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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20236 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE VI nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 02/03/2022 del TRIBUNALE DI POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, m persona del Sostituto Procuratore generale UN COCCOMELLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Livia LAURIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale di Potenza rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di DE AL avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Matera gli aveva applicato la R Penale Sent. Sez. 2 Num. 20236 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/04/2023 misura cautelare degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" per il reato di rapina pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di due motivi. 2.1. Difetto di motivazione autonoma, motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, con travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non ha esposto le proprie autonome valutazioni e non ha dato riscontro effettivo alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, giungendo a ritenere dimostrata la identificazione del rapinatore sulla base delle generiche indicazioni fornite dalla persona offesa e da altro teste oculare, che neppure riferirono di un tatuaggio ben visibile e di una cisti zigomatica pronunciata, caratteristiche somatiche distintive del ricorrente. Su questo ultimo punto la motivazione è apparente, illogica e contraddittoria, così come in ordine alle censure difensive relative al rinvenimento nell'abitazione di AL di capi di abbigliamento ritenuti somiglianti a quelli del rapinatore e al colore del giubbotto indossato da quest'ultimo. L'ordinanza ha poi affermato apoditticamente che l'individuazione fotografica da parte della persona offesa avvenne in modo legittimo, nonostante non fosse stata preceduta dalla necessaria descrizione preliminare del soggetto da riconoscere. 2.2. Violazione di legge e motivazione apparente con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, affermata con una mera rielaborazione letterale delle argomentazioni espresse nell'ordinanza genetica in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione nel reato, ritenuto quest'ultimo sulla base della sola spregiudicatezza dimostrata dall'indagato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa insistendo nell'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Priva di ogni fondamento, in primo luogo, è la censura con la quale il ricorrente ha dedotto il difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a quella genetica, all'evidenza insussistente se solo si ha riguardo ai numerosi passi del provvedimento nei quali le deduzioni difensive sono state richiamate e specificamente disattese. Peraltro, in tema di gravità indiziaria, la stessa difesa ha poi lamentato una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Va sul punto ribadito che il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i princìpi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale. Il Tribunale ha logicamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e del teste Aliano sui dati idonei a identificare in AL il rapinatore, sulla piena compatibilità dei capi di abbigliamento indossati da quest'ultimo e quelli rinvenuti nell'abitazione del ricorrente nonché della sua autovettura con quella utilizzata dal responsabile del delitto, alla luce anche delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza. Non sono fondate le deduzioni difensive neppure in ordine al riconoscimento fotografico effettuato a soli dieci giorni dal fatto dalla persona offesa, considerato che la individuazione di un soggetto, sia personale che fotografica, da parte della polizia giudiziaria in fase di indagini, è una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. e deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale;
quest'ultima è disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., che non devono essere necessariamente osservate nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del 3 giudice (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Rv. 267562; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, R.v. 266023). Ne consegue che l'individuazione fotografica non deve necessariamente essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona e non essendo i due atti omologabili (Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, Buonaurio, Rv. 269876; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). La difesa ha altresì obliterato la motivazione dell'ordinanza impugnata là dove è stato valorizzato anche l'alibi falso offerto dall'indagato, considerato che detto alibi, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico in quanto sintomatico del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità (Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 265148; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando;
Sez. 2, n. 11840 del 04/02/2004, Sirena, Rv. 228386). 3. Anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari la motivazione dell'ordinanza è incensurabile e niente affatto apparente. Il Tribunale, condivise le argomentazioni del G.i.p. quanto all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha rimarcato la spregiudicatezza, la personalità aggressiva e la professionalità dimostrate dal ricorrente, indicative del concreto e attuale pericolo di recidiva. In particolare, va ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzal:ive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). / 4 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarriente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, m persona del Sostituto Procuratore generale UN COCCOMELLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Livia LAURIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2022 il Tribunale di Potenza rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di DE AL avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Matera gli aveva applicato la R Penale Sent. Sez. 2 Num. 20236 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/04/2023 misura cautelare degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" per il reato di rapina pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di due motivi. 2.1. Difetto di motivazione autonoma, motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, con travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non ha esposto le proprie autonome valutazioni e non ha dato riscontro effettivo alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, giungendo a ritenere dimostrata la identificazione del rapinatore sulla base delle generiche indicazioni fornite dalla persona offesa e da altro teste oculare, che neppure riferirono di un tatuaggio ben visibile e di una cisti zigomatica pronunciata, caratteristiche somatiche distintive del ricorrente. Su questo ultimo punto la motivazione è apparente, illogica e contraddittoria, così come in ordine alle censure difensive relative al rinvenimento nell'abitazione di AL di capi di abbigliamento ritenuti somiglianti a quelli del rapinatore e al colore del giubbotto indossato da quest'ultimo. L'ordinanza ha poi affermato apoditticamente che l'individuazione fotografica da parte della persona offesa avvenne in modo legittimo, nonostante non fosse stata preceduta dalla necessaria descrizione preliminare del soggetto da riconoscere. 2.2. Violazione di legge e motivazione apparente con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, affermata con una mera rielaborazione letterale delle argomentazioni espresse nell'ordinanza genetica in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione nel reato, ritenuto quest'ultimo sulla base della sola spregiudicatezza dimostrata dall'indagato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa insistendo nell'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Priva di ogni fondamento, in primo luogo, è la censura con la quale il ricorrente ha dedotto il difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a quella genetica, all'evidenza insussistente se solo si ha riguardo ai numerosi passi del provvedimento nei quali le deduzioni difensive sono state richiamate e specificamente disattese. Peraltro, in tema di gravità indiziaria, la stessa difesa ha poi lamentato una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Va sul punto ribadito che il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i princìpi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale. Il Tribunale ha logicamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e del teste Aliano sui dati idonei a identificare in AL il rapinatore, sulla piena compatibilità dei capi di abbigliamento indossati da quest'ultimo e quelli rinvenuti nell'abitazione del ricorrente nonché della sua autovettura con quella utilizzata dal responsabile del delitto, alla luce anche delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza. Non sono fondate le deduzioni difensive neppure in ordine al riconoscimento fotografico effettuato a soli dieci giorni dal fatto dalla persona offesa, considerato che la individuazione di un soggetto, sia personale che fotografica, da parte della polizia giudiziaria in fase di indagini, è una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. e deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale;
quest'ultima è disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., che non devono essere necessariamente osservate nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del 3 giudice (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Rv. 267562; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, R.v. 266023). Ne consegue che l'individuazione fotografica non deve necessariamente essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona e non essendo i due atti omologabili (Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, Buonaurio, Rv. 269876; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). La difesa ha altresì obliterato la motivazione dell'ordinanza impugnata là dove è stato valorizzato anche l'alibi falso offerto dall'indagato, considerato che detto alibi, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico in quanto sintomatico del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità (Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 265148; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando;
Sez. 2, n. 11840 del 04/02/2004, Sirena, Rv. 228386). 3. Anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari la motivazione dell'ordinanza è incensurabile e niente affatto apparente. Il Tribunale, condivise le argomentazioni del G.i.p. quanto all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha rimarcato la spregiudicatezza, la personalità aggressiva e la professionalità dimostrate dal ricorrente, indicative del concreto e attuale pericolo di recidiva. In particolare, va ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzal:ive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). / 4 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarriente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.