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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 6157 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6157 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 premettendo: Controparte_1 CP_2
- di aver contratto matrimonio in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 22/03/2013;
- che dalla loro unione sono nati i figli (6.08.2013) e ES (09.01.2017) Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a fissare la propria residenza o domicilio dove crederanno più opportuno, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e ES, con loro residenza Per_1 stabile e privilegiata presso la madre nell'abitazione familiare di Napoli al viale delle Mimose n. 1;
3) assegnare la casa familiare, di proprietà del sig. in godimento alla sig.ra , che la CP_1 CP_2 abiterà insieme ai figli e ES;
Per_1
4) per quanto riguarda il diritto di visita, stabilire il seguente calendario di incontri:
A) il padre, ogni mercoledì e venerdì, andrà a prendere i figli all'uscita di scuola, o alle 13.30 a casa della madre quando non andranno a scuola, poi i figli dormiranno con il papà, che li riaccompagnerà il giovedì mattina a scuola (o dalla madre entro le 8:30, quando non andranno a scuola) ed il sabato mattina dalla madre entro le 8:30;
B) il padre, inoltre, incontrerà e terrà con sé i figli, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle 13.30 quando non andranno a scuola) fino alla domenica sera alle 21, sempre con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
C) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) ed il 1° gennaio con un genitore mentre il giorno di Natale (25 dicembre) ed il 31 dicembre con l'altro; i minori, sempre secondo il criterio dell'alternanza, trascorreranno il 6 gennaio un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. In alternativa e solo in caso di accordo tra i genitori, ferma restando l'alternanza per la Vigilia ed il giorno di Natale, i minori potranno trascorrere il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro; D) ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello del Lunedì in
Albis con l'altro; in caso di accordo tra i genitori, i minori potranno trascorrere, sempre ad anni alterni, sia il giorno di Pasqua che quello del Lunedì in Albis con un genitore e l'anno successivo con l'altro; E) per l'estate, i minori trascorreranno con il padre un periodo complessivo di 15 giorni, anche eventualmente non consecutivi, durante il mese di agosto, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
la madre trascorrerà con i figli i restanti 15 giorni di agosto;
F) i figli minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e del loro onomastico con entrambi i genitori, mentre trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso, l'onomastico e il giorno della festa del papà e, parimenti con la madre, il giorno del compleanno della stessa,
l'onomastico ed il giorno della festa della mamma;
G) i coniugi si impegnano a favorire i rapporti dei figli minori con le rispettive famiglie d'origine;
H) i due figli, inoltre, trascorreranno ogni anno una settimana consecutiva a marzo con il padre ed una settimana consecutiva a luglio con la madre, sempre previo accordo tra i genitori e qualora i minori non abbiano particolari impegni scolastici. Sono comunque lasciate alla decisione dei genitori, previo accordo tra loro, eventuali modifiche od integrazioni al regime di visita stabilito nella presente pattuizione, sempre nell'interesse dei figli minori e tenendo in considerazione le loro esigenze;
5) stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare la somma complessiva di € 1.500,00 CP_1
(millecinquecento,00) a titolo di contributo al mantenimento per i due figli e ES (€ 750 Per_1 per ogni figlio); tale somma è rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT, e dovrà essere versata alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico CP_2 bancario sul seguente IBAN: [...];
6) stabilire che le spese straordinarie riguardanti entrambi i figli minori siano sostenute integralmente dal sig. al fine di individuare le dette spese, le parti aderiscono al contenuto CP_1 del Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli firmato il 07/03/2018 presso il Tribunale di Napoli;
7) prendere atto che, per accordo espresso tra le parti, l'assegno unico per i figli minori riconosciuto dall' sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra e tale emolumento sarà integralmente CP_3 CP_2 versato sul conto corrente di cui è titolare quest'ultima;
8) prendere atto che la sig.ra , con la firma del ricorso ed a decorrere dalla data di deposito CP_2 del ricorso stesso, si impegna e si obbliga a versare il canone di locazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Napoli al viale Colli Aminei n. 21, su un conto corrente cointestato tra le parti recante il seguente IBAN: [...], e detto canone, attualmente pari ad € 850 mensili, per espresso accordo tra le parti sarà utilizzato per pagare quota parte delle rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto di tale immobile e della casa familiare, rata complessivamente pari a circa € 1.600 ogni mese, la cui differenza resta a carico del sig. unitamente al pagamento CP_1 delle tasse relative all'immobile di viale Colli Aminei n. 21 attualmente locato;
9) prendere atto che, per espresso accordo tra le parti, la sig.ra , fino a quando godrà CP_2 dell'assegnazione della casa familiare, potrà usufruire di 3 (tre) posti auto e di 3 (tre) posti moto, di cui è proprietario il all'interno del parco in cui è situata la detta abitazione, mentre il sig. CP_1 manterrà la disponibilità di 1 (un) posto auto e di 1 (un) posto moto;
resta inteso che se la CP_1 sig.ra dovesse mettere a rendita i posti sopra indicati di cui usufruisce, i relativi proventi CP_2 saranno direttamente a lei riconosciuti;
10) poiché i coniugi hanno adeguati redditi propri e sono economicamente autosufficienti, ciascuno rinuncia ad ogni contributo al mantenimento a proprio favore ed a carico dell'altro, e l'altra parte accetta la rinuncia. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo della sig.ra presso il CP_2 centro di cui è titolare il sig. quest'ultimo si obbliga e si impegna a corrispondere alla CP_1 CP_2
l'importo di € 800,00 (ottocento,00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie finchè quest'ultima non avrà reperito una nuova occupazione;
11) con la firma del ricorso, le parti rilasciano reciproca quietanza e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente accordo;
12) con la firma del presente ricorso, i coniugi prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento di identità dei figli minori e ES;
Per_1
13) prendere atto che le parti si obbligano reciprocamente a dare effettiva attuazione a tutti i patti del presente accordo sin dal deposito del ricorso in Tribunale;
14) le competenze professionali e le spese della presente procedura saranno sostenute integralmente dal sig. CP_1
15) per quanto non previsto esplicitamente nella pattuizione che precede, le parti richiamano le norme vigenti in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
(atto n.102, parte II, S. C , reg. Atti Matrimonio anno 2015);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino