale presidente del consiglio di amministrazione della debitrice - Terme di Sepino S.p.a..
Ritiene la Corte che la statuizione oggetto di contestazione debba essere confermata, con le seguenti integrazioni.
In via preliminare, va rilevato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale;
il suo perfezionamento avviene con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., essendo la stessa necessaria "al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente (fatto da escludere nella fattispecie in esame) anziché al cessionario" (cfr. Cass. Sez. III, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4713; da ultimo, richiamata in Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2025, n. 1027; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 aprile 2024, n. 9810); nella fattispecie non ricorre alcuna ipotesi di pagamento effettuato in favore della cedente.
Va peraltro rilevato che alla notificazione della cessione al debitore deve attribuirsi natura di dichiarazione di scienza recettizia a forma libera ( C. 654/2025; C. 12734/2021; C. 1770/2014; C. 7919/2004; C. 981/2002), motivo per cui può anche esser contenuta nell'atto di citazione con cui il cessionario dovesse convenire in giudizio il ceduto per l'adempimento dell'obbligazione ( C. 20143/2005; C. 14610/2004; C. 8387/1997; C. 10280/1990; C. 4077/1990; C. 7013/1988) e può essere fatta anche successivamente, nel corso del giudizio ( C. ; C. 14610/2004); C.F._3 tali principi possono essere applicati anche nei confronti della domanda proposta dal cessionario direttamente nei confronti del fideiussore, che assume la stessa posizione processuale del debitore principale, essendo obbligato in solido con il debitore ex art. 1944 cc e ben potendo il garante opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale ex art. 1945 cc.; va inoltre rilevato che la cessionaria ha dato prova mediante la produzione dello stesso atto di ricognizione del debito e di costituzione della obbligazione di garanzia, che Parte_5 rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della debitrice Terme di Sepino spa;
gli appellanti hanno del tutto genericamente contestato che alla data del 2018 il on Pt_5 rivestisse alcuna carica e non avesse la rappresentanza legale della debitrice principale, come sarebbe risultato dalla documentazione depositata dalla controparte, senza indicare in concreto i
Pag. 5 a 8 documenti cui ha fatto riferimento e senza offrire in alcun modo prova al riguardo;
parte appellante avrebbe dovuto dare elementi di prova mediante la produzione, per esempio, di visura storica della società debitrice.
7. Con il quarto motivo “Insufficiente ed erronea motivazione riguardante la postergazione dei crediti ai sensi dell'art. 2467 c.c.” gli appellanti contestano che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il credito vantato dalla un versamento in conto futuro CP_1 aumento capitale e non quale finanziamento soci fruttifero di interessi;
per tale motivo, a loro dire, dovendo il credito vantato dalla qualificarsi come finanziamento soci fruttifero di CP_1 interessi, andava considerato postergato e, quindi, dichiarato inesigibile.
Il Tribunale, motivando sul punto ha rilevato che l'art. 2467 c.c. non si applica alle erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuato da un socio in favore della società, aumento peraltro mai avvenuto , interessando la norma i soli versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, operazioni diverse dai versamenti in conto capitale, avendo questi una causa assimilabile a quella di capitale di rischio, citando Cass. n. 31186/18; inoltre, il in qualità Pt_5 di fideiussore, non poteva sollevare la relativa eccezione, non rientrando neppure tra gli “altri creditori previsti dall'art. 2467 cc”, non avendo effettuato il pagamento di alcuna somma.
7.1. Preliminarmente, va rilevato che parte appellante ha proposto eccezione del tutto nuova in appello, tenuto conto del fatto che in primo grado ha espressamente riconosciuto che il conferimento effettuato dalla costituiva “versamento in conto futuro aumento” (vedi CP_1 citazione in opposizione di primo grado, pag. 8, penultimo rigo), mentre con la citazione in appello, ribaltando la prospettazione iniziale, ha sostenuto che si tratti di finanziamento soci fruttifero di interessi e non, come ritenuto dal Tribunale di “versamento in conto futuro aumento”; il Tribunale ha statuito del tutto in conformità all'allegazione effettuata dall'opponente circa la ricorrenza di fattispecie di versamento in conto di futuro aumento di capitale, motivo per cui la statuizione impugnata deve essere ritenuta del tutto corretta.
7.2. Inoltre, va condivisa la contestazione di parte appellata, che ha rilevato che il Tribunale, oltre a motivare sulla non applicabilità dell'art. 2467 cc ai versamenti in conto di futuro aumento di capitale, ha ritenuto che il fideiussore non era titolato a sollevare la relativa eccezione, non essendo creditore della e non rientrando nella categoria degli “altri creditori” Parte_3 prevista dall'art.2467 cc;
parte appellante non ha effettuato alcuna impugnazione in ordine a detta statuizione.
Osserva la Corte che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione, produce l'inammissibilità dell'appello; nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma, in base ad esse (Cass. n. n. 24540/2009 ; Cass. n. 4349/2001 e n. 19200/2004, tra le altre).
7.3. Peraltro, è appena il caso di rilevare che il fallimento del debitore principale non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore ( Cass. n. 4464/2011); inoltre, va rilevato che il fideiussore, nel caso di insolvenza del debitore, può esperire il rimedio di cui all'art. 1953 cc, proponendo azione nei confronti del debitore stesso.
8. Con il quinto motivo di appello “Omessa pronuncia inerente la dedotta inesistenza del credito e la lesione del diritto di surroga o regresso del fideiussore nei diritti spettanti al debitore principale”, gli appellanti contestano che il Tribunale ha omesso di motivare sul sopravvenuto fallimento del debitore principale e sul mancato inserimento del credito della Pt_3 Parte_3 CP_1 nello stato passivo del;
si contesta che “è dubbia l'esistenza del credito vantato
[...] Parte_6 dalla in quanto ad oggi, come si evince inequivocabilmente dal decreto di esecutività dello CP_1 stato passivo del debitore principale non risulta, alla data odierna, Controparte_7C alcuna pretesa creditoria da parte del cedente o del cessionario ; secondo gli appellanti CP_1
Pag. 6 a 8 la mancata insinuazione di detto credito da parte del cedente o del cessionario nello stato passivo della società fallita (quindi del presunto creditore) comporta l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ai sensi del combinato disposto degli artt. 1949 e 1955 c.c..
Il motivo è infondato.
Osserva la corte che nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nessun riferimento vi è alla inesistenza del credito e al diritto di surroga del fideiussore, né circa il mancato inserimento nello stato passivo del debitore principale del creditore cedente o cessionario;
all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado parte opponente, con le note depositate il 15/3/22, ha unicamente dedotto che “ad oggi tale credito non esiste nel decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo del fallimento di . (all.3) con tutte le conseguenze di cui agli artt. Parte_3 1955 e 1957 cc”; l'allegato indicato dalla parte opponente non è il decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo, ma solo un verbale di udienza di verifica dello stato passivo (udienza del 13/10/20), così come i documenti n. 3 e 4, depositati alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado e come il documento depositato in appello indicato come “decreto di esecutorietà dello stato passivo”; detti documenti non comprovano univocamente la mancata insinuazione al passivo della società cessionaria;
in ogni caso va rilevato che, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, può promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (Cass. n. 24296/2017); ne consegue che nessuna nullità della fideiussione può derivare dalla mancata insinuazione del credito al passivo del fallimento del debitore principale.
9. Con il sesto motivo “Errata motivazione sulla dedotta illegittimità e nullità degli interessi applicati, perché usurari”, gli appellanti hanno dedotto che il tasso convenzionalmente stabilito è pari all'8,50%, come risultante dal piano di rientro;
gli appellanti in citazione in appello hanno dedotto che “I tassi soglia di usura per detto finanziamento a mero titolo esemplificativo sono i seguenti”, indicando i tassi soglia dal giugno 2016 al giugno 2019, tutti inferiori al tasso dell'8,50%.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che la genericità della contestazione impediva qualsiasi accertamento;
la parte non aveva offerto i decreti ministeriali di riferimento.
Il motivo è infondato.
Va confermata l'estrema genericità delle contestazioni proposte con la citazione in opposizione.
Viceversa, del tutto correttamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, è stato specificamente indicato quanto riportato nell'atto di ricognizione di debito e piano di rientro, con il riconoscimento della somma complessiva di € 450.000,00, da rimborsare in 36 rate mensili dell'importo di € 14.205,39 ciascuna, a far data dal 26.07.2012 e fino al 26.05.2015, con interesse annuo dell'8,50%; è stato dedotto il mancato pagamento a partire dalla rata n. 7 del piano ed è stato richiesto il pagamento della somma di € 426.161,70 per il mancato pagamento dalla rata n.7 alla n. 36, oltre interessi convenzionali successivi.
Ciò premesso, va rilevato che i tassi soglia, cui ha fatto espresso riferimento parte appellante, sono riferibili ad un periodo successivo, sia alla data della pattuizione tra le parti, sia alla data della scadenza dell'ultima rata;
nessuna deduzione è stata effettuata circa l'usurarietà del tasso di interesse in relazione al momento della pattuizione;
in tema di usura sopravvenuta, ai fini dell'accertamento della natura usuraria degli interessi, il tasso-soglia va verificato al momento della stipula del contratto, non risultando rilevanti i successivi mutamenti dei tassi convenuti (Cass. n. 18499/2024); parte appellante, nella citazione in appello, ha dedotto il superamento del tasso soglia per periodi di tempo successivi alla scadenza del pagamento dell'ultima rata (26/5/15), con la conseguenza i tassi indicati non sono neppure sopravvenuti nel corso del rapporto, ma sono relativi a periodi di tempo successivi al previsto pagamento dell'ultima rata;
ne consegue che la contestazione è del tutto infondata;
è appena il caso di rilevare che dalla consultazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/6/2012, relativa alla rilevazione del tasso usura per il periodo luglio-settembre 2012, rilevazione effettuata di ufficio, tenuto conto della rilevabilità di ufficio del superamento del tasso soglia, risultano, per le varie categorie di operazioni, tassi soglia
Pag. 7 a 8 tutti superiori al tasso contestato dell'8,50% (tassi compresi tra il 9,4% e il 25%; segnatamente - altri finanziamenti alle famiglie e imprese – tasso soglia 17,4%).
10. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso- sez. specializzata imprese-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 340/2022 pubblicata il 14/06/2022 dal Tribunale di Campobasso- sez. specializzata imprese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna e in solido al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_1 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti, in solido, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/12/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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