Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
E N ZIO SA S CA I D Aula 'A' O A R I M O V E D A PR , L O U E L N 0 IO S L 1 A . O Z S E B T S S I LA CORT R A T A D 5 ' , L A A . S L T E N E S 6 5 4 / 0 1 P D S O 3 I P I 7 N S M G 8 I N 'Ill.mi Sigg.ri Magist - , E O O A S 1 A C 1 D I D A E E E T - LavoroPresidente enzo TREZZA , G O - O N T G R E T T E S I S E L I R I G Consigliere Mario PUTATURO DONATI VISCIDO E - D A R L L E Consigliere R.G.N. 7646/98 Dott. Donato FIGURELLI D Consigliere Cron. 14285 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/03/01 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT LD in proprio e quale legale rappresentante della CESARD ISTITUTO PSICO PEDAGOGICO, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO GEN. LE GONZAGA VODI n. 4, presso 10 studio dell'avvocato BARTULI 2001 NAPOLEONE, che li rappresenta e difende unitamente 67 -1- all'avvocato AZZARELLO ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 385/98 del Tribunale di .CATANIA, depositata il 31/01/98,2371/95d R.g.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- Ordinanza Letto il ricorso proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 31 gennaio 1998; rilevato che la sentenza era stata notificata ad opera della controparte TA DO in proprio e quale legale rappresentante della Cesard- Istituto Psico Pedagogico il 10 febbraio 1998 e che il ricorso è stato notificato il 20 aprile dello stesso anno;
ritenuto che
pertanto il ricorso è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325 secondo comma cod. proc. civ. e che quindi deve essere dichiarato inammissibile;
rilevato che devono essere liquidate come da dispositivo le spese della controparte ritualmente costituita
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 12000 oltre lire un milione e " cinquecentomila per onorari. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001. inceuro Cresse IL PRESIDENTE I IL CANCELLIERE D 3 , Depositato in Cancelleria 0 3 1 O A 5 S L . S L . T A O R CAoggi, 8 MAG 2001) N T B A , ' 3 A L S L 7 IL CANCELLIERE - E E 8 P I I N O Z D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S O G I A P G A D E M I E L O , A T O T A D I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E