Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.835/2022 R.G.L. e vertente TRA
, CF , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Accardo, CF , PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Email_1 alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18/i, fax n. 0965/893231 appellante CONTRO
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), CodiceFiscale_3 Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato
[...] presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria Viale Calabria 82, presso i procuratori che CP_1 lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da rispettivi scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di CR in data 14.07.2020 ed iscritto al n. 1766/20 R.G, la sig.ra conveniva in giudizio l , per sentir accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di € 1.800,00 per DS agricola anno 2013 contestatole dall' con missiva del 22.02.2020, motivato dalla sopravvenuta cancellazione dagli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno di interesse. A fondamento della propria domanda, la ricorrente aveva preliminarmente contestato che la prestazione chiesta in restituzione le fosse mai state effettivamente corrisposta;
aveva eccepito l'inesistenza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013, per inesistenza del presupposto provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte del soggetto a ciò deputato (ufficio previdenza agricola o direttore sede provinciale ); aveva eccepito l'illegittimità nel merito della cancellazione subita. CP_1
L' si era costituito in giudizio, opponendo la decadenza dall'azione per decorso CP_1 dei termini di cui all'art. 22 D.L. 7/70 e l'infondatezza della domanda.
Era poi accaduto che nel gennaio del 2021, era pervenuto un avviso di addebito emesso dal Direttore della Sede Provinciale il giorno 9 di tale mese, con cui le veniva CP_1 ingiunto di pagare l'importo di € 1.847,46 relativo all'identica prestazione, anche se in detto provvedimento l'ammontare della medesima veniva, senza alcuna spiegazione, indicato nella misura di € 1.502,76, poi inspiegabilmente maggiorata fino ad € 1.793,78. Non restava all'odierna appellante che opporre, con altro ricorso, l'avviso di addebito ricevuto, al fine di ottenere la declaratoria della sua inammissibilità, data la pendenza del giudizio già pendente fra le parti e finalizzato alla effettiva quantificazione del credito di cui l fosse, eventualmente, creditore, nonché alla declaratoria di irripetibilità del presunto CP_1 credito. Aveva, quindi, nuovamente adito il Tribunale con giudizio iscritto al numero di ruolo 401/2021. L' costituendosi in giudizio insisteva per la riunione dei procedimento. CP_1
Il procedimento iscritto al n. 401/2021 veniva riunito a quello iscritto al n. 1766/2020.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 08.09.2022, il Tribunale di CR rigettava le domande e compensava le spese di lite. Affermava il Tribunale che gli indebiti impugnati, scaturivano dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli, come affermato dal resistente, che aveva provato che le giornate agricole erano state cancellate e comunicate mediate pubblicazione telematica degli elenchi agricoli sulla pagina web dell' , ai sensi e per l'effetto dell'art 38 c.7 L. CP_1 06.07.2011 n 111. In tali elenchi venivano altresì riportate le eventuali variazioni anche per gli anni precedenti e gli stessi, una volta pubblicati, rimanevano accessibili agli interessati per quindici giorni consecutivi. Nel caso in esame la pubblicazione della cancellazione della ricorrente era avvenuta a seguito di accesso ispettivo nell'azienda alle cui dipendenze era censita. La cancellazione era confluita nel quarto elenco nominativo trimestrale del 2016, notificata mediante pubblicazione telematica, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 10/03/2017 al 25/03/2017: era dunque onere del lavoratore controllare gli elenchi, ed effettuare ricorso nei modi e nei tempi stabili dalla legge. Nel caso di specie non vi era stata alcuna impugnazione avverso la cancellazione, propedeutica all'odierno indebito, pertanto, la domanda della ricorrente andava rigettata. Anche alla luce della materia trattata le spese venivano compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne chiedeva la Parte_1 riforma. Si doleva che il Tribunale non avesse esaminato la seconda delle due cause proposte. Osservava che in tema di indebito, anche previdenziale, la costante giurisprudenza successiva alla pronuncia delle SS. UU. 16046/2010 - che poneva a carico dell'accipiens che agiva per l'accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligo restitutorio la prova della legittima percezione della somma richiesta in restituzione - recedeva di fronte alla mancanza di riscontro che il pagamento indebito fosse stato corrisposto: l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito postulava, in caso di contestazione da parte dell'accipiens, la prova da parte dell' dell'esecuzione del pagamento. CP_1 Nella fattispecie in esame, che l'indennità di disoccupazione reclamata in restituzione dall' fosse stata realmente pagata alla ricorrente era stato contestato fin dalla fase CP_1 amministrativa e l non solo non aveva prodotto le quietanze di avvenuto pagamento, CP_1 3
ma non aveva indicato compiutamente i dati e gli estremi dei versamenti che sarebbero stati effettuati. L' si era limitato a produrre in giudizio la stampa di schermate telematiche (c.d. CP_1
“cassetto del cittadino”) dalle quali risultava la liquidazione in favore della ricorrente di una certa somma per DS 2013, senza nulla attestare relativamente alla data dei pagamenti ed alle modalità dei medesimi. Le “stampe cassetto cittadino” erano documenti formati dallo stesso debitore, inidonei a costituire prova liberatoria, attestando una liquidazione in data imprecisata. L'inattendibilità dei documenti in questione era ulteriormente confermata dalle palesi incongruenze rilevabili tra le somme che l assumeva di avere pagato e risultava CP_1 impossibile verificare la correttezza dell'operazione contabile eseguita dall' , con CP_1 violazione del diritto di difesa, essendo impedito di verificare la regolarità dell'operato dell' e la legittimità della pretesa restitutoria. CP_1
Chiedeva, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla la ricorrente doveva restituire all' a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola 2013 ed accogliere la domanda di declaratoria di inammissibilità dell'avviso di addebito opposto, con condanna dell' al pagamento delle spese e CP_1 compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi, l osservava che rispetto ai motivi di opposizione proposti nel CP_1 precedente grado di giudizio - a) Il decorso del tempo dall'assunzione del provvedimento amministrativo nel vigore della L. 241/90; decadenza ai sensi della L.11.3.70 n.83; omessa prova dell'avvenuta erogazione delle somme ritenute indebite dall' -, la ricorrente con CP_1
l'atto di appello aveva limitato la domanda all'omessa prova dell'avvenuta erogazione delle somme ritenute indebite dall'Istituto Intervenuto il disconoscimento, accertata la indebita corresponsione di prestazioni CP_ previdenziali, l aveva provveduto alla comunicazione dell'indebito, nonché della diffida alla restituzione di quanto corrisposto sine titulo. Per quanto concerneva la prova della corresponsione osservava che l' , su CP_1 domanda della ricorrente, aveva provveduto alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di indennità di disoccupazione in agricoltura per gli anni indicati. Si era già prodotta in primo grado la documentazione attestante la liquidazione delle prestazioni, nonché il pagamento delle stesse. Per ciascuna prestazione erano indicati gli importi, nonché le modalità di pagamento. La giurisprudenza della Suprema Corte riteneva che la documentazione promanante dall' , del genere di quella oggi allegata era sufficiente al fine dell'assolvimento CP_1 dell'onere probatorio. Nella fattispecie il provvedimento si riferiva e in particolare al riesame con reiezione della DS 2013; contestualmente erano state indicate le somme indebitamente percepite per un complessivo importo pari ad € 1.747,58 (244.82+1502.76) ed erano state allegate le comunicazioni di liquidazione e riesame regolarmente inviate all'interessata e al patronato delegato terzo intermediario per come previsto dagli obblighi di legge.
Con successivo avviso di accertamento del 13.07.2020 si era proceduto all'azione di recupero. Negli Archivi risulta per il 2013 il disconoscimento in ARLA WEB con 4VD2016 AZIENDA ZAPPIA PASQUALE. Erano stati allegati in primo grado anche gli esiti del cassetto previdenziale del cittadino con dettagli del pagamento effettuato con accredito andato a buon fine su iban [...] c/o POSTE ITALIANE S.P.A., mai messo in discussione. Chiedeva il rigetto dell'appello.
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Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Dalla documentazione depositata dall' nel giudizio di primo grado, risultano CP_1 chiare le ragioni del recupero. L' di CR aveva comunicato alla che la domanda n. CP_2 Parte_1 2014624504885 relativa all'anno 2013 era stata accolta. “Pertanto, verrà posto in pagamento l'importo di 1.597.58 euro”. Successivamente, l comunicava alla sig.ra che, “a seguito di verifiche CP_1 Parte_1 è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n.2014624504885 per :
• Revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di
• accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in
• agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 4 elenco
• var-10/03/2017
• Interessi legali L'indebito accertato ammonta a euro 1.789,67 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013”. Le ragioni dell'indebito e le modalità della relativa quantificazione, comprensiva degli interessi legali sono state illustrate dall'ente previdenziale, sin dalla sua costituzione in giudizio. Ciò premesso, quanto alla dedotta, dall'appellante, mancanza di prova del pagamento della prestazione, l ha richiamato la documentazione prodotta in primo grado. CP_1 L'argomento difensivo dell'appellante, con cui è stato asserito che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, non è assistito da pregio, essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073)>>. A giudizio di questa Corte, la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche dai dati offerti dal “cassetto previdenziale del cittadino”, prodotto in primo grado dall' , CP_1 ove sono riportati i dati relativi all'agenzia , alla data della disponibilità della somma, CP_1 all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato a sollevare una contestazione specifica, non limitata, come invece avvenuto nel caso di specie, ad una semplice deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornitola quietanza. 5
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione prima citata, nella quale si è precisato quanto segue:“… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell' e, quindi, in forza di presunzione, corroborata dal comportamento processuale CP_1 assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l non ha CP_1 mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, pertanto, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, quale quella proposta dalla ricorrente/appellante, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme.
Nel caso di specie, a fronte della produzione, da parte dell' , del documento citato, CP_1 con indicazione dell'ente pagatore, dell'importo erogato, della data di messa a disposizione delle somme, che corrispondono a quanto indicato nella missiva di richiesta di restituzione dell'indebito, la si è limitata ad una generica contestazione circa la mancata Parte_1 dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Pertanto, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., richiamata dal difensore nell'atto di appello e resa dalla parte nel corpo della procura alle liti e da questa sottoscritta, le spese sostenute dall' in questo grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili. CP_1 Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di CR il 08.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Spese irripetibili.
3) Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti