Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
La denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione , nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione.
Commentario • 1
- 1. Modello Riace, quale gravità indiziaria? (Cass. 14418/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2016, n. 20575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20575 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
art. 94 2057 5/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/03/2016 N. 383/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAUSTO IZZO -Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere - N.4006/2016 Dott. GABRIELLA CAPPELLO -- Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENCA sul ricorso proposto da: ER CO N. IL 08/10/1960 avverso l'ordinanza n. 544/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA del 06/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO SALZANO, c he elveso il rifetto All views;
フ Udit-il difensore Avv. Pool Corenciis, de ha dub l'accoglimento del corso;
sh RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di ER NI, destinatario di ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1 T.U. Stup. per aver acquistato, in concorso con ER ON da AZ CO un campione di cocaina il 28.8.2014 in Crotone ed altresì del reato di cui all'art. 73, co. 1 T.U. Stup. per aver acquistato il 30 agosto 2014 dal medesimo AZ un quantitativo imprecisato di stupefacente.
2. I fatti da cui traggono origine le menzionate contestazioni provvisorie attengono alle scansioni della compravendita di una partita di sostanza stupefacente che ad avviso degli inquirenti si concluse tra ER NI e AZ CO. Questi aveva individuato nel ER il possibile acquirente della droga che egli era in condizioni di procurarsi da EI CO attraverso l'intermediazione di Caparrotta Basilio. Pertanto, alla fine dell'estate del 2014 erano iniziati contatti tra il ER ed il AZ, per il tramite di ER MO, che erano stati monitorati dagli inquirenti attraverso captazioni ambientali e telefoniche. Sulla scorta di quanto emergente dalle conversazioni intercettate ed altresì di servizi di osservazione si ricostruivano gli accadimenti ed in particolare si riteneva che il 28 agosto il AZ si fosse recato con la propria autovettura presso l'abitazione della famiglia del ER in Crotone, incontrando ER ON, figlio di NI, consegnando un campione dello stupefacente oggetto di trattativa. Trattativa che trovava compimento il successivo giorno 30, quando personale della Squadra Mobile di Crotone poteva osservare a bordo di un furgone ER NI e AZ CO. Il Tribunale, dopo aver esposto ben più analiticamente le acquisizioni investigative, concludeva che il linguaggio allusivo utilizzato dai conversanti e la personalità criminale dei soggetti coinvolti non lasciavano adito a dubbi in merito alla ricorrenza dei fatti, rilevando che la difesa si era limitata a prospettare che il rapporto tra il ER ed il AZ avesse ad oggetto una fornitura di olio, senza peraltro dare spiegazione dei contenuti delle conversazioni. Quanto alle esigenze cautelari, veniva ritenuta quella di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. sia per le specifiche modalità e circostanze della condotta illecita, caratterizzata dall'essere il ER capo di una organizzazione idonea al traffico di stupefacenti, sia dai precedenti penali dell'imputato ed i numerosi precedenti di polizia. H 2 La forte motivazione economica e la possibilità di continuare ad avere 5 contatti con soggetti parimenti dediti all'attività illecita conduceva il Tribunale a ritenere adeguata la sola misura della custodia in carcere.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il ER a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Luigi Falcone e Paolo Carnuccio.
3.1. Con unitario motivo deducono violazione di legge e vizio motivazionale, per non aver esibito il Tribunale una motivazione che esplichi le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la gravità indiziaria. I richiami al ritenuto linguaggio : allusivo e alla personalità dei soggetti coinvolti non riescono a sostenere l'ordito motivazionale ed il corretto utilizzo dei criteri di valutazione degli indizi avrebbe dovuto portare il Tribunale a risultati diversi. L'asserita cessione di un campione dal AZ al ER é apodittica perché non c'é alcuna attività di P.G. idonea a suffragare l'effettiva consegna dello stupefacente. Tanto vale anche per la ritenuta consegna del 30 agosto, stante l'assenza di elementi in merito alla effettiva finalità del viaggio del AZ e l'esito negativo dei controlli operati dagli inquirenti. Il ritenuto profilo criminale non rappresenta parametro logico idoneo a sostenere il giudizio di gravità indiziaria;
assolutamente incerti rimangono i quantitativi e la qualità dell'oggetto della compravendita. Il Tribunale non ha ritenuto di prendere in considerazione il diverso avviso espresso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone nel E rigettare la convalida del fermo dell'indagato; ciò integra il dedotto vizio motivazionale. Aggiungono gli esponenti che la difesa non ha mai avanzato la costruzione alternativa indicata dal Collegio. Quanto al giudizio sulle esigenze cautelari, si rileva l'illogicità dell'ordinanza perché, nonostante la risalenza dei soli due episodi contestati, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la prognosi di reiterazione dei reati;
si sono valorizzati elementi di segno generico o inconferenti. Inoltre la motivazione non valuta l'attualità del pericolo di reiterazione. E' altresì illogica laddove esclude che una eventuale condanna potrà essere a pena inferiore a tre anni nonostante non sia certa né la quantità né la qualità della sostanza e potrebbe ricorre l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. La ritenuta non idoneità degli arresti domiciliari, con utilizzo del braccialetto elettronico, é stata fondata su dati la cui origine non é spiegata: infatti, la contestazione non fa riferimento a contesti associativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso é infondato. 3 :
4.1. Giova rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex pluribus, Sezione II, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri). Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251761). Quanto alla denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal giudice, essa è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011 - dep. 05/08/2011, D'Amato e altro, Rv. 250686).
4.2. I rilievi concernenti il giudizio di gravità indiziaria sono per un verso aspecifici e per altro non consentiti in questa sede, siccome concretantesi nella prospettazione di una lettura dei materiali disponibili alternativa a quella operata dal Tribunale. La consegna di un campione di stupefacente al Berlingieri, nell'ambito di una trattativa avente ad oggetto un maggiore quantitativo, é stata desunta dal fatto che gli indiscussi rapporti tra questi e CO AZ erano stati puntellati da conversazioni, in particolare quelle intercorrenti tra il AZ e ER MO, che utilizzavano un linguaggio del tutto incongruo. siSecondo quanto evidenzia il provvedimento, in alcune conversazioni faceva riferimento all'acquisto da parte dell'odierno ricorrente di una Mercedes 4 del AZ;
in altra di un 'muletto' e di pomodori;
in altre ancora emergevano circostanze chiaramente riferibili alla compravendita di droga (ovvero un viaggio degli acquirenti crotonesi con quarantatremila euro, che si teme possano essere sequestrati in caso di un controllo); in talune si parlava di 'fotocopia della macchina', in ulteriori di 'fotografia della macchina' e poi ancora di 'collettore', con linguaggio del tutto compatibile con l'allusione ad un campione di stupefacente. Senza alcuna manifesta illogicità, quindi, il collegio distrettuale ha potuto giudicare allusivo il linguaggio utilizzato. A fronte di tanto la censura del ricorrente risulta del tutto generica, perché non considera i fondamenti fattuali della motivazione resa dal Tribunale;
limitandosi a rimarcare il riferimento alla i personalità criminale (anche) del ER. Riferimento che non ha la funzione di surrogare indispensabili elementi oggettivi di reità ma piuttosto quella di confortare la ricostruzione operata sulla base delle conversazioni captate e dei comportamenti osservati direttamente dagli investigatori. Quanto alla lamentata assenza di attività di P.G. idonea a suffragare l'effettiva consegna dello stupefacente (tanto il campione che la partita), si tratta di critica che incorre nel limite di prospettare una inammissibile valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, perdendo così di vista la valenza globale ed unitaria dei vari elementi indiziari evidenziati nel provvedimento impugnato. Né può ipotizzarsi un difetto di motivazione per la presenza di un dissonante provvedimento di fermo di altra A.G., posto che il vizio motivazionale va verificato nella cornice definita dal provvedimento impugnato, ove occorra nel rapporto con i materiali probatori acquisiti.
4.3. La censura a riguardo del giudizio di pericolo di recidiva é manifestamente infondata, posto che non si può parlare di risalenza degli episodi contestati a riguardo di fatti risalenti a circa un anno dall'adozione della misura. Per il resto il ricorso propone una diversa valutazione del materiale probatorio, parimenti inammissibile in questa sede. Quanto alla motivazione in merito al requisito dell'attualità del pericolo, é vero che nell'ordinanza non ci si diffonde sul dato;
tuttavia più volte si afferma che l'indagato é intraneo al gruppo criminale dei corleonesi, in tal modo prospettandosi un perdurante inserimento in tale sodalizio. Rispetto a ciò la difesa non formula censure;
sicché la circostanza vale a definire l'attualità del pericolo di recidiva. La circostanza che non sia stata accertata la esatta quantità dello stupefacente trattato non inficia il giudizio del Tribunale in merito alla (non) concessione in futuro della sospensione condizionale della pena. Vale rilevare che la disposizione di legge (l'art. 275, co.
2-bis cod. proc. pen.) allude alla formulazione di un positivo giudizio circa la futura sospensione della pena;
sicchè al giudice é sufficiente dare indicazione di una delle possibili ragioni che S s 1 sostengono una prognosi sfavorevole. Nel caso che occupa si é fatto riferimento al titolo del reato e allo stato di soggetto gravato da precedenti specifici;
già solo quest'ultimo dato é più che idoneo a sostenere le conclusioni cui é pervenuto il collegio distrettuale. L'ultima deduzione, che censura il giudizio di inadeguatezza di altra misura, va approcciata tenendo presente che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione sull'adeguatezza della misura applicata soddisfa l'onere imposto al giudice solo che questi indichi gli elementi specifici che, nel caso concreto, fanno ragionevolmente ritenere che quella applicata sia la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari. Non è quindi necessaria l'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo invece sufficiente l'indicazione, da parte del giudice, con argomenti logico- giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, degli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere detta custodia quale misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo così assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313, 5 maggio 2011; Sez. 1^, n. 45011, 21 novembre 2003; Sez. 3^, n. 2439, 4 luglio 1996; Sez. 1^, n. 1762, 21 maggio 1992). Nella fattispecie, dunque, le considerazioni sulla motivazione economica e sulla esistenza di una rete di rapporti che permetterebbe di continuare nella commissione di illeciti svolte dai giudici del riesame risultano del tutto sufficienti a giustificare la scelta della misura della custodia in carcere. Non si avvede il ricorrente che tali dati emergono dalla natura e dalle modalità dell'attività illecita che si assume esser stata perpetrata dal medesimo.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Va disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/3/2016. Salvatore Dovere ASSAZIONA FaustoHell Il Presidente Il Consigliere estensore I C R O T E D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAG. 2015 PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lametza