Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2016, n. 20575
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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La denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione , nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione.

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  • 1Modello Riace, quale gravità indiziaria? (Cass. 14418/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2016, n. 20575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20575
Data del deposito : 8 marzo 2016

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