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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/08/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2787/2024 promossa da: appellante:
, , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
con l'avv. dom. Vincenzo Marocco di Milano, giusta procura depositata, Parte_2
contro appellata:
, con gli avv. dom. Gerhard Brandstätter e Sara Benvenuti CP_1 P.IVA_2
di Bolzano, giusta procura depositata;
In punto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Egna n. 23/2024.
CONCLUSIONI dell'appellante: cfr. note depositate il 24.05.2025; dell'appellata:
pagina 1 di 4 cfr. note depositate il 20.06.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 31.10.2023 la soc. aveva chiesto al Giudice CP_1
di pace di Egna di ingiungere alla soc. di pagare la somma di € 9.973,54 oltre Parte_1
interessi e spese, per l'avvenuta fornitura di merce come da fatture, ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 473/2023 del 07.11.2023.
La soc. aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, affermando di avere Parte_1
comunicato alla che le richiedeva il pagamento, che erano elencati dei materiali non di CP_1
sua competenza, e che in altre fatture già pagate erano stato inserite dei materiali per carrozzeria;
che nessun rappresentante della società si era mai recato presso di lei per riscontrare le contestazioni;
che il materiale indicato nelle fatture azionate non le era mai stato consegnato.
La soc. aveva estesamente contestato le affermazioni avverse. CP_1
Con la sentenza impugnata è stata rigettata l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo,
e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese.
Contro la sentenza del Giudice di pace è stato quindi proposto appello da parte della Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo, insistendo per la specificità della propria contestazione ed il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di CP_1
Parte appellate si è costituita, chiedendo di respingersi l'appello.
All'udienza del 15.05.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.; con ordinanza del 31.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. La sentenza impugnata resiste alle critiche mosse dall'appellante, in quanto logicamente e congruamente motivata, sulla base del materiale istruttorio acquisito.
pagina 2 di 4 Secondo il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere contraddittoria la sua Parte_1
contestazione inerente la merce portata dalle fatture azionate dalla controparte.
Leggendo quanto esposto da nel ricorso in opposizione, è riportata la comunicazione Pt_1
della società, secondo cui “sono elencati dei materiali che non competono a noi”. Non è indicata la tipologia di materiale, la fattura cui si riferisce, per quale motivo non competa a tale parte. L'assoluta genericità della contestazione la rende inconsistente, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., che impone di contestare specificamente i fatti addotti dalla controparte, dovendo altrimenti li stessi essere posti a fondamento della decisione.
Per quanto riguarda l'asserita mancata consegna del materiale, tale deduzione è sconfessata dalla documentazione depositata da nel giudizio di opposizione, ossia documenti di CP_1
trasporto relativi al ritiro della merce presso il punto vendita ed una lettera di vettura attestante la consegna del materiale al corriere, tutti sottoscritti da incaricati (docc. 2.5). Si Pt_1
conviene con l'argomentazione del Giudice di pace, secondo la quale la società appellante ha due soci ed una media di 11 dipendenti, e pertanto il disconoscimento da parte del legale rappresentante è irrilevante, essendo notoria la circostanza che il materiale per l'edilizia viene ritirato anche dai vari addetti all'attività (muratore, capocantiere ecc.), e non necessariamente dal legale rappresentante qualora l'attività venga svolta in forma societaria.
Va da sé che il contratto di vendita di materiale non richiede alcuna forma scritta (necessaria invece per un contratto di vendita di immobili), perfezionandosi quindi anche in via orale.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza, con esclusione della fase istruttoria (non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti Parte_3
pagina 3 di 4 della soc. ad impugnazione della sentenza n. 23/2024 pronunciata dal Giudice di CP_1
Pace di Egna,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa dal Giudice di Pace;
2) condanna l'appellante a rifondere alla soc. le spese di lite, liquidate Parte_3 CP_1
come segue: € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
3) dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, è tenuta a versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bolzano, 06/08/2025 la Giudice
Elena Covi
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