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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6414 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6414 del 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Cristina Controparte_1
Di Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via A.
Pisano n. 3, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Francesco Pietricola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Badino n. 104, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione.
Conclusioni di parte ricorrente: “si chiede l'emissione di sentenza parziale di separazione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Conclusioni di parte resistente: “Con le presenti note, questa difesa, richiamata ancora una volta la propria comparsa di costituzione nonché ogni proprio precedente scritto difensivo, in questa sede da intendersi trascritti nella loro interezza, contestata altresì ogni avversa pretesa, rilievo ed argomentazione, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria precedente memoria. Ribadisce il disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta sub 1
e sub 9. Contesta ed impugna ogni avversa domanda, rilievo ed eccezione. Rappresenta, ancora
Pagina 1 una volta, l'opposizione della signora alla pronuncia di sentenza parziale in CP_2
ordine allo stato.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La causa era stata già trattenuta in decisione sullo status ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 26 giugno 2024, stante la mancanza, in atti, di un estratto dell'atto di matrimonio, documento indispensabile ai fini della decisione;
pertanto il Collegio ha assegnato a parte ricorrente termine per depositare copia autentica dell'estratto di matrimonio del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di celebrazione del matrimonio e ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tale sede le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda sullo status merita accoglimento.
Il matrimonio tra le parti è comprovato dall'estratto di matrimonio, infine depositato in atti, da cui risulta che il matrimonio è stato contratto in GI (NA) l'8 ottobre 1994, in regime di comunione dei beni e trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di GI (NA) al n. 167, parte II, Serie A, anno 1994.
Le allegazioni delle parti, l'elevata conflittualità che si evince da quanto dedotto e prodotto dalle medesime, le reciproche domande di addebito e il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, convincono il Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A nulla rileva l'opposizione palesata da peraltro in contrasto con la domanda di CP_2
pronuncia di separazione esplicata sia nella memoria di costituzione depositata in data 3 maggio
2022, che con la memoria di costituzione nella fase istruttoria depositata in data 27 settembre 2022.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione delle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 6414 del 2021, così provvede:
“1. Dichiara la separazione personale di e , che hanno Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio in GI (NA) l'8 ottobre 1994, in regime di comunione dei beni e trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di GI (NA) al n. 167, parte II, Serie
A, anno 1994.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI (NA) al passaggio in giudicato, di procedere all'annotazione della sentenza.
Pagina 2 3. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del suddetto Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
4. Spese al definitivo.
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6414 del 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Cristina Controparte_1
Di Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via A.
Pisano n. 3, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Francesco Pietricola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Badino n. 104, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione.
Conclusioni di parte ricorrente: “si chiede l'emissione di sentenza parziale di separazione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Conclusioni di parte resistente: “Con le presenti note, questa difesa, richiamata ancora una volta la propria comparsa di costituzione nonché ogni proprio precedente scritto difensivo, in questa sede da intendersi trascritti nella loro interezza, contestata altresì ogni avversa pretesa, rilievo ed argomentazione, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria precedente memoria. Ribadisce il disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta sub 1
e sub 9. Contesta ed impugna ogni avversa domanda, rilievo ed eccezione. Rappresenta, ancora
Pagina 1 una volta, l'opposizione della signora alla pronuncia di sentenza parziale in CP_2
ordine allo stato.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La causa era stata già trattenuta in decisione sullo status ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 26 giugno 2024, stante la mancanza, in atti, di un estratto dell'atto di matrimonio, documento indispensabile ai fini della decisione;
pertanto il Collegio ha assegnato a parte ricorrente termine per depositare copia autentica dell'estratto di matrimonio del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di celebrazione del matrimonio e ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tale sede le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda sullo status merita accoglimento.
Il matrimonio tra le parti è comprovato dall'estratto di matrimonio, infine depositato in atti, da cui risulta che il matrimonio è stato contratto in GI (NA) l'8 ottobre 1994, in regime di comunione dei beni e trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di GI (NA) al n. 167, parte II, Serie A, anno 1994.
Le allegazioni delle parti, l'elevata conflittualità che si evince da quanto dedotto e prodotto dalle medesime, le reciproche domande di addebito e il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale, convincono il Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A nulla rileva l'opposizione palesata da peraltro in contrasto con la domanda di CP_2
pronuncia di separazione esplicata sia nella memoria di costituzione depositata in data 3 maggio
2022, che con la memoria di costituzione nella fase istruttoria depositata in data 27 settembre 2022.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione delle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 6414 del 2021, così provvede:
“1. Dichiara la separazione personale di e , che hanno Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio in GI (NA) l'8 ottobre 1994, in regime di comunione dei beni e trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di GI (NA) al n. 167, parte II, Serie
A, anno 1994.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI (NA) al passaggio in giudicato, di procedere all'annotazione della sentenza.
Pagina 2 3. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del suddetto Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
4. Spese al definitivo.
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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