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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, composto da:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile n. 1615 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, nella Parte_1 via Messina e Orlando n. 1/B, presso lo studio dell'avv. Lombardo Francesca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, nella Controparte_1 via Cammareri Scurti n. 23, presso lo studio dell'avv. Fratelli Salvatore, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5.11.2024, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Marsala in data 6.8.2005 (regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 422, parte I, serie A, anno 2005), dalla cui unione è nata una figlia, (nata a [...] il [...]), e che con Persona_1 decreto di omologa emesso in data 28.3.2023, nell'ambito del proc. n. 14/2023 R.G., il Tribunale di Marsala ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni da questi stabiliti nel ricorso congiunto, ha chiesto al Tribunale adito:
“1) In via preliminare e urgente ed inaudita altera parte:
Disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia minore in capo alla ricorrente Parte_1 estromettendo il da qualsivoglia intervento decisionale e coinvolgimento sulle scelte riguardanti la figlia, con CP_1 collocamento di quest'ultima presso l'abitazione della madre ed assegnazione della casa coniugale alla madre
(immobile di sua proprietà);
Sospendere provvisoriamente il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore;
Autorizzare ex art. 671 c.p.c il sequestro conservativo sui beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati di proprietà del e dei crediti di sua titolarità vantati verso terzi per l'importo di €. 10.000 (diecimila) per CP_1 assegni di mantenimenti impagati, salve le ulteriori somme ancora da maturare sino ad effettiva esecuzione della misura.
2) Nel merito:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/8/2005 fra i coniugi – Pt_1 CP_1 esentando la ricorrente dal pagamento di qualsivoglia somma in favore del coniuge a titolo di assegno divorzile;
Disporre in capo al resistente l'obbligo di versamento in favore della moglie della somma mensile di €. 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della minore, oltre al 75% delle spese straordinarie in ragione della forte condizione di disparità economica tra le parti:
Disporre in capo al resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma di €. 300,00 al mese a titolo di assegno divorzile;
Disporre accertamento fiscale-tributario mediante la Guardia di Finanza di Marsala al fine dell'individuazione della effettiva titolarità e tipologia di reddito in capo al (proprietà mobiliari ed immobiliari, Controparte_1 redditi da lavoro, sussidi/contributi economici e qualsiasi altro introito)”.
1.1 Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 20.12.2024, ha Controparte_1 aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Infine, ha chiesto all'intestato Tribunale: Controparte_1
“1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1 stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
pag. 2/5 3) Il padre avrà facoltà di incontrare liberamente la figlia minore, senza alcuna programmazione di giornate ed orari, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche. Il padre stesso potrà tenere con sè la figlia anche per più giorni consecutivi con facoltà di pernottamento. In caso di contrasto tra i coniugi, il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore per n. 2 (due) pomeriggi a settimana dalle ore 14,00 alle ore 21,00 nonché, a settimane alterne, dal sabato alle 14,00 alla domenica alle 21,00; il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia minore per n.
30 (trenta) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e, ad anni alterni, per le festività natalizie e pasquali e per le altre festività per cui siano previste giornate di vacanza scolastica.
4) La figlia minore inoltre passerà le festività Natalizie, il Capodanno e le festività Pasquali, Persona_1 alternativamente con ciascuno dei genitori in modo tale che se avrà trascorso con la madre il Natale (dal 24.12 al
27.12) trascorrerà con il padre il Capodanno (dal 31.12 al 03.01) e ciò anche per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternando altresì tali periodi di anno in anno con ciascun genitore.
5) Il padre avrà l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di €. 200,00=
(duecentoeuro) a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, secondo il protocollo di Roma stante la disponibilità economica attuale del resistente.
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza.
7) I coniugi si concedono, anticipatamente, il reciproco consenso a recarsi all'estero per motivi di lavoro e/o svago e quindi il nulla-osta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità senza vincoli, anche durante la minore età della figlia. 8) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito fra essi ogni rapporto patrimoniale.
8) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico di nei confronti della Sig.ra Controparte_1 [...]
in quanto titolare di autonomo reddito. Parte_1
9) assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.2 Con ordinanza ex art. 473bis.15 c.p.c. del 22.11.2024 (depositata il 29.11.2024), emessa nel sub procedimento iscritto al n. 1615-1/2024 R.G., il Tribunale, all'esito dell'audizione della figlia minore avvenuta all'udienza del 21.11.2024, nonché alla luce dei gravi reati contestati al resistente e del suo stato di detenzione, ha disposto l'affidamento super – esclusivo della minore Per_1 alla madre;
ha sospeso provvisoriamente il diritto di visita del padre;
ha disposto il
[...] collocamento della minore presso il domicilio materno;
ha assegnato alla madre la casa familiare.
1.3 In data 28.5.2025, nel procedimento principale, è stato depositato telematicamente un accordo sottoscritto dalle parti, in cui le stesse hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate:
pag. 3/5 1) La figlia minore (nata a [...] il [...] – oggi di anni 17) verrà affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore tutte le volte che, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, quest'ultima lo vorrà, previo avviso alla madre, anche per più giorni consecutivi, con facoltà di pernottamento;
3) In ogni caso la minore dimorerà a casa del padre durante il periodo invernale a weekend alterni, Persona_1 dal sabato alla domenica sera, nonché ad anni alterni per le principali festività (natalizie, pasquali, etc.), per 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive;
4) Il padre avrà l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 al mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsivoglia allontanamento dal luogo di residenza ove questo venga effettuato nel periodo di coabitazione con la figlia;
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito fra essi ogni rapporto patrimoniale.
1.4 All'esito dell'udienza del 5.6.2025, svolta secondo il sistema della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate ed il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con decreto di omologa emesso in data 28.3.2023, nell'ambito del proc. n. 14/2023 R.G., ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Controparte_1
Legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
3. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la prole, si osserva che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, sicché alcuna statuizione potrà essere Persona_1 assunta con riferimento ad affidamento, collocamento e tempi di permanenza della ragazza presso i genitori. pag. 4/5 Per il resto, giacché è economicamente non indipendente, non vi è ragione di Persona_1 discostarsi dalle sopramenzionate condizioni di contribuzione per il suo mantenimento, così come concordemente determinate dalle parti nell'accordo congiunto depositato in data 28.5.2025 denominato “accordo transattivo sottoscritto”, le quali appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti, oltre che congrue e adeguate agli interessi preminenti della figlia.
4. L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Marsala in data 6.8.2005 da e , regolarmente trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del suddetto comune al n. 422, parte I, serie A, anno 2005;
2) dispone che i rapporti economici tra le parti e la prole siano disciplinati in conformità all'accordo intercorso tra le stesse depositato in data 28.5.2025 e denominato “accordo transattivo sottoscritto”, riportato in parte motiva e da aversi qui integralmente trascritto;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
4) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli adempimenti di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 5/5