Sentenza 24 novembre 2020
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari nei plurimi precedenti gravi e specifici, uno dei quali anche recente, nonché nella circostanza che i reati interessati dal provvedimento fossero stati commessi nel periodo in cui l'indagato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale).
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Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2020 |
Testo completo
05054-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1544 Mirella Cervadoro - Presidente Andrea Pellegrino CC 24/11/2020 Vittorio Pazienza Relatore - Pierluigi Cianfrocca R.G.N. 25769/2020 Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa 04/08/2020 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/08/2020, il Tribunale di Lecce, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. Proc. Pen. Da AR NO, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi, in data 14/07/2020, in relazione ai delitti di ricettazione aggravata (capo N), detenzione e porto di arma comune da sparo aggravati (capi O, P) tentata estorsione pluriaggravata (capo S), a lui ascritti in concorso, nonché dell'ulteriore delitto di commercio continuato di cocaina e marijuana (capo Z).
2. Ricorre per cassazione il AR, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si censura la sentenza impugnata per aver ignorato i rilievi svolti con i motivi aggiunti in sede di riesame anche in ordine alla identificazione del AR, non essendovi elementi in atti tali da confermare l'attribuzione del soprannome "La Lamia". Si censura l'ordinanza sia quanto alla ritenuta identificazione del ricorrente da parte degli operanti, anche perché nelle conversazioni era coinvolto altro soggetto avente il nome di battesimo NO;
sia quanto all'attribuzione al ricorrente anche dei reati di cui ai capi N), O), P). Con riferimento all'incolpazione relativa agli stupefacenti, si censura l'identificazione nel AR di uno degli interlocutori, non essendo sufficiente il riferimento ai tracciamenti gps che indicavano la sosta dei veicoli nei pressi della sua abitazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si deduce il difetto di concretezza e attualità delle esigenze, alla luce del carattere risalente dei fatti, della mancata individuazione di occasioni prossime favorevoli e dell'inconsistenza dei riferimenti ad altro più recente procedimento a carico del AR, tra l'altro sconosciuto alla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO K 1. Il ricorso è infondato.
2. Per ciò che riguarda le censure svolte in ordine alla gravità indiziaria, deve osservarsi che queste ultime si sono incentrate soprattutto sugli elementi addotti a sostegno del coinvolgimento del AR sia nel concorso con MA NO, MA ME e CI DO nei reati di cui ai capi N), O), P), S) (essendo non controversa la perpetrazione dei vari episodi di estorsione in danno della famiglia MONETTI, l'utilizzo nell'ultimo episodio di un'autovettura di provenienza furtiva e di un fucile a canne sovrapposte abusivamente detenuto e portato), sia nell'attività di cessione continuata di marijuana e cocaina di cui al capo Z).
2.1. In particolare, quanto al primo gruppo di reati, la difesa ha censurato la mancata risposta ai rilievi dedotti in sede di riesame quanto all'attribuzione, al AR, del soprannome "LA LAMIA", con il quale le persone offese avevano individuato il soggetto per conto del quale erano state realizzate le prime due condotte intimidatorie in loro danno (dopo il secondo episodio, che aveva portato all'arresto in flagranza di MA SC, era stata intercettata una conversazione tra le vittime del reato in cui era stata pronunciata la frase "Quello 2 che comanda è quello di giù, LA LAMIA, tutti là sotto stanno": cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata).
2.1.1. Al riguardo, deve osservarsi che, in effetti, il Tribunale ha ribadito l'attribuzione del soprannome al AR in termini sostanzialmente apodittici, limitandosi cioè a richiamare la conversazione tra i MONETTI per sostenere che i MA (ovvero gli autori materiali della tentata estorsione) "secondo i dialoganti, sarebbero stati agli ordini di 'LA LAMIA', soprannome con cui viene indicato inequivocabilmente AR NO, personaggio di rilievo della criminalità locale" (cfr. pag. 10 dell'ordinanza). Ritiene tuttavia il Collegio che a tale discrasia motivazionale circa le fonti di conoscenza che avevano consentito al G.i.p., e poi al Tribunale, di validare l'attribuzione del soprannome al AR, non possa conferirsi il rilievo demolitorio auspicato dal ricorrente, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).
2.1.2. Va infatti posto in evidenza che l'identificazione nel ricorrente di uno dei personaggi coinvolti nella vicenda con un ruolo non marginale è avvenuta, anzitutto e soprattutto, sulla scorta della conoscenza diretta da parte degli operanti che avevano proceduto all'ascolto, determinata dall'essere il AR "di interesse operativo" perché coinvolto in altre vicende penali (cfr. pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una metodologia pienamente ammissibile, secondo un insegnamento del tutto conforme nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900). È stato poi evidenziato, dal Tribunale del riesame, che tale identificazione per conoscenza diretta è stata corroborata da ulteriori elementi di ordine logico, desunti dalla correlazione tra il contenuto di alcune conversazioni e la situazione personale del AR. Si è in particolare fatto riferimento (cfr. pagg. 18-19 dell'ordinanza impugnata): alla cautela imposta al conducente dell'autovettura CI, invitato a non fermarsi "se troviamo qualcuno...non andiamo neanche bene qua" (da collegare alla sottoposizione del ricorrente alla misura dell'affidamento in prova con divieto di allontanarsi senza autorizzazione dalla provincia di residenza, ed al fatto che in quel momento l'auto si trovava in effetti nell'agro di Martina Franca e quindi fuori dalla predetta provincia); al dialogo tra i correi CI e MA NO, mentre proseguivano dopo aver lasciato il complice armato di fucile in zona non abitata, in ordine al fatto che il complice sarebbe stato alla fine recuperato dalla moglie (circostanza messa in relazione al fatto che il AR, cui era stata revocata la patente, era solito farsi accompagnare dalla moglie, come emerso da plurimi controlli di polizia); all'ulteriore intercettazione nella quale il CI, in cerca del telo che costituiva il punto di riferimento presso cui sarebbe stato raggiunto dai due complici, al termine dell'azione di fuoco in danno dei MONETTI, esclama "dove cazzo ha visto il telo NO" (con allusione certa al AR - del resto già identificato dagli operanti dovendosi escludere che il riferimento fosse a MA NO in - quanto il CI, nipote di quest'ultimo, si era a lui rivolto in altra conversazione chiamandolo "zio NO").
2.1.3. Si tratta di un percorso argomentativo immune da vizi deducibili in questa sede, alla luce del costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). A tali conclusioni deve pervenirsi anche quanto alla residua censura, avuto riguardo alla strettissima concatenazione tra i delitti posti in essere, emersa all'esito di una lettura coordinata del materiale captativo (tentata estorsione in danno dei MONETTI posta in essere avvalendosi di un fucile a doppia canna e recandosi sul posto con un'auto precedentemente rubata), che rende immune da censure la pur sintetica motivazione del Tribunale in ordine alla configurabilità di gravi indizi di reato, nei confronti del AR, con riferimento a tutti i reati a lui ascritti (cfr. pag. 20 dell'ordinanza impugnata).
2.2. Infondata risulta anche la censura relativa all'identificazione nel AR del soggetto assiduamente impegnato nell'attività di cessione di sostanze stupefacenti, comprovata da una serie di conversazioni di tenore del tutto inequivoco (cfr. pag. 21 segg.). Il difensore ha ritenuto insufficienti, per l'identificazione, le risultanze del tracciamento GPS del veicolo nella disponibilità di uno degli acquirenti (CI DO). Deve peraltro osservarsi, da un lato, che trattasi oggettivamente di una circostanza del massimo rilievo, essendo appunto emerso che l'auto del CI era stata monitorata dinanzi all'azienda Layo in cui risiedeva il ricorrente, proprio mentre il CI ed il ES (altro soggetto coinvolto) avevano fatto chiari riferimenti anche al pericolo di possibili controlli. D'altro lato, va posto in evidenza il tenore assolutamente inequivoco di una conversazione testualmente riportata nell'ordinanza (pag. 27), in cui il CI chiede una settantina di grammi al proprio interlocutore, identificato nell'odierno ricorrente: né sembra potersi dubitare, per le ragioni già evidenziate a proposito degli altri capi di accusa, dell'attendibilità di tale identificazione compiuta dagli operanti, trattandosi di attività captativa compiuta nel medesimo contesto investigativo.
3. Anche le doglianze formulate in punto di esigenze cautelari risultano prive di fondamento. Va premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, ha ormai superato un indirizzo interpretativo sviluppatosi all'indomani delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ed imperniato sulla necessaria dimostrazione di "occasioni prossime favorevoli" alla reiterazione di condotte delittuose. Si è infatti chiarito che «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (così da ultimo Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122. Nello stesso senso, tra le altre, cfr. ad es. Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, secondo la quale «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla 5 stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»). In tale ottica interpretativa, che si condivide e si intende qui ribadire, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, avendo esaustivamente motivato in ordine agli indici di “attualizzazione" della pericolosità, con il richiamo ai plurimi precedenti anche gravi e specifici, all'esistenza di un ulteriore ben più recente procedimento (iscritto nel 2019) per danneggiamento seguito da incendio, nonché alla circostanza - già precedentemente richiamata per cui il AR- ha commesso i reati per cui è causa nel periodo in cui era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (cfr. pag. 28-29 dell'ordinanza impugnata).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del AR al pagamento delle spese processuali. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 novembre 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Mirella Cervadoro Vittorio Pazienza Plane DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 FEB. 2021 IL IL C AN C E ER E R E Claudia Planelli 6