Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
Per il principio dell'ultrattività del rito, ove il giudizio di primo grado (nella specie: controversia agraria in tema di risoluzione del contratto di affitto) sia stato definito dal giudice specializzato con la procedura speciale, la proposizione dell'appello deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni dettate per il rito speciale.
In tema di controversie in materia di contratti agrari, a norma dell'art. 23 legge n. 203 /1982 nessuna domanda giudiziale avente titolo in un contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione.
Commentario • 1
- 1. Locazione, rito ordinario, sentenza, impugnazione, ricorso, ammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10278 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFOINE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCIANO ZUCCOLI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROIANI, difeso dagli avvocati GALILEO GALLO, GIUSEPPE GALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALFOR SRL IN LIQ, in persona del liquidatore Dott. Giuseppe Natale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione specializzata agraria emessa il 18/9/1999, depositata il 01/12/99; RG. 289/1999,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GALILEO GALLO;
udito l'Avvocato MICHELE TAMPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Crotone del 10.6.1994 RO FO esponeva: di essere usufruttuario di due fondi rustici nell'agro di Cotronei in località Caprara e Pullitrea;
che con due separati contratti in data 19.12.1978 aveva concesso in affitto detti fondi alla società CA. For. a r.l. per il periodo di venticinque anni, per utilizzarli in base al progetto di forestazione a scopi produttivi da approvarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno;
che, oltre al pagamento del canone pattuito, la società CA. for. si obbligava ad usare dei fondi con ogni cura nel rispetto delle regole della buona tecnica agraria forestale;
che la società non aveva adempiuto ai propri obblighi contrattuali, danneggiando i fondi e omettendo di pagare il canone dall'anno 1993. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la risoluzione dei due contratti di affitto per inadempimento della società, con conseguente condanna della stessa al rilascio dei fondi, nonché al pagamento dei canoni di affitto scaduti ed al risarcimento dei danni provocati per la negligente conduzione dei terreni e per il ritardo nei pagamenti.
Costituitasi in giudizio, la CA. for. srl chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Deduceva in particolare, con riferimento al pagamento dei canoni di affitto, la nullità della clausola contrattuale determinativa del corrispettivo perché in insanabile contrasto con le disposizioni imperative che fissano il canone d'affitto dei fondi rustici nella misura determinata secondo i criteri di cui alla l. n. 11/1971 e, quindi, secondo "equo canone". Con riguardo alla dedotta negligenza nella conduzione dei fondi affermava la responsabilità, per i presunti danni, in capo a soggetti terzi, dei cui atti illeciti la società era stata vittima nel corso del rapporto. In via riconvenzionale, previa richiesta di ammissione di una ctu volta alla determinazione dei canoni dovuti per legge, chiedeva la condanna del ricorrente alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto. Con sentenza non definitiva del 18.2.1999 l'adita Sezione dichiarava la risoluzione dei contratti di affitto e condannava la soc. CA. for. al pagamento dei canoni nella misura stabilita dai predetti contratti a decorrere dall'anno 1993 e fino alla data del rilascio dei fondi, con gli interessi legali;
disponeva, quindi, il proseguimento del giudizio in ordine all'accertamento dei danni. Proposto appello dalla CA. for., in liquidazione, la Corte d'appello di Catanzaro - Sezione specializzata agraria con sentenza non definitiva del 18.9.1999, accogliendo il primo motivo di gravame, dichiarava la natura agraria del contratto intercorso tra le parti - dato che il primo giudice aveva ritenuto la natura non agraria del rapporto - e disponeva con separata ordinanza circa la ulteriore istruzione della causa.
Avverso tale sentenza RO FO ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste la CA. for. srl. in liquidazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'istanza dell'Avv. Galileo Gallo - di rinvio al nuovo ruolo della presente causa per essere riunita ad altra causa per la quale pende il ricorso iscritto al n. 20864/2001 R.G. avverso la decisione definitiva - va disattesa per mancanza di pregiudizialità di tale altra causa rispetto a questa. Sempre preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di parte resistente di inammissibilità del ricorso de quo per difetto di procura speciale, atteso che la procura per il giudizio di Cassazione rilasciata (in calce, o come nel caso di specie) a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce, così, il requisito della specificità del mandato al difensore e restano, pertanto, irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia riferimento a procedimenti di merito cognitivi ed esecutivi (trattandosi di mere espressioni sovrabbondanti), sia la mancanza della data (desumibile per altre vie), sia - nel caso di incarico conferito congiuntamente e disgiuntamente a due professionisti - che uno di essi non sia abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione (poiché basta che l'atto sia firmato dall'avvocato abilitato), sia, infine, che non contenga (ma nella specie contenuta nell'intestazione del ricorso) l'elezione di domicilio in Roma (ciò attenendo ad altri aspetti, facilmente ovviabili dalla controparte). Con il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 42, 43, 427 e 112 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 1, 2 e 3 c.p.c., RO FO deduce - dunque - che il Tribunale aveva rilevato la natura non agraria del contratto tra le parti, avendo disposto ex art. 427 c.p.c. il mutamento di rito da quello speciale a quello ordinario, per cui, non avendo la CA. for. proposto impugnazione avverso la relativa "ordinanza-sentenza" per motivi attinenti alla giurisdizione o per regolamento di competenza, il detto provvedimento era divenuto cosa giudicata e la Corte d'appello non avrebbe dovuto e potuto modificarlo affermando la natura agraria del rapporto in oggetto, così incorrendo in ultrapetizione. Inoltre l'appello della CA. for. era inammissibile, giacché, avendo il primo giudice mutato il rito da quello speciale a quello ordinario, l'impugnazione doveva essere proposta con citazione, anziché con ricorso, come aveva invece fatto la società appellante.
Il motivo, nelle sue articolazioni, non è fondato.
Argomenta la Corte territoriale, con incensurabile apprezzamento di fatto, che "il Tribunale di Crotone definiva il procedimento seguendo il rito del lavoro, con discussione orale dei procuratori delle parti e lettura del dispositivo in udienza", sicché il provvedimento adottato ex art. 427 c.p.c. dallo stesso Tribunale, avendo previsto il mutamento del rito, poi in concreto non verificatosi, deve ritenersi assorbito dall'effettivo rito seguito. Non può - d'altro canto - ravvisarsi pronuncia sulla competenza ove il giudice di merito si sia limitato ad emettere un'ordinanza di mutamento di rito, che come tale non può essere impugnata con regolamento di competenza, e tantomeno con regolamento di giurisdizione, ed è insuscettibile di passare in giudicato, dovendo considerarsi priva del valore proprio di sentenza.
Ed allora, atteso che - come evidenziato dalla Corte di merito - "l'avvenuta definizione del primo giudizio con la procedura speciale e dal giudice specializzato comporta(va) l'assoggettamento del gravame allo steso rito anche alla stregua delle conclusioni di seguito adottate", l'impugnazione in appello da parte della CA. for. (attuale resistente) va reputata correttamente proposta con l'osservanza delle disposizioni dettate per il rito speciale, ovverosia per il rito applicato dal giudice di prime cure. Rilevandosi in proposito che la stessa Corte ha accertato che l'appello proposto doveva ritenersi tempestivo e che l'appellato (odierno ricorrente) si costituiva difendendosi nel merito. Con il secondo mezzo, per violazione degli artt. 100 e 418 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia l'inammissibilità della domanda riconvenzionale (della società) per inosservanza dell'iter indicato dall'art. 418, assumendosi, cioè, la mancata notifica del decreto e della domanda riconvenzionale. Anche questa censura non è fondata.
Ex art. 418 c.p.c., il convenuto che propone una domanda riconvenzionale deve - a pena di decadenza - chiedere nella stessa memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. che il giudice, a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c., fissi, non oltre cinque giorni da tale richiesta, una nuova udienza.
Si legge, dunque, nella sentenza impugnata che "nel caso, alla pag. 6 della comparsa di costituzione, la CA. for. chiedeva espressamente la fissazione di una nuova udienza. Il Presidente, in data 6.2.1995, fissava nuova udienza per il 18.5.1995. La trattazione della controversia veniva ulteriormente differita di ufficio al 15 giugno e, per l'astensione degli avvocati, al 21 dicembre successivo. L'appellato resisteva mediante comparsa depositata il 21 dicembre chiedendo, tra l'altro, il rigetto della riconvenzionale". È quindi palese che, avendo la società convenuta adempiuto precisamente all'onere su essa gravante, ovvero svolto l'istanza di cui all'art. 418, non poteva in alcun modo derivare la inammissibilità della domanda riconvenzionale, giacché in tema di proposizione della domanda riconvenzionale nel rito speciale del lavoro, di inammissibilità può discorrersi solo nel caso in cui tale domanda non sia stata eseguita dalla richiesta di fissazione di nuova udienza, ciò che non ricorreva nel caso di specie (v. per riferimenti Cass. n. 3837/1981; Cass. n. 8652/1993; Cass. n. 10392/1996), divenendo, così, rilevante l'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore (il quale, con la comparsa di risposta, pur eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta, dedusse nel merito della stessa, come l'esame diretto degli atti - consentito in questa sede per il tipo di vizio denunciato - permette di rilevare).
Con il terzo mezzo, impostato sulla violazione degli artt. 23 e 46 l. n. 20/1982, si censura, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla CA. for., l'affermazione della sentenza impugnata che l'art. 46 è applicabile solamente ai rapporti di affitto a conduttore coltivatore diretto, non essendo la norma richiamata dall'art. 23, precedente. Si assume, di contro, che nella specie non si trattava di "risoluzione del contratto di affitto", bensì di domanda riconvenzionale per restituzione di canoni corrisposti in eccedenza, e dunque di argomento di diversa natura. La censura non può ricevere accoglimento, poiché, come da giurisprudenza di questa Corte, in virtù dell'art. 23 l. n. 203/1982 il tentativo di conciliazione non è richiesto per i rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché nessuna domanda giudiziale avente titolo in un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, quale che sia il suo oggetto, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione (cfr. Cass. n. 7108/1997; n. 5949/1994; n. 1197/1990). E, d'altronde, il fatto che tale tentativo non sia prescritto per la domanda di risoluzione del contratto di affitto proposta in via principale, a fortiori - come si rileva da parte controricorrente esclude ogni necessità di un siffatto esperimento per la domanda riconvenzionale dipendente dallo stesso titolo, senza che possa dunque distinguersi tra domanda di risoluzione del contratto di affitto e domanda riconvenzionale per restituzione di canoni corrisposti in eccedenza rispetto a quelli dovuti.
Con il quarto, ed ultimo, motivo si denuncia violazione delle leggi speciali n. 853/1971 e n. 183/1976 e dell'art. 2135 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha considerato il fine inteso raggiungere dalle parti, che era quello della vendita del prodotto legnoso e non la coltivazione dei terreni, ne' ha considerato determinante il fattore pubblicistico (aumento della produzione legnosa nazionale) che aveva favorito la stipula del contratto e che faceva escludere la natura agraria dello stesso. Deduce, inoltre, che l'attività di forestazione non può essere assimilata alla silvicoltura di cui all'art. 2135 c.c., che sola è da considerarsi come attività di natura agricola, nella cui attività non può rientrare il taglio degli alberi con lo scopo della commercializzazione del prodotto legname.
Il motivo non è parimenti fondato.
Con insindacabile apprezzamento la Corte di merito ha rilevato l'assenza di elementi tali da far ritenere che la CA. for. imprimesse, in attuazione dei propri fini imprenditoriali, l'utilizzo in proprio del risultato dell'attività agricola o che quest'ultima fosse strumento mediato di una attività pubblicistica, commerciale principale e prevalente non sussumibile dagli atti. Nello stesso tempo ha, d'altro canto, evidenziato l'esistenza di una pluralità di elementi - quali l'oggetto del contratto di affitto (fondi rustici), l'impegno della CA. for. ad eseguire lavori di forestazione produttiva, l'obbligo della stessa società ad usare il fondo locato con ogni cura e secondo le norme della buona tecnica agraria e forestale nonché secondo quanto previsto dal progetto di forestazione a scopo produttivo, il corrispettivo di locazione determinato in parte da un canone annuo ed in parte da quota del valore del prodotto legnoso maturato in piedi valutato al prezzo di macchiatico - che indicavano un contratto agrario, poiché la causa poteva agevolmente individuarsi nella concessione di un terreno da destinare alla coltivazione di alberi da taglio verso un corrispettivo.
Ciò in linea, d'altro canto, con la giurisprudenza di questa Corte, che, in fattispecie pressoché identiche alla presente, ha avuto modo di affermare che i contratti aventi ad oggetto il godimento di terreni per l'impianto di una coltivazione forestale sono contratti agrari, ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 756/1964, n. 11/1971 e n. 203/1982 (v. sentt. n. 13698/2001; n. 15204/2000; n. 10117/2000; n. 2046/2000). Indifferenti, sul piano giuridico, sono, invece, il fine perseguito dalle parti o la presenza del "fattore pubblicistico", giacché - come si sottolinea dalla stessa parte resistente - il fine perseguito dalle parti rientra nell'ambito dei motivi ed è ininfluente nella determinazione della qualificazione giuridica dell'accordo che discende dalla sola causa. Che, dunque, la CA. for. abbia o meno concluso il contratto in esame al fine di attuare il fine pubblicistico dell'aumento della produzione legnosa nazionale e della vendita del prodotto legnoso non esclude ne' compromette la natura agraria del rapporto di cui è causa.
Infondata è, peraltro, l'asserita violazione delle leggi n. 853/1971 e n. 183/1976, giacché la normativa richiamata è finalizzata ad interventi di carattere generale e di utilità collettiva, ma non contiene norme dispositive o imperative in tema di contratti agrari ne' regole sull'attività silvicolturale nel Mezzogiorno d'Italia (cfr. in tal senso Cass. n. 2046/2000, cit., in motivazione). Come pure infondato è il richiamo al d.l. n. 32/1995 convertito in l. n. 104/1995, poiché tale provvedimento, come viene fatto rilevare ex adverso, non esclude la natura agraria dei contratti di affitto per la forestazione produttiva, ne' contiene alcuna disciplina di tali rapporti, ma si limita a dettare i criteri di gestione del patrimonio forestale disponendo che deve essere assicurato lo svolgimento di tutti gli interventi diretti alla "conservazione del patrimonio boschivo e forestale", e quindi ad assicurare il compimento di attività tipicamente agricole. Ed è indubbio - posto che il contratto inter partes aveva come scopo la "forestazione a scopi produttivi" - che la forestazione produttiva è attività silvicolturale di cui all'art. 2135 c.c., in quanto volta alla costituzione di patrimonio boschivo ai fini di successivo utilizzo produttivo, senza che rilevi ai fini dell'individuazione della natura agricola di siffatta attività accertare l'utilizzazione finale del prodotto, poiché un'attività agricola rimane tale anche se il prodotto non è destinato a fini alimentari ed è invece utilizzato verso sbocchi commerciali di altra natura (cfr. Cass. 2046/2000, cit.), come del resto ritenuto dal giudice a quo, secondo cui "l'impiego ed il risultato finale del prodotto non si riflette sullo strumento e sull'attività di produzione".
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002