Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2012, n. 41279
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Sentenza 21 marzo 2012

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, riqualificando l'imputazione di concorso in tentato omicidio in rissa aggravata, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche subvalenti, anziché equivalenti come ritenuto dal giudice di primo grado, riducendo, però, nel complesso la pena precedentemente inflitta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2012, n. 41279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41279
    Data del deposito : 21 marzo 2012

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