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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 7985 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CASTELLANA SALVATORE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro e retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2022 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/08/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente prestando servizio di vigilanza e custodia notturna senza un formale contratto di lavoro;
che la prestazione lavorativa si era svolta dalle ore 20:00 alle ore 08:00 dei seguenti giorni: 31.01.2022- 02.02.2022- 05.02.2022- 08.02.2022- 10.02.2022 12.02.2022-
14.02.2022- 15.02.2022- 16.02.2022- 18.02.2022- 21.02.2022- 22.02.2022- 23.02.2022-
1 25.02.2022; che il rapporto non era stato formalizzato, né parte datoriale aveva corrisposte le retribuzioni e che per questo, di aver rassegnato le proprie dimissioni.
Pertanto, concludeva chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 2.324,00 a titolo di retribuzione, nonché la condanna di parte datoriale al pagamento del lavoro festivo prestato, tredicesima mensilità, ferie non godute, malattia e TFR, con conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- premesso che, instaurato il contradittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14.04.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi di articolarla eventualmente in altra sede;
- rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto a seguito dell'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni (cfr. ex plurimis Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696. Inoltre, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. n. 4076 del 20/02/2018). Infine, il lavoratore che agisce in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario durante le festività e le domeniche, ha l'onere di provare le ore eccedenti il normale orario di lavoro. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare al giudice l'avvenuta retribuzione durante il periodo feriale (Cass. sent. n. 9906/2015);
- rilevato che, nel caso di specie, pure all'esito dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi che parte ricorrente non abbia offerto adeguata prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di alcuno degli indici propri della subordinazione,
2 peraltro solo genericamente indicati in ricorso.
In particolare, non provano il vicolo di subordinazione (e, in verità neanche pienamente la prestazione) le dichiarazioni del teste (“Alla fine di Tes_1 gennaio del 2022, ed in particolare il 31 gennaio, ne sono assolutamente certo, ho accompagnato mio cugino in via Lussori, dove c'era un cancello che chiudeva un'area destinata a parcheggio. Saranno state circa le 20:00 e mi sono fermato lì con lui una mezzoretta. Stavamo insieme in macchina, lui non doveva fare altro perché era il custode del parcheggio. Dava il cambio ad un'altra persona che, però, io non so indicare. Questa attività è proseguita fino a fine febbraio. Lui lavorava non tutti i giorni, non so indicare con esattezza con quale schema lavorasse”), né quelle del teste (“Conosco Tes_2
il ricorrente è nipote di che è un mio collega. Io lo andavo a prendere in una Persona_1
traversa di via delle Scienze che ora non so indicare con precisione. Lo andavo a prendere intorno alle otto, otto e cinque del mattino, davanti al cancello… Talvolta l'ho visto anche uscire dal cancello ma non so che cosa facesse... Sto parlando del mese di febbraio 2022, ma non so dire con precisione;
lo andavo a prendere soltanto alcuni giorni, per un totale di circa dieci volte”).
In siffatto contesto, la mancata comparizione della parte resistente a rendere l'interrogatorio formale non può assurgere a prova (unica) di quanto dedotto in ricorso;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Nessuna statuizione deve essere presa con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della contumacia di parte resistente
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14.04.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 7985 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CASTELLANA SALVATORE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro e retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2022 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/08/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente prestando servizio di vigilanza e custodia notturna senza un formale contratto di lavoro;
che la prestazione lavorativa si era svolta dalle ore 20:00 alle ore 08:00 dei seguenti giorni: 31.01.2022- 02.02.2022- 05.02.2022- 08.02.2022- 10.02.2022 12.02.2022-
14.02.2022- 15.02.2022- 16.02.2022- 18.02.2022- 21.02.2022- 22.02.2022- 23.02.2022-
1 25.02.2022; che il rapporto non era stato formalizzato, né parte datoriale aveva corrisposte le retribuzioni e che per questo, di aver rassegnato le proprie dimissioni.
Pertanto, concludeva chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 2.324,00 a titolo di retribuzione, nonché la condanna di parte datoriale al pagamento del lavoro festivo prestato, tredicesima mensilità, ferie non godute, malattia e TFR, con conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- premesso che, instaurato il contradittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14.04.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi di articolarla eventualmente in altra sede;
- rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto a seguito dell'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni (cfr. ex plurimis Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696. Inoltre, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. n. 4076 del 20/02/2018). Infine, il lavoratore che agisce in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario durante le festività e le domeniche, ha l'onere di provare le ore eccedenti il normale orario di lavoro. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare al giudice l'avvenuta retribuzione durante il periodo feriale (Cass. sent. n. 9906/2015);
- rilevato che, nel caso di specie, pure all'esito dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi che parte ricorrente non abbia offerto adeguata prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di alcuno degli indici propri della subordinazione,
2 peraltro solo genericamente indicati in ricorso.
In particolare, non provano il vicolo di subordinazione (e, in verità neanche pienamente la prestazione) le dichiarazioni del teste (“Alla fine di Tes_1 gennaio del 2022, ed in particolare il 31 gennaio, ne sono assolutamente certo, ho accompagnato mio cugino in via Lussori, dove c'era un cancello che chiudeva un'area destinata a parcheggio. Saranno state circa le 20:00 e mi sono fermato lì con lui una mezzoretta. Stavamo insieme in macchina, lui non doveva fare altro perché era il custode del parcheggio. Dava il cambio ad un'altra persona che, però, io non so indicare. Questa attività è proseguita fino a fine febbraio. Lui lavorava non tutti i giorni, non so indicare con esattezza con quale schema lavorasse”), né quelle del teste (“Conosco Tes_2
il ricorrente è nipote di che è un mio collega. Io lo andavo a prendere in una Persona_1
traversa di via delle Scienze che ora non so indicare con precisione. Lo andavo a prendere intorno alle otto, otto e cinque del mattino, davanti al cancello… Talvolta l'ho visto anche uscire dal cancello ma non so che cosa facesse... Sto parlando del mese di febbraio 2022, ma non so dire con precisione;
lo andavo a prendere soltanto alcuni giorni, per un totale di circa dieci volte”).
In siffatto contesto, la mancata comparizione della parte resistente a rendere l'interrogatorio formale non può assurgere a prova (unica) di quanto dedotto in ricorso;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Nessuna statuizione deve essere presa con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della contumacia di parte resistente
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14.04.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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