Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE BR, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Friggeri n. 106, presso l'avv. Michele Tamponi, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Luigi Garbaghnati giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO MO, elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Emilio Romagnoli, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Clotilde Romagnoli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1022/01 del 19 marzo - 6 aprile 2001 della Corte di Appello di Milano, sezione specializzata agraria (R.G. 22/01).
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha chiesto la declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 20 aprile 2000 RE BR ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, sezione specializzata agraria, IE OR per sentir dichiarare cessato, al 10 novembre 2002 il contratto di affitto agrario iuter partes con condanna del convenuto al rilascio del fondo.
Esponeva l'attore, a fondamento della spiegata domanda, di avere concesso in affitto alcuni immobili di sua proprietà in comune di Caponago a IE Olimpio, con contratto 29 giugno 1972 e che a questi era succeduto il figlio IE OR. A norma dell'art. 22, della l. 3 maggio 1982, n. 203 il riferito contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, proseguiva il ricorrente, era scaduto nel 1987 e, pertanto, in mancanza di disdetta, si era rinnovato per altri 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre 2002, data per la quale era stata ritualmente inviata disdetta con raccomandata 23 novembre 1998.
Interrotto il processo a seguito della morte del convenuto e proseguito il processo stesso impersonalmente nei confronti dei suoi eredi la sezione adita con sentenza 6-12 ottobre 2000 accoglieva la domanda attrice, dichiarando cessato il contratto per la data del 10 novembre 2002.
Gravata tale pronunzia da IE MO la Corte di appello di Milano, sezione specializzata agraria in accoglimento della proposta impugnazione con sentenza 19 marzo - 6 aprile 2001 ha dichiarato che il contratto di affitto inter partes sarebbe cessato il 5 maggio 2 012, con conseguente obbligo di rilascio del fondo entro il 10 novembre 2012.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, RE BR, con atto 7 febbraio 2002.
Resiste, con controricorso, IE MO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I giudici del merito hanno ritenuto inapplicabile, nella specie, la particolare disciplina (quanto alla durata del contratto inter partes) dettata dall'art. 22, della l. 3 maggio 1982, n. 2 03 per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sul rilievo, assorbente, che a norma dell'art. 3, l. 22 luglio 1966, n. 606 - non abrogato dalla normativa sopravvenuta - i contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto devono essere provati per iscritto.
Facendo difetto, nella specie, detta prova, hanno osservato quei giudici, è evidente che devono trovare applicazione le disposizioni dettate con riguardo ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e, pertanto, gli artt. 1, 2 e 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203. "Anche a prescindere dalla necessità della prova scritta - ha ancora evidenziato la sentenza in questa sede gravata - il RE cui, quale attore, incombeva il relativo onere, non ha in realtà dimostrato in alcun modo che il fondo fosse stato ab initio oggetto di affitto a conduttore non coltivatore diretto".
Deriva da quanto sopra, hanno concluso quei giudici, il contratto inter partes, cessato, ai sensi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nel maggio 1997 e non disdettato a norma dell'art. 4 della stessa legge n. 203 del 1982, si è rinnovato per altri 15 anni,
venendo a scadenza unicamente nel maggio 2012.
2. Con l'unico motivo il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando "violazione o falsa applicazione dell'art. 1 primo comma l. 22 luglio 1966, n. 606 e degli artt. 23 e 41 l. 3 maggio 1982, n. 203, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. in una con erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.". Osserva, in particolare il ricorrente:
- il mancato richiamo dell'art. 41, l. n. 203 del 1982, da parte dell'art. 23 della stessa legge non assume rilevanza decisiva, come affermato in dottrina, atteso che anche altre disposizioni pur applicabili all'affitto a conduttore non coltivatore diretto (e, cioè, gli artt. 39, 46, 50 e 53) non sono richiamate nel ricordato art. 23;
- molte norme del titolo terzo della legge n. 203 del 1982 sono riferibili a qualsiasi tipo di affitto;
- tutti i contratti agrari ultranovennali hanno forma libera e non solo quelli in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, per i quali in sede di lavori preparatori alla legge n. 203 del 1982 si invocava una sanatoria.
3. La deduzione è, per un verso, inammissibile, per altro - comunque - manifestamente infondata.
3.1. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma (e dal quale totalmente prescinde parte ricorrente), ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla Cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 19 marzo 2002, n. 3965; Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; Cass. 18 luglio 2000, n. 9449). Pacifico quanto precede si osserva che i giudici del merito, come hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla impossibilità di fare applicazione, nel caso concreto, della normativa speciale dettata con riguardo ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum. Giusta la prima, in particolare, il contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto deve essere provato per atto scritto, atteso che l'art. 3, legge n. 606 del 1966 non è stato abrogato dalle norme sopravvenute, giusta la seconda, ancora, "anche a prescindere dalla necessità della prova scritta il RE cui incombeva il relativo onere, non ha in realtà dimostrato in alcun modo che il fondo fosse stato ab initio oggetto di affitto a conduttore non coltivatore diretto".
Atteso che il ricorso investe una sola delle ricordate rationes decidendi, è di palmare evidenza la sua inammissibilità. Anche nell'eventualità, infatti, questa Corte dovesse ritenere fondata la deduzione - volta a censurare esclusivamente la prima delle richiamate argomentazioni svolte dai giudici del merito - non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza gravata, atteso che la stessa rimarrebbe pur sempre ferma in base all'ulteriore ratio decidendi non censurata.
3.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che il motivo è manifestamente infondato. Nessuno dei rilievi svolti in ricorso, infatti, coglie nel segno e giustifica, da parte di questa Corte, l'abbandono di una risalente e incontrastata interpre-tazione giurisprudenziale degli artt. 41, l. n. 203 del 1982 e 3, l. n. 606 del 1966, assolutamente costante nell'affermare che per il disposto dell'art. 3 legge n. 606 del 1966 - non abrogato dalla legge n. 203 del 1982 - il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata - esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a "conduttore non coltivatore diretto" (in questo senso, ad esempio, Cass. 12 giugno 2002, n. 8373; Cass. 18 maggio 1999, n. 4804; Cass. 11 novembre 1995, n. 11722; Cass. 20 agosto 1990, n. 8500; Cass. 28 novembre 1987, n. 8875; Cass. 26 agosto 1985, n. 4544; Cass. 15 novembre 1984, n. 5793; Cass. 17 febbraio 1984, n. 1186). Infatti:
- ancorché il titolo terzo della l. 3 maggio 1982, n. 203 si intitoli "norme generali e finali" e detti, quindi, disposizioni, in teoria, applicabili sia con riguardo ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto che ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, l'art. 23 della stessa legge n. 203 del 1982 precisa che ®al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli .... 42, 43 e 45 contenute, appunto, nel titolo terzo con ciò dimostrando, in modo non equivoco la ferma intenzione del legislatore del 1982 di volere mantenere in vita, almeno quanto alla "forma" dei contratti indicati nel più volte ricordato art. 23, la disciplina dell'art. 3, l. n. 606 del 1966;
- contrariamente a quanto del tutto apoditticamente affermato in ricorso (e da parte della dottrina in questa richiamata) la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nell'affermare che le disposizioni di cui agli artt. 39 e ss. (cioè contenute nel titolo terzo) della legge 3 maggio 1982 n. 203 non richiamate nell'art. 23
dalla stessa legge non trovano applicazione nei riguardi dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto (quanto alla inapplicabilità dell'art. 46, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, tra le tantissime, Cass. 16 luglio 2002, n. 10278;
Cass. 30 17 1997, n. 7108; Cass. 20 giugno 1994, n. 5949; Cass. 18 dicembre 1990, n. 11919; in margine all'art. 49, Cass. 29 agosto 1995, n. 9109; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852).
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 100,00, oltre euro 1.400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004