Versione
24 aprile 1979
24 aprile 1979
Art. 21.
E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che e' composto:
a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;
b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico;
c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico;
d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge.
In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi.
Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal piu' giovane dei componenti.
Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.
Il consiglio non puo' validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'articolo 23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio.
Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni.
E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che e' composto:
a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;
b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico;
c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico;
d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge.
In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi.
Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal piu' giovane dei componenti.
Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.
Il consiglio non puo' validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'articolo 23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio.
Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni.
Commentari • 3
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 1
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Giurisprudenza • 12
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