Sentenza 16 giugno 2021
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
SE MAIO Presidente Giovanni COMITE Consigliere SE MIGNEMI Consigliere AN PALAZZO Consigliere relatore CO FRATINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. 59323 del ruolo generale, promossi da:
- EP DI IO, nato a [...] il 31 dicembre 1963 (c.f. [...]), e residente a [...], in via GI CI n. 39/7, in qualità di ex legale rappresentante della G.F.G. Ceramica s.a.s. ora cessata, ed elettivamente domiciliata a Torino, in AN AR (c.f. [...]p.e.c.
antonioferrara@pec.ordineavvocatitorino.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 011.0674648,
- appellante
- DI NO nato a [...] il [...]
(c.f. [...]) e residente a [...], in via Sei Case n.
5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti Avv. Stefano Idem
(c.f. [...]p.e.c.
stefanoidem@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in via Gropello n. 10, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 011.5537217,
- appellante incidentale -
- RE IC, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e ivi residente in corso Rosselli n. 136,
RA
RR (c.f. [...]p.e.c.
gianfrancoferreri@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in via G. Giusti n. 3, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata,
- appellante incidentale -
- CO RI AL, nato a [...] il [...](c.f.
BlSMCM51L21L219G), ivi residente in [...] int.
7 int. A RA RR (c.f. [...]p.e.c.
gianfrancoferreri@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino, in via G. Giusti n. 3, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata,
- appellante incidentale -
contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.;
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.;
- appellati e nei confronti di
- EL EL, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente a [...](Regno Unito);
- EN EL, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), residente a [...];
- ER IL ON, nato a [...] il [...]
(c.f. [...]), e residente a [...];
- AL IC, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e ivi residente;
- RA PA, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...];
- BI AR, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...];
- CE SA, nata a [...] il [...] c.f.
[...]), residente a [...];
- AN NO, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...]
avverso la sentenza n. 205/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, depositata il 16 giugno 2021.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, tenutasi con Dott.ssa Lucia Pellegrino e data per letta, su consenso delle parti, la relazione del relatore Cons.
PA, RR per gli appellanti incidentale NI e BA e, su delega scritta AR, per nte principale Di IO, AN, nonché il Vice Procuratore generale per la Procura generale presso la Corte dei conti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 205/2021, depositata il 16 giugno 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in parziale accoglimento della domanda attorea ha condannato EL EL e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di euro 29.750,00; EL EN e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di euro 9.850,00; ON ER IL, IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di euro 47.250,00; IC AL, IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di 21.875,00; PA RA, IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di euro 22.125,00; AR BI, IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di euro 21.650,00;
DI IO EP, IC RE e NO DI al pagamento in favore della 5 Regione Piemonte della somma di euro 22.700,00; SA CE, IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di 14.750,00; IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di 12.075,00; NO AN e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di 5.864,90; AL CO RI, IC RE e NO DI al pagamento in favore della Regione Piemonte della somma di 24.717,50; tutti gli importi con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi legali come specificato in motivazione misura di euro 2.000,00 (duemila/00), comprensiva di spese generali e oltre Il risarcimento del danno erariale era stato proposto dalla locale Procura erariale nei confronti di plurimi soggetti per avere indebitamente percepito, o concorso a far percepire, finanziamenti a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.R.S.) erogati dalla Regione Piemonte, per il tramite della NP S.p.A., per la
-
2000- -
. Respinte le eccezioni pregiudiziali di rito (difetto di giurisdizione) e preliminari di merito (prescrizione, legittimazione passiva) sollevate da taluni dei convenuti costituiti, la Sezione regionale aveva accertato che i convenuti, con una sola eccezione - nelle rispettive qualità di rappresentanti legali delle imprese beneficiarie dei contributi e di amministratori della società (ZE IS S.r.l.) che fungeva da consulente per la compilazione delle domande, sia di intermediario per la presentazione della stessa e della documentazione successiva - avevano ottenuto, indebitamente, provvidenze pubbliche attraverso modalità fraudolente, idonee ad alterare il regolare svolgimento delle procedure di finanziamento, a detrimento degli scopi di interesse pubblico con questo perseguiti.
1.1. L del Comando Generale della Guardia di Finanza (prot. n. 0246284/10 del 17 agosto 2010), della Procura regionale piemontese da cui emergeva menzionato Programma Operativo della Regione Piemonte, i predetti convenuti avevano conseguito finanziamenti comunitari erogati da NP S.p.A., ente strumentale della Regione Piemonte, deputato alla gestione ed erogazione di contributi pubblici, in maniera fraudolenta, attraverso un meccanismo che prevedeva che le imprese venissero contattate con la promessa che la spesa per la realizzazione del sito di e-commerce sarebbe stata integralmente a carico del contributo comunitario (mentre in realtà le previsioni del bando di finanziamento stabilivano un contributo pubblico non superiore al 50
). A tal fine le fatture da presentare alla rendicontazione venivano appositamente gonfiate e, una volta ricevuto il pagamento da parte di NP S.p.A., parzialmente stornate con note di credito che consentivano di lucrare il contributo oltre i limiti previsti (50% della spesa effettivamente sostenuta).
1.2. , altresì, emerso che la Regione Piemonte e NP S.p.A., ciascuna per la rispettiva parte di competenza, avevano iniziato le procedure per il recupero dei contributi, revocando le concessioni dei finanziamenti ed iscrivendo successivamente a ruolo le posizioni debitorie, con procedura di recupero che rimaneva infruttuosa per alcune società per un totale pari ad euro 255.645,00, cifra per la quale la Procura regionale provvedeva a citare in giudizio i soggetti coinvolti, nelle loro rispettive qualità di rappresentanti legali delle imprese beneficiarie del contributo e di amministratori di società di consulenza aziendale che avevano architettato il sistema truffaldino a vantaggio delle società percipienti.
1.3. La medesima vicenda dava origine, nel 2009, al i un procedimento penale (n. 22805/2009) presso il Tribunale di Torino per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni e NP S.p.A. si costituivano parte civile. Il procedimento penale in questione veniva definito con la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Torino n. 1743/2013, di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati, divenuta irrevocabile in data 15 novembre 2013.
Da tale procedimento veniva stralciata la posizione del sig. AN DI, per il quale era instaurato il procedimento n. 16893/2011, costituivano parte civile. Detto procedimento era definito in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 3398/2013 di condanna per i reati ascrittigli, cui faceva seguito la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 548/2020, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2020, che disponeva invece il proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati contestatigli.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato impugnato la sopra descritta sentenza chiedendone la parziale riforma in quanto errata e ingiusta.
2.1.
2.2.
del punto (capo) 3 della sentenza impugnata in cui è stata rigettata primo grado.
2.2.1. A sostegno della censura, la difesa in esame adduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità del proprio assistito per il solo fatto di avere posto le condizioni per la successiva erogazione in favore della società G.F.G. Ceramica s.a.s. del finanziamento di euro 22.700,00 da parte della FinPiemonte S.p.A. (per lo sviluppo di un progetto di e-business e di edel programma operativo della Regione Piemonte, Obiettivo 2, di cui al Documento Unico di programmazione (DOCUP) 2000- 2006, Misura 2.4, Linea di intervento 2.4c) in quanto sottoscrittore, nella qualità di rappresentante legale della citata società, della domanda di accesso a detto beneficio. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di considerare che il proprio assistito era fuoriuscito dalla compagine sociale prima che fossero commesse le condotte delittuose generatrici del ta percezione dei finanziamenti di cui si tratta, mentre la domanda di finanziamento da egli sottoscritta era del tutto lecita e legittima. Difetterebbe, quindi, nella specie una condotta illecita da parte del proprio assistito, e si configurerebbe inammissibilmente a suo carico una responsabilità oggettiva.
2.3.
(capo)
prescrizione sollevata in primo grado.
2.3.1. Ad avviso della difesa in parola, nella vicenda per cui è giudizio contestazione sono avvenute il 7 dicembre 2005 e il 31 luglio 2006 e le note di credito emesse a fine 2005 e nel 2006. Ad analogo epilogo si perverrebbe se si volesse valorizzare la conoscibilità oggettiva del danno, in quanto questa, al più tardi, si è avuta al momento in cui la della Guardia di Finanza di Torino, con conseguente tardività della relativa azione erariale, che sarebbe stata esercitata a distanza di oltre sette anni (25 ottobre 2018) (si cita a conforto, Corte dei conti, Sez II App., sent. n. 206/2021).
2.3.2. Non incrinerebbe tale conclusione neppure il fatto che il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale da parte di NP e della Regione Piemonte, avvenute rispettivamente il 21 e 25 febbraio 2023, in quanto:
- per i sig.ri IC, Di BA e IS, le cui posizioni sono state definite con sentenza del G.U.P. di Torino del 30 settembre 2013, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2013, la prescrizione avrebbe ripreso a decorrere da tale data e sarebbe stata successivamente ciò nonostante, alla data del 15 novembre 2020 sarebbe comunque
- per i sig. NC, AT, Di IO, CR e BA, le cui posizioni sono state definite dal Tribunale di Torino, sez. III penale, con sentenza del 30 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2015, la prescrizione settennale ai sensi dell comunque maturata il 28 ottobre 2020, considerata la data di esordio della prescrizione (3 febbraio 2011) e la possibilità di interrompere la prescrizione una sola volta ai sensi della predetta disposizione, avvenuta con la costituzione di parte civile nel procedimento penale da parte della Regione Piemonte in data 21 febbraio 2013.
2.3.3. Il Giudice di prime cure, inoltre, incorrerebbe in errore laddove ha ritenuto che in ragione del vincolo di solidarietà tra i convenuti, la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del sig.
AN abbia determinato un effetto interruttivo della prescrizione e sospensione della sua decorrenza nei confronti di tutti i condebitori fino al passaggio in giudicato della sentenza penale n. 548 della Corte di Appello di Torino pronunciata nei suoi confronti, avvenuta il 20 gennaio 2020.
2.3.4. Ritiene, invece, la difesa del sig. Di IO, che verificando per quali ipotesi criminose il processo penale si è concluso in primo grado (ossia in data 12 luglio 2013) e per quali, invece, il processo penale si è concluso
gennaio con evidenza la cessazione di ogni eventuale sospensione della prescrizione sin dalla data della prima pronuncia
(12/7/13 depositata il 24/9/13) per i capi di accusa n. 6 per IC e NI, per il capo 9 per IS e NI e per il capo 13 per Di BA e NI.
23/10/2018, risulterebbe di conseguenza comunque tardivo ai fini interruttivi della prescrizione, essendo intervenuto pacificamente oltre il quinquennio.
2.3.5. Ancora, la difesa in discorso contesta la correttezza sentenza impugnata, secondo cui nei casi sopra indicati opererebbe in
giudicato della sentenza, in quanto entrambe le pronunce, sia di primo che di secondo grado, sono sentenze di proscioglimento, comportanti applicazione il co. 3 dell Dunque in entrambi i casi, e per dal P.R. il 15/10/2018, ma notificato a parte appellante il 23/10/2018, tale successivo e ulteriore atto interruttivo sarebbe stato in entrambi i casi tardivo!
2.3.6. Sotto altro profilo, la difesa del sig. Di IO si duole anche del vincolo di solidarietà ex art. 1310 c.c. fra tutti i soggetti chiamati in giudizio che il Giudice di prime cure ha, invece, ritenuto sussistere nella vicenda di cui si tratta, posto che i vari convenuti hanno agito singolarmente e autonomamente, e non in concorso tra loro, e ciascuno S.p.A.
2.4. Con il terzo motivo, la difesa del sig. Di IO censura integralmente il punto 5 della sentenza appellata, poiché non corrisponderebbe al vero che non sia stato contestato il contenuto dei verbali della Guardia di Finanza e non si sia fatto rilevare che al momento in cui furono eseguite le condotte considerate illecite lo stesso era già uscito dalla compagine sociale.
2.4.1. Inoltre, la sentenza impugnata non si confronta con alcuna delle argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta relative al merito, e non ha in alcun modo trattato la contestazione relativa alla genericità della richiesta risarcitoria nei confronti del proprio assistito, la quale mancherebbe dei requisiti della neppure presuntiva, che il sig. Di IO abbia sottratto gli importi contestati.
2.4.2. Sarebbe stata, altresì, omessa da parte del Giudice di prime cure la motivazione per cui ha ritenuto che la condotta del proprio assistito quantificato a suo carico.
2.4.3.
della responsabilità amministrativa contestata al proprio assistito e, pertanto, è censurabile il punto 6 della sentenza impugnata che ha, dimostrata dalle stesse modalità della condotta, che si è avvalsa di artifici contabili per conseguire somme di denaro non spettanti .
2.4.4. Così come sarebbe sguarnita di prova il fatto che il proprio assistito abbia tratto benefici dalle condotte contestate alla società di cui faceva parte. Peraltro, i calcoli effettuati dalla Procura in ordine alle somme da ripetersi, e non spettanti, sono avvenuti in assenza di contraddittorio, e, dunq 2.5. Alla stregua dei sopra descritti motivi, la difesa del sig. Di IO ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
In parziale riforma della sentenza n. 250/21 emessa dalla Corte dei Conti Sez.
Giurisdizionale per la Regione Piemonte e depositata in data 16/6/21 o n. V2011/00316.
In via preliminare:
1) Si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Di IO relativamente al presente procedimento.
2) Si chiede di dichiarare la sopravvenuta totale o parziale prescrizione giurisdizionale per la Regione Piemonte.
In via istruttoria: se del caso disporre CTU tecnico-contabile al fine di vengano ascritte delle responsabilità relativamente alla vertenza in oggetto.
Nel merito:
- in riforma dei punti 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, respingersi tutte le domande e le richieste risarcitorie avanzate dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che vanga accertata la responsabilità per danno erariale del sig. Di IO, condannarlo al pagamento della propria quota quantificata dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte nella somma di somme richieste agli altri convenuti in giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, Iva e Cpa.
3. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 12 ottobre 2021, la sentenza in questione è stata impugnata anche dal sig. DI chiesto la riforma perché ritenuta errata per plurimi motivi.
3.1. ) Insussistenza del nesso causale tra autonoma ed indipendente dei preventivi di spesa da parte del Comitato di valutazione di NP Giudice di prime cure non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni in fatto e in diritto che ne hanno giustificano la decisione adottata in punto di insussistenza del nesso causale.
3.1.1. In particolare, premesso che la decisione impugnata si fonderebbe esclusivamente sul medesimo contenuto delle informative
(e relativi allegati) del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di procedimento penale a carico del proprio assistito, di valenza meramente investigativa e non idonee a costituire vere e proprie prove formatesi in contraddittorio tra le parti, la difesa in esame si duole del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe preso posizione rispetto alla circostanza, ritenuta assolutamente dirimente, secondo cui la verifica di legittimità della richiesta di finanziamento, anche e soprattutto in punto di congruità dei costi, è sempre avvenuta in modo autonomo da parte di NP S.p.A., la quale erogava il finanziamento sulla base di criteri e/o parametri che prescindevano dall'effettività o meno dei costi che le imprese beneficiarie del contributo attestavano come concretamente sostenuti.
3.1.2. Tale aspetto è stato oggetto di accertamento in sede giudiziale penale e sono stati prodotti in primo grado le trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese nel corso del dibattimento penale, di cui, tuttavia, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto.
3.1.3. Sulla base di tali deposizioni (Finiguerra, Fantone, Marzucchi, tutti dipendenti di NP S.p.A.
si è posta come antecedente causale, sotto il profilo della verifica eziologica, appello incidentale).
3.1.4.
sostenuti rispetto a quelli rendicontati rappresenterebbe un post factum delle deliberazioni autonomamente assunte da NP S.p.A., che un preventivo di spesa approvato e la restante parte sulla base di un rendiconto delle spese sostenute dalle imprese beneficiarie, di cui tuttavia NP valutava la congruità prima di autorizzare 3.1.5. Di tale asserita omissione il Giudice di prime cure non offrirebbe alcuna giustificazione.
3.1.6. In ogni caso, poiché la condotta tenuta dal proprio assistito non avrebbe avuto alcuna interferenza nella realizzazione del danno, la sentenza impugnata è meritevole di riforma per insussistenza del nesso causale tra la condotta del sig. AN e il danno erariale per il piemontese.
3.2. Con il secondo motivo, rubricato ) Insussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito erariale stante la consapevolezza in capo al AN della congruità dei costi rispetto ai progetti finanziati da NP nonché della funzionalità e/o esecuzione a regola d'arte dei siti e-commerce realizzati la difesa del sig. AN, premesse alcune rapide considerazioni in tema di sviluppo e funzionalità di software e, più in generale, di sistemi applicativi, lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe omesso ogni riferimento alla circostanza assolutamente decisiva, ed anche qui comprovata in via documentale nel giudizio di primo grado, secondo cui le risultanze di cui al processo penale a carico del AN hanno consentito di appurare, in contraddittorio, i requisiti di validità dei progetti di cui è stato richiesto il contributo per il tramite delle diverse società riconducibili al
AN
3.2.1. In sostanza, dalla documentazione in atti emergerebbe che: il programma fornito da ZE IS o da altre aziende riconducibili al proprio assistito era funzionante; eventuali non funzionalità del programma erano da imputarsi a deficit di informatizzazione dei soggetti beneficiari, alla loro mancato collaborazione allo sviluppo del proprio portale di e-commerce, e al mancato pagamento del servizio hosting; i costi che i componenti del comitato di valutazione di NP S.p.A. escussi in sede penale avevano stimato congrui per lo sviluppo del sito internet erano in linea con quelli praticati dalla prassi commerciale e anche dal sig. AN, costi soggetti tuttavia a Tali circostanze costituiscono obbiettivamente prova del fatto che la condotta del AN era improntata a tutto fuorché a conseguire un indebito profitto da NP e di tutto ciò alcuna giustificazione è stata fornita in motivazione dalla Corte di primo grado appello incidentale).
3.2.2. Ne consegue, prosegue la difesa in esame, che sarebbe del tutto disvalore della contestata falsità nei rapporti tra ZE Sistem S.r.l. e i singoli clienti di questa.
3.2.3. Peraltro, il procacciamento delle aziende potenzialmente interessate allo sviluppo informatico avveniva attraverso il canale delle ricerche di mercato, e a esse non veniva prospettata la possibilità di truffare NP S.p.A., bensì di ottenere uno strumento per accrescere i rispettivi business senza necessità di anticipare spese.
3.3. Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto la responsabilità solidale di AN contesta il capo della sentenza impugnata nel quale ha statuito una responsabilità solidale del proprio assistito con ciascuno dei singoli percettori del contributo.
3.3.1. Obietta la difesa in discorso che gli atti di giudizio documenterebbero che i finanziamenti contestati erano direttamente erogati ai singoli clienti e che il suo assistito avrebbe agito fornendo concreta attività imprenditoriale e dunque prodotto certo e tangibile , di tal ché non sarebbe corretta la decisione sul punto del Giudice di prime cure.
3.4. Alla stregua dei sopra descritti motivi, la difesa del sig. AN ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
205/21 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Piemonte R.G. con adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, C.P.A.
.
4. La sentenza in questione è stata altresì impugnata anche dai sig.
distinti atti di citazione in appello, ritualmente notificati e depositati il 13 ottobre 2021, con i quali sono impugnati: il capo 4, nella sua interezza (da pag. 11 sino al fondo di pagina 12); il capo 5, primo la causa appare in grado di essere decisa senza necessità di disporre ulteriore istruttoria, stante la copiosa documentazione in atti, tra cui diverse annotazioni della GdF, che non hanno ricevuto specifica contestazione da parte delle difese (pag. 12 e prima riga di pag. 13) e ultimo periodo, laddove si dichiara la responsabilità di tutti gli incolpati (pag. 14); il capo 6, nella sua interezza; il capo 7, primo periodo, laddove gli appellanti sono ritenuti responsabile in concorso con il sig. DI AN IS S.r.l. architettato il meccanismo truffaldino di cui si è detto e predisposto, tramite la società di consulenza, la documentazione da presentare a NP, inserendosi nel procedimento di concessione dei finanziamenti e concorrendo a porre i presupposti per la loro illegittima percezione il mendacio perpetrato e ammesso dal AN (cfr. sent. 3398/2013 a pag. 30) esclude che possa essere invocata a scusante una qualche lacuna nel procedimento di controllo demandato a NP ).
4.1. Con il primo motivo, riferito al capo 5 della sentenza impugnata, la difesa dei predetti appellanti si duole del mancato accoglimento da parte del Giudice di prime cure dell istanza istruttoria di assunzione di in specie per quanto riguarda la buona fede protestata (come si dirà oltre)
quali criteri abbiano adottato i componenti delle rispettive commissioni facenti parte dei vari Comitati Tecnici presso varie domande di finanziamento.
4.1.1. Inoltre, non corrisponderebbe al vero che il contenuto dei verbali della Guardia di Finanza non sia stato oggetto di contestazione, assistiti.
4.2. Con il secondo motivo, riferito ai capi 6 e 7 della sentenza impugnata, la difesa in discorso contesta la fondatezza giudizio sarebbero confermati anche dalle ammissioni del sig. AN rese in sede penale. Al contrario, dalla sentenza penale n. 3398/2013
(pag. 30) si evince che il sig. AN non solo non ha parlato della avere gonfiato i costi.
4.3. Con il terzo motivo, riferito al capo 4 della sentenza, la difesa degli appellanti rileva che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto per tutta la durata del processo penale operi indipendentemente dalla sorte di taluni capi di accusa sui quali sia già intervenuta il giudicato, come è accaduto nel caso si specie, dove i capi di accusa 6, 9 e 13
(IC NI; IS NI; Di BA NI) sarebbero stati definiti con la sentenza n. 3398/13 depositata il 24 settembre 2013, di talchè le correlate poste di danno andrebbero dichiarate prescritte.
4.3.1. Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il co. 3 e non primo e secondo grado, tra cui la sentenza del Tribunale di Torino, sez.
III pen. del 30 settembre 2015, sono sentenze di proscioglimento, so, con la conseguenza che sarebbero prescritte anche le poste di danno correlate alle ipotesi delittuose residuate a seguito della sentenza penale di primo grado n.
3398/13.
4.4. Alla luce dei motivi sopra descritti, la difesa del sig. NI e del sig. BA ha così rassegnato le seguenti conclusioni:
dei Conti, Contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, Giurisdizionale per la Regione Piemonte, In via preliminare e/o pregiudiziale quinquennale del diritto e della conseguente azione.
E ciò, sia in ordine alla parte della domanda relativa alle posizioni di cui al capo 6) IC (DATAPHONE srl) e IC e al capo 9) PA
(LI IS s.n.c.) e IC, sia in ordine a tutte le restanti posizioni.
In via istruttoria Ammettersi la prova testimoniale già richiesta in sede di giudizio penale nel corso delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torino, o del proc. pen. 22805/09 RG Not. di Reato Proc. Rep. Torino, ammettendo i testi indicati in lista (doc. 7), sulle circostanze ivi indicate, che meglio verranno eventualmente capitolate in corso di giudizio.
Nel merito, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, in tutto o in parte, della domanda preliminare e pregiudiziale Assolvere il convenuto da ogni domanda avanzata nei suoi confronti dalla Procura Regionale, ovvero di ridurre la condanna proporzionalmente alle ipotesi di accusa per le quali intervenisse pronuncia assolutoria, sia sotto il lla domanda che nel merito.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
5. Con atto depositato il 25 giugno 2024, il Procuratore generale presso questa Corte ha preso posizione sugli appelli proposti chiedendo il rigetto degli stessi in quanto infondati, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5.1. Segnatamente, quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dal sig. Di IO, secondo la Procura generale tale eccezione risulterebbe infondata, in quanto sarebbe irrilevante, ai fini qui considerati, la circostanza che egli, poco tempo dopo la sottoscrizione della domanda di finanziamento presentata a NP, avesse smesso i panni di rappresentante legale della società e ceduto le quote societarie, posto che la presentazione di tale domanda costituisce antefatto necessario contributo allo svolgimento della dinamica che ha condotto agli illeciti contestati.
5.2.
diversi appellanti, la Procura generale espone in maniera argomentata le ragioni della sua infondatezza, in particolare per quanto riguarda rt. 66, co. 2, c.g.c. che 5.3. Identico giudizio di infondatezza esprime, infine, la Procura generale anche con riferimento alla censura rivolta alla sentenza gravata per non avere il Giudice di prime cure disposto ulteriori accertamenti istruttori e ammesso la prova per testi richiesta da alcuni giudizio di responsabilità, può certamente porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito.
6. la non integrità del contraddittorio la necessità di provvedere solido con gli odierni appellanti il Presidente di questa Sezione, sentito il Collegio, con ordinanza n. 14 del 26 luglio 2024, ha disposto la riunione dei giudizi contraddittorio, fissando per il 7.
risultavano non essere andate a buon fine, il Presidente di questa Sezione, sentito il Collegio, e su concorde dichiarazione del PM, con ordinanza resa a verbale ha rinviato la trattazione dei giudizi 8. pubblica udienza, terminata la discussione e udite le conclusioni
i giudizi sono stati trattenuti in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei sig.ri EL TI, EN AG, ER IL NC, AL IC, RA IS, BI AR, CE CR e AN AN, i quali, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.
fondato il primo motivo di impugnazione, con assorbimento dei restanti motivi.
2.1. Reputa il Collegio che la circostanza che il sig. Di IO abbia sottoscritto la domanda di finanziamento sulla cui base la società, di cui era il legale rappresentante, ha poi ottenuto il finanziamento, non può costituirlo, per ciò stesso, corresponsabile di illeciti commessi da mento con NP S.p.A.,
vale a dire commessi nella fase di rendicontazione della spesa sostenuta
far lucrare illecitamente alla società, di cui era socio e rappresentante legale, contributi europei non spettanti, considerato che solo in questa prospettiva potrebbe ravvisarsi una sua corresponsabilità, in quanto manifestazione di adesione al disegno criminoso che sarebbe poi stato portato a compimento con le modalità fraudolente descritte negli atti versati al presente giudizio.
della sentenza impugnata, è rigettata la domanda di condanna proposta contro il sig. Di IO dalla Procura regionale piemontese.
3. Gli appelli incidentali sono, invece, infondati.
3.1. Infondati sono, anzitutto, i motivi con cui le difese degli appellanti incidentali lamentano, con argomentazioni sostanzialmente simili, che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel respingere le e riproposte in questo.
3.2. Ritiene il Collegio che siano meritevoli di condivisione le statuizioni contenute sul punto nella sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione nella vicenda che occupa de quo.
3.2.1. In disparte la pacifica inapplicabilità a transitorie del codice di giustizia contabile (in termini, ex multis: Sez. III App., sent. n. 119/2025), il Giudice di prime cure ha esposto, in maniera esaustiva e con argomenti giuridicamente fondati, le ragioni per le quali nella vicenda sottoposta al suo scrutinio non potesse ritenersi maturata la prescrizione, come, invece, preteso dai convenuti odierni appellanti incidentali.
3.2.1.1. La costituzione di parte civile nel processo penale da parte della Regione Piemonte in data 16 aprile 2012 (per la posizione di AN DI) e 25 febbraio 2013 (per le altre posizioni), e di NP S.p.A. in data 17 aprile 2012 (per la posizione AN DI) e 21 febbraio 2013 (per le altre posizioni), ha, invero, determinato, ai sensi di interruzione permanente della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del relativo giudizio penale (in tal senso anche costante giurisprudenza contabile: ex multis, Sez. III App.,
sent. n. 257/2024 e precedenti richiamati). Deve precisarsi al riguardo, che per sentenza che definisce il giudizio deve intendersi non solo quella che lo definisce nel merito, ma anche la sentenza che lo definisce su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, difetto di presupposti processuali),
ovvero preliminari di merito (prescrizione), in quanto anche tali sentenze sono suscettibili di passare in giudicato in senso formale (in termini, Cass. civ., sent. n. 14243/1999). Dunque, la tesi secondo cui la sentenza di proscioglimento in sede penale per intervenuta estinzione del giudizio non può essere condivisa.
3.2.1.2. Va, inoltre considerato, che secondo la prospettazione della Procura regionale attrice, ritenuta corretta dal Giudice di prime cure e condivisa anche dal Collegio, il fatto illecito amministrativo-contabile contestato, considerato nella sua unitarietà, si è potuto realizzare grazie al contributo necessario delle condotte di ciascuno dei soggetti convenuti in giudizio, le quali (condotte) si ponevano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza le une con le altre. Ciò esplicita la ragione per cui il Gi interruttivo permanente della prescrizione, di cui si è detto, riguardasse non solo il sig. DI AN, ma si estendesse anche c. In proposito l a giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio intende dare risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più del termine di prescrizione è disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali
(anche nel caso di diversità dei titoli ascrivibile ai coobbligati) e, in specie, fatto illecito (Cort (così, testualmente, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 257/2024, già citata).
3.3. Per quanto espresso al punto che precede risulta, dunque, infondato anche il motivo di appello, proposto dalla difesa del sig.
AN, secondo cui nella vicenda che occupa il Giudice di prime cure avrebbe errato nello statuire una responsabilità solidale del proprio assistito con ciascuno dei singoli percettori del contributo.
3.4. Del pari infondato è il motivo di appello della difesa del sig.
AN che secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ravvisare nella condotta del proprio assistito dolo, giacché nella specie sarebbe assente regionale.
3.4.1. Dalla documentazione versata in atti emerge, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la piena responsabilità del sig. AN, oltre che degli altri appellanti incidentali, in relazione al conseguimento indebito di contributi pubblici finalizzati e-business e-commerce in Piemonte.
3 sentenza del Tribunale di Torino n.
3398/2013 pone ben in luce il sistema fraudolento architettato dai consulenti della società ZE IS S.r.l. di cui hanno consapevolmente beneficiato le società beneficiarie dei contributi, attestando dati non veritieri in sede di rendicontazione, riferiti, peraltro, a progetti non integralmente realizzati e di fatto non utilizzabili. A nulla, dunque, vale obiettare, come fa la difesa del sig.
AN, e in parte, la difesa dei sig. NI e BA, che la società ZE IS S.r.l. ha comunque fornito alle imprese coinvolte un sistema applicativo e che il suo cattivo funzionamento o mancato uso non sarebbe imputabile ai rispettivi assistiti, bensì agli utilizzatori.
la rendicontati rappresenterebbe un post factum delle deliberazioni autonomamente assunte da NP , considerato che qui non si fa questione di congruità o incongruità astratta delle spese portate a rendicontazione rispetto ai beni e/o servizi che si dichiarava di avere ricevuto, quanto il fatto che le spese esposte nella documentazione fiscale presentata per ottenere il contributo pubblico non fossero state 3.5. Infine, destituiti di fondamento sono altresì i diversi motivi di appello diretti a censurare la gravata sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto più che adeguato, ai fini del decidere, la documentazione versata in atti e ha, pertanto, ritenuto la superfluità di disporre ulteriori accertamenti istruttori 3.5.1. In particolare, la difesa del sig. AN lamenta la circostanza che la decisione si fonderebbe esclusivamente sul contenuto delle medesime informative che la Guardia di finanza aveva inviato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e avevano , che non possono essere considerate vere e proprie prove perché non formatesi nel contraddittorio delle parti.
3.5.2. In disparte le sostanziali differenze di disciplina in tema di assunzione e formazione della prova che intercorrono tra il processo penale, da una parte, e il processo civile e i processi che si forgiano su questo modello, come il processo contabile, conto rammentare, come precisato anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, I responsabilità, può certamente porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti)
sulla tassativita tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016); realtà confermata, per il giudizio di In base a dette prove, il giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt.
94 e 95 c.g.c., fornendone adeguata motivazione, che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità
(così, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 127/2024).
3.5.3. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle regole di cui agli artt. 94 e 95 c.g.c., posto che la decisione, rimessa al proprio prudente apprezzamento, di valutare sufficiente ai fini del decidere quanto già acquisito agli atti del prove testimoniali, non appare né irragionevole, né violativa delle predette disposizioni.
4. Per in favore del sig. Di IO sono riconosciute le spese di lite che sono liquidate, a titolo di onorari e diritti spettanti per la difesa per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi euro 4.948,00 (euro 2.474,00 per il primo grado ed euro 2.474,00 per il secondo grado), oltre spese generali e accessori, come per legge, Regione Piemonte.
5. Le spese per questo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti incidentali in solido tra loro.
P.Q.M.
,
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:
- proposto dal sig. Di IO, sopra rigetta la domanda di condanna formulata nei suoi confronti dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte responsabilità n. 21737 (V/2011/00316/MAL);
-
lite che sono liquidate, a titolo di onorari e diritti spettanti per la difesa per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi euro 4.948,00 (euro 2.474,00 per il primo grado ed euro 2.474,00 per il secondo grado), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.,
c.g.c., della Regione Piemonte;
- respinge gli appelli incidentali proposti dai sig.ri DI AN, RE NI e CO RI BA, sopra generalizzati;
- condanna in solido i summenzionati appellanti incidentali al pagamento delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in euro 272,00 (duecentosettantadue/00) a favore dello Stato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
AN PA SE IO
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente