Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 45 04 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 9665/00 Cron.10217 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - - Rep.Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rel. Consigliere Ud. 26/06/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GKI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' speciale atto notar CARLO FEDERICO giusta procura TUCCARI di ROMA del 12/04/00, rep. 53920; ricorrente -
contro
UE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato 3062 GIUSEPPINA BEVIVINO, che lo rappresenta e difende -1- unitamente all'avvocato CLOTILDE ROMAGNOLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2177/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 01/02/00 R.G.N.2546/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Monza, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da GU EO nei confronti dell' INAIL per l'accertamento del diritto ad una rendita da ipoacusia professionale, rilevando che, contrariamente а quanto dedotto dall'Istituto appellante, la C.T.U. di primo grado, in base alla quale la domanda era stata accolta dal Pretore, aveva esaustivamente indicato i motivi della professionalità della patologia e della valutazione dei postumi permanenti in misura superiore alla considerare che soglia di legge (11%): dovendosi svolta dall'appellato l'attività lavorativa nella mansione di "sbavatore", ovvero consisteva nel taglio e ribattitura di metalli a freddo e che tale mansione, come risultante dagli atti, era tabellata come altamente suscettibile di ingenerare ipoacusia percettiva. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione 1' INAIL censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l'Istituto ricorrente violazione degli artt. 3, 66, 74 del d.p.r. n.1124 del 1965, nonché 3 dell'art.2697 C.C., e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., oltre а vizio di motivazione, assumendo, mosse alladopo aver richiamato le censure decisione di primo grado, che la decisione del Tribunale è sorretta da una motivazione del tutto apparente, non riscontrandosi in essa alcun motivo volto a disattendere la documentazione prodotta in grado di appello, al fine di contestare gli accertamenti e le conclusioni della C.T.U. di primo grado, sulle quali lo stesso Tribunale ha fondato la propria decisione. Deduce inoltre l'Istituto che dalla stessa C.T.U. risulta apoditticamente affermata la professionalità della ipoacusia, ei nonostante contraddittoriamente, la ingravescenza, l'esposizione al rischio del rumore si siache progressivamente ridotta e nonostante che l'assicurato stesso abbia affermato di essersi sempre avvalso di idonee protezioni. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto. Vero è infatti che il giudice di appello, ove la ritenga adeguata alla decisione, può avvalersi della C.T.U. di primo grado, senza alcuna necessità di disporre una rinnovazione della consulenza;
ma è anche vero che nella specie, non avendo l'Istituto partecipato al giudizio di primo grado, senza che ciò 4 costituisca un premio per la contumacia ma solo il rispetto dell'obbligo di motivazione dinanzicostituzionalmente sancito, il Tribunale, alle difese dall'Istituto dedotte per la prima volta in appello, aveva un'alternativa: disattenderle espressamente о disporre una rinnovazione della C.T.U., cose che, né l'una né l'altra, lo stesso Tribunale ha fatto. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002. by lms Washerke il Presidente: Il Cons. estersore: IL CANCELLIERE Depositate to Cancelleria Oggi, 26 MAR. 2003 IL/CANCELLIERE противницело CANZELY Giovanni Cantelmo 5