Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
Il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente si era attribuita rilevanza probatoria al riconoscimento fotografico di uno spacciatore di stupefacenti, in quanto effettuato dall'acquirente in termini di assoluta certezza, scevro da intenti calunniatori e corroborato da frequenti contatti telefonici).
Commentari • 2
- 1. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
Leggi di più… - 2. Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 17103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17103 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
17103-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1841/2018 Presidente - ANDREA TRONCI UP 31/10/2018- ANGELO COSTANZO Relatore- R.G.N. 25473/2018 MIRELLA AGLIASTRO LAURA SCALIA ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN BA nato a [...]( TUNISIA) il 27/08/1989 RH MO nato a [...]( TUNISIA) il 04/03/1996 EJ IZ nato a [...]( TUNISIA) il 17/03/1985 AL FI nato a [...]( TUNISIA) il 03/05/1985 ID NI nato a [...]( TUNISIA) il 30/10/1973 AO EK nato a [...]( TUNISIA) il 16/08/1987 OL IF nato a [...]( TUNISIA) il 16/01/1983 SI AS nato a [...]( TUNISIA) il 15/07/1984 avverso la sentenza del 12/01/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 134/2018 del 12/01/2018 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bologna il 25/07/2016, all'esito del giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documenti relativi allo stato di detenzione degli imputati, per reati ex artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti cessioni di eroina a RI CH (capi A, B), OR MI (capi C, D), TI IB (capi D, J), AL RA (capi F, Q), CH AH (capo F), ZI JA (capi G, H), AT LT (capo H), RE AB (capo P).
2. I difensori dei suindicati imputati hanno presentato ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza.
2.1. Nei ricorsi congiunti di RI CH, OR MI, ZI JA, TI IB, CH AH, RE AB e AL RA, redatti dall'avvocato Luciano Bertoluzza) si deducono erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contradditorietà e insufficienza della motivazione per non avere valutato le modalità (mediante esibizione di album con fotografie di volti rappresentati frontalmente) con cui gli imputati furono individuati 2.2. Nel (secondo) ricorso di ZI JA (redatto dall'avvocato Francesca Malvilla) si deducono: a) vizio della motivazione con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni degli acquirenti di sostanze stupefacenti e delle individuazioni fotografiche, trascurando che JA è stato assolto dalla imputazione di cui al capo G, seppure limitatamente alla cessione di due dosi a OL IL e a AN PP, per la quale gli elementi probatori erano costituiti da dichiarazioni e individuazioni fotografiche da parte di acquirenti;
b) mancanza e contradditorietà della motivazione sulla determinazione di una (eccessiva) sanzione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la tossicodipendenza del ricorrente.
2.3. Nel ricorso presentato dall'avvocato Francesca Malvilla per AT LT si deducono: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione del rigetto (per tardività) della eccezione di nullità per la genericità del capo H (con riferimento alla indicazione della commissione del reato "in epoca anteriore al 7 marzo 2014", data delle dichiarazioni in cui AT AL ha ricordato che AT spacciava eroina) e comunque della richiesta di declaratoria della prescrizione del reato;
b) mancanza e contradditorietà della motivazione circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la tossicodipendenza del ricorrente. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi congiunti di di RI CH, OR MI, ZI JA, TI CH AH, RE AB e AL RA sono IB, manifestamente infondati. Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione (Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Rv. 258173; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Rv. 244197; Sez. 2, n. 25762 del 11/06/2008, Rv. 24145901). Può essere determinante, anche senza ulteriori riscontri, per affermare la responsabilità dell'imputato soltanto se presenta caratteri di certezza assoluta e sia ancorato non a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante ma a elementi oggettivi (Sez. 2, n. 45787 del 16/10/2012, Rv. 254353). Pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di legittimità, della congruenza della argomentazione sviluppata dal giudice di merito circa l'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562.) 1.2. Le deduzioni dei ricorrenti avanzano generici dubbi sulla attendibilità dei riconoscimenti, ma non si confrontano con la puntuale argomentazione della Corte che ha osservato che l'individuazione fotografica dello spacciatore da parte di un soggetto tossicodipendente non può essere sic et simpliciter ritenuta inattendibile e che, nel caso in esame, le individuazioni sono state espresse in termini di assoluta certezza, scevra da intenti calunniatori, con convergenza degli esiti delle individuazioni e dei racconti da parte di più soggetti e corroborate dai frequenti contatti telefonici fra gli acquirenti e gli imputati, quali risultano dai dati offerti dai tabulati telefonici. Né la Corte ha mancato di esaminare partitamente per ogni appellante le deduzioni critiche circa l'attendibilità del suo riconoscimento con motivazioni individualizzate che non sono state oggetto di specifiche contestazioni in questa sede (tranne che per JA nel ricorso singolo che si va e esaminare nel seguito). 3 2. Il ricorso di ZI JA è manifestamente infondato.
2.1. Quanto al primo motivo - che fa leva sulla assoluzione del ricorrente da uno dei quattro episodi di cui il capo G perché le dichiarazioni accusatorie e la individuazione da parte della acquirente OL IL sono state inficiate dall'accertamento del fatto che nella data in cui sarebbe avvenuta la cessione l'imputato era detenuto deve osservarsi che costituirebbe una fallace affrettata - generalizzazione desumere dalla inattendibilità (peraltro puntualmente rilevata da parte dei Giudici di merito (p. 11 della sentenza di primo grado, p. della 11- 13 sentenza impugnata) di un dichiarante la inattendibilità anche degli altri in relazione a episodi diversi e che la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili con puntuali rilievi con i quali il ricorso non si confronta.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che ha motivatamente determinato (pag. 14) una pena "superiore al minimo edittale in considerazione della tipologia di sostanza e della ordinarietà della condotta illecita, quantificata in misura superiore agli altri imputati in ragione della frequenza della condotta posta in essere") e, in generale, ha idoneamente richiamato i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. rimarcando i plurimi precedenti di polizia, anche per fatti non omogenei a quelli oggetto del processo, il numero di cessioni di droga e la frequenza plurigiornaliera delle vendite. Inoltre, la sentenza di primo grado (pag. 13) ha adeguatamente chiarito che le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse non ravvisandosi elementi di valutazione favorevoli, anzi emergendo l'elemento negativo del "carattere continuativo, e professionale, dell'attività di spaccio di eroina "sia all'epoca dei fatti oggetto della contestazione sia in epoca successiva", mentre la sentenza impugnata (pag. 22) ha non irragionevolmente ritenuto di non ridurre la pena per la natura (eroina) della droga spacciata, per l'intensità del dolo, per la reiterazione delle condotte, per i numerosi precedenti penali anche specifici.
3. Il ricorso di AT LT è manifestamente infondato. - ribadendo l'analoga 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte argomentazione espressa con riferimento all'analogo motivo di appello di JA (non reiterato in questa sede) - ha evidenziato che l'eccezione circa la genericità del capo H delle imputazioni è tardiva, perché proposta soltanto con l'atto di appello, e ha osservato che secondo le dichiarazioni rese da AL il 7/03/2014 le cessioni risalirebbero a "qualche anno prima" non irragionevolmente considerando che non furono anteriori al 2009 perché il senso dell'espressione 4 non consente di risalire a un periodo "superiore ai cinque anni antecedenti alle dichiarazioni, cioè al 2009" (pag. 12).
3.2. Vale per il secondo motivo di ricorso quanto già sopra espresso sub 2.2. relativamente al secondo motivo di ricorso di JA.
4. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CH RI, MI OR, IB TI, AH CH, JA ZI, AB RE, LT AT, RA AL e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea fronci Angelo Costanzo Andra Derne DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 APR 2019, CUPREMA A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO I O N A S S Z Piera Esposito 5