Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8373
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

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Per il disposto dell'art. 3 legge n. 606/66 - non abrogato dalla Legge n. 203/82 - il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata - esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a "conduttore non coltivatore diretto". Al riguardo, peraltro, non è richiesta l'adozione di tale espressione tecnica, essendo ammesso il ricorso ad espressioni di tenore diverso,anche perifrastiche, purché idonee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva attribuito al termine "agricoltore", adottato nel contratto di affitto del fondo in questione, il significato, che allo stesso è proprio nel linguaggio comune, di soggetto che esercita l'agricoltura ovvero coltiva i campi, attività cui si può attendere tanto direttamente, con il lavoro proprio e della propria famiglia, quanto indirettamente, con il ricorso a mano d'opera estranea, e, conseguentemente,aveva rigettato l'appello avverso l'ordine di rilascio del fondo per scadenza del contratto di affitto, trovando applicazione l'art. 2 della legge n. 203 del 1982, e non l'art. 22 della stessa legge, che fissa la durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto in quindici anni a decorrere dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8373
    Data del deposito : 12 giugno 2002

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