Sentenza 17 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9695 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09695/2025REG.PROV.COLL.
N. 02282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Nocentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuelle II n. 18;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 942/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. LO BE NI e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS- ha ottenuto il porto di armi per uso tiro a volo dalla Questura di Firenze il 4 settembre 2019. In sede di istanza di rilascio, egli aveva depositato alla competente Questura di Firenze, in aggiunta ai modelli forniti dalla Questura per la richiesta di rilascio del porto d’armi, la documentazione medica comprovante il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attestava che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in data 24 ottobre 2017, aveva dichiarato in suo favore la riabilitazione in relazione a due risalenti sentenze di condanna del Tribunale di Rovereto (1979) e della Corte di Appello di Firenze (1988) per reati di furto. Alla luce del compendio documentale la Questura aveva ritenuto che non sussistessero motivi ostativi al rilascio del porto d’armi e, pertanto, aveva emanato il suddetto titolo senza opporre alcun rilievo.
2. – Senonché, la Questura di Firenze ha successivamente comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del titolo di polizia poiché ha appurato che, all’atto della richiesta di porto d’armi, l’interessato aveva presentato un certificato anamnestico - sulla base del quale si era poi formato il successivo parere d’idoneità dell’ufficiale sanitario - in cui aveva dichiarato di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti, neanche in tempi pregressi nonostante emergesse dal sistema informatico S.D.I. che lo stesso, in data 22 marzo 2009, era stato segnalato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale dai Carabinieri della stazione di Abetone. A tale incongruenza dichiarativa è seguito il deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 496 c.p. (false dichiarazioni su qualità personali proprie). La Questura ha, poi, evidenziato una serie corposa di pregiudizi penali e di polizia non emersi al primo controllo per via di un errore anagrafico nella consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia.
3. – Nel corso del procedimento di revoca il ricorrente si è nuovamente sottoposto ad esame per l’accertamento delle condizioni psico-fisiche ai fini del rilascio del porto d’armi. Tuttavia, con verbale del 24 maggio 2021, l’Azienda USL Toscana Centro ha espresso giudizio di inidoneità rispetto al possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, per pregresso “ uso saltuario thc sino al 2009 ” ammesso dallo stesso interessato. Con successivo verbale dell’8 luglio 2021, la Commissione medica adìta in sede di ricorso ha confermato il suddetto giudizio di inidoneità, motivandolo sulla base del pregresso utilizzo di stupefacenti (dal 1990 al 2009) e di un tremore essenziale che non consentirebbe il maneggio delle armi.
Conseguentemente, la Questura, con provvedimento del 29 luglio 2021, ha disposto la revoca del porto d’armi per inidoneità psico-fisica e carenza del requisito di buona condotta. Parallelamente, la Prefettura, con provvedimento del 16 novembre 2021, ha intimato il divieto di detenzione di armi e munizioni.
4. – L’interessato ha impugnato i provvedimenti innanzi al TAR per la Toscana deducendo il vizio di difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché la violazione di legge con riferimento agli artt. 10, 11, 39, 43 del R.D. n. 733/1937, in quanto le segnalazioni valutate dall’amministrazione sarebbero tutte estremamente risalenti nel tempo e nella maggior parte dei casi non seguite da alcun provvedimento penale, né amministrativo; in ogni caso, si tratterebbe di circostanze anteriori al rilascio del porto d’armi del settembre 2019 e, pertanto, già valutate come ininfluenti ai fini dell’affidabilità.
Quanto al giudizio d’inidoneità psico-fisica, il ricorrente ha dedotto la violazione del D.M. 28 aprile 1998, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, in quanto tale giudizio non si baserebbe su alcun accertamento diagnostico o medico, ma semplicemente sulla circostanza - riferita dal ricorrente in sede di visita - del pregresso, sporadico ed estremamente risalente nel tempo utilizzo di cannabis; tale circostanza non potrebbe integrare gli estremi di cui all’art. 1 co. 5 del D.M. 28 aprile 1998, essendo egli attualmente immune da problematiche di uso o dipendenza da sostanze stupefacenti, come comprovato dalla copiosa documentazione medica versata in atti.
5. – Il T.A.R. per la Toscana, riuniti i ricorsi, li ha respinti ponendo l’accento sulla valenza ostativa dell’assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti a norma dell’art. 1, n. 5 D.M. Sanità 28 aprile 1998, secondo l’indirizzo esegetico tracciato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che, in un caso analogo di episodi assai risalenti di consumo di sostanze stupefacenti ha rimarcato che “ tale disposizione, infatti, stabilisce – in modo palese – l’inidoneità ex lege del soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, a prescindere dal momento in cui ciò sia avvenuto. La valutazione circa l’inidoneità all’uso delle armi del soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, anche se in modo occasionale, è stata stabilita, infatti, dal legislatore nell’esercizio del suo potere discrezionale e, quindi, non compete al Questore ” (Cons. Stato, sez. III, 1° febbraio 2023, n. 1130).
6. – Con il ricorso in appello, il sig. OM denuncia l’ error in iudicando della pronuncia gravata per i seguenti profili di censura:
6.1. – Violazione degli artt. 10, 11, 39, 43 R.D. n. 733/1937 (T.U.L.P.S.) Violazione e/o falsa applicazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficienza di motivazione, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento .
Il deducente lamenta l’erronea applicazione operata dal primo giudice del disposto dell’art. 1, n. 5 del D.M. Sanità 28 aprile 1998 che non estenderebbe la rilevanza ostativa del consumo di sostanze stupefacenti anche a condotte pregresse e risalenti, necessitandosi in tal caso di un’apposita perizia medico-legale che ne accerti l’attualità. A tal uopo, l’appellante avrebbe prodotto copiosa documentazione medica attestante la sua condizione di immunità da qualunque problematica riguardante l’assunzione di stupefacenti, anche occasionale.
6.2. – Violazione di legge: art. 3 e 10-bis legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione .
Secondo la tesi dell’appellante, vi sarebbe una violazione degli artt. 3 e 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento di revoca si sarebbe limitato a riprodurre le stesse circostanze dedotte nella comunicazione di avvio del procedimento, senza controdedurre minimamente a quanto osservato dal ricorrente nelle note del 1° marzo 2021 e del 30 aprile 2021.
6.3. – Violazione di legge: art. 10, 11, 39, 43 R.D. n. 733/1937 (T.U.L.P.S.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. Difetto dei presupposti, tardività e lesione del legittimo affidamento .
L’appellante censura altresì le contestazioni circa l’affidabilità nell’uso delle armi, dacché i motivi ostativi addotti nell’ambito dei rispettivi procedimenti si riducono ad un elenco di provvedimenti o altre circostanze a suo carico ben anteriori rispetto al rilascio del porto d’armi, pertanto già valutati come ininfluenti rispetto al rilascio del porto d’armi stesso avvenuto nel 2019. Invece, il deferimento sopraggiunto nel 2019 sarebbe poi stato archiviato per carenza dell’elemento psicologico, ma la Questura e la Prefettura non avrebbero tenuto conto di tale archiviazione.
7. – La difesa erariale ha svolto motivate difese per la reiezione del gravame ponendo l’accento sull’inaffidabilità dell’appellante che avrebbe mentito in sede di domanda di rilascio del porto di armi e sull’accertata inidoneità psicofisica.
8. – In sede di scambi difensivi le parti hanno sostanzialmente ribadito i rispettivi assunti. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
9. – L’appello è infondato per le ragioni che si espongono dappresso.
10. – Come appena ricostruito in fatto, i due provvedimenti di revoca del titolo autorizzatorio e di divieto di detenzione armi riposano su due concorrenti rilievi ostativi: da un lato, l’inidoneità psicofisica accertata dapprima dall’Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, dalla Commissione medica adìta in sede di ricorso; dall’altro, la carenza del requisito di buona condotta in ragione del corposo numero di pregiudizi penali e di polizia riportati dall’appellante in anni risalenti.
10.1. – Prendendo le mosse dall’inidoneità psicofisica merita soffermarsi sull’esegesi rigorosa offerta dalla giurisprudenza amministrativa dell’art. 1, n. 5 del D.M. 28 aprile 1998 (“ costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci ”) per cui il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi scaturisce da qualunque comportamento di assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti giacché “ il contatto con il mondo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per l’acquisto della droga, non depone a favore di una condotta irreprensibile e pienamente affidabile, quale si addice a un soggetto detentore di armi ” (Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2024, n. 3542). Del resto, nel diritto vivente l’occasionalità è stata sovente ravvisata anche nel singolo episodio di consumo (Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404).
Inoltre, la costante giurisprudenza ha ribadito la natura vincolata del provvedimento di diniego di rinnovo della licenza per insussistenza dei requisiti psicofisici attestata dal medico legale a causa dell’uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2305 del 2016), respingendo sistematicamente le censure “ incentrate sull’esito negativo degli esami tossicologici e sulla insussistenza di un consumo abituale ” ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2016, n. 3875).
Del resto nel caso di specie è stato ammesso in via confessoria dall’appellante che il consumo occasionale di cannabis si sia protratto sino al 2009 e la sua risalenza nel tempo non vale ad obliterarne la valenza ostativa ai fini del giudizio prognostico sul corretto uso delle armi.
Al profilo di inidoneità psicofisica per il passato consumo di cannabis si somma, comunque, il riscontrato tremore essenziale, da ritenersi incompatibile con il maneggio di armi.
10.2. – Sul concorrente versante del giudizio di buona condotta, preme soggiungere che il corposo corredo di pregiudizi penali e di polizia – pur indiscutibilmente risalente nel tempo - è stato pretermesso dall’Autorità questorile a causa di un errore anagrafico, il che ha dato la stura all’avvio del procedimento di revoca in autotutela ritenendo la congerie di precedenti incompatibile con un giudizio prognostico di affidabilità nell’uso delle armi. Ad aggravare il quadro prognostico-inferenziale milita altresì la falsa dichiarazione resa in sede di domanda di rilascio, poi foriera del procedimento penale, infine archiviato.
Alla luce dei copiosi precedenti a carico dell’appellante, di cui l’Autorità ha avuto contezza soltanto in un secondo momento, il Collegio non ravvisa la sussistenza di vizi di manifesta illogicità od irragionevolezza nelle conclusioni provvedimentali raggiunte dalla Questura e dalla Prefettura.
11. – In linea più generale, depone a favore della reiezione del gravame la recente giurisprudenza di Sezione, opportunamente citata dal primo giudice, secondo cui la disciplina di rango regolamentare “stabilisce – in modo palese – l’inidoneità ex lege del soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, a prescindere dal momento in cui ciò sia avvenuto. La valutazione circa l’inidoneità all’uso delle armi del soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, anche se in modo occasionale, è stata stabilita, infatti, dal legislatore nell’esercizio del suo potere discrezionale e, quindi, non compete al Questore. La disposizione recata dall’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998, nella sua rigidità, non presenta neppure profili di illogicità o irragionevolezza, tenuto conto del primario interesse pubblico alla sicurezza della collettività, in merito all’affidabilità del soggetto autorizzato all’uso delle armi; se si considera che, nel nostro ordinamento, sussiste il divieto di utilizzare armi, tanto che il rilascio della licenza di porto di armi presuppone, in capo al richiedente l’autorizzazione, l’inesistenza di “mende” ed il giudizio di affidabilità circa il corretto uso delle armi, la circostanza relativa al pregresso uso di sostanze stupefacenti, da parte del richiedente il rilascio della licenza, non soddisfa, palesemente, i requisiti di affidabilità richiesti dall’ordinamento ” (Cons. Stato, sez. III, 1° febbraio 2023, n. 1130)
12. – Le considerazioni dianzi svolte, nell’evidenziare la natura plurimotivata e sostanzialmente vincolata dei provvedimenti impugnati, valgono a confutare unitariamente i tre profili di impugnazione dedotti nel gravame conducendo al conclusivo rigetto dell’appello.
13. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI D'LO, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
LO BE NI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO BE NI | NI D'LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.