Sentenza 2 gennaio 2001
Massime • 2
Il giudice d'appello, in relazione al dovere, di cui all'art. 112 cod.proc.civ., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda ed all'onere dell'appellante, di cui all'art. 434 cod. proc. civ., di proporre specifici motivi di appello, non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la loro sussistenza non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta al giudice di secondo grado ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento dei predetti fatti il giudicato interno. (Nella specie, in relazione a domanda di equo indennizzo da parte di dipendente delle Ferrovie dello Stato, questa società, nell'appellare la sentenza di riconoscimento della causa di servizio, aveva posto in dubbio l'esistenza di un nesso causale tra le accertate modalità di espletamento delle mansioni e le infermità del lavoratore, ma non anche dette modalità).
Il giudice d'appello, in relazione al dovere, di cui all'art. 112 cod.proc.civ., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda ed all'onere dell'appellante, di cui all'art. 434 cod. proc. civ., di proporre specifici motivi di appello, non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la loro sussistenza non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta al giudice di secondo grado ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento dei predetti fatti il giudicato interno. (Nella specie, in relazione a domanda di equo indennizzo da parte di dipendente delle Ferrovie dello Stato, questa società, nell'appellare la sentenza di riconoscimento della causa di servizio, aveva posto in dubbio l'esistenza di un nesso causale tra le accertate modalità di espletamento delle mansioni e le infermità del lavoratore, ma non anche dette modalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0006 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill. Oggetto Presidente Dott. Massimo GENGHINT Lavoro Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere R.G. N. 557/99 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.398 Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente Ud. 06/11/00 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: A.S.L./5 NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA legale ERNESTO MONACI 21, presso lo studio dell'avvocato COLAZZA MARCELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato per slot L 1001 DI MARTINO ANGELO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BU ND con l'am.to Antonio Esposito in in Gragnano Viz Castellammare 255 intimato avverso la sentenza n. 1345/98 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 05/11/98 R.G.N. 263/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA2000 142 TERZA;
-1- lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott ANTONIO MARTONE che ha concluso. chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari l'estinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- Ordinanza La Corte, visto il ricorso per cassazione RG 557/99 proposto dalla ASL /5 di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 5.11.98; letto l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della stessa ASL e depositato il 9.5.2000; preso atto della accettazione sottoscritta dalla controparte UC DO e dal suo procuratore;
ritenuto che
la rinuncia e l'accettazione sono rituali, visto l'art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia. Nulla per le spese Così deciso in Roma il 6 novembre 2000. IL PRESIDENTE be yli Shill IL COLLABORADORE DI CANCELLERÍA Depos Doncelleria 10 GEN 2001 NIORATORE ERIA