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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6287/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6287/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6287 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come Controparte_1 in atti, dall'Avv Lucia Piscitelli e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. An- CP_2 tonio Del Vecchio e presso di questi elettivamente domiciliato in San Ci- priano D'Aversa (CE) alla via Matteotti n. 7;
APPELLATO
e
C.F. , residente in [...]di Controparte_3 C.F._1
Principe (CE) alla Via Cavour V traversa, n. 3.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
08.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
2
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sen-
[...] Controparte_3 tenza n. 1001/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 09.05.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione degli atti di causa e dell'istruttoria espletata, atteso che, lo conducente di una Vespa Piaggio, non ha mai indica- CP_2 to, né nella messa in mora, né nel modello CAI, né nell'atto di citazione, il numero di targa del veicolo Vespa Piaggio su cui affermava di viaggiare in occasione del sinistro di cui è causa;
2. Il Giudice di prime cure errava nel ri- tenere provata la domanda il cui presupposto e condizione di procedibilità non venivano assolti;
3. Il Giudice di prime cure errava nel fondare il suo convincimento sulla base della testimonianza resa dal in CP_4 corso di causa, atteso che, lo stesso era vago e non sufficientemente chiaro nella ricostruzione della dinamica, del luogo esatto e del giorno del sinistro;
4. Il Giudice di prime cure errava nel fondare la propria decisione sulla espletata CTU che si fondava su esame ecografici e non poteva stabilire il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento. Inoltre, nella predetta CTU il
Dott. nel referto ecografico che dovrebbe essere relativo alla spalla, Per_1 descrive il legamento peroneo calcaneare (che si trova nella caviglia). Veniva più volte richiesto di sottoporre lo ad esami RM senza esito.
5. Il CP_2
Giudice di prime cure non teneva conto di tutte le contestazioni mosse dalla compagnia relativamente alle persone coinvolte nel sinistro (trasportato con vi era noto pregiudicato), il presunto responsabile CP_2 Persona_2 civile, tale , si rifiutava di far ispezionare il veicolo dalla Controparte_3 compagnia, lo stesso non forniva la targa della Vespa Piaggio su cui CP_2 viaggiava al fine di appurare la proprietà del veicolo e permettere alla com- pagnia di effettuare un'offerta.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
2) Dichiarare la nullità della sentenza de qua, in considerazione della improponibilità della domanda e successiva nullità del libello introduttivo di primo grado (per omessa indicazione del nume- ro di targa del ciclomotore condotto da , con condanna dell'appellato delle CP_2 spese legali del doppio grado di giudizio e ai costi della CTU medica espletata in primo
3
grado; NEL MERITO 3) Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, per l'effetto, dichiarare la domanda promossa da in- CP_2 fondata in fatto e diritto;
4) Vittoria di spese del doppio grado di giudizio con condanna dei costi della CTU medica espletata in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Infondato è CP_2 il motivo circa l'assenza del numero di targa del veicolo che non ha compor- tato alcuna violazione del diritto di difesa della compagnia assicurativa, atte- so che, nessuna richiesta di risarcimento danni è stata inoltrata alla medesi- ma compagnia;
2) Infondato è il motivo circa l'inattendibilità del teste escusso in primo grado, atteso che, il ha reso dichiarazioni CP_4 precise, lineari ed inequivocabili. 3) Infondato è il motivo relativo al quan- tum della CTU che in maniera chiara e precisa ha stabilito il nesso di causali- tà tra evento e lesioni e quantificato l'entità delle lesioni riportate dallo
CP_2
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Dichiari l'atto
d'appello proposto dalla avverso la sentenza n° 1001/2023 resa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Carinola, infondato sia in fatto che in diritto;
2) Confermi in ogni sua parte la sentenza n° 1001/2023 del Giudice di Pace di Carinola, pubblicata in da- ta 09/05/2023; 3) Condanni la in p.l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del presente grado di giudizio a distrarsi in favore del sottoscritto pro- curatore antistatario.
In via preliminare si dà atto che , seppur regolarmente Controparte_3 citato, non è costituito.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 1001/2023 emessa dal giudice di Pace di Carinola il quale, a seguito della istruttoria ac- coglieva la domanda di condannando la odierna CP_2 CP_5 appellante, al pagamento del risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro del 07.01.2019 in Cellole (CE).
Orbene, codesto Tribunale, analizzate le censure mosse dalla compagnia appellante avverso la sentenza impugnata e valutate le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, ritiene non fondata la domanda di CP_2 in primo grado emergendo numerosi elementi di criticità che fanno dubitare circa la veridicità dell'evento de quo.
In primo luogo, dagli atti di causa, si evince che il presunto responsabile ci-
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vile, tale si rifiutava di far ispezionare il veicolo alla Controparte_3 compagnia assicurativa di cui non indicava, pacificamente, la targa;
ciò non permetteva, dunque, alla stessa di poter verificare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro delineata.
In secondo luogo, la dichiarazione dell'unico teste escusso in data
23.06.2021, tale non appare idonea a supportare la doman- CP_4 da attorea.
Infatti, il teste rende una dichiarazione molto vaga, imprecisa e contraddit- toria rispetto a quanto dichiarato nel libello introduttivo. Egli, infatti, non ricordava né il giorno esatto del sinistro (eppure presumibilmente accadeva il giorno dopo l'Epifania), nè alcun elemento che potesse far individuare con precisione il punto esatto dove fosse avvenuto il sinistro, né tanto meno il soggetto a cui avrebbe fornito i propri dati per un eventuale testimonian- za. Part Inoltre, dalla dichiarazione testimoniale emerge che lo stesso seguiva la su cui viaggiava lo a circa 5- 6 di distanza, mentre, nella rico-
[...] CP_2 struzione del fatto storico operata dal Giudice di Prime cure, su cui lo stesso ha fondato il proprio convincimento, emerge che il teste si trovava fermo in sosta al lato opposto di via Delle Monache.
A ciò si deve aggiungere che appare quantomeno anomalo che il danneggia- to a fronte di un sinistro avvenuto nel comune di Cellole decideva CP_2 di recarsi presso il Pronto Soccorso di Formia, laddove nei pressi dei luoghi dell'evento è presente l'Ospedale di Sessa Aurunca.
È, infatti, principio di logica che il danneggiato, salvo giustificati motivi, ten- ti di farsi curare presso una struttura sanitaria di maggiore vicinanza, appa- rendo così particolarmente anomala la scelta di farsi curare presso il noso- comio più lontano.
Inoltre è fortemente anomalo la circostanza che dal verbale del pronto soc- corso emerga la presenza di mere escoriazioni multiple, tant'è che non è proposta alcuna RM al danneggiato, laddove poi, all'esito degli esami stru- mentali svolti presso centri privati, è emersa la presenza di plurime lesioni.
Ebbene, le circostanze tutte complessivamente considerate (la mancata indi- cazione della targa del motociclo coinvolto nel sinistro, l'inattendibilità della prova testimoniale espletata, la contraddittorietà e l'incongruenza tra le le- sioni di cui al pronto soccorso e quanto indicato in citazione e l'anomala
5
scelta di recarsi presso un Pronto soccorso posto a maggiore distanza) im- pongono doversi ritenere che l'onere della prova incombente sull'attore in primo grado in ordine ai fatti di causa non sia stato adempiuto.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda di CP_2 presentata in primo grado;
Condanna al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore di , che liquida per il Controparte_1 primo grado in Euro 633,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 08.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 6287/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6287/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6287 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come Controparte_1 in atti, dall'Avv Lucia Piscitelli e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. An- CP_2 tonio Del Vecchio e presso di questi elettivamente domiciliato in San Ci- priano D'Aversa (CE) alla via Matteotti n. 7;
APPELLATO
e
C.F. , residente in [...]di Controparte_3 C.F._1
Principe (CE) alla Via Cavour V traversa, n. 3.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
08.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
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Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sen-
[...] Controparte_3 tenza n. 1001/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 09.05.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione degli atti di causa e dell'istruttoria espletata, atteso che, lo conducente di una Vespa Piaggio, non ha mai indica- CP_2 to, né nella messa in mora, né nel modello CAI, né nell'atto di citazione, il numero di targa del veicolo Vespa Piaggio su cui affermava di viaggiare in occasione del sinistro di cui è causa;
2. Il Giudice di prime cure errava nel ri- tenere provata la domanda il cui presupposto e condizione di procedibilità non venivano assolti;
3. Il Giudice di prime cure errava nel fondare il suo convincimento sulla base della testimonianza resa dal in CP_4 corso di causa, atteso che, lo stesso era vago e non sufficientemente chiaro nella ricostruzione della dinamica, del luogo esatto e del giorno del sinistro;
4. Il Giudice di prime cure errava nel fondare la propria decisione sulla espletata CTU che si fondava su esame ecografici e non poteva stabilire il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento. Inoltre, nella predetta CTU il
Dott. nel referto ecografico che dovrebbe essere relativo alla spalla, Per_1 descrive il legamento peroneo calcaneare (che si trova nella caviglia). Veniva più volte richiesto di sottoporre lo ad esami RM senza esito.
5. Il CP_2
Giudice di prime cure non teneva conto di tutte le contestazioni mosse dalla compagnia relativamente alle persone coinvolte nel sinistro (trasportato con vi era noto pregiudicato), il presunto responsabile CP_2 Persona_2 civile, tale , si rifiutava di far ispezionare il veicolo dalla Controparte_3 compagnia, lo stesso non forniva la targa della Vespa Piaggio su cui CP_2 viaggiava al fine di appurare la proprietà del veicolo e permettere alla com- pagnia di effettuare un'offerta.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
2) Dichiarare la nullità della sentenza de qua, in considerazione della improponibilità della domanda e successiva nullità del libello introduttivo di primo grado (per omessa indicazione del nume- ro di targa del ciclomotore condotto da , con condanna dell'appellato delle CP_2 spese legali del doppio grado di giudizio e ai costi della CTU medica espletata in primo
3
grado; NEL MERITO 3) Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, per l'effetto, dichiarare la domanda promossa da in- CP_2 fondata in fatto e diritto;
4) Vittoria di spese del doppio grado di giudizio con condanna dei costi della CTU medica espletata in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Infondato è CP_2 il motivo circa l'assenza del numero di targa del veicolo che non ha compor- tato alcuna violazione del diritto di difesa della compagnia assicurativa, atte- so che, nessuna richiesta di risarcimento danni è stata inoltrata alla medesi- ma compagnia;
2) Infondato è il motivo circa l'inattendibilità del teste escusso in primo grado, atteso che, il ha reso dichiarazioni CP_4 precise, lineari ed inequivocabili. 3) Infondato è il motivo relativo al quan- tum della CTU che in maniera chiara e precisa ha stabilito il nesso di causali- tà tra evento e lesioni e quantificato l'entità delle lesioni riportate dallo
CP_2
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Dichiari l'atto
d'appello proposto dalla avverso la sentenza n° 1001/2023 resa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Carinola, infondato sia in fatto che in diritto;
2) Confermi in ogni sua parte la sentenza n° 1001/2023 del Giudice di Pace di Carinola, pubblicata in da- ta 09/05/2023; 3) Condanni la in p.l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del presente grado di giudizio a distrarsi in favore del sottoscritto pro- curatore antistatario.
In via preliminare si dà atto che , seppur regolarmente Controparte_3 citato, non è costituito.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 1001/2023 emessa dal giudice di Pace di Carinola il quale, a seguito della istruttoria ac- coglieva la domanda di condannando la odierna CP_2 CP_5 appellante, al pagamento del risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro del 07.01.2019 in Cellole (CE).
Orbene, codesto Tribunale, analizzate le censure mosse dalla compagnia appellante avverso la sentenza impugnata e valutate le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, ritiene non fondata la domanda di CP_2 in primo grado emergendo numerosi elementi di criticità che fanno dubitare circa la veridicità dell'evento de quo.
In primo luogo, dagli atti di causa, si evince che il presunto responsabile ci-
4
vile, tale si rifiutava di far ispezionare il veicolo alla Controparte_3 compagnia assicurativa di cui non indicava, pacificamente, la targa;
ciò non permetteva, dunque, alla stessa di poter verificare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro delineata.
In secondo luogo, la dichiarazione dell'unico teste escusso in data
23.06.2021, tale non appare idonea a supportare la doman- CP_4 da attorea.
Infatti, il teste rende una dichiarazione molto vaga, imprecisa e contraddit- toria rispetto a quanto dichiarato nel libello introduttivo. Egli, infatti, non ricordava né il giorno esatto del sinistro (eppure presumibilmente accadeva il giorno dopo l'Epifania), nè alcun elemento che potesse far individuare con precisione il punto esatto dove fosse avvenuto il sinistro, né tanto meno il soggetto a cui avrebbe fornito i propri dati per un eventuale testimonian- za. Part Inoltre, dalla dichiarazione testimoniale emerge che lo stesso seguiva la su cui viaggiava lo a circa 5- 6 di distanza, mentre, nella rico-
[...] CP_2 struzione del fatto storico operata dal Giudice di Prime cure, su cui lo stesso ha fondato il proprio convincimento, emerge che il teste si trovava fermo in sosta al lato opposto di via Delle Monache.
A ciò si deve aggiungere che appare quantomeno anomalo che il danneggia- to a fronte di un sinistro avvenuto nel comune di Cellole decideva CP_2 di recarsi presso il Pronto Soccorso di Formia, laddove nei pressi dei luoghi dell'evento è presente l'Ospedale di Sessa Aurunca.
È, infatti, principio di logica che il danneggiato, salvo giustificati motivi, ten- ti di farsi curare presso una struttura sanitaria di maggiore vicinanza, appa- rendo così particolarmente anomala la scelta di farsi curare presso il noso- comio più lontano.
Inoltre è fortemente anomalo la circostanza che dal verbale del pronto soc- corso emerga la presenza di mere escoriazioni multiple, tant'è che non è proposta alcuna RM al danneggiato, laddove poi, all'esito degli esami stru- mentali svolti presso centri privati, è emersa la presenza di plurime lesioni.
Ebbene, le circostanze tutte complessivamente considerate (la mancata indi- cazione della targa del motociclo coinvolto nel sinistro, l'inattendibilità della prova testimoniale espletata, la contraddittorietà e l'incongruenza tra le le- sioni di cui al pronto soccorso e quanto indicato in citazione e l'anomala
5
scelta di recarsi presso un Pronto soccorso posto a maggiore distanza) im- pongono doversi ritenere che l'onere della prova incombente sull'attore in primo grado in ordine ai fatti di causa non sia stato adempiuto.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda di CP_2 presentata in primo grado;
Condanna al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore di , che liquida per il Controparte_1 primo grado in Euro 633,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 08.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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