Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10278
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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Massime2

Per il principio dell'ultrattività del rito, ove il giudizio di primo grado (nella specie: controversia agraria in tema di risoluzione del contratto di affitto) sia stato definito dal giudice specializzato con la procedura speciale, la proposizione dell'appello deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni dettate per il rito speciale.

In tema di controversie in materia di contratti agrari, a norma dell'art. 23 legge n. 203 /1982 nessuna domanda giudiziale avente titolo in un contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione.

Commentario1

  • 1Locazione, rito ordinario, sentenza, impugnazione, ricorso, ammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10278
Data del deposito : 16 luglio 2002

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