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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4160/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/01/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Villasmundo – Melilli (SR) Via Dei Tulipani n.20, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò
Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Venera Fichera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Palermo,
Corso Finocchiaro Aprile n.40, presso lo studio dell'avv. Rosalia Giaccone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in Palermo il giorno 4/09/2002 (Atto n. 114,
Parte II, Serie A, Anno 2002);
- di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione è nato il figlio, (a Palermo, l'1/09/2005), ad oggi maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
All'udienza del 27/01/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Palermo il giorno
[...]
4/09/2002 (Atto n. 114, Parte II, Serie A, Anno 2002), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
pagina2 di 3 2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Veronica Milone (1,9,0), dott.ssa Maria Lupo (4, 5, 7, 3), dott. Gilberto Orazio Rapisarda (2,
6, 8), quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4160/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/01/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Villasmundo – Melilli (SR) Via Dei Tulipani n.20, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò
Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Venera Fichera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Palermo,
Corso Finocchiaro Aprile n.40, presso lo studio dell'avv. Rosalia Giaccone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in Palermo il giorno 4/09/2002 (Atto n. 114,
Parte II, Serie A, Anno 2002);
- di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione è nato il figlio, (a Palermo, l'1/09/2005), ad oggi maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
All'udienza del 27/01/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Palermo il giorno
[...]
4/09/2002 (Atto n. 114, Parte II, Serie A, Anno 2002), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
pagina2 di 3 2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Veronica Milone (1,9,0), dott.ssa Maria Lupo (4, 5, 7, 3), dott. Gilberto Orazio Rapisarda (2,
6, 8), quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3