Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 3 legge n. 606/66 - non abrogato dalla Legge n. 203/82 - il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata - esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a "conduttore non coltivatore diretto". Al riguardo, peraltro, non è richiesta l'adozione di tale espressione tecnica, essendo ammesso il ricorso ad espressioni di tenore diverso,anche perifrastiche, purché idonee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva attribuito al termine "agricoltore", adottato nel contratto di affitto del fondo in questione, il significato, che allo stesso è proprio nel linguaggio comune, di soggetto che esercita l'agricoltura ovvero coltiva i campi, attività cui si può attendere tanto direttamente, con il lavoro proprio e della propria famiglia, quanto indirettamente, con il ricorso a mano d'opera estranea, e, conseguentemente,aveva rigettato l'appello avverso l'ordine di rilascio del fondo per scadenza del contratto di affitto, trovando applicazione l'art. 2 della legge n. 203 del 1982, e non l'art. 22 della stessa legge, che fissa la durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto in quindici anni a decorrere dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO DA, RG EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMANO CALÒ 84, presso la Sig.ra NI IA, difesi dall'avvocato ARMANDO GRILLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PARISI, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
GA IO, RG AL, GA IC, GA IN, GA ROSARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 10/10/98 e depositata il 13/01/99 (R.G. 341/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Armando GRILLO;
udito l'Avvocato Gianfranco PARISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RR BE, premesso che il 12 settembre 1977 il suo dante causa RR ER aveva concesso in fitto a IN ID e RC EN il fondo "Grascio", in agro di Catanzaro;
che il contratto sarebbe scaduto il 3 maggio 1997; che il 13 novembre 1986 era deceduto RC EN, lasciando eredi legittimi i figli PE, NI, MA, LA, NA e RO;
che era stata intimata disdetta il 14 luglio 1995; che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo;
conveniva in giudizio innanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catanzaro la IN e tutti i RC, per sentir dichiarare che il contratto di affitto, a coltivatore diretto, sarebbe scaduto il 3 maggio 1997, o nell'altra data ritenuta dal giudice, e ordinare ai convenuti il rilascio del fondo.
Si costituivano in giudizio la IN e RC PE, riconoscendo di condurre in fitto il fondo "Grascio", in forza di contratto scritto del 12 settembre 1977, ma eccependo che l'affitto non era a coltivatore diretto, bensì a conduttore non coltivatore diretto, come emergeva dal documento, nel quale essi erano definiti "agricoltori".
La durata del contratto pertanto non era quella indicata dal RR, trovando applicazione non l'art.2 della legge 3 maggio 1982 n. 203, bensì l'art. 22 della stessa legge, che fissa la durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto in quindici anni a decorrere dalla data d'inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti. Per conseguenza il contratto, scaduto il 10 novembre 1992, in mancanza di disdetta, si era tacitamente rinnovato per altri quindici anni, fino al 10 novembre 2007.
Deducevano altresì di aver ricevuto il fondo in stato di abbandono e di aver eseguito opere di miglioramento col consenso del concedente. La sezione, in contumacia degli altri germani RC, dichiarava improponibile la domanda riconvenzionale di indennità per i miglioramenti e cessato il contratto alla data del 1^ novembre 1997, condannando i convenuti al rilascio.
La Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 13 gennaio 1999, ha rigettato il gravame della IN e di RC PE, sempre in contumacia degli altri germani RC.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono i soccombenti, sulla base di due mezzi di annullamento.
Resiste con controricorso il solo RR.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 360 n. 5 C.p.c. per motivazione insufficiente e lacunosa, i ricorrenti sostengono, in contrasto con l'interpretazione dei giudici di appello, che la nozione di "agricoltore" è ben diversa da quella di coltivatore diretto e che comunque (fatto notorio questo che per lo meno gli esperti non avrebbero dovuto ignorare), in provincia di Catanzaro, con quel termine non si indica assolutamente il coltivatore diretto.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 C.p.c., 2697 C.c., 3 della legge 22 luglio 1966 n. 606 e 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203 nonché motivazione lacunosa e insufficiente (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), i ricorrenti riaffermano che il termine "agricoltore" non può assolutamente ricomprendere "sic et simpliciter" la nozione di coltivatore diretto e non può quindi indicare la figura di chi coltiva direttamente la terra. Soggiungono che i giudici di appello hanno taciuto sulla pur eccepita abrogazione, ad opera dell'art. 41 della legge n. 203 del 1982, della regola che prescriveva la forma scritta per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto;
e che comunque, in base ai principi sull'onere della prova, la qualità di coltivatori diretti dei conduttori, quale condizione dell'azione da lui intrapresa, doveva essere dimostrata dal RR.
Il ricorso è destituito di fondamento.
La Corte, premesso il noto principio giurisprudenziale secondo cui dall'atto scritto, richiesto dall'art. 3 1^ comma della legge 22 luglio 1966 n. 606 per la prova dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto, deve risultare non solo la stipulazione del contratto di affitto di fondo rustico, ma anche la qualità di non coltivatore diretto del conduttore;
reputa che il termine "agricoltore", usato nel contratto del 12 settembre 1977, vada inteso come "colui che esercita la coltivazione dei campi" e ricomprenda, per la genericità che lo contraddistingue, vuoi il coltivatore diretto vuoi il coltivatore non diretto, senza che possa farsi ricorso al notorio, che, di necessità, deve riguardare un fatto e non il significato di una parola. Ed invero, conclude la Corte, toccava agli affittuari, che, ammettendo il rapporto di affitto, hanno contestato solamente la propria qualità di coltivatori diretti, dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
Mancata tale prova, "va escluso l'affitto a coltivatore non diretto".
Ebbene, per il disposto dell'art. 3 1^ comma della legge 22 luglio 1966 n. 606 (non abrogato dall'art. 41 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in quanto quest'ultima norma non è richiamata dall'art. 23 della medesima legge: Cass. 27 ottobre 1992 n. 11689), il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, al di fuori delle ipotesi di ammissione in giudizio della parte controinteressata, esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualità soggettiva dell'affittuario;
nel senso che deve espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso in affitto a un conduttore non coltivatore diretto (Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; 20 agosto 1990 n. 8500; 26 agosto 1985 n. 4544; 24 aprile 1981 n. 2497). Deve poi riaffermarsi, in tema di onere probatorio di quest'ultima qualità, il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui, a norma dell'art. 2697 C.c., l'affittuario di un fondo rustico il quale, convenuto in giudizio dal concedente per la dichiarazione di cessazione del contratto alla scadenza prevista dall'art. 2 della legge n. 203 del 1982, eccepisca, per fruire, come nella specie, di una più lunga durata, ai sensi degli artt. 22 della stessa legge e 1 2^ comma della legge n. 606 del 1966, di essere un conduttore non coltivatore diretto, ha l'onere di dimostrare, anzitutto con la scrittura, il fatto costitutivo di tale eccezione, e cioè l'asserita qualità di coltivatore non diretto (Cass. 11 novembre 1995 n. 11722, in mot.; 5 marzo 1984 n. 1519; 2 settembre 1980 n. 5054). Perché poi la prova della qualità di conduttore non coltivatore diretto possa risultare dall'atto scritto e sia quindi adeguatamente soddisfatta l'esigenza formale che permea di sè questo particolare contratto, è indispensabile, di regola, che sia adoperata proprio l'espressione tecnica di "conduttore non coltivatore diretto"; potendo al più ammettersi, per non cadere in un vieto formalismo, che si faccia ricorso ad espressioni di diverso tenore, anche perifrastiche, purché idonee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte di merito correttamente attribuito al termine "agricoltore" il significato, che nel linguaggio comune gli è proprio, di persona che esercita l'agricoltura ovvero coltiva i campi, attività cui si può attendere, come è naturale, tanto direttamente, col lavoro proprio (e della propria famiglia), quanto, indirettamente, col ricorso a mano d'opera estranea.
Il giudice specializzato, come tale, anche per la presenza degli esperti, particolarmente versato negli usi locali, nel riconoscere la genericità e, in definitiva, l'ambiguità del termine, ha con ciò stesso escluso che esso, nell'ambito della sua competenza territoriale, venga abitualmente adoperato come sinonimo di "conduttore non coltivatore diretto".
La sentenza impugnata, conclusivamente, ha fatto applicazione di esatti criteri logici e giuridici e va confermata, col rigetto del ricorso e compensazione, per giusti motivi, delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002