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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5819/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/05/2025 da
1) Parte_1
Nata a Nocera Inferiore (SA) il 27/03/1980 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Gabriella Tamborini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 07/01/1979 cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Gabriella Tamborini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormano (MI) il 14.5.2012
(anno 2012 atto n. 3 reg. // parte II ^ serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 08/02/2016 omologato con decreto del 21/03/2016
con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadino italiano, Persona_1 e nato il [...] in [...], cittadino italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, su ricorso congiunto delle parti, così giudicare:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Cormano in data 12 maggio 2012, tra i signori e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cormano al n. 3, parte
[...] II^, serie A, anno 2012, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della emananda sentenza ai sensi di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale, sita in Cormano, via Gabriele D'Annunzio 13, di proprietà esclusiva della signora resta assegnata alla stessa. Parte_1
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2
e collocati anche ai fini della residenza presso la madre. 3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
- tutti i fine settimana dal venerdì sera al sabato sera o dal sabato sera alla domenica sera, da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi;
- il martedì dalla uscita da scuola o ritirandoli in medesimo orario presso la madre, con pernottamento fino al mercoledì mattina, riaccompagnando i figli a scuola o presso la madre;
- due settimane durante il periodo di ferie estive da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
- il giorno di Natale, della Vigilia e di Pasqua ad anni alterni per il pranzo mentre la cena saranno con la madre, salvo diversi accordi dei genitori.
4. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Per_2 Pt_1 figli non ancora autosufficienti e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di Euro 586,00 (cinquecentoottantasei/00) per dodici mensilità in ragione di euro
293,00 per ciascun figlio, somma che sarà pagata in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita a partire da giugno 2026.
5. I genitori provvederanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli non autosufficienti, come da protocollo del Tribunale sotto riportato:
SPESE STRAORDINARIE E PREVENTIVO ACCORDO
In linea generale, la previa concertazione degli oneri costituisce un utile strumento per attuare una piena collaborazione tra i coniugi e per prevenire forme di conflitto più aspre, che potrebbero instaurarsi ove fossero effettuate spese senza tener conto delle possibilità e delle esigenze della controparte;
con conseguente necessità di intervento del giudice (v. ad es. Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758). Il preventivo consenso è poi ancor più necessario in tutti quei casi in cui la decisione in ordine alla spesa sia connessa con l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto implichi scelte rilevanti per la vita del minore;
ciò anche nel caso di affidamento esclusivo (art. 337 cod. civ.). Si pensi al tema del consenso informato in ambito medico, ove sussista divergenza sulla necessità o utilità di un trattamento sanitario, ovvero sulla scelta dell'operatore o della struttura;
a decisioni in materia di istruzione –indirizzi di studio in armonia con le aspirazioni ed attitudini del figlio-; all'esposizione del minore a rischi derivanti da attività sportive particolari, ovvero da viaggi e soggiorni all'estero in luoghi o con modalità che presentino criticità. In tutte queste fattispecie, è dunque necessaria la preventiva concertazione non solo e non tanto per la tutela di interessi economici del genitore, ma anche e soprattutto degli interessi sostanziali del minore.
La necessità di consenso, in linea generale, viene invece meno ove, fuori dai casi indicati, alternativamente: a. si tratti di spese obbligatorie per strutture pubbliche (sia in ambito medico che scolastico); b. vi sia un obbligo di legge per l'esecuzione della attività; c. l'attività sia prescritta da personale qualificato (es. medico curante, insegnante) e non vi siano implicazioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto non si verta in temi che possano avere una significativa influenza sulla vita del minore;
la spesa sia contenuta in un costo medio di mercato.
CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN MATERIA DI SPESE
La entità della spesa deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti. In ogni caso, il potere di decisione di ciascun genitore dovrà essere esercitato nell'esclusivo interesse del figlio e il dissenso adeguatamente motivato. Un mancato accordo rispetto ad una spesa non incompatibile con le risorse familiari e in armonia con gli interessi del minore, non sarebbe sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione (Cass. 26 settembre 2011 n. 19607) e potrebbe dare luogo a sanzione in sede civile.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Le modalità con le quali viene chiesto e prestato il consenso, dovranno essere tali da equilibrare le esigenze di celerità e certezza nella azione del genitore con quella di consentire una adeguata interlocuzione dell'altro (v. anche Cass.26 settembre 2011 n. 19607). Deve dunque prevedersi che: a. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; b. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Infine, si rileva che, indipendentemente dalla necessità di consenso, in una ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, ed anche al fine di consentire una ordinata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione.
SPESE DA RICOMPRENDERSI NEL MANTENIMENTO ORDINARIO
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Cancelleria e materiale didattico per la scuola in corso di anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
SPESE PER LE QUALI NON È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare –e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cormano il 14.5.2012 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/05/2025 da
1) Parte_1
Nata a Nocera Inferiore (SA) il 27/03/1980 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Gabriella Tamborini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 07/01/1979 cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Gabriella Tamborini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormano (MI) il 14.5.2012
(anno 2012 atto n. 3 reg. // parte II ^ serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 08/02/2016 omologato con decreto del 21/03/2016
con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadino italiano, Persona_1 e nato il [...] in [...], cittadino italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, su ricorso congiunto delle parti, così giudicare:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Cormano in data 12 maggio 2012, tra i signori e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cormano al n. 3, parte
[...] II^, serie A, anno 2012, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della emananda sentenza ai sensi di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale, sita in Cormano, via Gabriele D'Annunzio 13, di proprietà esclusiva della signora resta assegnata alla stessa. Parte_1
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2
e collocati anche ai fini della residenza presso la madre. 3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
- tutti i fine settimana dal venerdì sera al sabato sera o dal sabato sera alla domenica sera, da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi;
- il martedì dalla uscita da scuola o ritirandoli in medesimo orario presso la madre, con pernottamento fino al mercoledì mattina, riaccompagnando i figli a scuola o presso la madre;
- due settimane durante il periodo di ferie estive da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
- il giorno di Natale, della Vigilia e di Pasqua ad anni alterni per il pranzo mentre la cena saranno con la madre, salvo diversi accordi dei genitori.
4. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Per_2 Pt_1 figli non ancora autosufficienti e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di Euro 586,00 (cinquecentoottantasei/00) per dodici mensilità in ragione di euro
293,00 per ciascun figlio, somma che sarà pagata in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita a partire da giugno 2026.
5. I genitori provvederanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli non autosufficienti, come da protocollo del Tribunale sotto riportato:
SPESE STRAORDINARIE E PREVENTIVO ACCORDO
In linea generale, la previa concertazione degli oneri costituisce un utile strumento per attuare una piena collaborazione tra i coniugi e per prevenire forme di conflitto più aspre, che potrebbero instaurarsi ove fossero effettuate spese senza tener conto delle possibilità e delle esigenze della controparte;
con conseguente necessità di intervento del giudice (v. ad es. Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758). Il preventivo consenso è poi ancor più necessario in tutti quei casi in cui la decisione in ordine alla spesa sia connessa con l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto implichi scelte rilevanti per la vita del minore;
ciò anche nel caso di affidamento esclusivo (art. 337 cod. civ.). Si pensi al tema del consenso informato in ambito medico, ove sussista divergenza sulla necessità o utilità di un trattamento sanitario, ovvero sulla scelta dell'operatore o della struttura;
a decisioni in materia di istruzione –indirizzi di studio in armonia con le aspirazioni ed attitudini del figlio-; all'esposizione del minore a rischi derivanti da attività sportive particolari, ovvero da viaggi e soggiorni all'estero in luoghi o con modalità che presentino criticità. In tutte queste fattispecie, è dunque necessaria la preventiva concertazione non solo e non tanto per la tutela di interessi economici del genitore, ma anche e soprattutto degli interessi sostanziali del minore.
La necessità di consenso, in linea generale, viene invece meno ove, fuori dai casi indicati, alternativamente: a. si tratti di spese obbligatorie per strutture pubbliche (sia in ambito medico che scolastico); b. vi sia un obbligo di legge per l'esecuzione della attività; c. l'attività sia prescritta da personale qualificato (es. medico curante, insegnante) e non vi siano implicazioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto non si verta in temi che possano avere una significativa influenza sulla vita del minore;
la spesa sia contenuta in un costo medio di mercato.
CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN MATERIA DI SPESE
La entità della spesa deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti. In ogni caso, il potere di decisione di ciascun genitore dovrà essere esercitato nell'esclusivo interesse del figlio e il dissenso adeguatamente motivato. Un mancato accordo rispetto ad una spesa non incompatibile con le risorse familiari e in armonia con gli interessi del minore, non sarebbe sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione (Cass. 26 settembre 2011 n. 19607) e potrebbe dare luogo a sanzione in sede civile.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Le modalità con le quali viene chiesto e prestato il consenso, dovranno essere tali da equilibrare le esigenze di celerità e certezza nella azione del genitore con quella di consentire una adeguata interlocuzione dell'altro (v. anche Cass.26 settembre 2011 n. 19607). Deve dunque prevedersi che: a. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; b. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Infine, si rileva che, indipendentemente dalla necessità di consenso, in una ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, ed anche al fine di consentire una ordinata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione.
SPESE DA RICOMPRENDERSI NEL MANTENIMENTO ORDINARIO
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Cancelleria e materiale didattico per la scuola in corso di anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
SPESE PER LE QUALI NON È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare –e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cormano il 14.5.2012 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG