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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC GIUSEPPE, Presidente
AN AF, AT
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17573/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000761566000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020425309000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei termini e successiva costituzione in giudizio il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna gli avvisi d'intimazione n. 07120259000761566/000 notificato in data 08.07.2025 e n. 07120259020425309/000 notificato in data
04.08.2025; e per il tramite di essi le seguenti cartelle e due avvisi:
1
07120130115605573000
2
07120140026760737001
3
07120140051001890000
4
07120150046530500000
5
07120160031341454000
6
07120160082612556000
7
07120160114615270000
8
07120170055645367000
9
07120170099046043000
0
07120170109001386000
11
07120180061337859000
12
07120190141950942000
13
07120200012872184000
14
07120210007432374000
15
0412023073336061000
16
TF301041135/2013
17
TESTESM00722
Il ricorrente in sintesi eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere da parte dell'Agente della riscossione;
nullità dell'intera procedura di riscossione per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie delle cartelle a cui si riferiscono i ruoli impugnati;
Violazione art.58-60 DPR 600/73 e artt.139-140 e ss cpc;
carenza di motivazione ex art. 7 della legge 212/2000, per aver omesso tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, per omessa allegazione degli atti richiamati e per non aver indicato con chiarezza il calcolo degli interessi, tasso e aggio applicato, metodo di calcolo;
illegittimità del calcolo degli interessi.
Si costituiscono sia l'ADER sia l'Agenzia delle Entrate DPI che resiste alle eccezioni di parte e ribadisce la legittimità del proprio operato.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, disconoscendo altresì la casella pec che è stata utilizzata per le notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente all'accertamento della legittimità delle cartelle relative alle violazioni del codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario.
Specificamente quindi sussiste difetto di giurisdizione per quanto concerne le seguenti cartelle:
- 07120180061337859000
- 07120190141950942000
- 07120200012872184000
- 07120170055645367000
Il Collegio dichiara altresì il proprio difetto di giurisdizione per la cartella
07120130115605573000
trattandosi di accertamento della legittimità di avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario.
Per quanto concerne il resto il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Andando con ordine:
- per quanto concerne le cartelle n. 07120170099046043000, 0412023073336061000,
07120140026760737001, 07120160031341454000 ed aventi ad oggetto tutte il diritto annuale della
Camera di Commercio relativamente agli anni 2014, 2019, 2010, 2011, 2012 e 2013 il ricorso è inammissibile in quanto il medesimo andava notificato all'ente creditore e cioè alla Camera di commercio.
- Analogamente per le cartelle n. 07120150046530500000 e 07120160114615270000 aventi ad oggetto la tassa auto 2010 e 2011 il ricorso è inammissibile in quanto il medesimo andava notificato all'ente creditore e cioè alla Regione Campania.
Allorquando, il ricorrente ha la possibilità di impugnare l'atto presupponente, qualora voglia per il tramite di esso, impugnare l'atto presupposto per inesistenza dello stesso e specificamente per mancata notifica ha l'obbligo di rendere edotto l'ente creditore del ricorso posto in essere, al fine di poter quest'ultimo esperire la propria azione difensiva. Già secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comportava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass.
n. 13639 del 2010). Tale onere è stato ora positivizzato, giustamente, dal legislatore. Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice tributario apportate dal dlgs
220/2023, e cioè successivamente al 4.01.2024. Attualmente in base all'art. 14 co 6 bis al dlgs 546/1992
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Pertanto, non sono eccepibili doglianze avverso gli atti presupposti emessi dall'ente creditore e relativamente alle cartelle indicate il ricorso è inammissibile.
Infine per quanto concerne le seguenti cartelle:
- 07120170109001386000
- 07120210007432374000
- 07120140051001890000
- 07120160031341454000
- 07120160082612556000
Ed i due avvisi TESTESM00722 - TF301041135/2013 l'ADER ha dimostrato la notifica di tutte le cartelle mediante pec nonché la notifica di atti successivi ai due avvisi indicati.
Né può essere disconosciuta la validità della casella pec utilizzata per le notifiche con il semplice disconoscimento effettuato dal ricorrente con le risposte alquanto generiche inviategli da “aruba”.
Del resto, come affermato da recente giurisprudenza sussiste comunque la validità di una notifica PEC proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito nei pubblici registri. La giurisprudenza chiarisce che nemmeno la mera provenienza da un indirizzo non ufficiale è sufficiente a invalidare la comunicazione (sent. CdA di Lecce n. 875/2025). Analogamente ad una notifica di cui si disconosce la validità occorre una specifica querela di falso, e non un mero disconoscimento in un giudizio tributario. La notifica è da ritenersi quindi valida.
Pertanto, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tali atti per eventualmente dolersi: non avendoli impugnati non è possibile avanzare in questa sede alcunché relativamente al titolo del credito ma solo eventualmente circa le due intimazioni.
Ed a tal riguardo anche i motivi di ricorso relativamente alle due intimazioni sono da rigettare. Per quanto concerne la motivazione si rileva che il provvedimento in esame rientra nella categoria degli atti vincolati, ove la p.a. non ha discrezionalità né sull'an dell'emissione né sul quando né infine sul quantum. Pertanto, il Collegio il giudice monocratico ritiene che la doglianza non sia fondata. Il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato e completo, risponde al modello legale, nei suoi requisiti essenziali indicando il tributo dovuto e l'importo ingiunto, i riferimenti normativi di legge in base ai quali l'atto è stato emesso, le categorie individuate, il nominativo del responsabile, il termine entro cui effettuare il pagamento, le indicazioni necessarie per l'autotutela e le modalità e tempi di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Né l'ente creditore o l'ADER ha l'obbligo di allegare i provvedimenti presupposti. In relazione al vizio di motivazione circa il calcolo degli interessi si rileva che la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi non comporta la nullità del provvedimento impugnato, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi essenziali ex art. 1 del citato D.m. n. 321/1999; il calcolo degli interessi spetta all'ente impositore e solo per gli interessi relativi al periodo successivo alla notificazione della cartella, l'agente della riscossione può essere coinvolto.
Ciò posto, la mancata indicazione del metodo di calcolo di questi unici interessi non comporta la nullità della cartella di pagamento, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi essenziali ex art. 1 del citato D.m. n. 321/1999.
Alla luce di ciò il ricorso relativamente alle cartelle di cui questo Collegio è competente a conoscerne la legittimità risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei limiti indicati in motivazione, per il resto dichiara in parte la inammissibilità del ricorso come in motivazione e rigetta nel resto, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
1500,00 in favore di ciascuna resistente costituita, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC GIUSEPPE, Presidente
AN AF, AT
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17573/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000761566000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020425309000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei termini e successiva costituzione in giudizio il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna gli avvisi d'intimazione n. 07120259000761566/000 notificato in data 08.07.2025 e n. 07120259020425309/000 notificato in data
04.08.2025; e per il tramite di essi le seguenti cartelle e due avvisi:
1
07120130115605573000
2
07120140026760737001
3
07120140051001890000
4
07120150046530500000
5
07120160031341454000
6
07120160082612556000
7
07120160114615270000
8
07120170055645367000
9
07120170099046043000
0
07120170109001386000
11
07120180061337859000
12
07120190141950942000
13
07120200012872184000
14
07120210007432374000
15
0412023073336061000
16
TF301041135/2013
17
TESTESM00722
Il ricorrente in sintesi eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere da parte dell'Agente della riscossione;
nullità dell'intera procedura di riscossione per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie delle cartelle a cui si riferiscono i ruoli impugnati;
Violazione art.58-60 DPR 600/73 e artt.139-140 e ss cpc;
carenza di motivazione ex art. 7 della legge 212/2000, per aver omesso tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, per omessa allegazione degli atti richiamati e per non aver indicato con chiarezza il calcolo degli interessi, tasso e aggio applicato, metodo di calcolo;
illegittimità del calcolo degli interessi.
Si costituiscono sia l'ADER sia l'Agenzia delle Entrate DPI che resiste alle eccezioni di parte e ribadisce la legittimità del proprio operato.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, disconoscendo altresì la casella pec che è stata utilizzata per le notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente all'accertamento della legittimità delle cartelle relative alle violazioni del codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario.
Specificamente quindi sussiste difetto di giurisdizione per quanto concerne le seguenti cartelle:
- 07120180061337859000
- 07120190141950942000
- 07120200012872184000
- 07120170055645367000
Il Collegio dichiara altresì il proprio difetto di giurisdizione per la cartella
07120130115605573000
trattandosi di accertamento della legittimità di avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario.
Per quanto concerne il resto il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Andando con ordine:
- per quanto concerne le cartelle n. 07120170099046043000, 0412023073336061000,
07120140026760737001, 07120160031341454000 ed aventi ad oggetto tutte il diritto annuale della
Camera di Commercio relativamente agli anni 2014, 2019, 2010, 2011, 2012 e 2013 il ricorso è inammissibile in quanto il medesimo andava notificato all'ente creditore e cioè alla Camera di commercio.
- Analogamente per le cartelle n. 07120150046530500000 e 07120160114615270000 aventi ad oggetto la tassa auto 2010 e 2011 il ricorso è inammissibile in quanto il medesimo andava notificato all'ente creditore e cioè alla Regione Campania.
Allorquando, il ricorrente ha la possibilità di impugnare l'atto presupponente, qualora voglia per il tramite di esso, impugnare l'atto presupposto per inesistenza dello stesso e specificamente per mancata notifica ha l'obbligo di rendere edotto l'ente creditore del ricorso posto in essere, al fine di poter quest'ultimo esperire la propria azione difensiva. Già secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comportava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass.
n. 13639 del 2010). Tale onere è stato ora positivizzato, giustamente, dal legislatore. Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice tributario apportate dal dlgs
220/2023, e cioè successivamente al 4.01.2024. Attualmente in base all'art. 14 co 6 bis al dlgs 546/1992
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Pertanto, non sono eccepibili doglianze avverso gli atti presupposti emessi dall'ente creditore e relativamente alle cartelle indicate il ricorso è inammissibile.
Infine per quanto concerne le seguenti cartelle:
- 07120170109001386000
- 07120210007432374000
- 07120140051001890000
- 07120160031341454000
- 07120160082612556000
Ed i due avvisi TESTESM00722 - TF301041135/2013 l'ADER ha dimostrato la notifica di tutte le cartelle mediante pec nonché la notifica di atti successivi ai due avvisi indicati.
Né può essere disconosciuta la validità della casella pec utilizzata per le notifiche con il semplice disconoscimento effettuato dal ricorrente con le risposte alquanto generiche inviategli da “aruba”.
Del resto, come affermato da recente giurisprudenza sussiste comunque la validità di una notifica PEC proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito nei pubblici registri. La giurisprudenza chiarisce che nemmeno la mera provenienza da un indirizzo non ufficiale è sufficiente a invalidare la comunicazione (sent. CdA di Lecce n. 875/2025). Analogamente ad una notifica di cui si disconosce la validità occorre una specifica querela di falso, e non un mero disconoscimento in un giudizio tributario. La notifica è da ritenersi quindi valida.
Pertanto, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tali atti per eventualmente dolersi: non avendoli impugnati non è possibile avanzare in questa sede alcunché relativamente al titolo del credito ma solo eventualmente circa le due intimazioni.
Ed a tal riguardo anche i motivi di ricorso relativamente alle due intimazioni sono da rigettare. Per quanto concerne la motivazione si rileva che il provvedimento in esame rientra nella categoria degli atti vincolati, ove la p.a. non ha discrezionalità né sull'an dell'emissione né sul quando né infine sul quantum. Pertanto, il Collegio il giudice monocratico ritiene che la doglianza non sia fondata. Il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato e completo, risponde al modello legale, nei suoi requisiti essenziali indicando il tributo dovuto e l'importo ingiunto, i riferimenti normativi di legge in base ai quali l'atto è stato emesso, le categorie individuate, il nominativo del responsabile, il termine entro cui effettuare il pagamento, le indicazioni necessarie per l'autotutela e le modalità e tempi di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Né l'ente creditore o l'ADER ha l'obbligo di allegare i provvedimenti presupposti. In relazione al vizio di motivazione circa il calcolo degli interessi si rileva che la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi non comporta la nullità del provvedimento impugnato, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi essenziali ex art. 1 del citato D.m. n. 321/1999; il calcolo degli interessi spetta all'ente impositore e solo per gli interessi relativi al periodo successivo alla notificazione della cartella, l'agente della riscossione può essere coinvolto.
Ciò posto, la mancata indicazione del metodo di calcolo di questi unici interessi non comporta la nullità della cartella di pagamento, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi essenziali ex art. 1 del citato D.m. n. 321/1999.
Alla luce di ciò il ricorso relativamente alle cartelle di cui questo Collegio è competente a conoscerne la legittimità risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei limiti indicati in motivazione, per il resto dichiara in parte la inammissibilità del ricorso come in motivazione e rigetta nel resto, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
1500,00 in favore di ciascuna resistente costituita, oltre oneri accessori se dovuti.