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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.SS Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8421/2023, promoSS da
( , rappresentata e difesa, giusta procura TE C.F._1
in atti, dagli avv.ti AleSSndra Chillari e Nicola Platania;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Concetta
Currao;
- resistente-
e nei confronti di
, in persona del pro tempore; Controparte_2 CP_3
, in persona del pro tempore, tutti organicamente Controparte_4 CP_5 patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-resistente-
e di
in persona del Presidente Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_6 dall'Avv. Francesco Velardi, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. – accertamento rapporto di lavoro subordinato – art. 2 co. 1
D.Lgs n. 81/2015 - differenze retributive – regolarizzazione contributiva
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2023, ha adito l'intestato TE
Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) In via principale accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.SS
dall' 01.02.2021 al 15.03.2023 in favore dell'Asp di Catania, la natura TE
subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n.
165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL
Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
b) In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento della natura
“subordinata”, accertare e riconoscere in ogni caso il diritto della OT.SS TE
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal'art.1
[...]
c.1 lett a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128, all'applicazione in suo favore, in ragione dell'attività prestata nel suddetto periodo in favore dell'ASP resistente, del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria
C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso ugualmente computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
c) Conseguentemente per l'effetto dell'accoglimento della domanda, in via principale o in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in virtù dei principi di cui all'art. 36 e 38 della Costituzione, del principio di correspettività ex art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione comunitario, al pagamento dei crediti retributivi maturati nel suindicato arco temporale e che si quantificano nella misura complessiva di € 14.070,72, di cui € 3.624,88 per tfr s.e.&o., calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusta conteggio analitico di cui sopra ed allegato in copia ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile d'ufficio di cui si fa sin da ora esplicita richiesta o che vorrà liquidare il Giudice anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.03.2023 al soddisfo ex art. 1284 co. 4, c.c., sulle somme rivalutate;
d) Conseguentemente e per l'effetto,
2 disporre l'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
e)
Condannare, infine, le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
A fondamento delle proprie ragioni, ha esposto:
- di essere stata assunta dall'Asp nell'ambito dell'emergenza sanitaria CP_1
conneSS alla diffusione del Covid 19, con decorrenza dall'01.02.2021 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la qualifica di assistente amministrativo, per 30 ore settimanali e con compenso orario omnicomprensivo di € 20,00 lordi;
- che il contratto era stato prorogato senza soluzione di continuità sino alla data del
15.03.2023;
- di essere stata assegnata, dalla data di assunzione fino al 31.08.2022, all'Ufficio USCA
(Unità speciale di continuità assistenziale) di Giarre (Ct) ove si era occupata di contact tracing, monitorando le mail aziendali dei medici dell'Usca contenenti le segnalazione di pazienti positivi e le richieste di tamponi inoltrate dai medici di base, contattando successivamente telefonicamente i pazienti per poi procedere con le interviste telefoniche e, all'esito, prenotare tamponi;
- che a partire dal 9.8.2021 e sino al 15.03.23 era stata inserita anche allo sportello dell' , dove si era Controparte_7
occupata del ricevimento, raccogliendo le istanze dei pazienti e rilasciando le attestazioni dell'esenzioni ticket per reddito, per patologia e terapeutici per ossigeno‐terapia, accedendo ai portali aziendali “NAR”, “TS” e “Campioni Informatici” tramite le credenziali del medico di riferimento, da cui riceveva disposizioni;
- che da gennaio 2022 a tali compiti si erano aggiunti anche quelli di supporto ai drive‐in di Giarre, ove si era occupata di caricare i dati relativi ai tamponi eseguiti dal personale medico, sulla piattaforma aziendale “Gestionale Covid – 19”, accedendo con credenziali fornite dall'Asp, secondo indicazioni e disposizioni dei responsabili;
- che l'intercorso rapporto di lavoro non si era svolto secondo le modalità di una collaborazione coordinata e continuativa, ma secondo quelle tipiche di un rapporto di lavoro avente natura subordinata, ricorrendo gli indici sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, la corresponsione mensile della retribuzione in misura prestabilita, la predeterminazione oraria con obbligo di timbratura, la ripetitività, infungibilità ed elementarità delle prestazioni, lo svolgimento dell'attività negli ambienti e con gli strumenti messi a disposizione dalla Committente, l'assenza di rischio d'impresa, la dislocazione
3 territoriale in base alle esigenze aziendali, la rideterminazione unilaterale del monte ore lavoro, il perseguimento di fini istituzionali propri del servizio sanitario nazionale;
- che le proprie energie lavorative erano state messe a disposizione ed etero-dirette dall'ASP di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 co. 1 D.Lgs
n.81/2015, come modificato dall'art.1 c.1 lett a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128;
- che la riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato avrebbe rilevato anche ai fini delle sue legittime aspettative di stabilizzazione, atteso che, nell'ambito delle procedure di reclutamento indette dall'Asp convenuta, ai soggetti che hanno prestato attività quali co.co.co. è attribuito un punteggio inferiore rispetto agli assunti a tempo determinato, il che si traduce in un trattamento discriminatorio, così come diversamente è valutato il servizio reso, considerato dall'Asp ai soli fini di valutazione curriculare per quanto attiene i co.co.co. e non ai fini dell'anzianità di servizio;
- che, in conseguenza della natura subordinata dell'attività di “Assistente
Amministrativo” prestata per l'Asp convenuta, riconducibile alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità, devono essere riconosciute alla ricorrente differenze retributive per € 14.070,72, come da conteggi allegati al ricorso, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale. CP_ Si è costituito l' in data 18.12.2023, chiedendo “che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n. 335/1995. Circa l'onere delle spese, infine, va rilevato che l' non ha promosso né determinato la lite, né ha partecipato CP_6
volontariamente al giudizio, ma vi è stato chiamato, per cui gli andranno integralmente rifuse,
a carico della parte che con il suo ingiusto comportamento ha determinato l'insorgere della lite steSS in relazione al capo di domanda che ha causato la partecipazione al giudizio dell'Istituto medesimo”.
Con memoria difensiva depositata in data 8.1.2024 si è costituita in giudizio l'Asp convenuta, la quale, ricostruito il quadro regolativo e di contesto emergenziale nell'ambito del quale erano stati stipulati i contratti di collaborazione, ha contestato la fondatezza del ricorso e formulato in subordine domanda riconvenzionale, funzionale ad ottenere la restituzione delle
4 maggiori somme erogate o la compensazione con quanto eventualmente spettante alla ricorrente.
In particolare, l'Asp ha dedotto:
- che la ricorrente era stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, attingendo all'elenco formatosi a seguito della procedura di reclutamento indetta con Deliberazione n. 1 del 4.1.2021 dall'AOU G. Martino di Messina, definita “click day”, per la quale non erano state previste né prove selettive né valutazione di titoli, essendo l'elenco formato in ordine cronologico in ragione del momento di presentazione della domanda;
- che il rapporto era sorto ed era stato prorogato per far fronte alle esigenze sanitarie e amministrative correlate all'emergenza pandemica e che l'attività era stata svolta con le caratteristiche proprie della collaborazione coordinata e continuativa, in rapporto alle finalità della committenza, dovendo ritenersi insussistenti sia l'esercizio dei poteri direttivi e disciplinari propri del datore di lavoro, sia gli ulteriori indici sintomatici della subordinazione;
- che non poteva trovare applicazione l'invocato art. 2 del D.lg. 81/2015, la cui applicabilità è espreSSmente esclusa per le pubbliche amministrazioni;
- che, in ogni caso, ove il rapporto di lavoro fosse qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe nullo per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo produrre soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., con conseguente infondatezza anche di tutte le richieste della ricorrente in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, nonché di
“riconoscimento del paritetico trattamento normativo”;
- che non poteva addebitarsi all'Asp alcuna violazione del principio di parità di trattamento in danno degli assunti con co.co.co., essendosi trovata la lavoratrice nella condizione di partecipare a varie procedure selettive (concluse con esito negativo per la ricorrente) che le avrebbero consentito non solo di poter spendere i titoli di servizio maturati in qualità di co.co.co, ma di poter accedere alla procedura di stabilizzazione come avvenuto per i suoi colleghi in analoga posizione.
L'Asp ha poi contestato gli importi richiesti, sia sotto il profilo della inapplicabilità del
CCNL richiamato, che per l'errata applicazione del livello richiesto, nonché per i criteri e basi di calcolo utilizzati, precisando inoltre di aver già versato tutti i contributi previdenziali in relazione alle somme erogate, rilevando di aver riconosciuto alla ricorrente un trattamento economico superiore rispetto a quello previsto dal CCNL, sicché “i contributi dovranno essere calcolati in relazione al trattamento spettante come sarà accertato in corso di causa” e “la
5 regolarizzazione dovrà avvenire previa imputazione dei versamenti già effettuati e ricalcolo delle eventuali differenze”.
Ha quindi formulato domanda riconvenzionale, deducendo che le somme erogate nel corso del rapporto erano state di gran lunga superiori a quelle che la ricorrente avrebbe percepito ove il rapporto fosse stato di natura dipendente, chiedendo pertanto la restituzione delle maggiori somme ricevute, nella misura di € 19.114,54, trattandosi di somme corrisposte sine titulo, nonché, in subordine, la compensazione dei crediti.
Ciò posto, l'Azienda sanitaria convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa. - In via riconvenzionale condannare la Sig.ra al pagamento in favore TE dell'ASP di della somma complessiva lorda di € 19.114,54 o di quella maggior somma CP_1 che verrà accertata in corso di giudizio in relazione alla categoria d'inquadramento B;
- In via subordinata disporre la compensazione dei crediti che saranno eventualmente accertati a favore della Sig.ra con i crediti vantanti dall'ASP di Catania;
- In via subordinare Pt_1 ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da CP_6
lavoratore subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dall' Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. CP_6
L' ha depositato in data 14.3.2024 memoria sulla domanda riconvenzionale CP_6 chiedendo: “dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti e inammissibile la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione.
Ovvero e in subordine che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge
n. 335/1995. Rigettarsi poi la domanda proposta dall'ASP di trasferimento tout court della contribuzione versata o di compensazione della steSS con quanto verrà accertato”.
Con memoria depositata in data 22.3.2024 si sono costituite le Amministrazioni regionali e il convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_4
contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
, non avendo la steSS soggettività unitaria e dell'Assessorato alla Salute della Regione
[...]
Sicilia, perché non ha emesso alcuno dei provvedimenti di cui si discute, nonché del
[...]
e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di questi ultimi”. CP_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
6 Con memoria su domanda riconvenzionale depositata il 3.4.2024 parte ricorrente ha chiesto “Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, Voglia rigettare, in via preliminare,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato poiché destituita di fondamento, in punto di fatto e di diritto, rigettare altresì la domanda riconvenzionale proposta, in via principale ed in via subordinata, dall'Asp di Catania poiché infondate, così come tutte le ulteriori richieste di compensazione dei crediti retributivi e/o previdenziali;
Conseguentemente accogliere tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, ivi comprese quelle istruttorie, a cui integralmente si rimanda e che, qui di seguito, devono ritenersi integralmente riportate e trascritte. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio,
è stata rinviata per decisione all'udienza del 27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Parte ricorrente agisce nel presente giudizio assumendo che, nonostante la formale stipulazione in data 8.2.2021 di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di assistente amministrativo, il rapporto di lavoro intercorso con l'Asp di sino al 15.3.2023 si era concretamente svolto secondo le caratteristiche tipiche di un CP_1
rapporto di lavoro subordinato, conseguentemente chiedendo il riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale previsto per un lavoratore inquadrato alla categoria C del CCNL Comparto Sanità, ritenuto spettante, in via subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015 (come modificato dal'art.1 c.1 lett a) D.L.
n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128), con condanna in solido delle amministrazioni resistenti al pagamento dei crediti retributivi per € 14.070,72 e regolarizzazione contributiva e previdenziale.
3. Tenuto conto dell'oggetto del giudizio così come sopra delineato, va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Istituto previdenziale, dal momento che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
7 individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione.
Poiché nel caso di specie la controversia verte in materia di contratto di co.co.co. intercorso tra la ricorrente e l'ASP resistente e, dunque, di gestione del rapporto di lavoro da parte del datore con i poteri privatistici che tipicamente lo connotano, deve affermarsi la giurisdizione ordinaria.
4. Va poi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione
LI e del , rispetto alla quale va osservato che non si può parlare di Controparte_4
difetto di legittimazione in senso proprio, dal momento che la ricorrente ha individuato le amministrazioni suddette come resistenti, formulando nei loro confronti una domanda di condanna in solido, sicché le stesse sono state correttamente convenute in giudizio.
La questione che si pone attiene piuttosto al merito della causa e alla titolarità del rapporto sostanziale nei confronti della e del che poSS giustificarne la condanna. A CP_2 CP_4
riguardo, risulta assorbente rilevare che tali enti non sono titolari del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, essendo questo pacificamente intercorso tra la ricorrente e l'Asp di Catania, soggetto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto alla e al . CP_2 Controparte_4
Il coinvolgimento di questi ultimi nell'ambito della gestione dell'emergenza pandemica e il
“ruolo attivo” che a loro imputa parte ricorrente si è al più tradotto nell'adozione di atti amministrativi presupposti alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma ciò esula dall'esercizio di poteri datoriali (peraltro nemmeno prospettati da parte ricorrente)
e dalla sussistenza inter partes di un lavoro subordinato.
La domanda risulta quindi infondata e va rigettata nei confronti della e Controparte_2
del . Controparte_4
5. Anche nei confronti di ASP, il ricorso è infondato e va rigettato.
5.1. Parte ricorrente assume, a fondamento della propria pretesa, che il rapporto formalmente istaurato di collaborazione coordinata e continuativa si è nei fatti e concretamente svolto con le modalità proprie del rapporto subordinato, potendo ravvisarsi nell'effettivo svolgimento della prestazione tutti gli indici propri della subordinazione.
In ossequio ai generali criteri di riparto degli oneri di allegazione e propria, la domanda tesa alla verifica degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato presuppone una adeguata allegazione, prima, ed una più specifica dimostrazione, poi, di tutte le circostanze di fatto idonee a costituire indici di subordinazione, tali da denotare lo scostamento dalla tipologia
8 negoziale prescelta e la sussunzione della fattispecie entro lo schema contrattuale tipico della subordinazione.
In punto di diritto si rammenta che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr.
Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C.
Cass. 2728/2010; C. Cass. 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento
e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma
9 della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione
(cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
5.2. Nel caso di specie, gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo a parte ricorrente non sono stati assolti, apparendo il ricorso generico già in punto di allegazione, il che non consente di attribuire al rapporto una qualificazione diversa da quella formalizzata.
Invero, sotto il profilo della eterodirezione, parte ricorrente si è limitata ad affermare che
“l'intercorso rapporto professionale non si è svolto secondo le modalità di un Co.co.co. ma secondo quelle tipiche di un rapporto di lavoro avente natura subordinata”, senza dedurre alcun elemento di fatto specifico tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr. pag. 12) l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non può ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” stipulato dalle parti in data 8.2.2021 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), più volte prorogato dall'Azienda datrice di lavoro (doc. n. 3 di parte ricorrente).
In tale contratto, si osservi in primo luogo che è stato espreSSmente previsto che “La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato” (art. 7). In virtù del suddetto contratto parte ricorrente ha “accetta(to) di prestare la propria collaborazione, in qualità di Assistente Amministrativo, presso la struttura Distr. Giarre per supportare le attività di contrasto e contenimento del contagio (monitoraggio, USCA, contact tracing etc), che le iniziative previste dal piano di vaccinazione aziendale, nonché, ogni attività ad esso correlata”
(art. 2), obbligandosi “a rendere 30 ore settimanali” di lavoro (art. 3) a fronte di un “compenso omnicomprensivo orario pari ad €20,00 lordi” (art. 4), senza vincolo di esclusività, rimanendo il collaboratore “libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, compatibilmente con la resa oraria richiesta” (art. 7). In ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione, è stato previsto che “Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409
c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti
e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione.
Sarà compito del Responsabile della Struttura di allocazione indicare il programma di lavoro da svolgere, ed effettuare la relativa verifica sia in termini di attività svolta che in termini di resa oraria. Le risultanze saranno comunicate all'UOC Trattamento Economico e
Previdenziale delle Risorse Umane” (art. 3).
10 Dal tenore del contratto emerge che la prestazione cui si è vincolata la lavoratrice risultava improntata al discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa, con la previsione di un monte orario settimanale e senza vincolo di specifici turni giornalieri;
la determinazione della retribuzione su base oraria non appare di per sé decisiva quale indice della subordinazione, in ragione della necessità dell'Asp di fiSSre un parametro fisso per la determinazione dei compensi da erogare anche rispetto a lavori di tipo autonomo;
ancora, la previsione di una “verifica periodica di regolare esecuzione” demandata al Responsabile della
Struttura di allocazione, sotto il profilo dell'attività svolta e della resa oraria, appare funzionale all'esigenza minima di coordinamento con i fini perseguiti da parte datoriale nel contesto emergenziale.
Insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione sono poi circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell' o l'utilizzo di attrezzature dalla steSS messe a disposizione, risultando tali indici CP_1
coerenti con le esigenze di coordinamento dell'attività del collaboratore con quella dell'Asp, nonché con le peculiarità che l'attività da svolgersi nell'ambito dell'emergenza sanitaria implicava, relative ad esempio al trattamento di dati sensibili raccolti da sistemi pubblici i quali, di conseguenza, dovevano essere neceSSriamente nella disponibilità dell'azienda sanitaria.
Ancora, l'assunto secondo cui il lavoro veniva svolto “sotto la direzione dei responsabili” appare del tutto generico, in quanto non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere quali e se vi fossero specifici e concreti ordini impartiti o quali fossero le direttive o le conseguenze disciplinari cui eventualmente parte ricorrente fosse soggetta, il che non consente di ravvisare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale e induce a ritenere piuttosto che tra le parti vi fosse un rapporto di mero coordinamento dell'attività, compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n.29646/2018; conf., tra le tante,
Cass. n.26986/2009; Cass. n. 5645/2009; Cass. n.29646/2018; Cass. n.5436/2019).
Allo stesso modo, indimostrata è rimasta la predeterminazione dell'orario di lavoro, non avendo parte ricorrente neppure indicato quali fossero i turni e gli orari di lavoro asseritamente osservati, apparendo irrilevante, in tal senso, oltre che generica, la documentazione in atti afferente agli orari di apertura e chiusura degli Hub vaccinali Covid-19 (cfr. doc. n. 5 ricorso).
A ciò si aggiunga che dal prospetto delle timbrature prodotto emerge che l'orario lavorativo osservato non era sempre costante e che anche le ore di lavoro mensili sono numericamente diverse, sicché appare variabile (e dunque flessibile e gestibile autonomamente) sia l'orario di lavoro che il monte orario mensile (cfr. doc. n. 7 ricorso).
11 Pur essendo inidonea a superare le carenze assertive sopra evidenziate, si osserva che parimenti generica e inidonea a provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è la prova orale articolata in ricorso, non ammeSS come da ordinanza del 4.4.2024, vertendo i capitoli di prova o su circostanze di fatto genericamente dedotte o introdotte per la prima volta nell'articolato di prova e non in parte motiva (in particolare, cfr. cap. 2).
5.3. A fronte delle considerazioni che precedono, può in conclusione richiamarsi quanto già espresso dall'Ufficio su fattispecie analoghe (cfr. Tribunale di Catania sent. n.n. 3283/2024,
3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.SS Laura Renda), ove è stato affermato che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espreSS qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la steSS verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell'ASP, la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame poSS in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
La domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Asp di Catania nel periodo dedotto in oggetto va, pertanto rigettata.
12 5.4. Per mera completezza, considerato il tenore complessivo dei motivi di ricorso, si rileva che laddove la ricorrente ha chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro, la steSS ha altresì argomentato che da tale riconoscimento discenderebbero anche conseguenze positive sulle sue “legittime aspettative di stabilizzazione”, stante l'asserito trattamento discriminatorio dei lavoratori co.co.co rispetto ai lavoratori reclutati con contratti a tempo determinato nell'ambito delle procedure di reclutamento e stabilizzazione indette da Asp. A tali rilievi, non è seguita però alcuna specifica domanda diversa da quella diretta ad accertare la subordinazione;
peraltro, la documentazione versata in atti dimostra che la ricorrente ha partecipato alla procedura “…per titoli e colloquio, per l'elaborazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Assistente Amministrativo ctg.
C”, senza, tuttavia, superare la prova orale (cfr. doc. n. 10 memoria di costituzione Asp), nonché all' “avviso pubblico straordinario per la formulazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per il profilo di operatore informatico ctg B” collocandosi in graduatoria alla posizione 430 (cfr. doc. nn. 12, 13, 13 bis, 13 ter memoria di costituzione Asp).
6. Occorre a questo punto esaminare la domanda avanzata in via subordinata, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d. lgs. n. 81/2015 come modificato dal D.L. n. 101/2019, per essere state le modalità di esecuzione della prestazione organizzate unilateralmente dal'Asp.
Anche tale domanda è infondata.
Al riguardo è sufficiente osservare che per espreSS previsione normativa del medesimo art. 2, co. 4, del D.lgs. 81/20015, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, risulta il richiamo a tale disciplina normativa (cfr.
Tribunale di Catania sent. n.33295/2024 cit.) e anche la domanda subordinata va rigettata.
7. Al rigetto della domanda principale e di quella subordinata formulate da parte ricorrente consegue altresì il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto le differenze retributive tra il trattamento economico goduto quale lavoratrice co.co.co. e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro;
parimenti infondata risulta la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato.
8. Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
13 9. Dal suddetto rigetto consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Azienda resistente, la quale con note del 17.3.2025 ha chiarito che la steSS risulta
“formulata nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse essere ricondotto alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato”.
Al riguardo, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio, “...La domanda riconvenzionale è stata formulata presupponendo l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente di riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro come di natura subordinata e non sussiste rispetto ad eSS, rigettata la pretesa attorea, un autonomo interesse in capo alla parte resistente. [...]” (cfr. Tribunale di Catania, sent. n. 4097/2024).
10. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Asp di Catania seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e la CP_2
e il , in considerazione della natura preliminare della questione che
[...] Controparte_4
ha condotto alla definizione della rispettiva posizione processuale e della marginalità della steSS rispetto al complessivo oggetto del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate anche nei confronti di , stante la sua CP_6
estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.SS Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8421/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' , la e il CP_6 Controparte_2
; Controparte_4 condanna alla rifusione in favore dell' TE [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 28/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.SS Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8421/2023, promoSS da
( , rappresentata e difesa, giusta procura TE C.F._1
in atti, dagli avv.ti AleSSndra Chillari e Nicola Platania;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Concetta
Currao;
- resistente-
e nei confronti di
, in persona del pro tempore; Controparte_2 CP_3
, in persona del pro tempore, tutti organicamente Controparte_4 CP_5 patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-resistente-
e di
in persona del Presidente Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_6 dall'Avv. Francesco Velardi, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. – accertamento rapporto di lavoro subordinato – art. 2 co. 1
D.Lgs n. 81/2015 - differenze retributive – regolarizzazione contributiva
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2023, ha adito l'intestato TE
Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) In via principale accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.SS
dall' 01.02.2021 al 15.03.2023 in favore dell'Asp di Catania, la natura TE
subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n.
165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL
Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
b) In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento della natura
“subordinata”, accertare e riconoscere in ogni caso il diritto della OT.SS TE
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal'art.1
[...]
c.1 lett a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128, all'applicazione in suo favore, in ragione dell'attività prestata nel suddetto periodo in favore dell'ASP resistente, del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria
C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso ugualmente computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
c) Conseguentemente per l'effetto dell'accoglimento della domanda, in via principale o in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in virtù dei principi di cui all'art. 36 e 38 della Costituzione, del principio di correspettività ex art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione comunitario, al pagamento dei crediti retributivi maturati nel suindicato arco temporale e che si quantificano nella misura complessiva di € 14.070,72, di cui € 3.624,88 per tfr s.e.&o., calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusta conteggio analitico di cui sopra ed allegato in copia ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile d'ufficio di cui si fa sin da ora esplicita richiesta o che vorrà liquidare il Giudice anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.03.2023 al soddisfo ex art. 1284 co. 4, c.c., sulle somme rivalutate;
d) Conseguentemente e per l'effetto,
2 disporre l'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
e)
Condannare, infine, le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
A fondamento delle proprie ragioni, ha esposto:
- di essere stata assunta dall'Asp nell'ambito dell'emergenza sanitaria CP_1
conneSS alla diffusione del Covid 19, con decorrenza dall'01.02.2021 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la qualifica di assistente amministrativo, per 30 ore settimanali e con compenso orario omnicomprensivo di € 20,00 lordi;
- che il contratto era stato prorogato senza soluzione di continuità sino alla data del
15.03.2023;
- di essere stata assegnata, dalla data di assunzione fino al 31.08.2022, all'Ufficio USCA
(Unità speciale di continuità assistenziale) di Giarre (Ct) ove si era occupata di contact tracing, monitorando le mail aziendali dei medici dell'Usca contenenti le segnalazione di pazienti positivi e le richieste di tamponi inoltrate dai medici di base, contattando successivamente telefonicamente i pazienti per poi procedere con le interviste telefoniche e, all'esito, prenotare tamponi;
- che a partire dal 9.8.2021 e sino al 15.03.23 era stata inserita anche allo sportello dell' , dove si era Controparte_7
occupata del ricevimento, raccogliendo le istanze dei pazienti e rilasciando le attestazioni dell'esenzioni ticket per reddito, per patologia e terapeutici per ossigeno‐terapia, accedendo ai portali aziendali “NAR”, “TS” e “Campioni Informatici” tramite le credenziali del medico di riferimento, da cui riceveva disposizioni;
- che da gennaio 2022 a tali compiti si erano aggiunti anche quelli di supporto ai drive‐in di Giarre, ove si era occupata di caricare i dati relativi ai tamponi eseguiti dal personale medico, sulla piattaforma aziendale “Gestionale Covid – 19”, accedendo con credenziali fornite dall'Asp, secondo indicazioni e disposizioni dei responsabili;
- che l'intercorso rapporto di lavoro non si era svolto secondo le modalità di una collaborazione coordinata e continuativa, ma secondo quelle tipiche di un rapporto di lavoro avente natura subordinata, ricorrendo gli indici sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, la corresponsione mensile della retribuzione in misura prestabilita, la predeterminazione oraria con obbligo di timbratura, la ripetitività, infungibilità ed elementarità delle prestazioni, lo svolgimento dell'attività negli ambienti e con gli strumenti messi a disposizione dalla Committente, l'assenza di rischio d'impresa, la dislocazione
3 territoriale in base alle esigenze aziendali, la rideterminazione unilaterale del monte ore lavoro, il perseguimento di fini istituzionali propri del servizio sanitario nazionale;
- che le proprie energie lavorative erano state messe a disposizione ed etero-dirette dall'ASP di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 co. 1 D.Lgs
n.81/2015, come modificato dall'art.1 c.1 lett a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128;
- che la riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato avrebbe rilevato anche ai fini delle sue legittime aspettative di stabilizzazione, atteso che, nell'ambito delle procedure di reclutamento indette dall'Asp convenuta, ai soggetti che hanno prestato attività quali co.co.co. è attribuito un punteggio inferiore rispetto agli assunti a tempo determinato, il che si traduce in un trattamento discriminatorio, così come diversamente è valutato il servizio reso, considerato dall'Asp ai soli fini di valutazione curriculare per quanto attiene i co.co.co. e non ai fini dell'anzianità di servizio;
- che, in conseguenza della natura subordinata dell'attività di “Assistente
Amministrativo” prestata per l'Asp convenuta, riconducibile alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità, devono essere riconosciute alla ricorrente differenze retributive per € 14.070,72, come da conteggi allegati al ricorso, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale. CP_ Si è costituito l' in data 18.12.2023, chiedendo “che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n. 335/1995. Circa l'onere delle spese, infine, va rilevato che l' non ha promosso né determinato la lite, né ha partecipato CP_6
volontariamente al giudizio, ma vi è stato chiamato, per cui gli andranno integralmente rifuse,
a carico della parte che con il suo ingiusto comportamento ha determinato l'insorgere della lite steSS in relazione al capo di domanda che ha causato la partecipazione al giudizio dell'Istituto medesimo”.
Con memoria difensiva depositata in data 8.1.2024 si è costituita in giudizio l'Asp convenuta, la quale, ricostruito il quadro regolativo e di contesto emergenziale nell'ambito del quale erano stati stipulati i contratti di collaborazione, ha contestato la fondatezza del ricorso e formulato in subordine domanda riconvenzionale, funzionale ad ottenere la restituzione delle
4 maggiori somme erogate o la compensazione con quanto eventualmente spettante alla ricorrente.
In particolare, l'Asp ha dedotto:
- che la ricorrente era stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, attingendo all'elenco formatosi a seguito della procedura di reclutamento indetta con Deliberazione n. 1 del 4.1.2021 dall'AOU G. Martino di Messina, definita “click day”, per la quale non erano state previste né prove selettive né valutazione di titoli, essendo l'elenco formato in ordine cronologico in ragione del momento di presentazione della domanda;
- che il rapporto era sorto ed era stato prorogato per far fronte alle esigenze sanitarie e amministrative correlate all'emergenza pandemica e che l'attività era stata svolta con le caratteristiche proprie della collaborazione coordinata e continuativa, in rapporto alle finalità della committenza, dovendo ritenersi insussistenti sia l'esercizio dei poteri direttivi e disciplinari propri del datore di lavoro, sia gli ulteriori indici sintomatici della subordinazione;
- che non poteva trovare applicazione l'invocato art. 2 del D.lg. 81/2015, la cui applicabilità è espreSSmente esclusa per le pubbliche amministrazioni;
- che, in ogni caso, ove il rapporto di lavoro fosse qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe nullo per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, potendo produrre soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., con conseguente infondatezza anche di tutte le richieste della ricorrente in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, nonché di
“riconoscimento del paritetico trattamento normativo”;
- che non poteva addebitarsi all'Asp alcuna violazione del principio di parità di trattamento in danno degli assunti con co.co.co., essendosi trovata la lavoratrice nella condizione di partecipare a varie procedure selettive (concluse con esito negativo per la ricorrente) che le avrebbero consentito non solo di poter spendere i titoli di servizio maturati in qualità di co.co.co, ma di poter accedere alla procedura di stabilizzazione come avvenuto per i suoi colleghi in analoga posizione.
L'Asp ha poi contestato gli importi richiesti, sia sotto il profilo della inapplicabilità del
CCNL richiamato, che per l'errata applicazione del livello richiesto, nonché per i criteri e basi di calcolo utilizzati, precisando inoltre di aver già versato tutti i contributi previdenziali in relazione alle somme erogate, rilevando di aver riconosciuto alla ricorrente un trattamento economico superiore rispetto a quello previsto dal CCNL, sicché “i contributi dovranno essere calcolati in relazione al trattamento spettante come sarà accertato in corso di causa” e “la
5 regolarizzazione dovrà avvenire previa imputazione dei versamenti già effettuati e ricalcolo delle eventuali differenze”.
Ha quindi formulato domanda riconvenzionale, deducendo che le somme erogate nel corso del rapporto erano state di gran lunga superiori a quelle che la ricorrente avrebbe percepito ove il rapporto fosse stato di natura dipendente, chiedendo pertanto la restituzione delle maggiori somme ricevute, nella misura di € 19.114,54, trattandosi di somme corrisposte sine titulo, nonché, in subordine, la compensazione dei crediti.
Ciò posto, l'Azienda sanitaria convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa. - In via riconvenzionale condannare la Sig.ra al pagamento in favore TE dell'ASP di della somma complessiva lorda di € 19.114,54 o di quella maggior somma CP_1 che verrà accertata in corso di giudizio in relazione alla categoria d'inquadramento B;
- In via subordinata disporre la compensazione dei crediti che saranno eventualmente accertati a favore della Sig.ra con i crediti vantanti dall'ASP di Catania;
- In via subordinare Pt_1 ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da CP_6
lavoratore subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dall' Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. CP_6
L' ha depositato in data 14.3.2024 memoria sulla domanda riconvenzionale CP_6 chiedendo: “dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti e inammissibile la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione.
Ovvero e in subordine che, ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge
n. 335/1995. Rigettarsi poi la domanda proposta dall'ASP di trasferimento tout court della contribuzione versata o di compensazione della steSS con quanto verrà accertato”.
Con memoria depositata in data 22.3.2024 si sono costituite le Amministrazioni regionali e il convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_4
contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
, non avendo la steSS soggettività unitaria e dell'Assessorato alla Salute della Regione
[...]
Sicilia, perché non ha emesso alcuno dei provvedimenti di cui si discute, nonché del
[...]
e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di questi ultimi”. CP_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
6 Con memoria su domanda riconvenzionale depositata il 3.4.2024 parte ricorrente ha chiesto “Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, Voglia rigettare, in via preliminare,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato poiché destituita di fondamento, in punto di fatto e di diritto, rigettare altresì la domanda riconvenzionale proposta, in via principale ed in via subordinata, dall'Asp di Catania poiché infondate, così come tutte le ulteriori richieste di compensazione dei crediti retributivi e/o previdenziali;
Conseguentemente accogliere tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, ivi comprese quelle istruttorie, a cui integralmente si rimanda e che, qui di seguito, devono ritenersi integralmente riportate e trascritte. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio,
è stata rinviata per decisione all'udienza del 27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Parte ricorrente agisce nel presente giudizio assumendo che, nonostante la formale stipulazione in data 8.2.2021 di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di assistente amministrativo, il rapporto di lavoro intercorso con l'Asp di sino al 15.3.2023 si era concretamente svolto secondo le caratteristiche tipiche di un CP_1
rapporto di lavoro subordinato, conseguentemente chiedendo il riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale previsto per un lavoratore inquadrato alla categoria C del CCNL Comparto Sanità, ritenuto spettante, in via subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015 (come modificato dal'art.1 c.1 lett a) D.L.
n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre 2019 n. 128), con condanna in solido delle amministrazioni resistenti al pagamento dei crediti retributivi per € 14.070,72 e regolarizzazione contributiva e previdenziale.
3. Tenuto conto dell'oggetto del giudizio così come sopra delineato, va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Istituto previdenziale, dal momento che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
7 individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione.
Poiché nel caso di specie la controversia verte in materia di contratto di co.co.co. intercorso tra la ricorrente e l'ASP resistente e, dunque, di gestione del rapporto di lavoro da parte del datore con i poteri privatistici che tipicamente lo connotano, deve affermarsi la giurisdizione ordinaria.
4. Va poi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione
LI e del , rispetto alla quale va osservato che non si può parlare di Controparte_4
difetto di legittimazione in senso proprio, dal momento che la ricorrente ha individuato le amministrazioni suddette come resistenti, formulando nei loro confronti una domanda di condanna in solido, sicché le stesse sono state correttamente convenute in giudizio.
La questione che si pone attiene piuttosto al merito della causa e alla titolarità del rapporto sostanziale nei confronti della e del che poSS giustificarne la condanna. A CP_2 CP_4
riguardo, risulta assorbente rilevare che tali enti non sono titolari del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, essendo questo pacificamente intercorso tra la ricorrente e l'Asp di Catania, soggetto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto alla e al . CP_2 Controparte_4
Il coinvolgimento di questi ultimi nell'ambito della gestione dell'emergenza pandemica e il
“ruolo attivo” che a loro imputa parte ricorrente si è al più tradotto nell'adozione di atti amministrativi presupposti alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma ciò esula dall'esercizio di poteri datoriali (peraltro nemmeno prospettati da parte ricorrente)
e dalla sussistenza inter partes di un lavoro subordinato.
La domanda risulta quindi infondata e va rigettata nei confronti della e Controparte_2
del . Controparte_4
5. Anche nei confronti di ASP, il ricorso è infondato e va rigettato.
5.1. Parte ricorrente assume, a fondamento della propria pretesa, che il rapporto formalmente istaurato di collaborazione coordinata e continuativa si è nei fatti e concretamente svolto con le modalità proprie del rapporto subordinato, potendo ravvisarsi nell'effettivo svolgimento della prestazione tutti gli indici propri della subordinazione.
In ossequio ai generali criteri di riparto degli oneri di allegazione e propria, la domanda tesa alla verifica degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato presuppone una adeguata allegazione, prima, ed una più specifica dimostrazione, poi, di tutte le circostanze di fatto idonee a costituire indici di subordinazione, tali da denotare lo scostamento dalla tipologia
8 negoziale prescelta e la sussunzione della fattispecie entro lo schema contrattuale tipico della subordinazione.
In punto di diritto si rammenta che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr.
Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C.
Cass. 2728/2010; C. Cass. 12909/2020). Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento
e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma
9 della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione
(cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
5.2. Nel caso di specie, gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo a parte ricorrente non sono stati assolti, apparendo il ricorso generico già in punto di allegazione, il che non consente di attribuire al rapporto una qualificazione diversa da quella formalizzata.
Invero, sotto il profilo della eterodirezione, parte ricorrente si è limitata ad affermare che
“l'intercorso rapporto professionale non si è svolto secondo le modalità di un Co.co.co. ma secondo quelle tipiche di un rapporto di lavoro avente natura subordinata”, senza dedurre alcun elemento di fatto specifico tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr. pag. 12) l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non può ricavarsi da quanto contenuto nel “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” stipulato dalle parti in data 8.2.2021 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), più volte prorogato dall'Azienda datrice di lavoro (doc. n. 3 di parte ricorrente).
In tale contratto, si osservi in primo luogo che è stato espreSSmente previsto che “La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato” (art. 7). In virtù del suddetto contratto parte ricorrente ha “accetta(to) di prestare la propria collaborazione, in qualità di Assistente Amministrativo, presso la struttura Distr. Giarre per supportare le attività di contrasto e contenimento del contagio (monitoraggio, USCA, contact tracing etc), che le iniziative previste dal piano di vaccinazione aziendale, nonché, ogni attività ad esso correlata”
(art. 2), obbligandosi “a rendere 30 ore settimanali” di lavoro (art. 3) a fronte di un “compenso omnicomprensivo orario pari ad €20,00 lordi” (art. 4), senza vincolo di esclusività, rimanendo il collaboratore “libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, compatibilmente con la resa oraria richiesta” (art. 7). In ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione, è stato previsto che “Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409
c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti
e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione.
Sarà compito del Responsabile della Struttura di allocazione indicare il programma di lavoro da svolgere, ed effettuare la relativa verifica sia in termini di attività svolta che in termini di resa oraria. Le risultanze saranno comunicate all'UOC Trattamento Economico e
Previdenziale delle Risorse Umane” (art. 3).
10 Dal tenore del contratto emerge che la prestazione cui si è vincolata la lavoratrice risultava improntata al discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa, con la previsione di un monte orario settimanale e senza vincolo di specifici turni giornalieri;
la determinazione della retribuzione su base oraria non appare di per sé decisiva quale indice della subordinazione, in ragione della necessità dell'Asp di fiSSre un parametro fisso per la determinazione dei compensi da erogare anche rispetto a lavori di tipo autonomo;
ancora, la previsione di una “verifica periodica di regolare esecuzione” demandata al Responsabile della
Struttura di allocazione, sotto il profilo dell'attività svolta e della resa oraria, appare funzionale all'esigenza minima di coordinamento con i fini perseguiti da parte datoriale nel contesto emergenziale.
Insufficienti a ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione sono poi circostanze quali lo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro dell' o l'utilizzo di attrezzature dalla steSS messe a disposizione, risultando tali indici CP_1
coerenti con le esigenze di coordinamento dell'attività del collaboratore con quella dell'Asp, nonché con le peculiarità che l'attività da svolgersi nell'ambito dell'emergenza sanitaria implicava, relative ad esempio al trattamento di dati sensibili raccolti da sistemi pubblici i quali, di conseguenza, dovevano essere neceSSriamente nella disponibilità dell'azienda sanitaria.
Ancora, l'assunto secondo cui il lavoro veniva svolto “sotto la direzione dei responsabili” appare del tutto generico, in quanto non corredato da ulteriori elementi dai quali sia possibile evincere quali e se vi fossero specifici e concreti ordini impartiti o quali fossero le direttive o le conseguenze disciplinari cui eventualmente parte ricorrente fosse soggetta, il che non consente di ravvisare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo datoriale e induce a ritenere piuttosto che tra le parti vi fosse un rapporto di mero coordinamento dell'attività, compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n.29646/2018; conf., tra le tante,
Cass. n.26986/2009; Cass. n. 5645/2009; Cass. n.29646/2018; Cass. n.5436/2019).
Allo stesso modo, indimostrata è rimasta la predeterminazione dell'orario di lavoro, non avendo parte ricorrente neppure indicato quali fossero i turni e gli orari di lavoro asseritamente osservati, apparendo irrilevante, in tal senso, oltre che generica, la documentazione in atti afferente agli orari di apertura e chiusura degli Hub vaccinali Covid-19 (cfr. doc. n. 5 ricorso).
A ciò si aggiunga che dal prospetto delle timbrature prodotto emerge che l'orario lavorativo osservato non era sempre costante e che anche le ore di lavoro mensili sono numericamente diverse, sicché appare variabile (e dunque flessibile e gestibile autonomamente) sia l'orario di lavoro che il monte orario mensile (cfr. doc. n. 7 ricorso).
11 Pur essendo inidonea a superare le carenze assertive sopra evidenziate, si osserva che parimenti generica e inidonea a provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è la prova orale articolata in ricorso, non ammeSS come da ordinanza del 4.4.2024, vertendo i capitoli di prova o su circostanze di fatto genericamente dedotte o introdotte per la prima volta nell'articolato di prova e non in parte motiva (in particolare, cfr. cap. 2).
5.3. A fronte delle considerazioni che precedono, può in conclusione richiamarsi quanto già espresso dall'Ufficio su fattispecie analoghe (cfr. Tribunale di Catania sent. n.n. 3283/2024,
3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.SS Laura Renda), ove è stato affermato che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espreSS qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la steSS verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell'ASP, la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame poSS in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
La domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Asp di Catania nel periodo dedotto in oggetto va, pertanto rigettata.
12 5.4. Per mera completezza, considerato il tenore complessivo dei motivi di ricorso, si rileva che laddove la ricorrente ha chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro, la steSS ha altresì argomentato che da tale riconoscimento discenderebbero anche conseguenze positive sulle sue “legittime aspettative di stabilizzazione”, stante l'asserito trattamento discriminatorio dei lavoratori co.co.co rispetto ai lavoratori reclutati con contratti a tempo determinato nell'ambito delle procedure di reclutamento e stabilizzazione indette da Asp. A tali rilievi, non è seguita però alcuna specifica domanda diversa da quella diretta ad accertare la subordinazione;
peraltro, la documentazione versata in atti dimostra che la ricorrente ha partecipato alla procedura “…per titoli e colloquio, per l'elaborazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Assistente Amministrativo ctg.
C”, senza, tuttavia, superare la prova orale (cfr. doc. n. 10 memoria di costituzione Asp), nonché all' “avviso pubblico straordinario per la formulazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per il profilo di operatore informatico ctg B” collocandosi in graduatoria alla posizione 430 (cfr. doc. nn. 12, 13, 13 bis, 13 ter memoria di costituzione Asp).
6. Occorre a questo punto esaminare la domanda avanzata in via subordinata, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d. lgs. n. 81/2015 come modificato dal D.L. n. 101/2019, per essere state le modalità di esecuzione della prestazione organizzate unilateralmente dal'Asp.
Anche tale domanda è infondata.
Al riguardo è sufficiente osservare che per espreSS previsione normativa del medesimo art. 2, co. 4, del D.lgs. 81/20015, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, risulta il richiamo a tale disciplina normativa (cfr.
Tribunale di Catania sent. n.33295/2024 cit.) e anche la domanda subordinata va rigettata.
7. Al rigetto della domanda principale e di quella subordinata formulate da parte ricorrente consegue altresì il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto le differenze retributive tra il trattamento economico goduto quale lavoratrice co.co.co. e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro;
parimenti infondata risulta la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato.
8. Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
13 9. Dal suddetto rigetto consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Azienda resistente, la quale con note del 17.3.2025 ha chiarito che la steSS risulta
“formulata nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse essere ricondotto alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato”.
Al riguardo, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio, “...La domanda riconvenzionale è stata formulata presupponendo l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente di riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro come di natura subordinata e non sussiste rispetto ad eSS, rigettata la pretesa attorea, un autonomo interesse in capo alla parte resistente. [...]” (cfr. Tribunale di Catania, sent. n. 4097/2024).
10. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Asp di Catania seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e la CP_2
e il , in considerazione della natura preliminare della questione che
[...] Controparte_4
ha condotto alla definizione della rispettiva posizione processuale e della marginalità della steSS rispetto al complessivo oggetto del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate anche nei confronti di , stante la sua CP_6
estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.SS Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8421/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' , la e il CP_6 Controparte_2
; Controparte_4 condanna alla rifusione in favore dell' TE [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 28/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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