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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 36/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO BUSCAGLIA, come da mandato in atti
appellante
e
(C.F. , assistita e difesa dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCO SOLERIO ed ALESSANDRO MAGER, come da mandato in atti
appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante Pt_1
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 776/2023 pubblicata il 12/12/2023 dal Tribunale di Imperia, respingere tutte le domande della sig.ra con vittoria delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi di giudizio”.
per parte appellata CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello, ogni contraria deduzione, istanza e conclusione disattesa, in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, a mente degli art. 342 e 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza, fissando la discussone orale della causa, ai sensi dell'art. 350 c.p.c.
Dichiarare l'irritualità delle avverse produzioni, con preclusione alla parte della possibilità di utilizzarle come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarle.
(Cassazione civile, sez. I, 29/05/2019, n. 14661)
Sempre, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili i motivi di gravame, per i motivi esposti nella comparsa di risposta, con ogni conseguente provvedimento sulla inammissibilità e improcedibilità dell'appello.
Nel merito, confermata in ogni sua parte l'impugnata sentenza, respingere l'appello, come infondato. Vinte le spese e gli onorari di questo grado del processo, oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. domandava al Tribunale di Controparte_1
Imperia di accertare l'avvenuta usucapione del diritto di mantenere a distanza inferiore a quella legale i manufatti realizzati al secondo piano dell'immobile di sua proprietà, sito in Sanremo, via Goethe n. 541, nonché l'ampliamento dell'appartamento stesso, con conseguente accertamento della relativa servitù a carico dell'immobile di proprietà di . Parte_1
Il fatto è così descritto nella sentenza impugnata:
“ con ricorso ex art. 281decies Cpc, invocati gli esiti della Controparte_1
diversa procedura RG 1895/2004 promossa da nei di lei confronti Parte_1
laddove la Corte di Cassazione (RG 3994/2018), nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Genova n.1516/2017 (RG 949/2013), riteneva non esserci stata violazione di legge atteso che la sua eccezione di aver usucapito il diritto alla minor distanza, rispetto alle norme di legge e regolamentari, tra le opere eseguite al 2° piano dell'immobile di sua proprietà e quello della , che si trovava dirimpetto ad Pt_1
esso, ma ad una altezza inferiore, non poteva essere introdotta in fase di appello a mente dell'art. 345 cpc, ritenuto di avere titolo di fare accertare giudizialmente
l'avvenuta usucapione del diritto di mantenere i manufatti realizzati nel 1977, costituiti da una soletta, che unisce il 2° piano dell'appartamento, sito in Sanremo, via Goethe
541, al terrapieno a monte, e dall'ampliamento stesso dell'appartamento verso monte, immobile ora censito al Catasto Urbano del Comune di Sanremo, al Mapp. 1019 subalterno n. 5, con conseguente servitù, a carico dell'immobile di proprietà di
, censito al Catasto al Mapp. 1019 sub. 2 e sub 3, di minor distanza Parte_1
della costruzione, realizzata dai propri danti causa, rispetto a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, allegata la usucapibilità, nei confronti del privato vicinale, del diritto alla minor distanza, dedotto che l'intervenuta usucapione del diritto alla minor distanza risultava documentalmente dalla CTU nominato in sede di appello, evocava in giudizio per Per_1 Parte_1
sentir accogliere, previa produzione di documentazione (atto di citazione di Pt_1
, Atto di acquisto , Atto di acquisto Ricorso in Cassazione
[...] Pt_1 CP_1
della dott. Sentenza del Tribunale di Sanremo n. 231/2013 del 23 aprile CP_1
2013, Sentenza della Corte di Appello di Genova, Sezione seconda civile, n. 1516 pubblicata il29 novembre 2017, Ordinanza della S.C. di Cassazione del 28 dicembre
2022 n. 37892, Relazione tecnica d'Ufficio, Corte di Appello Genova, R.G. 949/2013, geom. e allegati, Relazione di parte ing. 19 luglio 2013; Controparte_2 Per_2
Relazione di parte ing. 17 maggio 2014), le seguenti conclusioni «accertare Per_2
e dichiarare che la dott. , tramite il possesso esercitato dai suoi danti Controparte_1
causa dal 1977 al 2004, pacifico, pubblico senza soluzione di continuità, ha usucapito il diritto di mantenere i manufatti realizzati nel 1977, costituiti da una soletta, che unisce il 2° piano dell'appartamento di proprietà della ricorrente, sito in Sanremo, via Goethe 541, al terrapieno a monte, e dall'ampliamento stesso dell'appartamento verso monte, ammesso e non concesso che tale demolizione costituisca costruzione ai sensi dell'art. 873. Immobile ora censito al Catasto Urbano del Comune di Sanremo, al
Mapp. 1019 subalterno n.
5. Accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà della sig.ra , censito al Catasto al Mapp. 1019 sub. 2 e sub. 3 è gravato Parte_1
della servitù di mantenere la costruzione realizzata dai danti causa della attrice, sopra meglio specificata, a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici», con vittoria di spese ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio che, ritenuto che nel giudizio instaurato Parte_1
nell'anno 2004, nei confronti della per la demolizione delle opere CP_1
abusivamente compiute di sopraelevazione del tetto e di ampliamento del suo alloggio al secondo piano, eseguito mediante la realizzazione ex novo di una costruzione di due piani sul lato monte dell'originario edificio, le sentenze intervenute avevano conferito stato di giudicato all'ordine di demolizione dell'intero nuovo fabbricato abusivo non avendo tempestivamente svolto nel giudizio originario la eccezione riconvenzionale di usucapione, lamentata la inammissibilità/illegittimità della domanda di usucapione ormai decisa con sentenza passata in giudicato, assunto che tutto ciò che si trovava fuori dal perimetro dell'edificio originario, ed in particolare sul lato nord, costituiva il nuovo ampliamento abusivo realizzato tra il 2000 ed il 2003, dedotta la infondatezza nel merito della domanda di usucapione in quanto come da CTU svolta in Per_3
primo grado, e da svolta in appello, i lavori abusivi erano stati Persona_4
eseguiti dalla parte attrice dopo l'acquisto del 11.10.2000 e anteriormente al 30 gennaio 2003/15 marzo 2003, instava per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. 1.2) In sede di prima comparizione, la ricorrente precisava che: gli interventi di ampliamento erano stati due, uno effettuato nell'anno 1978 e l'altro nel 2003; quello effettuato negli anni che vanno dal 1978 al 1983 era stato oggetto di domanda di sanatoria, presentata nel 1986; l'altro era quello effettuato e ultimato il 15 marzo 2003 di cui alla domanda di concessione del 2004; l'usucapione del diritto alla minor distanza, realizzatosi con il primo intervento assorbiva ogni questione sul diritto alla distanza del secondo ampliamento. Parte resistente contestava la ritualità e la fondatezza di quanto verbalizzato e il GU rinviava all'udienza del 12 dicembre 2023, laddove la causa veniva assunta a decisione sulle conclusioni delle parti in atti rassegnate”.
Con la sentenza n. 776/2023 del 12/12/2023 il Tribunale di Imperia decideva la vertenza e riteneva fondate le domande dell'attrice.
Il Tribunale affermava che l'omesso esame di una domanda in altro processo per ragioni processuali non impediva la riproposizione della stessa in un diverso processo.
Tanto premesso, il Tribunale accertava la sussistenza di due ampliamenti, il primo avvenuto tra il 1978 ed il 1983, con domanda di sanatoria presentata nel 1986, ed il secondo intervento, sebbene ritenuto irrilevante per la decisione della causa, effettuato il 15/03/2003, con domanda di concessione in sanatoria del 2004.
Con il primo intervento i danti causa della SI.ra univano il secondo piano CP_1
dell'immobile sito in Sanremo, Via Goethe 541,543,545 (mappale 1019 subalterno n.5 censito al Catasto Urbano del Comune di Sanremo) al terrapieno a monte, tramite una soletta;
quindi, ampliavano l'appartamento, occupando una porzione del terrapieno stesso.
Il Tribunale si basava sulla CTU nel processo d'appello R.G. n. 949/2013 per accertare che i suddetti interventi venivano eseguiti tra gli anni 1977 e 1983, mentre il provvedimento di condono veniva concesso nel 1996, così come accertato anche dalle perizie del Dott. Per_2
Il Tribunale osservava che l'usucapione del diritto di mantenere i manufatti era già intervenuta al momento della notifica dell'atto di citazione da parte della SI.ra Pt_1
in data 30/08/2004.
Pertanto, riteneva sussistente la prova dell'usucapione del diritto di mantenere i suddetti manufatti, mediante il possesso qualificato, pacifico, incontestato ed ininterrotto dal 1977 al 2000 dei danti causa e proseguito dalla SI.ra sino CP_1
al 2004. Il Tribunale ammetteva l'acquisto per usucapione dello spazio ravvicinato, ritenuto l'intervento non violativo di norme edilizie inderogabili, con conseguente costituzione di servitù a carico dell'immobile di proprietà della SI.ra . Pt_1
Accoglieva quindi la domanda attorea.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui affermava l'inesistenza di una norma volta a vietare che una domanda non proposta a pena di decadenza in una precedente causa possa essere riproposta in un nuovo e diverso giudizio.
Osservava che l'art. 167 c.p.c. dispone che il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
a pena di decadenza.
L'ordinamento prevede che non sia possibile riproporre nuovamente una domanda avente ad oggetto una questione definita con sentenza passata in giudicato, per evitare un contrasto di giudicati e la violazione del principio della certezza del diritto.
Nel caso di specie, la SI.ra ammetteva di non aver proposto CP_1
tempestivamente eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione nel corso del giudizio R.G. n. 1875/04, instaurato dalla SI.ra per demolire le opere di Pt_1
sopraelevazione abusivamente compiute nel 2003, nonché di ampliamento del proprio alloggio al secondo piano.
La SI.ra si limitava ad affermare di aver compiuto semplici opere di CP_1
consolidamento statico, negando qualunque ampliamento, nonostante l'accertamento del CTU elativamente alla realizzazione di un rilevante intervento edilizio, non Per_3
essendosi la convenuta limitata alla demolizione del muro di contenimento antistante il primo piano della proprietà ; quindi, il giudice della suddetta causa Pt_1
condannava la convenuta alla demolizione delle opere realizzate a monte del fabbricato in Sanremo, Via Goethe 452, ovvero all'arretramento a distanza di 10 m dalla costruzione di cui era proprietaria la SI.ra . Pt_1
L'appellante evidenziava che solamente nel corso del procedimento dinanzi alla Corte
d'Appello di Genova la SI.ra affermava che una parte del secondo piano CP_1 non poteva essere sottoposta al regime delle distanze, poiché aveva usucapito il relativo diritto.
Ma l'eccezione di usucapione doveva essere sollevata nei termini a pena di decadenza dalla parte convenuta, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Pertanto, l'appellante affermava che il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda di usucapione, che non era stata proposta nel precedente giudizio a pena di decadenza.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contestava la regolarità edilizia sia degli ampliamenti eseguiti nel 2003 dalla SI.ra non avendo mai ottenuto un CP_1
provvedimento di sanatoria, che dell'ampliamento effettuato nel 1977 ed oggetto di condono nel 1996, essendo il condono un provvedimento diverso rispetto alla sanatoria.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la fondatezza della domanda nel merito.
Rilevava che l'ordine di demolizione del Tribunale di Sanremo riguardava i manufatti che si trovavano al di fuori del perimetro dell'edificio e comprendeva altresì
l'ampliamento eseguito al secondo piano nel 1977, che veniva demolito e ricompreso nell'ampliamento abusivo effettuato tra il 2000 ed il 2003, così come accertato dall'allegato n.8 alla perizia dell'Arch. in conformità agli allegati dell'Ing. Per_3
Per_1
L'Ing. rilevava in particolare che i lavori venivano eseguiti successivamente Per_1
all'acquisto dell'11 ottobre 2000 e prima del 30 gennaio 2003/15 marzo 2003, realizzando un unico corpo di fabbrica.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censurava la pronuncia in tema di spese di lite, ritenendo applicabile il principio di soccombenza.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 15/4/2025 veniva trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello è fondato. Va premesso che con il primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente CP_1
aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello aveva
[...]
omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d'appello con il quale l'appellante principale, relativamente alla demolizione delle opere realizzate a monte del vecchio fabbricato ovvero al loro arretramento a distanza legale dalla costruzione di proprietà della , aveva, tra l'altro, dedotto il fatto che il dante causa dell'appellante già nel Pt_1
1977 aveva allargato a monte l'immobile sbancando il terrapieno e che la violazione delle distanze, se v'era stata, era, pertanto, avvenuta circa trent'anni prima dell'acquisto da parte della operato con atto delli 1/10/2000, per cui, a fronte di tale fatto, CP_1
l'appellante aveva usucapito il diritto alla minore distanza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo così argomentando:
“Le censure sollevate con il secondo motivo d'appello non risultano esaminate dalla corte distrettuale ma le relative eccezioni, per come esposte in ricorso, erano palesemente inammissibili (ed è noto che l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda o un'eccezione inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito: cfr.
Cass. n. 20363 del 2021): - la prima, e cioè la dedotta usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, dichiaratamente sollevata per la prima volta solo con l'atto d'appello, perché, non essendo rilevabile d'ufficio (cfr. Cass.
n. 10685 del 2002, resa, peraltro, proprio in tema di distanze, secondo cui costituisce eccezione nuova e come tale inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.,
l'eccezione di usucapione che, essendo riconducibile al tema della prescrizione del diritto, non è fra quelle rilevabili d'ufficio; conf. sulla qualificazione dell'eccezione di usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella di legge come eccezione in senso stretto, Cass. n. 741 del 1978), non poteva essere, come tale, dedotta per la prima volta nel giudizio d'appello (art. 345, comma 2°, c.p.c.)”. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella di legge proposta soltanto in appello.
Nel presente giudizio l'appellante ripropone tale domanda di usucapione in via autonoma.
Occorre osservare che l'art. 2909 c.c. prescrive che l'accertamento contenuto in una sentenza passato in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha affermato che “deve riaffermarsi il principio secondo il quale <
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa – l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. Giudicato esplicito), anche alle ragioni di fatto o di diritto che si presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia (cd.
Giudicato implicito) e come tali non possono essere fatte valere in un successivo giudizio per contrastare il diritto definitivamente accertato (ex multis, Cass. 7774/2012,
3434/2011, 8650/010, 18791/09, 15343/09). In altri termini, il cd. giudicato per implicazione discendente, ipostatizzato nell'affermazione per cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile”, si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia>> (Cass., n. 13218/2021). Nello stesso senso può leggersi Cass. n. 31797/2022, in seno alla quale vengono citati numerosi conformi precedenti di legittimità” (così Cass. n. 18439 del 2023).
Nella stessa pronuncia si legge anche: “La circostanza che la domanda d'usucapione, afferente all'occupazione senza titolo di una parte dei fondi (che alla base della domanda di restituzione vi fosse la prospettazione della detenzione senza titolo risulta dalla sentenza n. 19785/2013 di questa Corte che definì il giudizio) venne giudicata inammissibile per tardività perciò solo non rimette in gioco la parte che ha malamente consumato il suo diritto di far valere in quella sede, e non in altra e successiva, un proprio diritto contrastante con l'avversa pretesa. In altri termini, la pronuncia, in rito,
d'inammissibilità val quanto dire che in quella sede (l'unica nella quale far valere il deducibile) la parte non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo. Va poi soggiunto, come visto, che davanti alla Sezione agraria la CP_3
avanzò la pretesa di restituzione dei fondi goduti dalla controparte, anche in assenza di titolo;
proprio in quella sede, il convenuto avrebbe dovuto tempestivamente controdedurre il proprio titolo (nella specie l'usucapione, in via d'azione o d'eccezione)”.
Discende da quanto sopra che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio.
Ancora, si è detto che “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum"
e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone” (Cass.
n. 33021 del 2022).
L'affermazione del primo giudice, secondo cui l'eccezione non esaminata in altro giudizio perché tardivamente proposta non preclude la riproposizione della stessa in un successivo e diverso giudizio, non si appalesa quindi condivisibile.
L'efficacia del giudicato si estende infatti, oltre a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), anche alle ragioni di fatto o di diritto che si presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia (c.d. giudicato implicito) e come tali non possono essere fatte valere in un successivo giudizio per contrastare il diritto definitivamente accertato. Nel caso di specie, l'appellata non esercitava correttamente il proprio potere processuale poiché, nel corso del primo giudizio R.G. n. 1875/04, non sollevava l'eccezione di usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale: trattandosi di eccezione in senso stretto, non poteva essere rilevata d'ufficio.
La SI.ra deduceva l'usucapione per la prima volta con l'atto di appello, CP_1
avanzando pertanto un'eccezione nuova e come tale inammissibile.
Non può essa, ora, proporre con un'autonoma causa la medesima domanda già giudicata inammissibile con sentenza passata in giudicato sul punto.
La riproposizione della domanda di usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale è pertanto da reputarsi preclusa.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli altri motivi in quanto subordinati, sostanzialmente, al rigetto del primo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55
e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello e respinge le domande della sig.ra Controparte_1
condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.809,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 4.996,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.
Genova, 18/4/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno