Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, riqualificando l'imputazione di concorso in tentato omicidio in rissa aggravata, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche subvalenti, anziché equivalenti come ritenuto dal giudice di primo grado, riducendo, però, nel complesso la pena precedentemente inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2012, n. 41279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41279 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 291
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28473/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UP RC AN N. IL 25/12/1970;
2) DI EL RC GO N. IL 08/12/1972;
3) LA FA N. IL 06/03/1978;
4) EL NI N. IL 07/01/1978;
avverso la sentenza n. 6668/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al reato di cui al capo B per il quale Di LO, RL e ZA devono essere assolti per non aver commesso il fatto. Per il rigetto nel resto dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
UP AR AN, Di LO AR GO, RL FA e ZA EN FA sono stati imputati dei seguenti reati:
TUTTI:
- a) del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p. per tentato omicidio nei confronti di NO SA, commesso in Nichelino il 13.8.2009;
- b) del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2 e art.61 c.p., n. 2 per porto di un coltello fuori dalla propria abitazione per commettere il delitto di cui al capo a;
DI EL:
- c) del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per aver senza giustificato motivo portato fuori dalla propria abitazione due manganelli e una mazza da baseball;
UP:
- d) del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello da SUB e altre armi bianche;
con la recidiva specifica infraquinquennale per ZA e con la recidiva reiterata per UP.
Con sentenza in data 28.5.2010 il GUP del Tribunale di Torino ha assolto il UP dal reato di cui al capo d); ha concesso a Di LO, RL e ZA le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui al capo b) ed ha condannato:
UP alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione;
DI EL alla pena di anni 6, mesi 11 e giorni 10 di reclusione;
LA e EL alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione ciascuno.
Con sentenza in data 24.3.2011 la Corte d'appello di Torino riqualificava nei confronti di Di LO, RL e ZA il delitto di tentato omicidio in quello di rissa aggravata e condannava, con le attenuanti generiche dichiarate sub valenti rispetto alle aggravanti, DI EL alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione (pena base per la rissa aggravata: anni 3, aumentata di un mese per il reato di cui al capo b, ulteriormente aumentata di giorni 15 per il reato di cui al capo e,ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato);
LA alla pena di anni 2 e giorni 20 di reclusione (pena base per la rissa aggravata: anni 3, aumentata di un mese per il reato di cui al capo b, ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato);
EL alla pena di anni 2 e giorni 20 di reclusione (pena base per la rissa aggravata: anni 3, aumentata di un mese per il reato di cui al capo b, ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato);
rideterminava la pena nei confronti di UP, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione, in anni 3 e mesi 6 di reclusione (pena base per il tentato omicidio: anni 7, ridotta ad anni 6 per le attenuanti generiche, ulteriormente ridotta ad anni 5 per l'attenuante della provocazione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b, ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato).
La Corte d'appello riteneva che si fosse verificata una rissa nella quale erano rimasti coinvolti gli imputati, i quali stavano svolgendo il lavoro di buttafuori davanti all'ingresso del locale Punto Verde, e tre giovani bosniaci, NO SA, NO MD e IC MA, tutti e tre in stato di alterazione psichica poiché avevano ingerito sostanze alcoliche. L'alterco all'uscita del Punto Verde tra gli imputati e i tre bosniaci era degenerato in rissa, dopo che NO SA aveva sferrato un pugno in faccia al UP. Questi, subito dopo, aveva colpito con un coltello NO SA in più parti del corpo, e in particolare all'emitorace destro, al pilastro ascellare posteriore sinistro e alla coscia destra.
A giudizio della Corte d'appello, il ferimento di NO SA da parte del UP era avvenuto con un'azione subitanea e improvvisa che si era inserita, nel corso della rissa e al suo epilogo, come elemento non solo non voluto ma neppure ipotizzato da Di LO, RL e ZA. Non vi era neppure prova che i tre fossero a conoscenza del possesso da parte del UP del coltello, e pertanto non potevano essere ritenuti correi con il predetto nel ferimento di NO SA.
Il possesso di armi, come manganelli e mazza da baseball, nascoste nei pressi del locale dimostrava come fosse prevista ed accettata l'eventualità che durante il servizio di sicurezza potesse sorgere la necessità di "menare le mani", ma non certo era accettata per questo l'eventualità che si potesse tenere occultata sulla persona un coltello da utilizzare nel corso del servizio.
Secondo la Corte di merito, il ferimento di NO SA doveva essere qualificato come tentato omicidio, dovendosi desumere l'animus necandi dal numero dei colpi (cinque coltellate) uno dei quali avrebbe potuto portare al decesso della vittima, evitato solo per il pronto intervento dei Carabinieri che avevano immediatamente trasportato il ferito in ospedale. Anche l'atteggiamento del UP post delictum - non si era neppure preoccupato di chiedere soccorsi - era indicativo del disinteresse del predetto imputato alle conseguenze del suo gesto.
La Corte territoriale riconosceva al UP le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, poiché il predetto aveva compiuto il delitto mentre stava svolgendo il suo lavoro e, nel corso del processo, si era assunto le proprie responsabilità. Riteneva nei confronti di Di LO, RL e ZA le attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti, avuto riguardo alle gravi conseguenze della rissa e della predisposizione degli imputati a porre in essere reazioni aggressive, avendo mantenuto nella loro immediata disponibilità strumenti atti ad offendere.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il difensore di UP AR AN ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, non doveva essere considerato tentato omicidio, ma il delitto di lesioni aggravate dall'uso dell'arma.
La Corte d'appello, al fine dell'accertamento dell'anumus necandi, aveva messo in evidenza che il UP aveva inferto più coltellate, senza però considerare che solo la ferita all'emitorace destro era idonea a cagionare la morte, mentre le altre coltellate avevano attinto zone del corpo che non contenevano organi vitali. Era stato mal interpretato anche l'atteggiamento tenuto dall'imputato dopo la commissione del delitto, poiché il UP aveva solo rinunciato ad inseguire NO SA e non aveva chiamato i soccorsi perché aveva visto il predetto che fuggiva a piedi. Il difensore di Di LO AR GO ha contestato la sussistenza, nei confronti dell'imputato, della circostanza aggravante del delitto di rissa, essendo stato il ferimento provocato solo dal UP, il quale aveva compiuto un'azione repentina e imprevedibile che non poteva in alcun modo avere effetti negativi anche sulla posizione del Di LO.
L'imputato era stato ingiustamente ritenuto responsabile anche del porto del coltello utilizzato per il ferimento, avendo la stessa Corte riconosciuto che il Di LO non era a conoscenza dell'arma che il UP aveva con sè.
Ha denunciato la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte d'appello - senza che vi fosse impugnazione da parte del Pubblico Ministero - mutato il giudizio di comparazione, ritenendo le attenuanti generiche da prevalenti a subvalenti rispetto alle aggravanti.
Infine, ha dedotto la carenza di motivazione sulla scelta di una pena per il delitto di rissa di molto superiore al minimo.
Il difensore di RL FA ha dedotto l'illogicità della motivazione nella parte in cui le attenuanti generiche erano state ritenute subvalenti, rispetto alle aggravanti, nei confronti dell'imputato.
La Corte d'appello aveva tenuto conto della presenza nei dintorni del locale di oggetti atti ad offendere, che però non erano stati utilizzati nel corso della rissa, e non aveva considerato il buon comportamento processuale del RL, l'incensuratezza e l'avvenuto risarcimento del danno.
Non aveva tenuto conto, inoltre, che l'imputato, come il UP, aveva commesso il fatto durante lo svolgimento del suo lavoro. Infine, secondo il ricorrente non era stata data un'adeguata motivazione all'entità della pena inflitta, superiore al minimo edittale.
Il difensore di ZA EN FA ha denunciato l'illogicità della sentenza nella parte in cui aveva condannato l'imputato per il porto del coltello usato dal UP, in quanto nella motivazione della stessa sentenza si era affermato che non vi era prova che Di LO, RL e ZA fossero a conoscenza del possesso dell'arma da parte del UP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di UP AR AN è infondato.
La Corte d'appello non è incorsa in alcun errore di tipo logico o giuridico nel desumere l'animus necandi dalla pluralità di colpi di coltello inferti dal UP, uno dei quali ha attinto la vittima in una zona vitale e, per le modalità con le quali il colpo è stato sferrato, era idoneo a cagionare la morte della vittima, come ha riconosciuto lo stesso ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo -ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (V, Sez. 1 sent. n. 3185 del 10.2.2000, Rv. 215511, e Sez. 1 sent. n. 30466 del 7.7.2011, Rv. 251014). Il dolo dell'omicidio è stato logicamente desunto dalla circostanza che uno dei colpi è stato diretto in una zona vitale come è sicuramente l'emitorace, e a nulla rileva che gli altri colpi abbiano attinto la vittima in parti non vitali, perché anche un solo colpo in una zona del corpo che contiene organi vitali è non solo idoneo a provocare la morte - nel caso di specie sventata solo dal pronto intervento prima dei Carabinieri e poi dei sanitari - ma anche a svelare quale fosse l'intenzione dell'agente, perché è un dato di comune esperienza che una coltellata nella suddetta zona del corpo può provocare la morte.
L'art. 588 c.p., comma 2 stabilisce che, se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni.
È stata correttamente attribuita a Di LO, RL e ZA la responsabilità per il delitto di rissa aggravata, anche se la Corte aveva riconosciuto che i predetti non avevano alcuna responsabilità con riguardo al tentato omicidio - posto in essere dal solo UP con un'azione improvvisa - poiché l'aggravante sussiste per il solo fatto di aver partecipato ad una rissa nella quale taluno ha riportato lesioni,eventualità questa sempre prevedibile quando si partecipa ad una rissa.
Deve però essere accolto il motivo con il quale i predetti imputati hanno chiesto l'annullamento della condanna per il porto del coltello usato dal UP per ferire NO SA. Nella stessa motivazione della sentenza impugnata si afferma che non vi è prova certa che i suddetti tre imputati fossero a conoscenza del possesso da parte del UP del coltello che il predetto teneva occultato sulla sua persona e con il quale ha ferito NO SA. Non è necessario rinviare gli atti al giudice di merito per rideterminare la pena, risultando dalla motivazione della sentenza l'aumento di pena inflitto per il reato de quo, aumento che quindi può essere eliminato da questa Corte.
Non sussiste la violazione del divieto della reformatio in peius denunciata dalla difesa del Di LO poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non viola detto principio il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda, fermo restando il fatto, alla derubricazione del reato ritenuto in primo grado e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal primo giudice (V. Sez. 5 sent. n. 40049 del 3.4.2009, Rv. 244748). La Corte di merito ha adeguatamente motivato sia il giudizio di subvalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (considerando la gravità delle conseguenze della rissa e l'atteggiamento degli imputati che si erano preparati a reazioni accentuatamente aggressive, tenendo nei pressi del locale vari strumenti atti ad offendere) sia la determinazione della pena, fissata in misura non vicina al minimo edittale, in considerazione della particolare gravità delle conseguenze della rissa, ma tenendo conto del fatto che avevano provveduto a risarcire i danni alla parte lesa.
Pertanto i ricorsi di Di LO, RL e ZA possono essere accolti solo nei limiti sopra indicati, mentre il ricorso di UP deve essere rigettato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di LO, RL e ZA relativamente al reato di cui al capo b per non aver commesso il fatto, e per l'effetto elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione, così rideterminando la pena per i reati residui in due anni di reclusione per RL e ZA e in due anni e giorni 10 di reclusione per Di LO.
Rigetta nel resto il ricorso di Di LO, RL e ZA e rigetta il ricorso del UP che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2012